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Bur n. 153 del 16 ottobre 2020


Materia: Statuti

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019

Statuto comune di Cittadella.

INDICE
 

PREMESSE STORICHE
Le premesse
La fondazione e le vicende medioevali
I primi statuti
Sotto il dominio veneziano
Il XIX secolo
Il XX secolo
Stemma comunale
Medaglia d'argento al Valor Militare


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 – AUTONOMIA
ART. 2 – TERRITORIO
ART. 3 – STEMMA E GONFALONE
ART. 4 – REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 5 – PRINCIPIO DI SUSSIDARIETA'
ART. 6 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
CAPO II – FINALITA' E FUNZIONI
ART. 7 – FINALITA' E FUNZIONI


TITOLO II – GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
CAPO I – ORGANI DEL COMUNE
ART. 8 – ORGANI
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 9 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 10 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 11 – ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI
ART. 12 – CONSIGLIERE ANZIANO
ART. 13 – DECADENZA CONSIGLIERE COMUNALE
ART. 14 – GRUPPI CONSILIARI
ART. 15 – COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 16 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SPECIFICATAMENTE PREVISTE PER STATUTO
ART. 17 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 18 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE
ART. 19 – REVOCA DEL PRESIDENTE
CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE
ART. 20 – LA GIUNTA: COMPOSIZIONE E NOMINA
ART. 21 – COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 22 – ASSESSORI E REFERATI
ART. 23 – ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI
CAPO IV – IL SINDACO
ART. 24 – COMPETENZE
ART. 25 – IL VICE SINDACO
CAPO V – NOMINE DEI RAPPRESENTANTI
ART. 26 – DESIGNAZIONE E REQUISITI


TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
ART. 27 – DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 28 – ORGANI AMMINISTRATIVI
ART. 29 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI
ART. 30 – IL SEGRETARIO GENERALE
ART. 31 – VICE SEGRETARIO GENERALE
ART. 32 – I DIRIGENTI
ART. 33 – RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
ART. 34 – CONFERENZA DIRIGENTI


TITOLO IV – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 35 – GESTIONE E CONTROLLO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 36 – LA CARTA DEI SERVIZI
ART. 37 – FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)


TITOLO V – PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
CAPO I – LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA
ART. 38 – PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 39 – PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI
ART. 40 – CONSULTE
ART. 41 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI
ART. 42 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ART. 43 – COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
ART. 44 – ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI
ART. 45 – COMITATI CIVICI
ART. 46 – ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE
ART. 47 – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E CONSULTAZIONE
ART. 48 – REFERENDUM
ART. 49 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
CAPO II – LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
ART. 50 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – U.R.P.
ART. 51 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 52 – IL DIFENSORE CIVICO


TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I – FINANZA E CONTABILITA'
ART. 53 – FINANZA LOCALE
ART. 54 – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO


TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 55 – EFFICACIA DEI REGOLAMENTI
ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

 

PREMESSE STORICHE

La storia di Cittadella, splendido centro murato sorto nell'alta pianura padovana nell'anno 1220 per volontà del Comune di Padova, è simile per genesi a tante altre fondazioni nuove, dette "borghi franchi" o "borghi liberi" o "terre nuove", create dai comuni cittadini dell'Italia centro settentrionale nei rispettivi contadi fra il XII e il XIII secolo. Il suo nome deriva dal fatto che sia per l'eccezionalità delle sue dimensioni sia per l'importanza strategica, esso apparve fin dalle origini, più che un semplice castello, una vera città in miniatura, capace di rivoluzionare gli equilibri insediativi e politici del Veneto di terraferma.

Ancor oggi esso costituisce uno degli esempi più precoci e meglio conservati di architettura militare medioevale della regione e, in assoluto, dell'Italia. Un semplice giro esterno dell'imponente e spettacolare anello murario, con le sue porte, le sue torri e i suoi merli, e una rapida passeggiata al suo interno, raccolto e discreto, sono sufficienti a far provare tuttora al visitatore la sensazione unica di un ideale tuffo in pieno Medioevo.

 

Le premesse

Nell'area su cui attualmente sorge Cittadella, appartenente nei tempi antichi al territorio municipale di Padova, l'antica Patavium, l'uomo aveva apposto il sigillo della sua presenza almeno dall'età del bronzo. Una ricca messe di testimonianze topografiche e archeologiche (tra cui un paio di cippi gromatici) ha dimostrato poi che la zona era compresa nell'ambito di un vasto agro centuriato romano. Esso interessava le campagne rivierasche del Brenta della fascia delle risorgive alle Prealpi bassanesi, ed era impostato sulla via Postumia, la grande arteria realizzata nel 148 a.C. da un capo all'altro della valle del Po. La decadenza di Padova conseguente alla conquista da parte dei Longobardi (601 d.C.) e l'espansionismo dei vicini ducati di Vicenza e di Treviso sottrassero per secoli queste zone al controllo politico e religioso della città euganea e favorirono nel corso dell'Alto Medioevo l'affermazione di re italici (ad esempio di Berengario I, che proprio sulle sponde del Brenta fu sopraffatto nell'899 dalle orde degli Ungari) e di imperatori tedeschi, nonché di svariati poteri feudali ad essi collegati (tra cui il vescovo di Frisinga). Quantunque degradato e inselvatichito, questo ambiente d'alta pianura ricco di acque di risorgiva ancora intorno al Mille rimaneva segnato dalla vicinanza al Brenta e all'asse viario della Postumia che lo incrociava poco sopra Cittadella: che fu realizzata dunque in una posizione ideale per vigilare sul traffico di merci e uomini provenienti dai passi alpini nord-orientali in direzione della penisola e del mare Adriatico. Fin dall'XI secolo vi si erano venute affermando alcune potenti signorie rurali che, grazie ad altrettanti castelli (Fontaniva, Onara, Carturo, Treville, etc.) e ad un nutrito apparato di vassalli e masnade, dominavano di fatto il territorio con la sua rete di minuscoli villaggi sparsi, di corti agricole e di masserie, di chiese (tra cui l'antica pieve di San Donato) e abbazie (ad esempio Santa Lucia del Brenta o Sant'Eufemia di Villanova, oggi Abbazia Pisani), di corsi d'acqua, di estese selve e paludi.

Con la nascita e lo sviluppo dei comuni, vennero a conflitto in questo delicato settore anche le mire espansionistiche delle città in vario modo interessate a consolidare le rispettive aree d'influenza, cioè Vicenza, Treviso e Padova (già nel 1147, infatti, era siglata presso il "passo fluviale" di Fontaniva, a qualche chilometro dalla futura Cittadella, la pace conclusiva di una sanguinosa guerra di dimensioni regionali che aveva coinvolto i tre comuni cittadini e vari signori feudali della zona).

