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Bur n. 69 del 21 maggio 2021


Materia: Statuti

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 marzo 2021

Modifiche allo statuto comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si rende noto che a seguito della Deliberazione Consiliare n. 12 del 29 marzo 2021, allo Statuto Comunale vigente sono state apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 24:

alla fine del comma 4 è aggiunto quanto segue: “Il presidente del consiglio comunale esercita le funzioni e le prerogative di cui all’articolo 39 del D.Lgs. 267/2000 , e in generale gli sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio comunale. Il sindaco o, in sua assenza il vicesindaco, svolge le funzioni di presidente del consiglio comunale. Il consiglio comunale può sempre determinarsi ad eleggere, in luogo sindaco, un consigliere che non sia anche assessore alla carica di presidente del consiglio comunale. In tal caso le funzioni di presidente del consiglio comunale, così come specificate nel presente statuto e nel regolamento per il funzionamento dell’organo consiliare sono attribuite al consigliere eletto presidente. Le funzioni di vice presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente eletto sono svolte da un consigliere comunale, proposto dalla minoranza ed eletto dal consiglio. Il presidente e il vice presidente possono essere rimossi dall’incarico - previa approvazione con le stesse modalità di cui al successivo articolo 25, comma 2 lett. g), a seguito di mozione presentata da almeno due quinti dei componenti del consiglio senza computare il presidente o il vice presidente - per ripetute violazioni dello Statuto e dei regolamenti comunali o in caso di comportamenti che compromettano la funzionalità dei lavori consiliari. La seduta è convocata e presieduta dal vice presidente, salvo che la mozione non sia rivolta a quest’ultimo. Nella medesima seduta, subito dopo la revoca, è nominato il nuovo presidente o il nuovo vice presidente.

All’articolo 25, comma 2:

la lettera “d”è abrogata.

dopo la lettera f) è aggiunto quanto segue“g) all’elezione del presidente del consiglio comunale, quando su proposta di un capo gruppo, è votato a tale carica un consigliere comunale che raccolga il consenso dei due terzi dei componenti del consiglio comunale, con voto palese, computando a tal fine il sindaco e con arrotondamento all’unità superiore in caso di risultato con numeri decimali. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è immediatamente ripetuta nella medesima seduta ed in questo caso è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio (consiglieri assegnati più sindaco).”

Dopo l’articolo 25 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 25-bis - Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dal suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico−amministrativo. Entro i successivi venti giorni ciascun consigliere ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche, presentando proposte scritte. Entro i successivi venti giorni o comunque nella prima seduta consiliare utile il sindaco presenta al consiglio comunale le linee programmatiche definitive. Se entro il termine dei venti giorni non pervengono proposte da parte dei consiglieri le linee programmatiche presentate al consiglio diventano definitive senza alcun ulteriore adempimento.

2. Il consiglio provvede annualmente, in occasione della presentazione del documento unico di programmazione alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche, anche allo scopo di apportarvi eventuali adeguamenti.”

“Art. 25-ter - Relazione di fine mandato

1. La relazione di fine mandato, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 149/2011, è redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

2. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della corte dei conti.

3. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla corte dei conti.

4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla corte dei conti. In quest'ultimo caso di commissariamento, la firma della relazione non è demandabile al commissario straordinario, ma spetta in ogni caso al sindaco uscente, con la dicitura a verbale “Sindaco dimissionario o decaduto”.

5. In caso di decesso del sindaco, gli adempimenti di fine mandato sono assunti dal vice sindaco.”

All’articolo 26, comma 6:

dopo le parole “motivazione dell’argomento” è inserito quanto segue: “, oppure quando lo richieda il sindaco qualora il consiglio comunale abbia eletto il presidente ed il vice presidente.”

All’articolo 28, comma 1:

al comma 1 dopo le parole “nell’elezione” è inserito quanto segue“la quale è costituita dal numero di voti di lista aumentato dei voti di preferenza,”

All’articolo 29:

- il comma 2 è sostituito dal seguente“2. Qualora non si provveda all’elezione del presidente e del vice presidente il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco o del presidente e del vice presidente, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano, come definito dall’articolo 28, comma 1, del presente statuto.”.

- al comma 5, dopo la parola straordinaria” è inserito quanto segue: “nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale”.

All’articolo 30, comma 5:

dopo la parola “Sindaco,” sono inserite le parole: “al presidente del consiglio comunale, ove presente”.

All’articolo 31:

- al comma 3 dopo “Regolamento” sono inserite le parole “del consiglio comunale.”

al comma 4, il primo periodo è sostituito da quanto segue: “E’ istituita la conferenza dei capigruppo consiliari costituita dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dal vice presidente quando eletti e dai capigruppo designati da ogni gruppo consiliare. La conferenza dei capigruppo costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente.”.

alla fine del comma 5, aggiungere: “o al presidente del consiglio comunale, qualora eletto.”.

alla fine del comma 6 aggiungere: che partecipa alla conferenza capigruppo in rappresentanza del gruppo di appartenenza; questi, nel caso sia impossibilitato a parteciparvi, può farsi sostituire da un componente del proprio gruppo consiliare dandone comunicazione al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove eletto, entro l’orario di inizio della conferenza stessa.”.

All’articolo 45 comma 1:

- la lettera a) è così sostituita: a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno e ne dispone la convocazione secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. In caso di elezione del presidente del consiglio comunale la presente attribuzione è conferita a quest’ultimo o al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo.”.

- la lettera d) è così sostituita: “d) riceve le interrogazioni e le mozioni ed assieme al presidente del consiglio comunale, ove eletto, le sottopone al consiglio in quanto di competenza consiliare.”.

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