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Bur n. 63 del 08 maggio 2020


Materia: Statuti

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TREVISO)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019

Revisione dello statuto comunale.

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
 
Articolo 1
Principi fondamentali
 
    1. Il Comune di Ponte di Piave rappresenta l’Ente territoriale di autogoverno democratico delle comunità di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò.
    2. Il Comune, nell’ambito dei principi e delle libertà costituzionali, sanciti dalla Corte Europea per le Autonomie locali, dalle leggi e dagli ordinamenti della Repubblica e dal presente Statuto, esercita funzioni proprie e conferite o delegate dalle leggi statali e regionali.
    3. Concorre alla definizione ed alla realizzazione di atti pianificatori e di programmazione sovracomunali ed alla gestione associata di uno o più servizi pubblici in attuazione del principio di sussidiarietà. 
    4. Il Comune rappresenta e tutela le proprie comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Assicura la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati alla definizione delle scelte politico-amministrative, in condizione di uguaglianza di diritti e doveri, di equità e pari opportunità per tutti i residenti. 
    5. Le azioni del Comune sono ispirate ai principi universali di pace, libertà, giustizia, autonomia e cooperazione, in condizioni di pari dignità fra i popoli,  rifiuto della guerra come strumento per risolvere controversie internazionali, rispetto dei diritti fondamentali umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, della persona umana, sanciti da trattati, dichiarazioni e documenti, condivisi a livello internazionale, che costituiscono norme di costante orientamento e guida nell’esercizio dell’attività amministrativa.
    6. Il Comune ispira, altresì, la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della L. 10.04.1991 n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri Enti, Aziende, Istituzioni, nelle rappresentanze in Enti e nell’organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.
    7. Il Comune adotta o concorre all’emanazione di provvedimenti di natura pianificatoria di programmazione e di orientamento gestionale, necessari per la conservazione e la valorizzazione delle proprie risorse ambientali, fisiche, energetiche, naturalistiche, storico e culturale, per garantire condizioni di sviluppo civile, socio-economico e culturale, equilibrate e sostenibili. A tal fine elabora programmi integrati e coordinati per garantire la salubrità dell’ambiente e dei luoghi di vita e di lavoro e migliorare le condizioni di vita dell’intera comunità, pianificando gli usi del territorio e delle risorse naturali, con preventive valutazioni di compatibilità ambientale, sostenendo politiche di prevenzione e protezione contro ogni forma di inquinamento dell’eco-sistema, concorrendo alla progettazione di modelli di sviluppo urbano, orientati al costante miglioramento della qualità abitativa, al rispetto delle norme di igiene edilizia, accessibilità ai servizi, realizzazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità adeguata, razionale distribuzione delle reti di servizi primari e complementari per garantire le migliori condizioni di vita.
    8. Il Comune riconosce nel fiume Piave il fondamentale elemento di connotazione del proprio territorio e, nel suo significato simbolico, l’espressione della propria identità storica, culturale e civile.
    9. Il Comune considera di prioritario interesse il diritto alla salute, nel rispetto della dignità, del singolo cittadino e della comunità, e ne garantisce e promuove la tutela, attraverso idonei mezzi educativi e partecipativi, nei momenti della prevenzione, cura e riabilitazione e nelle diverse situazioni di disabilità, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni preposte. Favorisce ogni iniziativa finalizzata all’adozione di stili di vita e di comportamenti orientati all’obiettivo di vivere in una città sana.
    10. Il Comune identifica nella famiglia l’elemento fondante nella costituzione e nello sviluppo della società, centro primario di processi educativi e di formazione. Per valorizzare la centralità del suo ruolo attua ogni forma di aiuto ed incentivo, al fine di garantire la permanente tutela dei suoi compiti e fini.
    11. Il Comune sostiene il diritto di tutti i cittadini a svolgere una attività di lavoro che valorizzi capacità e competenze individuali, nel pieno rispetto delle garanzie stabilite dalle leggi. Promuove iniziative utili a favorire forme di associazionismo e cooperazione ed altre idonee a mantenere e sviluppare i livelli di occupazione e di reddito. Riconosce, nel fenomeno dell’emigrazione una componente storica fondamentale per il progresso ed il benessere della nazione, e in tale considerazione, garantisce ogni sostegno al reinserimento nella comunità degli emigranti che rientrano in Patria.
    12. Il Comune favorisce la crescita e lo sviluppo di attività produttive nei vari settori agricoli, industriale, artigianale e commerciale, esercitando specifiche azioni di sostegno e di fusione per le produzioni tipiche locali, nel rispetto dell’equilibrio fra tradizione ed innovazione e le previsioni di crescita del Paese. Coordina l’organizzazione dell’apparato distributivo per rispondere alle corrette esigenze dei cittadini, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle categorie.
    13. Il Comune considera il volontariato solidale, nelle sue diverse espressioni e finalità, parte essenziale ed insostituibile del tessuto sociale, necessaria per integrare e consentire la compiuta attuazione degli obiettivi propri dell’intervento pubblico, prioritariamente in ambito socio-assistenziale.
    14. Riconosce all’associazionismo, organizzato a fini ed obiettivi di socializzazione e di solidarietà , un ruolo fondamentale per garantire la conservazione e la continuità di tradizioni, usi e consuetudini legati ad una comune appartenenza ed alla specifica identità della propria comunità.
    15. Il Comune promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura, garantendo il diritto allo studio tramite le Istituzioni scolastiche e di formazione professionale, sostenendo l’attività di Centri, Istituzioni, Organismi ed ogni altra iniziativa di carattere culturale, nel rispetto della pluralità delle idee e della libertà di espressione. Favorisce ogni proposta utile a conservare e consolidare l’identità culturale della comunità ed il suo arricchimento nel produttivo confronto e nella reciproca comprensione e rispetto con altre e diverse realtà, attraverso varie forme di cooperazione e di scambio, anche permanente, con Paesi della Comunità e di altri Stati.
    16. Il Comune sostiene ed incoraggia l’esercizio dell’attività sportiva nelle diverse discipline e la pratica di attività ludiche amatoriali, turistiche e ricreative, quale indispensabile fattore per un equilibrato sviluppo psico-fisico dei giovani, il mantenimento dello stato di salute e di benessere per tutte le età, l’acquisizione di regole e comportamenti orientati ad una migliore qualità della vita.
    17. Il Comune provvede all’organizzazione ed al coordinamento di strumenti di prevenzione e di protezione civile, in caso di calamità, nell’ambito delle disposizioni e delle modalità operative, previste dalle normative vigenti.
 
Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma
 
    1. Il  Comune è costituito dal capoluogo Ponte di Piave e dalle  frazioni di Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò.
    2.  Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
    3. Il Consiglio comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale con le relative modalità.
 
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
 
Articolo  3 
Organi del Comune 
 
    1. Sono organi  del Comune: 
    • Il Consiglio comunale; 
    • La Giunta comunale;
    • Il Sindaco.
 
Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Articolo  4 
Competenze
 
    1. Il Consiglio comunale, compiuta espressione della comunità cittadina, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, secondo i principi di legalità, trasparenza e pubblicità.
    2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
 
Articolo 5 
Composizione e durata
 
    1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolate dalla legge.
 
Articolo 6
Prima Seduta del Consiglio comunale
 
    1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. 
    2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata:
a) alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del Sindaco; 
c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore    incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
e) alla elezione della commissione elettorale comunale. 
    3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco,  è  pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i     Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
    4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa  alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente Statuto.
    5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida  degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
    6. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, si procede immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del Consiglio comunale.
    7. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, previa diffida, il prefetto.
 
Articolo 7 
Linee programmatiche di mandato
 
    1. Entro tre mesi, decorrenti dalla data dell’insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
    2. Il documento programmatico è presentato al consiglio comunale per la discussione e non è  oggetto di votazione.
    3. Il Consiglio provvede a verificare l’attuazione dei programmi, con le scadenze previste dalla legge. E’ facoltà del Consiglio comunale di integrare o modificare i programmi, nel corso del mandato, sulla base di nuove e diverse esigenze.
 
Articolo 8 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
 
    1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
    2. La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del regolamento.
 
Articolo 9 
Convocazione 
 
1. La  convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, indica la data, l'ora dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie va consegnato ai consiglieri cinque giorni liberi prima della riunione.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie  espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso per le sedute d'urgenza va consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
7. L'avviso di convocazione è firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce.
8. L'avviso di convocazione può essere recapitato ai consiglieri a mezzo  posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
9. Gli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione, vanno comunicati ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. Gli argomenti da aggiungere devono avere carattere di urgenza che si è manifestata dopo la consegna dell’avviso di convocazione.
10. La mancanza o il ritardo della consegna dell'avviso di convocazione sono sanati dalla partecipazione del Consigliere alla seduta.
 