Tra guerre e temporanei accordi sia con la feudalità del territorio sia con le città vicine, sul finire del XII secolo e il principio del successivo gli sforzi di Padova per estendere la propria egemonia nel Veneto settentrionale ebbero una fortissima accelerazione. All'azione militare (nel 1198 fu ad esempio attaccato il castello di Carmignano e nel 1202 distrutto quello di Carturo) si accompagnano iniziative programmate di colonizzazione e valorizzazione del territorio (come il disboscamento della selva di Gazzo Padovano, iniziata fin dal 1188) o addirittura di creazione di nuovi villaggi e castelli su entrambe le sponde del Brenta (come Villafranca Padovana, Canfriolo, Piazzola).

 

La fondazione e le vicende medioevali

L'ampia piazzaforte di Cittadella fu dunque fondata in un periodo di intensi interventi del comune padovano (costruzione di nuove vie, canali, ponti paesi, etc.) ispirati alla cosiddetta "conquista del contado". Fu il frutto di un lucido progetto di rafforzamento territoriale della città-stato di Padova.

Naturalmente il borgo murato rivestì fin da subito anche un notevole significato militare, come dimostra il fatto che seguì a ruota la nascita della fortezza di Castelfranco Veneto, eretta nel 1195 dai Trevigiani ad appena una decina di chilometri da qui. Tuttavia, prese forma per un insieme assai più complesso di fattori anche politici, sociali ed economici.

Costruendo una piccola città ben protetta a immagine e somiglianza della città-madre, i Padovani si proposero anche di scalzare i privilegi e le giurisdizioni private dell'aristocrazia rurale (in particolare si determinò la distruzione del castello e del feudo di Onara, appartenente al potentissimo casato degli Ezzelini, detti anche da Romano). Altro obiettivo fu quello di favorire il libero sviluppo dei commerci, vigilando su vie d'acque e di terra (fin dalle origini si stabilì lo svolgimento di una grande fiera annuale per la festività di San Luca nel Musile, cioè nello spiazzo erboso esterno alle mura). Ripopolando la zona e concentrando la dispersa popolazione, si creava finalmente anche un grosso centro amministrativo che mancava nelle campagne a settentrione di Padova (già nel 1236 fu decretata la creazione di un'unica vasta area comunale con propri beni collettivi, che comprendeva sei villaggi e aveva per centro il castello di Cittadella).

Inoltre, gli abitanti del nuovo borgo, equiparati ai cittadini dei sobborghi di Padova, ottennero direttamente in concessione (a feudo o a livello) terreni da abitare e da coltivare e assicurarono così la loro assoluta fedeltà al comune cittadino. Non si deve dimenticare, infine, che Cittadella poté fungere da solida base operativa per estendere le superfici coltivate ed incrementare la produzione agricola, a tutto vantaggio dello stato. In una parola, si volle creare nel bel mezzo di plaghe dominate dall'arbitrio feudale un luogo "civile": prospetto, sicuro, libero da impacci signorili e rispettoso delle leggi.

Cittadella, di solito considerata un semplice arnese da guerra, nasceva in realtà anche come grandiosa opera di pace. Luogo privilegiato del territorio padovano, Cittadella poté rapidamente crescere nei decenni successivi sia per consistenza demografica (nel 1281 vantava già 225 fuochi fumanti, per una popolazione di un migliaio di anime circa) sia per ricchezza e differenziazione sociale (intorno al 1293 vi erano attivi una decina di notai e vi erano rappresentati un po' tutti i mestieri: possidenti agricoli naturalmente, ma anche sarti, cappellai, fabbri, pastori, tavernieri, prestatori di denaro, etc.). La breve parentesi della dominazione di Ezzelino da Romano (1237-1257), grande alleato dell'imperatore Federico II e signore effettivo di tutto il Veneto (o Marca Trevigiana, come si diceva allora), ne bloccò solo temporaneamente lo sviluppo. In breve essa divenne uno dei principali perni del governo militare e amministrativo del distretto padovano.

Prezioso occhio di Padova puntato verso nord, dagli anni '60 del Duecento accrebbe ulteriormente la sua importanza come strategico trait d'union fra la città dominante e Bassano, chiave decisiva di accesso alle Alpi e di controllo del Pedemonte, passata con Vicenza e tutto il territorio vicentino sotto il dominio padovano.

Nel 1318, stretta d'assedio da Cangrande Della Scala, dovette arrendersi, andando incontro a un travagliato periodo di incertezze. Nel 1337 tornò definitivamente sotto il controllo di Padova, divenuta nel frattempo sede della signoria cittadina dei da Carrara. Proprio le guerre contro gli Scaligeri del primo Trecento dimostrarono d'altronde il suo ruolo di imprescindibile leva per ogni azione militare nel Veneto centro-settentrionale. Pertanto, se già la Repubblica padovana aveva previsto per Cittadella ben due podestà (per il governo civile) e un capitano (per la difesa), il governo carrarese ne rafforzò la funzione di caposaldo, facendone il centro ricco e popoloso di una vasta podesteria che nel 1397 forniva all'esercito padovano un contingente di 3150 armati, di cui 600 a cavallo. Un podestà inviato annualmente da Padova regolava un po' tutta la vita pubblica.

Accanto ad esso, funzionava una complessa macchina amministrativa espressa dalla società cittadellese che, come sappiamo dal codice degli statuti tuttora conservato, contemplava due consigli (uno generale e uno più ristretto dei Quaranta) e un ricco apparato di ufficiali elettivi (un sindaco, tre massari, tre consoli, quattro catavèri o razionatori, quattro stimatori, quattro regolierì, e vari altri incaricati delle più diverse incombenze: dal servizio antincendio alla pulizia dei pozzi alla stesura e notifica degli atti comunali).

Un efficiente servizio di guardia alle porte e alle mura si svolgeva giorno e notte, mentre altri speciali servizi di pubblica utilità erano assicurati da personale esentasse (ad esempio medici, barbieri, campanari, messi comunali). Aumentò il livello dell'istruzione e della cultura grazie ad una scuola pubblica con un maestro di grammatica pagato dal Comune. Oltre all'agricoltura e all'allevamento, speciale fortuna ebbero attività come l'arte della lana, il commercio e la lavorazione del legname, la fabbricazione di cuoi e pellicce.

Tra la fine del Trecento e i primi anni del Quattrocento, durante le guerre espansionistiche dei Carraresi e i numerosi conflitti con gli Scaligeri, coi duchi d'Austria, coi Visconti di Milano e soprattutto con Venezia, Cittadella fu ripetutamente teatro delle operazioni belliche (nel 1373 vi furono ospitati per più giorni ben 2500 Ungheresi al soldo di Francesco il Vecchio di Carrara e vi si poterono ammassare ben 1500 capi di bestiame razziati e 462 prigionieri).

 

I primi statuti

Il codice statutario è attestato fin dalla prima metà del sec. XIV. Il codice originario è tuttora conservato presso la cassaforte del Comune di Cittadella, e ha segnato la vita della comunità di Cittadella restandone la norma fondamentale per oltre quattro secoli.

