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Bur n. 36 del 12 marzo 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018

Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2021

Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 28 ottobre al 5 novembre 2018. Imputazione delle spese sostenute dalla sovvenzione concessa con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18/10/2019 (CCI 2018IT16SPO001), a valere sui fondi di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002. O.C. n. 14 del 29.09.2020 - Sostituzione Struttura incaricata delle verifiche.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
  • con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento, disponendo altresì che per l’attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione del Veneto;
  • con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
  • oltre alle risorse finanziarie stanziate alla Regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
  • a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l’anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
  • b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l’anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

CONSIDERATO CHE:

  • a seguito della richiesta da parte dello Stato Italiano il 15 maggio 2019 la Commissione Europea ha proposto la mobilitazione di Euro 277.204.595,00 a favore dell’Italia a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;
  • in data 18/10/2019 la Commissione Europea ha adottato la Decisione di esecuzione C(2019)7564 final, con la quale viene concessa all’Italia una sovvenzione, a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, istituito con Regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’ 11 novembre 2002, complessivamente pari ad Euro 277.204.595,00 di cui spettanti alla Regione Veneto Euro 68.620.678,00, per il finanziamento di interventi d’emergenza, in seguito alle inondazioni verificatesi nel territorio regionale nel periodo ottobre - novembre 2018;
  • il citato Regolamento (CE) n. 2012/2002 individua quale obiettivo del Fondo quello di “integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe” interventi di emergenza, la cui tipologia viene precisata nella Decisione di esecuzione C(2019)7564 final del 18/10/2019,
  • ai sensi dell’allegato I della Decisione di esecuzione C(2019)7564 final del 18/10/2019 la tipologia di operazioni essenziali di emergenza e recupero che possono beneficiare di un contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea:
  • Ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, delle condutture idriche e fognarie incluso il rifacimento dei torrenti per la riduzione del rischio idraulico ed il consolidamento delle infrastrutture arginali, delle telecomunicazioni, della sanità, dell'istruzione e dei trasporti; con particolare riguardo al ripristino della viabilità attraverso lavori di sistemazione delle strade di montagna, recupero schianti e taglio piante pericolanti nelle quindici Regioni colpite;
  • Realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
  • Messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione inclusi interventi urgenti ed indifferibili di mitigazione del rischio crolli da scarpate e pareti rocciose e misure di protezione del patrimonio culturale;
  • Ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili inclusi il recupero di schianti di alberi, sistemazione aree e sgombero strade di accesso; ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo incluse opere di ripristino delle aree forestali colpite, tramite rimboschimento associato ad opere di protezione degli impianti dei boschi abbattuti ed opere infrastrutturali forestali finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle foreste demaniali in particolare nelle Regioni settentrionali e interventi di riprofilatura degli arenili danneggiati nelle Regioni costiere;
  • in data 4 dicembre 2019 la somma di Euro 68.620.678,00 è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 6108, aperta presso la Banca d’Italia – Agenzia di Venezia, intestata al Commissario delegato per il superamento degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto come risulta dal Modello 129 TP trasmesso dalla Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Venezia;
  • l’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002, istitutivo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, precisa che la sovvenzione deve essere utilizzata entro 18 mesi a decorrere dalla data del suo versamento, per interventi eseguiti dalla data in cui si è verificato il primo danno conseguente all’evento calamitoso;

Tenuto conto che:

  • l’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002, stabilisce che entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per l’’ultimazione dei lavori (18 mesi dalla data di erogazione della sovvenzione), lo Stato beneficiario trasmette alla Commissione una relazione di esecuzione che riporta il rendiconto delle spese sostenute e imputate alla sovvenzione concessa dalla Commissione;
  • la relazione dovrà attestare che le operazioni elencate nel giustificativo delle spese non hanno beneficiato di contributi a valere su altri fondi e altri strumenti indicati all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 e non sono coperte da un indennizzo o da un risarcimento dei danni da parte di terzi;
  • come specificato dalla nota del Capo Dipartimento della protezione Civile prot. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019, inoltre, ciascuna Regione dovrà individuare quale sarà l’organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE;
  • il regolamento predetto prevede, infine, la possibilità del recupero di parte della sovvenzione, qualora gli interventi non siano regolarmente rendicontati o non siano ammissibili al finanziamento;