Articolo  10
Numero legale per la validità delle sedute
 
    1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale in base a leggi e regolamenti.
    2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
 
Articolo 11
Numero legale per la validità delle deliberazioni
 
    1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
    2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle se si vota per scrutinio segreto.
    3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell’organo.
 
Articolo 12
Presidenza delle sedute consiliari
 
    1. La presidenza del consiglio compete al Sindaco. In  caso di assenza o impedimento, il Sindaco sarà sostituito  secondo il seguente ordine: vice Sindaco; Assessore anziano, se Consigliere.
    2. In caso di assenza o impedimento di questi la presidenza è assunta dal Consigliere anziano appartenente al gruppo di maggioranza.
    3. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha riportato la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale l’anzianità è determinata dalla precedenza nell’ordine di lista.
    4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere del gruppo di maggioranza che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. 
 
Articolo 13
Attribuzioni e funzionamento del Consiglio
 
1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali del comune.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabilisce in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta, la durata degli interventi dei consiglieri, la presentazione e la discussione delle proposte e delle interrogazioni.
4. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.
5. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine. 
  
Articolo 14
Votazioni
 
    1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
    2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
    3. Qualora una proposta abbia ottenuto un numero di voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti, non si può adottare alcuna deliberazione. Il Consiglio può decidere di riproporre l’argomento per giungere ad una determinazione.
    4. Nelle votazioni riguardanti nomine od elezioni, a parità di voti, viene individuato il candidato più anziano di età.
 
Articolo 15
Verbalizzazione delle sedute consiliari
 
    1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco od a chi presiede l'adunanza.
    2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
    3. I  verbali contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
a) tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
b) data e luogo della riunione;
c) ordine del giorno;
d) consiglieri presenti e assenti;
e) presidente dell'assemblea e motivi dell'eventuale sostituzione;
f) Segretario dell'assemblea;
g) sistema di votazione;
h) scrutatori;
i) votanti, voti favorevoli, voti contrari e astenuti con indicazione nominativa, numero delle schede bianche e nulle;
    4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, e le eventuali dichiarazioni che i consiglieri richiedano di riportare a verbale.
    5. Ogni  Consigliere comunale ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
    6. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
    7. Prima di procedere all'approvazione, il presidente invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale della seduta precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.
    8. I verbali possono essere dati per letti e vengono approvati dal consiglio comunale, su proposta del Presidente.
 
Articolo 16
Il Consigliere comunale
 
    1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
    2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
    3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio comunale ha adottato la relativa deliberazione.
 
Articolo 17
Doveri dei Consiglieri
 
    1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
    2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ad informarlo dell’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
    3. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ex art. 78 del D.Lgs. 267/2000. 
    4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 
    5.  I consiglieri  sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge .
 
Articolo 18
Diritti dei Consiglieri
 
    1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale; può inoltre formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
    2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutti i documenti ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
    3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
 
Articolo 19
Dimissioni del Consigliere
 
    1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, secondo l’ordine temporale di presentazione.
    2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
    3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo e nominando il candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti, dopo gli eletti. La medesima procedura si applica in caso di decadenza del Consigliere.
    4. Non si procede alla surroga, dovendo invece il Consiglio essere sciolto, nel caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al protocollo dell’Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
 
Articolo 20
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo
 
    1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
    2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
    3. I Capigruppo, con il Sindaco, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.
    4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.
 
Articolo 21
Commissioni consiliari
 
    1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
    2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.                                                                                   
    3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
    4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
    5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con regolamento
    6. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
    7. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.
 
Articolo 22
Commissioni comunali
 
    1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni comunali , nel rispetto del principio di pari opportunità, con compiti di consultazione, di ricerca, di promozione e di proposta. 
    2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
    3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
    4.  Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori  ogni qual volta questi lo richiedano.
 