Lo statuto non rappresentò una imposizione di Padova, ma tenne conto anche delle esigenze e delle volontà locali, come dimostrano anche le rubriche successivamente aggiunte. Lo statuto così architettato fu documento principe della comunità di Cittadella fino al 1797, anno della caduta della Repubblica di Venezia, e rimasero fino a quell'anno elemento cardine dell'autonomia di Cittadella, anche quando la città fu conquistata da Venezia. Nel marzo 1406, infatti, con una ducale di Michele Steno, si stabilisce che gli statuti della comunità continuino ad essere osservati, purché non vadano a detrimento del dominio di Venezia. Anche Pandolfo Malatesta, cui nel 1504 Venezia cedette Cittadella in cambio di Rimini, diede garanzia sugli statuti. Nel 1509, quando si ritornò sotto i veneziani, la situazione rimase immutata.

 

Sotto il dominio veneziano

Il 25 ottobre 1405, a conclusione di un'estenuante guerra, anche Cittadella passava, come gran parte del Veneto, sotto il dominio politico di Venezia. La spontanea dedizione della città murata alla Serenissima (che produsse a Venezia "gran festa e foghi" al punto "che si bruxò la chuba del canpaniele de San Marco") le garantì il rispetto di un discreto pacchetto di privilegi e di beni comunali, tra cui il vasto complesso fondiario della Mira Spinosa e il canale artificiale della Bretella o Rosa, necessario per l'irrigazione delle campagne e per installarvi svariati opifici idraulici. Anche grazie a questa relativa autonomia il centro murato riuscì nonostante le difficoltà a mantenere un relativo livello di prosperità (nel 1460 la popolazione denunciava un imponibile di 219.700 lire, dieci volte maggiore di quello dei più ricchi fra i 41 paesi soggetti alla sua podesteria).

Come Padova e gli altri centri urbani e semi urbani della terraferma, anche Cittadella accolse da allora un podestà veneziano, simbolo vivente della sovranità della Repubblica di San Marco, con una limitata giurisdizione nel distretto di competenza. A differenza di altre "quasi-città", Cittadella fu tuttavia per qualche periodo con suo vasto comprensorio una sorta di "terra separata" entro lo stato di terraferma veneziano. Nel 1483, infatti, il doge fece dono della cittadina, capace di una rendita di 10.000 ducati d'oro, a Roberto Sanseverino, uno dei più brillanti capitani d'arme del tempo, resosi particolarmente benemerito al comando delle truppe di Venezia. Morto il Sanseverino eroicamente in battaglia di lì a poco, i suoi successori conservarono la signoria di questa enclave fino al 1499, quando Venezia revocò la concessione.

Tra il 1503 e il 1504, in cambio della consegna di Rimini, il Senato veneziano vi insediò un altro "piccolo principe", Pandolfo Malatesta, che tuttavia nel tempestoso perìodo della guerra di Cambrai, iniziata nel 1508, defezionò a favore dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo, esponendo Cittadella di volta in volta ad attacchi e devastazioni di Francesi, Spagnoli, Tedeschi, fino alla definitiva riconquista da patte di Venezia nel 1516. Se si esclude questo breve intermezzo a cavallo del Cinquecento in cui Cittadella fu sede di una vera piccola corte di cui restano interessanti tracce, il dominio veneziano sarebbe durato ininterrottamente fino all'arrivo dei Francesi (1797).

Nel lungo periodo di pace veneziana, Cittadella poté riqualificarsi sia dal punto di vista urbanistico sia come vivace comunità periferica. Nel 1548 risiedevano in Cittadella e nei borghi adiacenti 2.475 persone e 15.922 nei 61 villaggi della cosiddetta "podesteria di fuori", che aveva anch'essa la sua sede amministrativa entro le mura. Successivamente la popolazione si sarebbe stabilizzata su una cifra di 4.000 abitanti, con una punta massima di 4.700 nel 1739.

Da ricordare, nel corso del Cinquecento, che Cittadella fu sede di un cenacolo colto di eretici luterani e anabattisti di risonanza europea, fra cui la nobile figura di Bartolomeo Fonzio, annegato in laguna nel 1562. Quantunque in forme meno vistose che in altre zone del Padovano e del Veneto, non poche famiglie patrizie veneziane (tra le altre i Tron, i Moro, i Cappello, i Morosini, i Michiel, i Ramusi) acquistarono cospicue proprietà nei dintorni di Cittadella, facendo decollare con la ricca possidenza padovana e veneta (Cittadella, Nave, Onorai, Bigolini, Thiene, Borromeo, Anselmi, Mussato, Orsato) una caratteristica civiltà "di villa" di cui rimangono felici testimonianze architettoniche.

 

Il XIX secolo

La continuità di vita di una coesa comunità locale, con le sue istituzioni e le sue tradizioni civili e religiose create dal forte radicamento nel territorio, non venne meno nel corso dell'Ottocento. In successione Cittadella dovette affrontare il travagliato periodo della burrasca napoleonica e passò 7

per qualche tempo sotto la provincia di Vicenza; fu poi sottomessa all'Austria (dal 1814); entrò infine a far parte del Regno d'Italia con il resto del Veneto (1866). Al tradizionale tessuto di medi e piccoli possidenti (tipico dell'Alta Padovana), di commercianti (specie di bovini da ingrasso, legname, granaglie), di artigiani, venne affiancandosi dopo l'unità d'Italia anche qualche piccolo industriale (soprattutto nel settore delle filande).

Fin dal 1877 si attivava il tracciato ferroviario Padova - Cittadella - Bassano, favorendo un generale incremento delle attività produttive e della ricchezza, simultaneamente alla comparsa di banche, scuole, consorzi agrari, società filantropiche e ricreative, sorte spesso per la radicata forza d'iniziativa del mondo cattolico.

(Tratto da "Cittadella Città murata- Guide del Veneto" - A cura di Sante Bortolami e Chiara Ceschi)

 

Il XX secolo

I molteplici eventi che videro protagonista Cittadella nella prima metà del XX secolo possono essere spiegati tenendo presenti tre concetti: patriottismo, fede religiosa ed attaccamento alla propria terra.

Il patriottismo si evidenziò specie nel corso del primo e secondo conflitto mondiale. Nel primo, Cittadella fu sede di importanti uffici della 4^ Armata ed ospitò nel proprio territorio, oltre a numerosi soldati italiani ed alleati, un gran numero di nemici, soprattutto dopo Caporetto. A questo proposito, fu sede di un campo di concentramento direttamente collegato col Cimitero Austro-Ungarico.

Nel corso del secondo conflitto mondiale, Cittadella fu sede della resistenza nord-padovana e di quella della pedemontana vicentino-trevigiana, tanto da meritare il conferimento della Medaglia d'argento al Valor Militare. Contribuirono alla Resistenza, a rischio o a costo della propria vita, numerosi cittadellesi, fra i quali: Luigi Pierobon, Luigi Zurlo, Gavino Sabadin, i fratelli Angelo ed Elio Rocco, Giuseppe Armano, Bino Rebellato, Conz Giulio e Francesco, Viotto Domenico, Rosa Zina Serragiotto, assieme ad altre staffette, e molti concittadini, più o meno conosciuti. La stessa popolazione della campagna, benché stremata dalla guerra, offrì sostegno, viveri e rifugio a partigiani e soldati alleati in transito.

