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Bur n. 158 del 26 novembre 2021


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VERONA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2021

Nuovo Statuto Comunale.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto dello Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli Organi di governo dell’Ente e le strutture organizzative.

2. I principi fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente Statuto vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2
Principi, finalità ed obiettivi

1. Il Comune di San Pietro in Cariano, nel rispetto dell’unità della Repubblica e della fedeltà alla Costituzione, è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, si propone di sviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dalla carta europea delle autonomie locali, favorendo l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

2. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di fratellanza, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione.

Ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità, partecipazione popolare e delle minoranze.

3. Si impegna a cercare di rimuovere ogni ostacolo di ordine pratico per attuare la presenza di entrambi i sessi sia negli organi e negli organismi collegiali del Comune che negli enti e nelle istituzioni dipendenti dal Comune.

4. Riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e si impegna a valorizzarla con ogni mezzo a propria disposizione.

5. Tutela la vita umana, la persona e la famiglia mediante la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno per la cura e l’educazione dei figli.

6. Riconosce la dignità e la priorità della persona umana, senza distinzione di sesso, razza o religione e promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. A tal fine promuoverà iniziative per favorire la civile convivenza, ripudiando ogni forma di violenza e di razzismo, impegnandosi a garantire l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse.

7. Al fine di tutelare i nuclei familiari il Comune disporrà interventi sul piano della prevenzione, diretti a garantire ad ogni persona la possibilità di rimanere nella propria famiglia, evitando, ove possibile, ogni forma di disagio e di emarginazione. Nei limiti delle proprie competenze e risorse, stimolerà gli organi competenti ad agevolare con misure economiche ed altri sostegni, i nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo le iniziative necessarie a tale scopo.

8. Riconosce, garantisce e sostiene la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana. Valorizza l'uso del tempo libero promuovendo attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita personale e sociale del cittadino, nonché favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, del volontariato e dell'associazionismo.

9. Ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. Promuove le trasformazioni economiche, la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa con l'obiettivo della piena occupazione.

10. Promuove e tutela un equilibrato assetto del territorio e dell’ambiente anche ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini, favorisce la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed archeologiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

11. Riconosce l’acqua come bene pubblico e si adopera con ogni mezzo al fine di tutelare il suo valore come bene primario di tutta la collettività.

12. Concorre a promuovere e valorizzare la cultura e l'istruzione e a rimuovere le cause che possono ostacolarne il diffondersi, cercando nel contempo di recuperare, valorizzare e promuovere le tradizioni della cultura locale.

13. Concorre, nelle forme ritenute idonee, a garantire la qualità della vita, il diritto alla salute e la tutela delle categorie sociali più deboli, con particolare riferimento agli anziani, alle persone con disabilità e  a coloro che vivono in una condizioni di marginalità.

14. Riconosce la funzione ed il ruolo delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria rappresentative su base territoriale e presenti con le loro strutture organizzative.

15. Esercita funzioni proprie nonché le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà.

16. Svolge tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di realizzare, con il metodo della programmazione, una migliore qualità della vita.

Art. 3
Territorio

1. Il territorio comunale si estende per 20,24 Kmq^2 . e confina con i comuni di Fumane, Negrar di Valpolicella, Verona, Pescantina, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Marano di Valpolicella.

2. Il Comune di San Pietro in Cariano comprende il Capoluogo e le località: Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio e Castelrotto.

3. Agli abitanti del capoluogo e delle località sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4
Sede Comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo, in Via Chopin n°3 .

2. Presso la sede sono collocati gli Uffici comunali. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

3. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio Comunale, nell'ambito della competenza dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Presso la sede, e nelle altri edifici di proprietà comunale, si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi istituzionali dell'ente. 

5. Le riunioni, in via straordinaria o per esigenze particolari, possono essere trasferite in altri edifici non di proprietà dell’Ente.  (o luoghi fuori dal territorio comunale).

Art. 5
Stemma, gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che formano parte integrante e sostanziale dello Statuto.

2. L’uso o la riproduzione dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa.

Art. 6
Rapporti con  lo Stato, la Regione, Provincia ed altri Enti

1. Il Comune coopera con lo Stato, con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione dei programmi sovra-comunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di servizi pubblici e a tale scopo promuove forme di consultazione e di associazione con gli stessi.

Art. 7
Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle vigenti leggi, nella Giunta e negli organi collegiali interni ed esterni dell’ente, nonché nelle rappresentanze dell’amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di garantire rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 8
Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri

1.  Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce e favorisce i rapporti con l’Amministrazione Comunale e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 9
Gli Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione

1. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché alle dimissioni dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 11
Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale di San Pietro in Cariano è composto da un numero di componenti stabilito dalla legge.

2. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

Art. 12
Funzioni ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e gode di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L’organizzazione della sua attività nonché l’attribuzione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie è disciplinata dall’apposito regolamento di funzionamento dello stesso.

3. Le materie di competenza del Consiglio sono stabilite dalla legge.

Art. 13
Prima seduta consiliare – adempimenti

1. Oltre agli oggetti stabiliti dalla legge, nella prima seduta consiliare il Consiglio deve procedere alla elezione del Presidente e del Vice-presidente dell’Assemblea.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 assume efficacia, secondo le disposizioni di legge, con il superamento dei 15.000 abitanti.

3. Fino al superamento dei 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco e il Vicepresidente è individuato dalla legge.

Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

A tal proposito le linee programmatiche di cui al comma 1, devono essere comunicate a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

3. Le proposte di emendamenti dovranno essere presentate al Protocollo del Comune almeno 48 ore prima della data prevista per la seduta del Consiglio.

4. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione dei programmi in relazione alle linee programmatiche presentate.

5. E’ facoltà dell’Amministrazione modificare, nel corso della durata del mandato, le proprie linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, comunicandole al Consiglio comunale.

Art. 15
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio presidente.

2. Il Presidente del Consiglio è organo super partes, garante del rispetto del ruolo dei consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione nonché delle norme del presente statuto e del regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

- rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;

- garantisce il collegamento del Consiglio con il Sindaco;

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;

- propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’assemblea;

- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali;

- programma i lavori del Consiglio Comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno;

- cura i rapporti del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziario;

- adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

1. Nel caso di cattivo esercizio delle funzioni proprie del Presidente, lo stesso potrà essere revocato a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

2. L’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio comporterà il riconoscimento dell’indennità di funzione mensile stabilita dalle norme di legge e dagli atti ministeriali.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo assumono efficacia, secondo le disposizioni di legge, con il superamento dei 15.000 abitanti.

4. Fino al superamento dei 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Art. 16
VicePresidenza

1. Contestualmente alla elezione del Presidente viene eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento e di incompatibilità.

2. Spetta al Vice Presidente, inoltre, la presidenza dell’assemblea in caso di revoca o decadenza del Presidente, fino all’elezione del nuovo Presidente.

3. Nel caso di assenza, impedimento e di incompatibilità sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni saranno svolte dal Consigliere anziano.

4. Il Vice Presidente verrà eletto dal Consiglio Comunale, tra i Consiglieri di minoranza, su proposta di questi.

5. Nel caso di cattivo esercizio delle funzioni proprie del Vice-Presidente, lo stesso potrà essere revocato a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

6. E’ immediata la decadenza dalla carica di Vice Presidente del Consiglio nel caso in cui lo stesso entri in un gruppo consiliare della maggioranza.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo assumono efficacia, secondo le disposizioni di legge, con il superamento dei 15.000 abitanti.

8. Fino al superamento dei 15.000 abitanti, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 17
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne determina l’ordine del giorno. 

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio tali attività saranno esercitate dal Vice Presidente del Consiglio o in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere anziano (inteso come colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni). 

3. L’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio determinerà i tempi e le modalità di convocazione dei Consigli comunali. 

4. Con lo stesso Regolamento verranno regolati lo svolgimento dei lavori consiliari, la pubblicità delle sedute, il numero legale per la validità delle stesse nonché la stesura dei verbali. 

5. Le sedute del consiglio comunale si possono svolgere anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l’Organo assembleare ed il Segretario generale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. La seduta del Consiglio può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i componenti ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune. 

6. Nel caso della seduta tenuta con la modalità di cui al comma 5. le strumentazioni tecnologiche devono assicurare la possibilità immediata di tutti i partecipanti alla riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti,  di visionare gli atti della riunione, di  intervenire nella discussione,  e di effettuare la votazione palese.

Art. 18
Commissione Consigliare Unica Permanente

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio delle loro funzioni, con le modalità da stabilirsi nel regolamento consiliare.

2. Il Consiglio entro 3 mesi dalla sua elezione, istituisce ed elegge nel proprio seno le commissione consigliare unica permanente, formate anche da componenti Consiglieri-Assessori solo nel caso che il comune sia sotto i 15000 abitanti.

3. La composizione numerica della commissione è determinata secondo criteri proporzionali alla consistenza dei gruppi di maggioranza e di minoranza presenti in consiglio, assicurando che sia presente almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.

4. Il numero dei membri è fissato con il 50% dei componenti del consiglio comunale rispettando secondo criteri proporzionali alla consistenza dei gruppi di maggioranza e di minoranza presenti in consiglio.