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE
 
Articolo 23
Funzioni
 
    1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
    2. La Giunta è convocata dal Sindaco ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli assessori in carica e delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
    3. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
    4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
    5. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco.
    6. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell’interesse del comune.
    7. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
    8. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica , di edilizia e di lavori pubblici, devono rinunciare all’esercizio dell’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
 
Articolo 24
Nomina -  Composizione -  Presidenza
 
    1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
a) dal Sindaco, che la presiede;
b) da un numero massimo di quattro assessori tra cui un vice Sindaco scelto tra i consiglieri comunali.
    2. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
    3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, di viceSindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge.
    4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
    5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal vice Sindaco o, in sua assenza, dall’Assessore anziano. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui la composizione della Giunta è comunicata dal Sindaco al consiglio comunale.
 
Articolo 25
Durata in carica
 
    1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per i casi previsti dalla legge.
    2. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio.
    3. Gli assessori, inoltre, cessano dalla carica in caso di dimissioni; le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco, tuttavia, ha facoltà di rifiutare le stesse se ritiene opportuno confermare al dimissionario la propria fiducia.
    4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.
    5. Gli assessori cessano dalla carica, insieme al  Sindaco ed all'intero consiglio comunale,  in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. 
    6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
 
Articolo 26
Mozione di sfiducia
 
    1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
    2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
    3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunale assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.
 
Articolo 27
Adunanze e deliberazioni
 
    1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti da singoli Assessori e Responsabili dei Servizi. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono determinate autonomamente dalla stessa.
    2. La  Giunta comunale delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. 
    3. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
    4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.
 
CAPO III - IL SINDACO
 
Articolo 28
Funzioni
 
    1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
    2. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
    3. Il Sindaco è Titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al viceSindaco e all’Assessore  che segue nell’atto di nomina della Giunta.
    4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto. 
    5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso si applica quanto previsto  dalle norme in vigore ed il consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. 
    6. In caso di dimissioni esse vanno presentate al consiglio comunale. Possono tuttavia anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta, verbalizzate dal Segretario, e si considerano presentate il giorno stesso. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio e comportano lo scioglimento del consiglio stesso e la decadenza della Giunta. 
    7. Il Sindaco, insieme alla Giunta e all’intero consiglio comunale, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
 
Articolo 29
Attribuzioni di amministrazione
 
    1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
b) è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;
c) nomina e revoca i componenti la Giunta comunale, può assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione con facoltà di revocare in qualsiasi momento le deleghe concesse;
d) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
e) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo dei segretari comunali e provinciali;
f) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
g) impartisce direttive al Segretario comunale, ed ai responsabili in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società ai quali il Comune aderisce svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla Giunta, in base alle rispettive competenze;
l) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
n) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
o)  convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;
p) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
q) coordina e riorganizza, nei casi previsti per legge e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
r) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal consiglio comunale.
 
Articolo 30
Attribuzioni di organizzazione  e vigilanza
 
    1. Il Sindaco:
    a) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale e ne stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno;
    b)  riceve e risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed alle mozioni, provvedendo, in caso di richiesta, ad inserirle nell’o.d.g. da sottoporre al primo Consiglio utile;
    c) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati; 
    d) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune; 
    e) può acquisire atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa il comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse; 
    f) impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa;
    g) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla Legge.
 
 
Articolo 31
Attribuzioni di funzioni statali
 
    1. Il Sindaco quale ufficiale del governo, sovrintende:
    a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
    b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
    c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente le autorità  competenti;
    d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica.
    2. Il Sindaco adotta, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone informazione al prefetto. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Esercita inoltre ogni altra potestà attribuitegli  dalla legge.
 
Articolo 32
Vice Sindaco
 
    1. Il Vice Sindaco deve essere Consigliere comunale e sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente o impedito.
    2. In caso di assenza contemporanea del Sindaco e Vice Sindaco le funzioni di capo dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo spettano all’Assessore Anziano.
    3. Il Sindaco può modificare per iscritto e comunicare successivamente al Consiglio, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di efficacia e funzionalità.
 
TITOLO III
ORGANI DI GESTIONE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO
 
Articolo 33
Principi e criteri di gestione
 
    1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
    2. I poteri di indirizzo politico – amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai responsabili delle posizioni organizzative.
    3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.
 
Articolo 34
Segretario comunale
 
    1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.
    2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
    3. Il Segretario comunale:
    • svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
    • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;
    • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    • può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
    • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.
    4. Il Consiglio comunale può stipulare apposite convezioni per la gestione associata dell’ufficio di Segretario comunale. 
 