L'attaccamento alla propria terra e la fede religiosa si rivelarono determinanti anche in rapporto al fenomeno migratorio. La povertà del territorio spinse molti cittadellesi a lasciare il proprio paese verso le “Americhe” (in primis Argentina, Brasile e Canada), l'Australia e alcuni paesi europei. I nostri compaesani portarono con sé, come tesori non svendibili, la fede, l'attaccamento alle tradizioni contadine e l'amore per la propria terra, contraddistinta da alte e possenti mura, sulle quali si era posata l'ammirazione dell'imperatore Federico II.

Per i migranti e i loro figli, Cittadella rimase parte della loro esistenza: era per loro la patria, la sede degli affetti e delle proprie radici, che cercarono di portare con sé in molte zone dell'Argentina, del Brasile, dell'Australia e dell'Europa, dove lavorarono sodo e si distinsero per spirito di sacrificio e abnegazione nel lavoro, qualità che ancora oggi contraddistinguono le nostre comunità all'estero.

Oggi, Cittadella, dinamico centro che continua ad esercitare una funzione di riferimento sociale ed economico per un vasto comprensorio della provincia di Padova, si apre all'Europa e al mondo, continuando a sostenere con piena coscienza la propria individualità storica, grazie anche alla sua magnifica cinta muraria medioevale.

 

Stemma comunale

Il decreto di riconoscimento dello stemma attuale è datato 4 febbraio 1933.

“... di rosso, al castello addestrato da una torre, merlati entrambi alla guelfa, aperto e finestrato del campo: sinistrato da una bandiera d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.”

Lo stemma simboleggia la cinta muraria, con castello e torre. Nel 1972 a Cittadella è stato concesso il “Titolo di città”, ecco il perché troviamo una corona a cinque torrioni, e non quella ordinaria a nove.

La bandiera dorata a coda di cometa è riferimento alla libertà di cui la città ha sempre goduto mantenendo i propri statuti e privilegi anche sotto la dominazione veneziana dal 1405 fino al 1797.

Anche la porta spalancata della torre simboleggia l'apertura al territorio.

(Tratto da “Il passato presente” - A cura di Ugo Silvello, Biblios ed., 2018)

 

Medaglia d'argento al Valor Militare

La medaglia d'argento al Valor Militare fu concessa con decreto n. 5064 d'ordine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1970 disp 35 pag 2. Una cronistoria dell'evento viene riportata nel testo di Guerrino Citton Le tre Brigate partigiane “Damiano Chiesa”, Tipo-Litografia Bertato, 2006, dove si trova documentato quanto segue:

“...il Ministro della difesa si pronunciò a favore della riconferma della medaglia d'argento al V.M., che venne definitivamente concessa con decreto l'8 ottobre 1969.

La cerimonia della consegna fu tenuta il giorno 26 aprile 1970, 25^ della Liberazione, alla presenza del Presidente del Consiglio Mariano Rumor, e di tutte le autorità civili e militari. [...] La medaglia fu quindi appuntata sul gonfalone di Cittadella. Il presidente del Consiglio dei Ministri on. Rumor disse, tra l'altro, ai numerosi presenti in piazza Pierobon:

“Vi sono dei valori che hanno dato corpo e slancio alla Resistenza, che il passare del tempo e il maturare dell'esperienza non hanno scalfito, ma anzi rafforzati e resi più significativi. Sono i valori dì libertà, di tutte le libertà, di giustizia da conquistare passo passo per tutti gli Italiani; i valori di indipendenza nazionale, di autonomo e non subalterno sviluppo civile, economico e sociale. Per essi hanno combattuto i volontari per la Libertà. Tradiremmo il loro sacrificio e la loro lotta se li lasciassimo offuscare e travolgere per la tracotanza di chi in essi non crede o li vuole distruggere.” 

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - AUTONOMIA

1. Il Comune di Cittadella è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, turistico ed economico.

2. Il Comune esercita la propria autonomia nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme dello statuto, affermando l’autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che della comunità stessa compongono l’identità e caratterizzano l’esistenza.

3. Il Comune, collocato nel territorio del Brenta, conferma la propria “peculiarità storico-culturale veneta” e la propria “identità sociale ed economica”, ed intende rafforzare entrambi con ogni iniziativa.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale si ispira e rende conforme lo Statuto ed i regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.

ART. 2 - TERRITORIO

1. Il Comune di Cittadella costituisce un'unità territoriale e sociale formata dal capoluogo di Cittadella e dalle frazioni di Cà Onorai, Facca, Laghi, Pozzetto, S. Croce Bigolina, S. Donato e S. Maria.

2. Il Comune di Cittadella confina a sud con il Comune di San Giorgio in Bosco, ad est con il Comune di Tombolo, a nord con il Comune di Tezze sul Brenta (VI), a nord-est con i Comuni di Galliera Veneta e Rossano Veneto (VI), a Nord-ovest con i Comuni di Fontaniva, Carmignano di Brenta e Pozzoleone (VI).

3. I confini geografici delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune e definiscono la circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni e poteri.

4. La Sede amministrativa del Comune è ubicata in Cittadella, via Indipendenza (già Palazzo Mantegna).

ART. 3 - STEMMA E GONFALONE

1. Con Decreti del Capo del Governo in data 4 febbraio 1933 e 30 aprile 1933 sono stati riconosciuti al Comune di Cittadella un proprio stemma ed un proprio gonfalone, che vengono così descritti:

Stemma: “Di rosso, al castello addestrato da una torre, merlati entrambi alla guelfa, aperto e finestrato del campo: sinistrato da una bandiera d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.”

Gonfalone: “Drappo di colore rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: “COMUNE DI CITTADELLA”. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.”

2. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo disciplina contenuta in apposito regolamento.

3. Il Comune di Cittadella è insignito di medaglia d'argento per il ruolo assunto nella Resistenza.

4. Il Comune si fregia del titolo di “città” concesso con D.P.R. 6 maggio 1972.

5. Il Comune di Cittadella, individuabile come “Città murata” ai sensi della L.R.V. n. 15 del 16 giugno 2003, è “Città d'Arte” in forza della L.R.V. n. 23 del 25 febbraio 2005.

ART. 4 - REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

a) per espressa dichiarazione del Consiglio e della Giunta, ciascuno per la propria competenza;

b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;

c) con l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l’intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

3. L’iniziativa per l’adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:

a) a ciascun Consigliere Comunale;

b) alla Giunta Comunale;

c) agli uffici comunali.

4. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale sono approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione.

6. Qualora, per la rilevanza della materia trattata, la competente commissione consiliare lo richieda, il regolamento può essere presentato al consiglio per la preventiva valutazione e sottoposto per l'approvazione in una seduta successiva.

