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Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Statuti

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 maggio 2021

Modifiche allo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 62 in data 29 ottobre 2001, già modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 72/2002, n. 33/2013, n. 16/2014 (ora con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 maggio 2021).

Nuovo articolo:

"ART. 1 bis
Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Valdagno adotta l’istituto della "Cittadinanza onoraria".

2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti o della Città di Valdagno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.

3. Tale istituto è applicabile anche ad enti ed istituzioni pubbliche o private, che rispecchino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

4. La Cittadinanza Onoraria viene concessa con apposita delibera di Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale o di almeno 2/3 delle rappresentanze consiliari. La maggioranza per l’approvazione è fissata in almeno 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.

5. La Cittadinanza onoraria si intende conferibile anche a cittadini stranieri sempre nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 2.

6. La cittadinanza onoraria, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 2, può essere concessa anche “alla memoria” nel caso in cui il beneficiario sia deceduto.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi la cittadinanza onoraria non produce iscrizione anagrafica presso il Comune di Valdagno o altri effetti giuridici.

8. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le medesime modalità previste per il conferimento ed indicate al comma 4.";

- abrogazione del comma 4bis dell'art. 1 in quanto ora disciplinato dall'art. 1 bis dello Statuto Comunale.

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