Articolo 35
Vicesegretario
 
    1. Il Comune può avere  un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento, nei modi e termini stabiliti dalle norme in vigore. 
    2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i titolari delle posizioni organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale. 
 
Articolo 36
Responsabili delle posizioni organizzative
 
    1. I Responsabili/titolari delle posizioni organizzative sono nominati dal Sindaco, in conformità alle norme regolamentari.
    2. Ai responsabili delle posizioni organizzative spetta la gestione del Comune, compresa l’adozione, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi politici, di tutti gli atti e provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, come elencati dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, se non affidati al Segretario comunale.
    3. I responsabili rispondono direttamente, ed in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
    4. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, per attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi assegnati.
 
Articolo 37
Uffici e Servizi
 
    1. Gli Uffici e Servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, integrazione, per consentire i più elevati livelli di produttività, nel rispetto della legalità, imparzialità nel procedimento, corretto impegno di risorse.
    2. Il Regolamento determina i criteri organizzativi, le dotazioni e le modalità di assunzione del personale, l’articolazione delle strutture e l’organizzazione del lavoro.
    3. Il Comune assicura la formazione continua del personale, attraverso programmi finalizzati in sintonia con le esigenze del servizio.
    4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in materia di contrattazione decentrata.
    5. L’attività amministrativa si attua per programmi e progetti con una puntuale definizione di obiettivi, responsabilità, modalità operative, compatibilità di risorse, strumenti di verifica dei risultati.
 
Articolo 38
Collaborazione esterna
 
    1. Possono essere previste collaborazioni esterne, anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.
 
TITOLO  IV
FINANZA  -  CONTABILITA’  -  CONTROLLI
 
Articolo 39
Ordinamento  finanziario e contabile
 
    1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. 
    2. Il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio comunale, definisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile. 
 
Articolo 40
Programmazione 
 
    1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. 
    2. Lo strumento di programmazione è il DUP (Documento Unico di Programmazione), esso ha carattere generale e  costituisce  la guida strategica ed operativa dell’ente. 
 
Articolo 41
Controlli interni
 
1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati per  garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Il sistema di  controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,  in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
c) valutare le prestazioni del personale.
 
Articolo 42
Demanio e patrimonio
 
1. Il Comune possiede un proprio demanio e patrimonio.
2. Il regolamento di amministrazione stabilisce le modalità di rilevazione, di inventariazione, di gestione nonché la disciplina delle alienazioni di tutti i beni comunali.
 
Articolo 43
Organo di revisione
 
    1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti designato in conformità a quanto disposto dalla legge ed eletto dal Consiglio comunale che dura in carica tre anni dalla data della esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità (articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000) .
    2. Il Revisore non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di Statuto e di regolamento. 
    3. Il Revisore svolge le funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.
    4. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio. 
    5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del Revisore sono stabiliti da norme di legge, statutarie e regolamentari.
 
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
 
Articolo 44
Forme di gestione
 
    1.  Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 
    2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 
       a)  istituzioni;
       b)  aziende speciali, anche consortili;
       c)  società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano 
    3. E' consentita la gestione in economia quando il servizio è di modeste dimensioni o presenta  caratteristiche particolari. Si può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni.
    4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
       
Articolo 45
Forme di associazione e cooperazione fra Enti
 
    1. Il Comune, per l’esercizio di servizi e funzioni, l’esecuzione di interventi o programmi, può concorrere con altri Enti in base ai principi di cooperazione ed associazionismo. 
    2. L’attività in forma associata viene svolta dal Comune attraverso la stipula di convenzioni, la costituzione di Consorzi, la sottoscrizione di accordi di programma od altri istituti previsti dalla legge.
    3. Le modalità istitutive e funzionali delle diverse forme gestionali svolte in associazione, sono regolamentate per legge.
       
TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
 
Art. 46
Libere forme associative
 
    1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini italiani, della Comunità Europea e degli stranieri regolarmente residenti, all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità 
    2. Valorizza a tale fine le libere forme associative, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
    3. L'Amministrazione comunale per l’attuazione e la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità, requisiti per l'adesione, composizione, modalità di gestione e di finanziamento.
    4. A tal fine, viene istituito un Albo degli organismi rappresentativi e delle forme associative operanti nel territorio comunale, da aggiornare periodicamente, per garantire la costante legittimazione degli interessi soggettivi.
    5. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti finanziari, e contributi di natura tecnico professionale, secondo modalità previste da apposito regolamento.
       