7. La Giunta assicura, con tempestività ed i mezzi più idonei, la più ampia diffusione e conoscenza dei regolamenti, in alcuni casi con forme di pubblicità ulteriori rispetto alla pubblicazione nel sito web.

ART. 5 - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e quelle conferitegli con legge statale e regionale secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 6 - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. L’Attività amministrativa del Comune è uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, dell’efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure, di collaborazione con i Comuni, la Provincia e la Regione.

2. La semplificazione dei procedimenti, unitamente alla qualità dell’azione amministrativa, costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e dell’organizzazione comunale.

CAPO II
FINALITA’ E FUNZIONI

ART. 7 – FINALITA' E FUNZIONI

Il Comune di Cittadella :

Ispira la propria azione ai principi fondamentali posti dalla Costituzione e in particolare quelli d’uguaglianza e di pari dignità dei cittadini;

promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e la tutela della persona e della famiglia nelle sue varie forme;

si adopera al fine di soddisfare le necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;

promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale, riconoscendo la valenza, anche turistica, del territorio;

incentiva lo sviluppo di tutte le attività produttive dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi;

promuove la conoscenza della località e delle iniziative organizzate sul territorio con la finalità di valorizzare le risorse turistiche, accrescere la competitività delle singole imprese che operano nel territorio, stimolando l'innalzamento degli standard qualitativi offerti, anche in termini organizzativi;

promuove e sostiene la formazione e l'istruzione scolastica a qualsiasi livello, riconoscendo l'importanza dell'investimento culturale, del diritto allo studio e della cultura quale strumento di elevazione sociale della popolazione;

attua un sistema articolato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, privilegiando la prevenzione, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, anche in collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato;

promuove ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l'ordine pubblico e la sicurezza dei propri cittadini e turisti;

incentiva il senso di responsabilità di ogni cittadino quale valore indispensabile per ogni convivenza civile;

incentiva la pratica sportiva, promuove e sostiene le attività ricreative e del tempo libero;

si adopera al fine di ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo al fine di assicurare l’uso sostenibile ed equo delle risorse;

garantisce, anche al fine di tutelare le generazioni future, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali del territorio, individuando nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio inderogabile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale, al fine di salvaguardare l'organico ed equilibrato assetto del territorio;

promuove la tutela dei valori paesaggistici, del patrimonio storico, artistico ed urbanistico e della memoria storica e sociale della comunità;

promuove, quale Città d'Arte, la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione delle Mura e del patrimonio culturale cittadellese, fatto di edifici, monumenti, opere d'arte ma anche di storia, memoria e tradizioni popolari;

si adopera al fine di consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall’ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;

promuove, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 11 della costituzione, la cultura della pace e riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli;

promuove forme di gemellaggio e rapporti di amicizia con altri paesi e forme di cooperazione nel campo della solidarietà sociale ed internazionale;

valorizza e sostiene la presenza e le iniziative delle associazioni culturali, sportive e di volontariato come fattore di crescita umana e civile dei cittadini;

assicura condizioni di pari opportunità a tutti i cittadini di ambo i sessi, adottando azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Comunità, garantendo altresì, ai sensi di legge, la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

si adopera al fine di favorire la crescita della cultura digitale adottando misure atte a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'azione politica e amministrativa mediante l'utilizzo degli strumenti digitali, garantendo altresì a cittadini e turisti visitatori l'accesso alla “rete” in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate a rimuovere gli ostacoli per l'esclusione digitale delle fasce più deboli;

informa la propria azione e gestisce i servizi resi alla cittadinanza secondo i principi di efficienza, imparzialità, trasparenza e partecipazione;

opera al fine di contribuire a riconoscere nei minori e nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, tutelato da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica e garantito nella possibilità di disporre di un territorio e di un ambiente ricchi di risorse, non compromessi nel loro ciclo vitale, rispettosi di ogni specie vivente;

si impegna a far partecipare le bambine ed i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendoli come cittadine e cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che le/li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;

si impegna a diffondere la cultura della legalità e a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione e a prevenire ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa nelle attività dell'Ente attenendosi alle disposizioni legislative in materia, aderendo a protocolli di legalità ed applicando le misure individuate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, allo scopo di garantire la correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini nell'esclusivo interesse della comunità rappresentata;

si impegna a mettere in atto strumenti organizzativi, di controllo e di formazione del personale allo scopo di contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. 

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 – ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime la rappresentanza della comunità e di essa esercita le potestà previste dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.

2. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi di programmazione dell’Ente, ispirandosi alle norme fondamentali contenute nel presente Statuto e alle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune attraverso l’adozione di atti fondamentali.

ART. 10 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tutti i consiglieri democraticamente eletti dalla popolazione di Cittadella e il loro numero è fissato dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le modalità di elezione del Consiglio Comunale e la sua durata, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, il loro status ed il loro trattamento economico, l'assunzione e la cessazione delle loro funzioni sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni ed è titolare del diritto di ottenere dagli stessi tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, e da lui ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. Può altresì prendere visione di tutti gli atti e documenti, con diritto di ottenere copia nelle forme che nel regolamento saranno disciplinate. Egli è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.

3. Il consigliere esercita i più ampi poteri di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio.

4.  Ciascun consigliere ha diritto di proposta di deliberazione su tutte le materie di competenza del Consiglio. Questi possono anche fare proprie le proposte delle associazioni iscritte all’albo Comunale, delle Consulte e delle Commissioni.

5. Nel caso in cui le deliberazioni, di cui al precedente comma, comportino spese dovranno essere indicati i mezzi per farvi fronte.

6. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere ed alla Giunta comunale.

7. I consiglieri comunali hanno diritto di formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze e raccomandazioni.

8. I consiglieri comunali hanno il dovere, salvo giustificato motivo, di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e di esercitare il proprio mandato per il bene della collettività.

9. E' prevista la figura del Consigliere Delegato con il compito di relazionare al Sindaco e alla Giunta Comunale su materie specifiche, per un tempo limitato, e con possibilità di accesso agli atti e alle informazioni necessarie allo svolgimento del mandato.

10. Le attribuzioni di cui sopra saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 12 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, consigliere anziano è il consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di voti assume tale ruolo il Consigliere più giovane di età.

2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

ART. 13 - DECADENZA CONSIGLIERE COMUNALE

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consigliere Comunale decade dalla propria carica in caso di mancata e ingiustificata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere Comunale deve comunicare preventivamente il motivo dell’assenza alla seduta del Consiglio al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di impossibilità, l’interessato deve far pervenire alla Segreteria del Comune comunicazione scritta entro i 3 giorni successivi alla seduta.

3. Nel caso di accertata assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell’ufficio segreteria, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza al Consigliere interessato. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenendo conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare. Il Sindaco ha facoltà di scegliere se appartenere o meno ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.