RILEVATO, INFINE che, con Delibera di Giunta n. 314 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Sovvenzione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi d'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. Individuazione dell’organismo di revisione contabile indipendente”, è stato individuato l’Organismo di revisione contabile indipendente, incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE, e che risulta pertanto necessario, ai fini della redazione della relazione di esecuzione degli interventi, prevedere un adeguato sistema di controllo da assegnare in avvalimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 a strutture regionali che presentano un’ adeguata professionalità le attività di supporto per la verifica della documentazione di rendicontazione da sottoporre alla verifica del predetto Organismo;

DATO ATTO CHE con Ordinanza Commissariale n. 14 del 6 novembre 2020, a tale riguardo, si è provveduto a:

  • individuare le spese sostenute per il ripristino delle opere idrogeologiche e sulla viabilità eseguite dai Soggetti Attuatori incaricati con la precedente O.C. n. 1/2018 e successivi provvedimenti, nelle aree colpite dagli eventi di cui alla O.C.D.P.C. 558/2018 e già approvati con precedenti OO.CC. previa approvazione del Dipartimento della protezione Civile, cosi come indicati negli Allegati A, B e C per l’importo complessivo di Euro 90.221.887,78 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quali rendicontazione delle spese relative alla sovvenzione concessa dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2019)7564 final del 18/10/2019, quantificata per il Veneto in Euro 68.620.678,00, come da nota del Capo Dipartimento della protezione Civile prot. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019;
  • incaricare il Soggetto Attuatore per la pianificazione e attuazione degli interventi, dott. Nicola Dell’Acqua, della predisposizione di un piano stralcio per il reimpiego della somma sovvenzionata a Regione Veneto e pari a Euro 68.620.678,00 per la successiva approvazione da parte del Dipartimento nazionale di Protezione Civile;
  • individuare in avvalimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, le Strutture regionali Difesa del Suolo e Infrastrutture e trasporti che presentando adeguata professionalità, svolgeranno le attività di supporto per la verifica della documentazione di rendicontazione da sottoporre al controllo dell’Organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE;

DATO ATTO in particolare che all’art. 2, comma 3, della predetta Ordinanza Commissariale è stata individuata la Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti, per lo svolgimento delle attività di supporto per la verifica della documentazione di rendicontazione da sottoporre al controllo dell’Organismo di revisione contabile indipendente, incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE, con riferimento agli interventi di cui agli Allegati A) e B) della medesima Ordinanza;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 468 del 4 gennaio 2021 ha comunicato l’impossibilità a svolgere tale compito nei ristretti tempi imposti dalle procedure Europee per carenza di figure professionali specialistiche atte a garantire l’esecuzione dei controlli entro i termini previsti;

DATO ATTO che l’Agenzia regionale AVEPA essendo ad oggi, l’ente che svolge istituzionalmente l’attività di verifica e controllo su contributi, anche nell’ambito di finanziamenti Europei, in quanto oltre ad essere dotata di figure professionali esperte nel settore è organizzata con strutture periferiche dislocate su tutto il territorio regionale, pertanto risulta competente allo svolgimento delle attività già assegnate alla Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti;

ACQUISITA la disponibilità di AVEPA a svolgere le attività precedentemente assegnate alla Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti con O.C. n. 14/2020;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. 558/2018, con la massima urgenza, al fine di garantire la tempistica imposta dal Fondo di Solidarietà Europeo, alla sostituzione della Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti con AVEPA per lo svolgimento delle attività di supporto per la verifica della documentazione di rendicontazione da sottoporre al controllo dell’Organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE relativamente agli interventi di cui agli Allegati A) e B) della Ordinanza Commissariale n. 14/2020 già affidati alla Direzione regionale Infrastrutture con la medesima Ordinanza.

Viste:

  • il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • l’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
  • le precedenti Ordinanze Commissariali;
  • il Regolamento (CE) 2012/2002 - 11/11/2002;
  • la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final, del 18/10/2019;

D I S P O N E

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(sostituzione struttura per le verifiche)

  1. Fermo restando quant’altro disposto con la precedente O.C. n. 14/2020 e con riferimento agli interventi di cui agli Allegati A) e B) della medesima Ordinanza, è individuata AVEPA, quale Agenzia regionale che presenta adeguata professionalità per lo svolgimento, in avvalimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle attività di supporto per la verifica della documentazione di rendicontazione da sottoporre al controllo dell’Organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del regolamento sul FSUE, giusta DGR n. 314 del 17.03.2020, in sostituzione della Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti già individuata con precedente O.C. n. 14/2020.

ART. 3
(Pubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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