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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 27 del 28 febbraio 2020


Materia: Urbanistica

SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO NORD-ORIENTALE, PADOVA

Determina della Provincia di Treviso n. 153 del 7 febbraio 2020

Determinazione conclusiva conferenza di servizi decisoria e autorizzazione unica rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo - Salgareda e opere connesse e rimozione dell'esistente. Area: Funzioni Fondamentali Settore: Viabilità C.d.R.: Viabilità Servizio: Viabilità e strade Unità Operativa: UO Gestione Amministrativa Viabilità Ufficio: Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato - omissis; Accertato omissis; Visto omissis; Vista omissis; Verificato omissis; Considerato omissis; Osservazione omissis; Preso atto omissis; Dato atto omissis; Rilevato omissis; Ritenuto omissis; Visti omissis;

DETERMINA

  1. di dichiarare conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti nell’ambito del procedimento, allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, precisando che le prescrizioni impartite non comportano modifiche sostanziali al progetto;

  1. di dare atto che sono pervenute n. 11 osservazioni da parte degli interessati;

  1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni, come formulate nel testo in premessa;

  1. di approvare il progetto definitivo denominato “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave – Salgareda. Met. Vazzola-Salgareda e variante          da PIDI Stoccaggio Edison (San Pietro di Feletto) a PIDI 6250032/1.1 (Pieve di Soligo) DN300 (12") – DP 75 bar e opere connesse, erimozione del metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN300 (12") e opere connesse” presentato da Snam Rete Gas SpA e depositato presso l’Amministrazione provinciale di Treviso, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti nella Conferenza dei Servizi decisoria;

  1. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, riconoscendone altresì l’indifferibilità e l’urgenza;

  1. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento sulle aree individuate nel progetto approvato al punto 4 ed indicate nel relativo Piano Particellare;

  1. di dichiarare che il presente atto, per i Comuni che non hanno espresso la dichiarazione  di conformità urbanistica, costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

  1. di prendere atto che Snam Rete Gas SpA si è resa disponibile a fornire, a propria cura e spese, ad ogni Comune che ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria alla predisposizione della variante urbanistica conseguente all’approvazione dell’opera in argomento;

  1. di dichiarare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 2 e dell’art. 52-quater, comma 3, del DPR 327/2001, il presente provvedimento determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al Capo IV del medesimo DPR;

  1. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”;

  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale;

AUTORIZZA

Snam Rete Gas SpA alla costruzione ed all’esercizio dell’opera denominata “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave – Salgareda. Met. Vazzola-Salgareda e variante da PIDI Stoccaggio Edison (San Pietro di Feletto) a PIDI 6250032/1.1 (Pieve di Soligo) DN300 (12") – DP 75 bar e opere connesse, e rimozione del metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN300 (12") e opere connesse”, come da progetto approvato con il presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Il presente provvedimento sostituisce anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari per la realizzazione e per l'esercizio dell'infrastruttura energetica e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall’art. 52-quater, comma 3, del DPR 327/2001.

E’ fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas SpA di adempiere alle disposizioni impartite nel Decreto n. 257 del 05/09/2019 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’aspetto relativo a VIA-VAS-VINCA, nonchè alle prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti interpellati in sede di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle citate condizioni e prescrizioni. Le verifiche di ottemperanza ed i controlli sono di competenza di ciascun Ente.

L'opera è soggetta alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in quanto “gasdotto in prima specie” (DP 75 bar). Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, dovrà essere inviata a cura del proponente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del medesimo DPR.

I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi e concludersi entro il termine indicato dall’art. 6, comma 2, del Decreto n. 257 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Snam Rete Gas SpA dovrà provvedere a trasmettere formale comunicazione di inizio e fine lavori agli Enti che ne abbiano fatto richiesta in sede di rilascio del parere.

Si prescrive che Snam Rete Gas SpA provveda alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 52-ter, comma 1, del DPR 327/2001, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dandone comunicazione altresì alla Provincia di Treviso – Settore Direzione Generale.

L’Autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione dell’opera in oggetto, è a totale ed esclusivo carico di Snam Rete Gas SpA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine.

IL DIRIGENTE RAPICAVOLI CARLO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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