3. I consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo di appartenenza possono:

a) aderire ad altro gruppo, anche misto, già costituito, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio e allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo cui intendono aderire;

b) se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo;

c) costituire il gruppo misto, ove non esistente, con contestuale designazione di un capogruppo. Il gruppo misto può essere formato anche da un solo consigliere comunale.

4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo confluiscono nel gruppo misto.

5. Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di capogruppo dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di designazione, le funzioni di capogruppo vengono assunte dal componente più anziano in termini di cifre elettorali.

6. Viene istituzionalizzata la conferenza dei capigruppo i cui poteri vengono stabiliti dal regolamento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito. Il criterio di proporzionalità si esplica attraverso il voto ponderato assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello del gruppo rappresentato in Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Per casi particolari e singoli oggetti, il Consiglio può costituire commissioni temporanee e speciali. La deliberazione, di volta in volta, indicherà la durata entro la quale deve essere assolto l’incarico, il Presidente, i poteri assegnati, secondo la disciplina del regolamento.

5. Possono altresì essere istituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia. La presidenza di tali commissioni è attribuita, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SPECIFICAMENTE PREVISTE PER STATUTO

1. Il Consiglio comunale istituisce, con le modalità di cui al precedente art. 15 una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di competenza dell’organo consiliare, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici competenti o di altri Enti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio.

2. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Generale o funzionario da lui delegato secondo l’oggetto del regolamento.

ART. 17 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente con votazione palese. Il Sindaco è escluso dall'elettorato passivo ma partecipa alla votazione.

2. In caso di rifiuto, assenza, impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, di norma, nella prima seduta del Consiglio Comunale.

3. In caso di dimissioni o revoca del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Comunale provvederà, nel primo consiglio utile, alla nomina del nuovo Presidente o del nuovo Vice-Presidente con le stesse modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. La nomina a Vice Presidente non dà luogo ad alcuna indennità.

ART. 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca l’assemblea, ne fissa la data e l’ordine del giorno e ne presiede lo svolgimento.

2. Coordina le sedute consiliari, moderandone la discussione e garantisce il rispetto del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 19 - REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale può revocare l’incarico al Presidente in caso di ripetute e gravi azioni od omissioni comportanti gravi violazioni della legge, dello Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio e/o di altri regolamenti comunali, che abbiano concretamente ostacolato l’esercizio delle prerogative del Consiglio, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari e/o dei singoli Consiglieri.

2. Il procedimento di revoca del Presidente prende avvio con il deposito al Protocollo generale di una proposta di delibera di revoca, congruamente motivata, sottoscritta da almeno 7 (sette) Consiglieri comunali e notificata all'interessato.

3. In questo caso la seduta è convocata e presieduta dal Vice Presidente che deve iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno.

4. La votazione della proposta di revoca avviene con scrutinio palese; la revoca è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all’organo.

5. Nella medesima seduta, subito dopo la revoca, dev'essere nominato il nuovo Presidente.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20 - LA GIUNTA: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale durante la prima seduta utile del Consiglio.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra cui il Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge. Nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

3. Gli assessori possono partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

5. Per la validità delle sedute della giunta è necessario che i presenti siano in numero superiore al 50% dei componenti.

ART. 21 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spettano alla Giunta tutti gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non siano dalla legge attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, ai Dirigenti. In particolare spetta alla Giunta l'adozione della deliberazione di costituzione in giudizio del Comune.

2. La Giunta ha il potere di indirizzo e controllo politico sull'attività gestionale.

3. L'attività della Giunta è collegiale ed opera attraverso atti deliberativi. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco e dei singoli Assessori.

ART. 22 – ASSESSORI E REFERATI

1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze proprie ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento, anche per il semplice venir meno della dovuta fiducia personale nei confronti dell'Assessore, senza necessità di preavviso o partecipazione preventiva.

4. Le dimissioni degli assessori vanno presentare al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 23 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nel decreto sindacale di nomina.

2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco i relativi poteri spettano all'Assessore Anziano, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che come Ufficiale di Governo.

CAPO IV
IL SINDACO

ART. 24 - COMPETENZE

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile dell'amministrazione comunale. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto. Il Sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile della nomina del Vice-Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, anche nel corso del mandato per eventuali sostituzioni.

3.  Compete inoltre al Sindaco:

a) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo i termini previsti dalle leggi vigenti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

b) convocare e presiedere la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

c) coordinare e programmare l'attività degli assessori;

d) delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;

e) nominare e revocare i componenti della Giunta;

f) adottare, quale rappresentante della comunità locale, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

g) adottare, quale ufficiale di governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana previa comunicazione al Prefetto;

h) rappresentare in giudizio l'ente e difendere gli interessi generali e diffusi della popolazione;

i) indire i referendum comunali;

j) impartire le direttive al Segretario Generale e ai Dirigenti, per lo svolgimento delle procedure e dell'attività amministrativa dell'Ente e l'attuazione del documento programmatico;

k) nominare il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo, con le modalità previste dalla legge;

l) revocare, sulla base dell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Segretario Generale, con provvedimento motivato, secondo le disposizioni di legge;

m) delegare mediante atto scritto le sue funzioni o parte di esse, riferite a materie omogenee, ai singoli assessori o consiglieri. Il conferimento delle deleghe viene comunicato al consiglio;

n) attiva forme di collaborazione con cittadini singoli o associati per il conseguimento di specifici obiettivi, nell'ambito del principio di sussidiarietà.

4. La definizione da parte del Sindaco o di un suo delegato, delle intese con altri enti per la realizzazione di forme associative e di cooperazione, nonché di accordi di programma, deve essere sempre prevista in indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopra indicate.

5. Il Sindaco può avvalersi, in base alle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di appositi uffici alle proprie dirette dipendenze con personale o collaboratori a tempo determinato.

6. Il Sindaco informa la popolazione, con le modalità ritenute più opportune, della presenza di situazioni di pericolo e del comportamento da tenere per ridurre al minimo i rischi per la pubblica incolumità.

7. Il Sindaco può delegare al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza del Comune, compresa quella in giudizio; la delega può essere:

generale: qualora il sindaco assegni al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza nelle materie del settore a cui sono preposti;

speciale: qualora il sindaco assegni al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza per singoli giudizi o per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

In tal caso spetta al Segretario comunale o al dirigente competente disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Ente, adottando allo scopo apposito motivato provvedimento.

8. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all’autorità amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta direttamente al dirigente competente per materia, previa delega sindacale, con facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati. È fatta salva la possibilità per i dirigenti di accordarsi diversamente, tra loro o con il segretario comunale, per la rappresentanza in tali giudizi.

9. La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 25 – IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco conferendogli delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore Anziano identificato secondo l'ordine di nomina.