5. Il Presidente è eletto nella prima seduta di insediamento tra i componenti della commissione nominata dal Consiglio.

6. La composizione delle commissioni è soggetta a revisione ove per eventi successivi alla loro costituzione non sia più rispettato il principio di rappresentanza proporzionale tra la maggioranza e la minoranza.

7. Le commissioni di cui al precedente comma hanno funzioni propositive, referenti e redigenti in ordine ai regolamenti ed ai provvedimenti di competenza del Consiglio e, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, vigilano sull’attività svolta dagli uffici del Comune nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti. Vengono convocate, nei termini e nei modi previsti per la convocazione del Consiglio comunale in quanto applicabili, dal Presidente almeno tre volte l’anno ed ogniqualvolta lo richiedano i due terzi dei componenti o il Sindaco per la trattazione di specifiche tematiche. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, la stessa viene effettuata dal Sindaco, che presiede la seduta da lui convocata. Alle riunioni può partecipare ed essere chiamato a partecipare il Sindaco, previa comunicazione al Presidente.

8. Le commissioni deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

9. Il Consiglio può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni riguardanti l’attività svolta dagli organi tecnici del Comune, dalla Giunta e dal Sindaco. Per dette commissioni il Presidente è scelto fra i consiglieri di minoranza.

10. I componenti di tutte le commissioni previste dal presente Statuto devono possedere, al momento della nomina e per tutto il periodo dell’incarico, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale; gli stessi cessano dalla carica:

a) per dimissioni volontarie, rassegnate nei modi previsti dal precedente articolo 9; 

b) per decadenza dichiarata dal Consiglio in caso di perdita dei requisiti necessari per la nomina; 

c) per revoca consiliare a causa di ingiustificata mancata partecipazione ai lavori di tre consecutive riunioni della Commissione; 

d) con lo scioglimento del Consiglio che li ha nominati.

11. Il regolamento del Consiglio disciplina ulteriormente i poteri, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

12. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere, concordandone i tempi, l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti, possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l’apporto di esperti.

Art. 19
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio Comunale potrà, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire al proprio interno, Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

2. La Presidenza di dette commissioni, aventi funzioni di controllo o di garanzia, sarà affidata ai membri  delle minoranze.

Art. 20
Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato “conferenza dei capigruppo”.

3. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall’apposito regolamento consiliare.

CAPO II
CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21
Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica ed il trattamento economico dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute consiliari e il regolamento stabilisce la decadenza dei componenti dell’Assemblea che non partecipano, senza giustificato motivo, alle sedute dell’Organo collegiale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale, del quale possono chiedere la convocazione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 22
Consiglieri incaricati

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili dei servizi, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere a cui siano affidati l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L’attività svolta dai Consiglieri incaricati non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 23
Nomina e durata in carica

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di Assessori previsto dalla normativa vigente.

2. La Giunta è composta con la rappresentanza di entrambi i sessi, così come previsto dalla vigente normativa.

3. Il Sindaco potrà nominare un Assessore esterno in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel limite numerico previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta consiliare.

5. L’Assessore esterno partecipa alle sedute della Giunta Comunale con diritto di voto.

Art. 24
Ruolo e competenze

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Delibera altresì i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza. 

2. Alla Giunta Comunale spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità dal Vicesindaco. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Sindaco e del Vicesindaco presiede la Giunta l’assessore più anziano d’età.

2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche ed hanno il carattere della riservatezza e gli assessori sono tenuti al segreto d’ufficio.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni che potranno essere, eventualmente, previste in un apposito regolamento.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza di voti espressi in modo palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone.

5. Le sedute della giunta  comunale si possono svolgere anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l’Organo esecutivo ed il Segretario generale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. La seduta della giunta  può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i componenti ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune. 

6. Nel caso della seduta tenuta con la modalità di cui al comma 5 le strumentazioni tecnologiche devono assicurare:

a) La massima riservatezza possibile del sistema;

b) La possibilità immediata di tutti i partecipanti alla riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti,  di visionare gli atti della riunione, di  intervenire nella discussione,  e di effettuare la votazione palese.

Art. 26
Ruolo e compiti degli Assessori

1. Il Sindaco ha la facoltà di delegare le singole materie d’istituto ai componenti della Giunta.

2. Gli Assessori, compreso il Vice Sindaco,  nel caso di cui al comma 1, hanno il compito di sovrintendere al particolare settore di amministrazione competente nella materia delegata, dando impulso all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

3. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai  Responsabili dei servizi, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all’indirizzo politico- amministrativo.

Art. 27
Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’Ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 28
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale, della quale è organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. E’ rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo.

4. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, in attuazione alle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché in relazione alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’Ente.

5. Il Sindaco sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine  direttive al Segretario Generale.

Art. 29  
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e ai Responsabili dei servizi, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30
Rapporti con gli Assessori, con la Dirigenza ed i Responsabili dei servizi

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d’impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinchè, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l’unità dell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo.

Art. 31
Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendolo in caso di sua assenza, impedimento, incompatibilità  o sospensione dall’esercizio delle funzioni ad esso demandate.

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono svolte dall’Assessore più  anziano d’età.

CAPO V
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune

1. La condizione giuridica dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità, sono disciplinati  dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché nel diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo mediante le consultazioni e la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

3. Il Comune, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1 agevola la fruizione di strutture comunali per il corretto e proficuo svolgimento di incontri e favorisce l’utilizzo di spazi informativi idonei finalizzati alla partecipazione dei cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano formale richiesta.

Art. 34
Forme associative 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni di volontariato, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone la partecipazione attiva alla vita amministrativa dell’Ente.

2. A tal fine il Comune riconosce le associazioni attraverso le modalità stabilite dal regolamento.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.

4. Il Comune può erogare alle associazioni non aventi fine di lucro ed aventi sede ed operanti nel territorio, con esclusione dei partiti politici, previa definizione nel proprio ordinamento  dei criteri generali, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e mettere a loro disposizione le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste in apposito regolamento in modo da garantire pari opportunità.

Art. 35
Forum delle Associazioni

1. Il Forum è l’Assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni del territorio iscritte all’Albo delle associazioni.

2. Il Forum viene convocato almeno due volte l’anno dal Sindaco o da un suo delegato,  al fine di rendere edotte le associazioni sui principali provvedimenti adottati dal Consiglio, dopo l’approvazione dei seguenti atti: Bilancio di Previsione e Rendiconto della Gestione, Piano di Assetto del Territorio, disposizioni statutarie o regolamentari per quanto riguarda gli istituti di partecipazione, realizzazione di impianti produttivi che possono provocare elevati rischi ambientali.

3. Il Sindaco inoltre convoca il Forum per sentire la sua opinione, in altri casi di particolare interesse generale legati alla crescita civile e sociale della comunità.

4. Il Forum nomina a maggioranza palese tra i rappresentanti delle Associazioni il Presidente ed il Segretario.

5. Il funzionamento del Forum è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 36
Consulte

1. Il Comune può istituire consulte tematiche permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini, con la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Associazioni interessate alla materia.

2. A titolo indicativo e secondo le necessità, potranno essere istituite consulte per le attività produttive, dello sport e tempo libero, della Famiglia, della cultura e istruzione, delle attività sociali e del volontariato, nonché in materia ambientale.

3. La composizione, le finalità e modalità per il funzionamento delle singole consulte saranno normate dal Consiglio comunale nel momento stesso della loro istituzione, con apposito regolamento.

4. La composizione, le finalità e modalità per il funzionamento delle singole consulte saranno normate dal Consiglio comunale nel momento stesso della loro istituzione, con apposito regolamento.

Art. 37
Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritiene essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni popolari sono indette dal Comune su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. Possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto, tramite assemblea o della interlocuzione attraverso questionari ed essere limitate a parte del territorio, a categorie od associazioni di cittadini interessati.

3. Le modalità per la realizzazione delle consultazioni sono disciplinate da specifico regolamento assicurando, in ogni caso, la più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte dei cittadini formano oggetto di attenzione da parte dell’organo di governo interessato, il quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Sindaco provvede al riscontro mediante forme di pubblicità idonee.

6. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 38
Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. Qualunque cittadino può presentare al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

2. Più cittadini residenti o che operano nel territorio comunale, possono presentare petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. La petizione è presentata per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità mediante l’indicazione delle generalità (nome, cognome e indirizzo) e la sottoscrizione in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’Amministrazione.

4. La petizione è indirizzata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo competente.

5. La proposta, presentata da non meno di 100 elettori del Comune, è volta a far adottare atti amministrativi di competenza del Comune. Essa deve essere redatta in modo dettagliato e chiara sul contenuto dispositivo. Il Sindaco, ottenuto il parere degli uffici competenti, trasmette la proposta all’organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.

6. L’organo di governo competente, oltre alla collaborazione degli uffici, può avvalersi di contributi esterni e sentire una rappresentanza dei proponenti, in via formale, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della proposta, è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio e negli appositi spazi destinati all’informazione e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

8. Alle istanze, petizioni e proposte il Sindaco fornisce risposta, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento, comunicando ai richiedenti l’iter della pratica, l’ufficio preposto ed il responsabile del procedimento.

