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Bur n. 98 del 23 luglio 2021


Materia: Urbanistica

COMUNE DI BELLUNO (BELLUNO)

Decreto del Sindaco n. 27 del 24 giugno 2021

Accordo di programma per la progettazione e la realizzazione dell'opera denominata:"Ripopolare il centro 2".

L’anno duemilaventuno (2021),il giorno venticinque (25) del mese di giugno (06) è stipulato il presente Accordo di programma a valere ad ogni conseguente effetto di legge

tra

Francesco Pucci, nella espressa ed unica qualità di coordinatore dell'Area Segreteria Generale del Comune di Belluno, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell’articolo 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e del provvedimento sindacale n. 14 del 22/03/2021, con codice fiscale e partita i.v.a. n. 00132550252, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come "Comune ";

E

Ilenia Rento, nella espressa ed unica qualità di presidente e legale rappresentante dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della  Provincia di Belluno, con sede in via Bortolo Castellani, 2, 32100 Belluno, CF e P.IVA 00092050251 , d’ora innanzi per brevità denominato solo “ATER”.

Il Comune e l’ATER, d’ora innanzi per brevità saranno cumulativamente denominati anche come“Parti”.

Premesso che:

OMISSIS:

convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto dell’Accordo di programma

Le parti dichiarano di stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., alle condizioni e nei termini che seguono, il presente Accordo di programma per la progettazione e realizzazione dell’opera denominata:“Ripopolare il centro 2”.

Art. 2 Finalità dell’intervento e contributo

Le Parti convengono che l'intervento di cui all’Art. 1 consta nel restauro da parte dell’ATER dell'immobile denominato “Palazzo Olivotto De Col Tana”, sito nel centro storico di Belluno, in via Duomo 18-19, di proprietà del Comune ed in uso sessantennale all'ATER, giusto atto rep. del segretario comunale del 04/10/2011, n. 4 registrato a Belluno al n. 241 serie 1.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di 6 alloggi che l’ATER dovrà destinare alla locazione a canone sostenibile (social housing) al fine di riportare nuovi abitanti in centro storico garantendo nel contempo un significativo apporto al recupero dello stesso.

Il costo dell'intervento, come da progetto esecutivo approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’ATER n. 10 del 27/11/2018 ammonta ad € 1.500.000, comprensivo di € 410.574,53 corrisposti nel 2011 in via anticipata dall’ATER al Comune per l'acquisizione del diritto d'utilizzo sessantennale dell’edificio.

L'ammontare del contributo all’ATER iscritto nel Progetto Belluno è stato fissato in € 320.000,00.=, a fronte dell'obbligo di locare gli stessi a canone sostenibile per un periodo non inferiore a 25 anni.

L’ATER, per la determinazione del canone di locazione sostenibile e per la definizione dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi, utilizzerà i parametri fissati dall'art. 5 dell'all. A alla DGRV n. 2030 del 22/07/2008 "Bando di concorso per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" della Regione del Veneto, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture prot. n. 2295 in data 26 marzo 2008 "Programma di Recupero Urbano per Alloggi a Canone Sostenibile", di seguito riportati:

Canone di locazione

  • non superiore al 70% di quello concordato, calcolato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;

Requisiti soggettivi

  • reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare non superiore a euro 52.000,00 (da rivalutare in applicazione dei dati istat a far data dal 22.07.2008, data di pubblicazione della norma), aumentato di euro 1.500,00 per ogni figlio a carico;

  • non siano in possesso di un alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle esigenze del proprio nucleo familiare nel raggio di cinquanta chilometri dal posto di lavoro;

  • non abbiano beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per l’acquisto o il recupero dell’abitazione principale, ubicata nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 Rendicontazione dei lavori ai fini dell’erogazione del contributo

L’ATER si impegna a realizzare il progetto esecutivo approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 27/11/2018 per un importo di €1.500.000,00 comprensivo della somma di € 410.574,53 corrisposta nel 2011 in via anticipata al Comune per l'acquisizione del diritto d'utilizzo sessantennale del “Palazzo Olivotto De Col Tana”.

Il Comune si impegna a versare all’ATER, al termine dell’esecuzione delle opere di cui al precedente capoverso, dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione del collaudo delle stesse, in relazione a quanto stabilito dal D.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm. - Codice dei Contratti pubblici - l’importo di € 320.000,00 (di seguito per brevità indicato anche come “contributo”).

Il contributo sarà erogato in proporzione rispetto alle spese effettivamente sostenute dall’ATER e, pertanto, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti comportano una riduzione del suddetto contributo.

Il contributo è finanziato con il DPCM del 25/05/2016 e pertanto il Comune lo erogherà:

a) esclusivamente in relazione all’importo delle spese sostenute e liquidate dall’ATER;

b) a seguito della verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere realizzate, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguentidocumenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) provvedimento di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) provvedimento di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

L’ATER si obbliga a trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, la documentazione necessaria (a titolo esemplificativo: atti di approvazione del progetto; contratti; impegni di spesa; fatture; mandati quietanzati; ecc.) per l’erogazione del finanziamento e per l’implementazione del sistema informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4 Risoluzione dell’Accordo di programma e revoca contributo

Il Comune potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 del codice civile il presente Accordo di programma e revocare il contributo nei seguenti casi:

a) grave ritardo nell’ultimazione dei lavori, laddove si superi il 20% (venti percento) del tempo utile fissato nel contratto d’appalto, ad esclusione dei casi in cui il ritardo sia imputabile ad eventi imprevedibili o di forza maggiore;

b) interruzione non motivata del lavoro;

c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative eregolamentari.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’Accordo di programma sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, inviata a mezzo PEC, con la quale si revoca il contributo dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 5 Garanzia

Le Parti danno danno atto che ATER non presterà garanzie in ordine alla realizzazione delle opere di cui è soggetto attuatore in quanto riceverà il contributo del Comune solo ad avvenuto collaudo delle opere di cui al primo comma e ad avvenuta liquidazione e pagamento della somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6 Gruppo di Lavoro del Progetto Belluno (GLBL)

I rappresentanti delle parti firmatarie sono tenuti ad aderire e partecipare al complessivo Gruppo di Lavoro del Progetto Belluno (GLBL) che verrà presieduto dal Responsabile del Progetto, aperto alla partecipazione di tutti i partner e soggetti istituzionali coinvolti nella strutturazione delle iniziative.

Art. 7 Durata

Il presente Accordo di programma rimarrà valido ed efficace dalla sua sottoscrizione fino al collaudo delle opere di cui all’art. 3.

Art. 8 Controversie

Le Parti si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo di programma.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d’ora, quale foro competente in via esclusiva, quello di Belluno.

Art. 9 Collegio di vigilanza

La Parti istituiscono un Collegio di vigilanza composto come segue:

  • il coordinatore dell’ambito tecnico del Comune o suo delegato;

  • l RUP – Dirigente tecnico dell’ATER di Belluno o suo delegato.

Il Comitato di vigilanza ha il compito di monitorare l’attuazione del presente Accordo di programma con la facoltà di chiedere atti e informazioni e di riferire alle Amministrazioni delle Parti.

Art. 10 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alle vigenti norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali contenuti o collegati al presente Accordo di programma nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 12 Disposizioni finali

Si invoca per quest'atto l'esenzione dal bollo in applicazione dell'art. 16 – tabella all. “B” al d.P.R. 26/10/ 1972, n. 642 e ss.mm.

Art. 13 Sottoscrizione

Il presente Accordo di programma viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Per il Comune  Per l’Ater

Il segretario Generale dott. Francesco Pucci

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