CAPO V
NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

ART. 26 - DESIGNAZIONE E REQUISITI

1. Il consiglio, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società.

2. Tali indirizzi devono prevedere l’emanazione da parte del sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

3. Nell’avviso pubblico sono resi noti i requisiti e le cause di incompatibilità per l’accesso alle cariche.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 27 - DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, essendo gli stessi direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

ART. 28 – ORGANI AMMINISTRATIVI

1. Sono organi amministrativi burocratici del Comune: il Segretario, il Vice Segretario e i Dirigenti responsabili degli uffici e servizi.

ART. 29 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira ai principi funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, buon andamento, professionalità e responsabilità. I criteri e i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale.

2. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove azioni positive per la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna.

3. È istituito il Comitato Unico di Garanzia il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito Regolamento con funzioni di controllo sulla realizzazione dei principi di cui al comma precedente.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è individuata e definita rispetto agli obiettivi di servizio di ciascun operatore e determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite.

6. Il Comune riconosce l’autonomia professionale e decisionale dei Dirigenti. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.

7. I dirigenti programmano, organizzano e controllano l’attività degli uffici e dei servizi comunali secondo i seguenti criteri:

a) autonomia gestionale ed operativa in ordine alle risorse umane, materiali e finanziarie assegnate per l’esecuzione di programmi e progetti;

b) semplificazione dei procedimenti;

c) efficacia e funzionalità nella gestione di mezzi, personale e procedure in dotazione;

d)  economicità ed efficienza nella gestione delle risorse, rispetto agli obiettivi da raggiungere;

e) controllo dei risultati in relazione ai fini perseguiti;

f) tempestività, trasparenza ed imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa.

ART. 30 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni determinate dalla legge ed ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dalla legge.

3. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. L'Ente può altresì stipulare una convenzione con altri Comuni per la gestione dell'ufficio. Il Segretario Generale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ART. 31 - VICE-SEGRETARIO GENERALE

1. Nell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è prevista la figura del Vice-Segretario comunale, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. I suoi compiti sono disciplinati dal regolamento.

ART. 32 - I DIRIGENTI

1. I dirigenti sono competenti per tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale.

2. Provvedono ai loro compiti mediante la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza degli uffici ai quali è preposto, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ove l’adozione o il rilascio degli atti di competenza presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dai programmi e obiettivi, o già predeterminati da norme contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d’indirizzo del sindaco o della giunta.

3. Supportano gli organi politici e il segretario comunale nell’esercizio delle loro funzioni mediante l’elaborazione di proposte, piani di fattibilità, progetti e valutazioni alternative, fornendo pareri ove richiesti. A tal fine intervengono, se richiesti dai rispettivi presidenti, alle sedute degli organi collegiali del Comune.

4. Assicurano la cooperazione ed il coordinamento tra gli uffici cui sono preposti, contribuendo a garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del Comune ed il costante miglioramento della funzionalità complessiva della sua organizzazione. A tale scopo verificano costantemente lo stato di avanzamento dei programmi e progetti di loro competenza, e l’utilizzazione delle risorse loro assegnate, proponendo alla giunta eventuali interventi correttivi o la ridefinizione degli stessi.

5. i Dirigenti hanno potere di rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati al settore o al servizio d’appartenenza, richiesti da Enti pubblici o da privati; hanno inoltre la responsabilità del procedimento amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge.

6. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con atti d’indirizzo degli organi di governo del Comune e/o indicati dal Segretario, e adottano tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle delibere di consiglio e di giunta di competenza del settore al quale sono preposti.

7. Rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati, e sono direttamente responsabili dei risultati della gestione.

8. Controllano il rispetto del «piano triennale di prevenzione della corruzione» da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti, e delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione.

9. Adottano tutti gli atti di gestione e amministrazione del personale a ciascuno sottoposto.

10.  Dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale a cui carico siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

11. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, suggerendo per scritto al segretario comunale specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

12. Rappresentano il Comune nelle Commissioni tecniche e in tutte le altri sedi in cui gli organi comunali li designino in rappresentanza dell’Ente.

13. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato, secondo le modalità e i casi previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, dalla legge, dalla normativa complementare e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

14. I/le dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’esercizio di alcune competenze dirigenziali a funzionari, nel rispetto dei limiti discendenti dalla legge, dall’Ordinamento Professionale dei dipendenti degli enti locali, dai regolamenti comunali.

ART. 33 – RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di dirigente sono assegnati dal sindaco con provvedimento motivato, tenuto conto della professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità stabilite dal «regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi».

2. La copertura dei posti di dirigente o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive allo stesso imputabili comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, il sindaco può inoltre revocare l'incarico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato alle unità organizzative di competenza, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dal Comune, la retribuzione di risultato è decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

5. L'Ente adotta appositi criteri e modalità di valutazione per la misurazione dei risultati della gestione dei Dirigenti.

ART. 34 – CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. La «conferenza dei dirigenti» rappresenta uno strumento di coordinamento gestionale - organizzativo della struttura amministrativa.

2. È finalizzata a favorire l’integrazione delle attività di pianificazione, programmazione e gestione, nonché la diffusione delle informazioni, per garantire coerenza ed omogeneità d’intervento da parte dell’intera struttura organizzativa.

3. È composta dal segretario comunale e dai dirigenti; in caso di impossibilità ad intervenire alla conferenza, il dirigente delega un titolare di posizione amministrativa o alta specializzazione a partecipare in sua vece.

4. È convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa anche l’ordine del giorno e ne stabilisce le modalità di funzionamento, con facoltà di invitare altri dipendenti comunali a partecipare ai lavori della conferenza.

5. Può essere convocata, con le modalità di cui al comma 4, anche dal Segretario Comunale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 35 – GESTIONE E CONTROLLO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici funzionali alla realizzazione di finalità sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'erogazione dei servizi pubblici locali deve rispondere ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività.

3. Il Consiglio comunale individua, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio, la modalità e la forma di gestione più idonea tra quelle consentite dalla legge. L'erogazione del servizio pubblico può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta dovranno essere previsti criteri e forme di accordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. A tal fine, il Consiglio promuove attività di controllo, per verificare la congruità delle azioni intraprese dai gestori di pubblici servizi con le linee programmatiche di mandato.

6. Il Consiglio può disporre, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri e con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale; i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del consiglio entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione suddetta.

7. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo ed al volontariato nella gestione dei Servizi Sociali e Sanitari.

8. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la costituzione o l’adesione a società o a consorzi, è approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Allo stesso modo viene approvata la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché la sua dismissione.

ART. 36 – LA CARTA DEI SERVIZI

1. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto alla partecipazione e ad una completa informazione.

2. Il comune assicura la tutela degli utenti e la loro partecipazione attiva alle procedure di valutazione e di definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici. A tale scopo i soggetti erogatori dei servizi pubblici sono tenuti ad adottare ed aggiornare una propria “carta dei servizi” con la quale individuano, rendono pubbliche e garantiscono le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la qualità del servizio stesso.

3. Il Comune, attraverso appositi organismi di controllo, vigila, al fine di garantire la effettiva applicazione delle “carte dei servizi” .

