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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 51 del 16 aprile 2021


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordinanza del Ministero della Transizione Ecologica del 6 aprile 2021

"Rifacimento Metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN300 (12") - DP 75 bar da Area Impianto n. 915 di San Polo a PIDI stoccaggio EDISON e dismissione dell'esistente".

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL CLIMA

Direzione Generale Approvvigionamento Efficienza Competitività Energetica

Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE

VISTO  – OMISSIS;

PRESO ATTO  OMISSIS;

TENUTO CONTO  – OMISSIS

CONSIDERATO  – OMISSIS;

RITENUTO  OMISSIS,

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni identificati al foglio 15, mappali 19, 18, 166 e 16, del Catasto Terreni del comune di MARENO DI PIAVE (TV), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda la somma complessiva di € 57.319,75 stabilita con il decreto ministeriale 24 giugno 2020 come di seguito indicato:

  • € 28.659,875 (ventottomila seicento cinquantanove/875) a favore del sig. CAPRARO Daniele, nato a Conegliano (TV) il 28/07/1966 e residente in Mareno di Piave (TV), via Castaldia, 21 - c.f. CPR DNL 66L28 C957X;
  • € 28.659,875 (ventottomila seicento cinquantanove/875) a favore del sig. CAPRARO Gianni Luigi, nato a Mareno di Piave (TV) il 26/10/1954 e residente in Mareno di Piave (TV), via Castaldia, 19 - c.f. CPR GNL 54R26 E940H.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.

Articolo 3

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 è eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente dr. Carlo Landolfi

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