Articolo 47
Consultazioni
 
    1. La Giunta ed il Consiglio comunale, su iniziativa propria o di organismi rappresentativi e componenti sociali organizzate in sede locale, attuano la consultazione delle parti in causa su provvedimenti di specifico interesse, riservandosi la facoltà di raccogliere pareri in relazione a scelte di particolare rilevanza socio - economica.
    2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, vanno attuate consultazioni obbligatorie, nelle forme previste nell'apposito Regolamento di partecipazione, 
    3. I risultati delle consultazioni  vengono riportati negli atti deliberativi degli organi collegiali che devono farne esplicitamente menzione.
    4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a proprie spese.
    5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di minori, purché di età superiore ai sedici anni.
 
Articolo 48
Interrogazioni, istanze, petizioni
 
    1. I cittadini, singoli o associati, i comitati e gli organismi rappresentativi, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere informazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa; istanze per l’emanazione o la revoca di atti o procedimenti; petizioni per promuovere iniziative su questioni che interessano la comunità.
    2. Il regolamento di partecipazione disciplina modalità tempi e procedure per garantire l’esercizio di tale facoltà, nonché adeguate forme di pubblicità delle istanze.
    3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal funzionario Responsabile, in relazione alla natura politica o gestionale della richiesta.
    4. Le procedure si chiudono in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
 
Articolo 49
Diritto d'iniziativa
 
1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte di deliberazione, corredate da apposita relazione.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) Tributi comunali e bilancio di previsione;
b) Espropriazione per pubblica utilità;
    a) Designazioni e nomine.
    b) Materie che non siano di competenza esclusiva del Comune e dei suoi organi istituzionali.
4. Le firme di proponenti devono essere autenticate ai sensi della legge.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
6. Il Regolamento stabilisce i criteri e l’ammissibilità delle proposte, nonché le modalità ed i tempi per lo svolgimento e la conclusione delle procedimento
 
Articolo 50
Referendum
 
    1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono concretarsi nell'azione amministrativa.
    2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni, su designazione e nomina di rappresentanti. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
    3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta;
b) il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
    4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.
    5. la proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stato raggiunto il quorum dei voti regolarmente espressi. L’esito del referendum non può impegnare direttamente l’Amministrazione, che ha il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse in esame, ma non di trasferire alla volontà popolare discrezionalità e responsabilità connesse con la funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione.
 
Articolo 51
Pubblicità degli atti
 
    1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti la pubblicazione, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e gli interessi del Comune e degli Enti od Aziende dipendenti.
    2. Il Comune favorisce l’informazione e la più ampia conoscenza dell’attività amministrativa.
 
Articolo 52
Diritto di accesso
 
    1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione ed ai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali. 
    2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
 
Articolo 53
Diritto di partecipazione al procedimento
 
    1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Tutti coloro che sono portatori di interessi soggettivi in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
    2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di organismi di interessi collettivi.
    3. Il Regolamento determina procedure, modalità e tempi per la conclusione del procedimento e l’emanazione obbligatoria del relativo provvedimento.
 
Articolo 54
Azione popolare
 
    1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
    2. La Giunta comunale in base all’ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
 
TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA
 
Articolo 55
Regolamenti 
 
    1. I Regolamenti  non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto; hanno efficacia limitata all'ambito comunale; non possono contenere norme a carattere particolare; non possono avere efficacia retroattiva; sono abrogati o modificati per volontà espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
    2. Il consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
    3. I regolamenti di gestione di competenza della Giunta comunale entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione, o dall'avvenuta dichiarazione di immediata esecutività della stessa.
    4. I regolamenti di competenza del consiglio comunale entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione salva diversa disposizione di legge.
    5. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.   
 
Articolo 56
Statuto
 
    1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e deliberativi del Comune.
    2. Lo Statuto può essere modificato su richiesta del 20% degli elettori.
    3. Tutte le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
    4. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
    5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
 
Articolo 57
Entrata in vigore 
 
    1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune.
    2. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,  inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune.
    3. Dopo l’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
    4. Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con il presente Statuto.

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