ART. 37 - FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING)

1. Il Comune adotta apposito regolamento per la disciplina delle modalità di partecipazione ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi mediante strumenti di finanza di progetto.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

ART. 38 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune riconosce nel diritto ai cittadini, singoli o associati, a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Il Comune promuove il diritto alla partecipazione dei cittadini al fine di perseguire i principi di buon andamento ed imparzialità nonché di trasparenza dell’azione amministrativa.

3. La disciplina delle forme di partecipazione popolare è demandata ad apposito regolamento, nell'ambito degli istituti previsti dal presente statuto e dalla legge.

ART. 39 - PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

1. Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con finalità sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

3. Viene istituito l’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato operanti nel territorio comunale. Con apposito regolamento vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione nell’albo comunale, per la concessione di patrocinio per manifestazioni o attività, per il riconoscimento di diritti, contributi o finanziamenti.

ART. 40 - CONSULTE

1. Per una migliore ed efficace promozione e coordinamento tra Comune, Associazioni, Commissioni, Comitati e Rappresentanze di base, vengono istituite le Consulte che esercitano le loro funzioni in modo propositivo nei confronti degli Organi elettivi.

2. Le Consulte Comunali partecipano all’attività amministrativa secondo modalità previste dal regolamento.

3. Il sindaco ed il consiglio possono convocare specifiche riunioni delle consulte per l’esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza o per la definizione di obiettivi e strumenti necessari al loro perseguimento.

ART. 41 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all’informazione, le Associazioni, debitamente iscritte all’albo comunale, le Consulte e le Commissioni possono:

a) ricevere, anche con modalità telematiche, copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali, relativi a questioni attinenti la propria attività, e gli atti amministrativi che incidono direttamente sulle azioni programmate dagli organismi.

b) ricevere nella propria sede sociale le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate purché siano di interesse specifico e in relazione alle finalità perseguite.

2. Le associazioni iscritte nell’albo comunale, le Consulte e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno il diritto solo su questioni attinenti alle finalità d’interesse proprio di:

a) presentare proposte di deliberazione;

b) chiedere la modifica di atti amministrativi.

ART. 42 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita delle istituzioni, il Comune può promuovere l’elezione del «consiglio comunale dei ragazzi».

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di collaborare con gli organi del Comune, deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: pubblica istruzione, politica ambientale, salute, iniziative ricreative (sport, musica, tempo libero, giochi, ecc.), iniziative culturali e di spettacolo (arte, cinema, ecc.), rapporti con l’associazionismo, solidarietà servizi sociali, rapporti con l’Unicef ed altri organismi nazionali o internazionali.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 43 - COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI

1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi sovracomunali provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Promuove e favorisce la gestione in forma associata di servizi, con altri enti locali.

3. Partecipa a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative.

ART. 44 – ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a sollecitare o a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 39, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, possono rivolgere al sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali.

3. Il sindaco deve dare risposta scritta entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

4. Agli effetti dei commi precedenti le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento elettori/elettrici del Comune; mentre le proposte di deliberazione da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune. Apposito regolamento definisce le modalità di raccolta e deposito delle firme.

ART. 45 - COMITATI CIVICI

1. Il Comune riconosce i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini quali soggetti portatori di interessi diffusi.

2. Al fine del riconoscimento dei comitati di cui al punto precedente il Comune con proprio regolamento individua i criteri a cui dovranno fare riferimento gli statuti dei comitati, gli scopi, le attività e le procedure per l’elezione, la durata e il rinnovo degli organismi rappresentativi, secondo principi di trasparenza e uniformità.

3. I comitati per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali possono essere oggetto di contributi e possono stipulare convenzioni con il Comune, a condizione che gli statuti dei comitati contengano e recepiscano le indicazioni del regolamento comunale di cui al punto precedente.

4. Il regolamento può prevedere una disciplina transitoria in ordine all’efficacia del presente articolo.

ART. 46 – ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l’amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Tali assemblee possono avere dimensioni comunali o frazionali. Sono convocate dal Sindaco autonomamente o su richiesta dei cittadini.

ART. 47 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.

2. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate.

3. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d’opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari. Possono essere delimitate a zone specifiche del Comune o a particolari fasce della popolazione.

4. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica, di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all’oggetto del procedimento.

5. Il procedimento per la consultazione e le materie escluse dalla consultazione sono disciplinate con apposito regolamento.

ART. 48 – REFERENDUM

1. Il Comune riconosce i referendum consultivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale, come strumenti incisivi di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative dei referendum sono stabilite con apposito regolamento.

3. Sono escluse dal referendum:

Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;

elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso aziende enti ed istituzioni;

le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;

le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;

le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;

elezioni, nomine, designazioni, revoche di nomine, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni e questioni concernenti persone;

atti e questioni relativi al personale dipendente del comune;

i documenti programmatici della Giunta Comunale;

bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

4. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) dal consiglio con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente la proposta di Referendum.

5. La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme di legge.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 49 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune di Cittadella assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali.

2. Assicura altresì la partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali.

3. Le forme e le modalità di partecipazione ai procedimenti di amministrazione puntuale e generale sono disciplinate da apposito Regolamento, tenuto presente che:

l'attività amministrativa del Comune deve informarsi a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definitivi procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;

per ciascun tipo di procedimento, in particolare, devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'organo o l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, onde sia individuabile il responsabile del singolo procedimento o di fase dello stesso.

CAPO II
LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART. 50 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – U.R.P.

1. E' istituito l’ufficio relazioni con il pubblico ai sensi della L. n. 150 del 7 giugno 2000.

2. L'URP assicura la pubblicizzazione dei servizi forniti dal Comune in modo diretto o indiretto e la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti.

3. Ha il compito di fornire chiarimenti sui procedimenti amministrativi finalizzati all’assunzione di atti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto altro possa essere utile al cittadino per l’esercizio dei propri diritti.

ART. 51 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d’informazione, come presupposto dell’esercizio della democrazia.

2. Il Comune rende effettivo il diritto di partecipazione garantendo l'accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

3. Il Comune assicura altresì la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, anche mediante pubblicazioni nel proprio sito istituzionale, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Apposito regolamento disciplina l’accesso civico e documentale nel rispetto della legge vigente.

ART. 52 - IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può stipulare apposita convenzione per l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 53 - FINANZA LOCALE

1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato. La disciplina delle entrate e delle spese è ispirata al principio dell’equilibrio di bilancio ed assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle leggi vigenti.

2. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l’erogazione di servizi pubblici indispensabili.

3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

4. L’assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell’importanza sociale del servizio.

5. Con apposito regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

ART. 54 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

1. L’organo di revisione economico – finanziario viene individuato con le modalità previste dalla legge, che ne disciplina anche i requisiti. Le funzioni dell’organo di revisione sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 – EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

1. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti o fino alla loro modificazione continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto medesimo. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con lo statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

DOTT.SSA ANGIOLETTA CALIULO

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