9. Nel caso di atti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, il Sindaco provvede a dare comunicazione ai cittadini interessati, informandoli per iscritto, nei 15 giorni successivi all’adozione del provvedimento.

Art. 39
Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi e propositivi.

2. I referendum devono essere indetti dal Sindaco, su proposta del Consiglio comunale o a richiesta del 15% degli iscritti nelle liste elettorali.

3. Non possono, comunque, essere sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

- lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale nonché tutti gli atti a valenza normativa generale, compresi il piano di assetto del territorio e gli strumenti urbanistici attuativi dello stesso;

- il bilancio preventivo nel suo complesso ed il rendiconto della gestione;

- i provvedimento concernenti le tariffe ed i tributi;

- i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

- i provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

- gli atti di gestione adottati dai Dirigenti – Responsabili dei servizi;

- i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

- gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

- i provvedimenti inerenti la concessione di contributi e agevolazioni.

- gli atti relativi al personale;

- espropriazioni per pubblica utilità;

- questioni attinenti alle sanzioni amministrative.

4. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari. E’ vietata la riproduzione dei referendum sul medesimo argomento per un periodo di anni cinque.

5. Le procedure per l’ammissibilità nonché per lo svolgimento del referendum saranno disciplinate dall’apposito regolamento che provvederà anche alla determinazione dei criteri inerenti alla formulazione del quesito, nonché provvederà a determinare le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme del referendum, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40
Diritto di partecipazione

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Ove non sussistano le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, la notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata anche quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza, mediante la presentazione di memorie sintetiche ed osservazioni.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 41
Ordinamento degli Uffici e Servizi

1. L’ordinamento degli uffici e servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità ai principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione spetta ai Responsabili dei servizi aventi funzioni dirigenziali.

Art. 42
Elementi generali dell’organizzazione

1. L’Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. Le principali unità organizzative sono individuate in un organigramma con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

3. Le unità organizzative nelle quali si articola l’organizzazione dell’Amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità di un funzionario al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali stabilite dalla legge.

Art. 43
Strutture comuni

1. Nell’ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l’Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all’intera comunità locale.

CAPO II
RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

Art. 44
Ruolo della Dirigenza

1. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali sono responsabili della gestione amministrativa dell’azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative.

2. Il regolamento specifica, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, le attribuzioni ed i compiti dei funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 45
Funzione dirigenziale

1. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali assumono la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto ed ai regolamenti. In quest’ottica adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che comportino l’esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, in particolare, coordinando e dando impulso all’attività degli uffici e servizi cui sono preposti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’Ordinamento degli uffici e sevizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dalla legge.

Art. 46
Responsabilità dirigenziale

1. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. I risultati dirigenziali sono valutati con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell’Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei funzionari aventi funzioni dirigenziali, disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d’indirizzo adottate dagli organi di governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell’esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del funzionario avente funzioni dirigenziali interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 47
Segretario Generale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale sono stabilite dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere l’istituzione del Vicesegretario le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge e dallo stesso regolamento.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

Art. 48
Gestione associata di funzioni e di servizi

1. Il Comune per la gestione associata di funzioni  e  di servizi promuove e stipula accordi con altri Enti locali e altre pubbliche amministrazioni adottando gli strumenti giuridici e amministrativi stabiliti dalle norme di legge

TITOLO VI
ORDINAMENTO PATRIMONIALE, CONTABILE, FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I PROPRIETA’ COMUNALI

Art. 49
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile.

Art. 50
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alla tipologia indicata nella legge.

TITOLO VII
REGOLAMENTI E STATUTO

Art. 51
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

2. I regolamenti entrano in vigore scaduti i termini della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Art. 52
Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto, la sua revisione e le modifiche parziali sono approvati dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

2. E’ consentita la modifica parziale del seguente statuto solo per aggiornamenti normativi.

3. La modifica sostanziale di alcuni titoli, articoli, commi dello Statuto è possibile soltanto mediante approvazione di un nuovo Statuto al fine di garantire l’armonia giuridica dello stesso.

Art. 53
Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di San Pietro in Cariano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 30 Agosto 1991 e n. 106 del 12 Dicembre 1991 in data è abrogato.

Art. 54
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, pubblicato all’Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell’Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale.

2. Vengono sciolte le precedenti commissioni consiliari e vengono attuate le nuove disposizioni con l’approvazione dello statuto.

(seguono allegati)

foto_DPR_446739.pdf
foto_bandiera_446739.pdf
foto_gonfalone_446739.pdf
foto_stemma_446739.pdf

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