Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 1 del 03 gennaio 2020


Materia: Trasporti e viabilità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Provveditore n. 1423 del 20 dicembre 2019

Applicazione delle misure unitarie di canone delle concessioni demaniali marittime lagunari.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Provveditore

VISTA la Legge 5 maggio 1907 n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la Legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dall’art.1, c.1, della L. 4 dicembre 1993 n. 494 e ss.mm e ii;

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 e ss.mm e ii;

VISTI il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 “Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime” e il Decreto Interministeriale 15 novembre 1995 n.595 “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.112 del 25 gennaio 2001 e n. 120 del 24 maggio 2001 e le leggi ivi richiamate;

VISTE le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.31 del 25 febbraio 2011, n.62 del 16 dicembre 2013 e n.87 del 17 dicembre 2018;

VISTO il comma 734 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” con il quale  il Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia d’intesa con l’Agenzia del Demanio determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella Laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre Autorità;

VISTO il Decreto Presidenziale 46/GAB del 30/01/2014 con il quale sono state approvate le misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari a cominciare dall’annualità 2014;

VISTO il Decreto Provveditoriale 1156 del 24/11/2016 con il quale sono stati determinati i canoni per terreni, spazi acquei destinati alla sola evoluzione delle unità, nonché per le aree occupate da opere di facile e difficile rimozione, per le terre emerse e i terreni agricoli e le sanzioni per ritardato pagamento;

VISTO il Decreto Provveditoriale 1064 del 05/12/2017 che ha recepito, tra l’altro, le innovazioni legate all’adozione del SID (Sistema Informativo Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il rilascio delle concessioni e delle concessioni per licenza;

RICHIAMATI all’uopo i Decreti Presidenziali prot.n.13984 e prot. n.13985 del 13 novembre 2012 ove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n.50159 del 3 dicembre 2019 è stata richiesta all’Agenzia del Demanio e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la condivisione delle modifiche introdotte con il presente Decreto per le concessione del demanio marittimo lagunare ai sensi dell’art.1, comma 734, della Legge 27/12/2013 n. 147 da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che con nota prot.n.21539 del 18 dicembre 2019 l’Agenzia del Demanio ha espresso la condivisione delle modifiche proposte con il presente Decreto, in quanto le stesse non pregiudicano gli introiti legati all’Erario a favore dello Stato in materia di demanio marittimo e allo stesso tempo li tutelano”;

CONSIDERATO che con nota CS#4005/2019/BRU del 19 dicembre 2019 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ha rappresentato di condividere “sotto il profilo legale il nuovo testo di decreto che va a sostituire il decreto 1064/2017 e il decreto nr.46/Gab. del 30/01/2014”, con il suggerimento “di aggiungere un apposito articolo in sostituzione dell’art.14 del 46/Gab., che stabilisca che alla revisione e/o novellazione si procederà in ogni caso in cui ciò sia necessario, senza necessità di attivarsi a scadenza fissa”;

DECRETA

Art. 1) E’ approvato, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, l’Allegato A contenente le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari, alle concessioni per licenza e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.1, comma 734, della Legge 27.12.2013 n°147 a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Gli importi del predetto Allegato A devono essere aggiornati sulla base dell’indice di variazione di cui al Decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2020 e trasmesso con apposita Circolare.

Art. 2) I canoni stabiliti con l’Allegato A rappresentano la soglia minima di canone. Attraverso procedure concorsuali gli spazi demaniali di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige possono essere oggetto di offerte al rialzo, consistenti anche nell’esecuzione di opere migliorative.

Art. 3) E’ approvato l’Allegato B, contenente la relazione esplicativa dei criteri adottati per l’elaborazione dei canoni di cui all’art.1.

Art. 4) Per la rivalutazione annuale del canone di concessione trova applicazione l’indice di variazione di cui al Decreto annualmente adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso con apposita Circolare.

Art. 5) Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente Decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 6) Nei periodi intermedi fra la scadenza di una concessione e l’eventuale nuova assegnazione dello spazio demaniale allo stesso soggetto, nonché nei periodi anteriori al rilascio di una concessione in cui, previa autorizzazione scritta degli Uffici del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, l’interessato abbia temporaneamente e legittimamente occupato uno spazio acqueo, l’indennità di occupazione è pari al canone che risulterà poi riportato nell’atto di concessione.

Art. 7) Il canone annuale minimo per ciascuna tipologia si applica per anno o frazione di anno. Laddove si rientri nelle fattispecie di applicazione del canone ricognitorio e lo stesso risultasse inferiore al canone minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 8) Il canone ricognitorio è concedibile nei casi previsti dall’art. 39 del Codice della navigazione e dall’art. 37 del Regolamento Esecutivo del Codice della navigazione, nonché in base alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto interessato dovrà comprovare per iscritto e riconfermare annualmente, pena la decadenza dal beneficio, che nessun provento, nemmeno indirettamente, proviene a lui dalla concessione. Il canone ricognitorio non trova applicazione nei confronti delle Associazioni di cui al punto 7 dell’Allegato A, in quanto già destinatarie di canoni di maggior favore rispetto al diporto.

Art. 9) L’occupazione superiore a 15 giorni si calcola come un mese intero. Nel caso in cui il canone risultasse inferiore al minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 10) Il termine per il pagamento annuale del canone è il 31 di marzo di ogni anno.

Art. 11) In caso di ritardato pagamento del canone

a) se l’Amministrazione contesta il mancato pagamento del canone la somma dovuta è maggiorata degli interessi di mora al tasso di interesse legale e dell’indennità del 30% del canone stesso.        

b) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione, è dovuta l’indennità pari al 5% del canone da versarsi contestualmente al canone. Se tale indennità dovesse risultare inferiore al tasso di interesse legale, si applica quest’ultimo.

c) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione, è dovuta l’indennità pari al 10% del canone da versarsi contestualmente al canone.

d) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione, è dovuta l’indennità pari al 15% del canone da versarsi contestualmente al canone.

e) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione, è dovuta l’indennità pari al 20% del canone da versarsi contestualmente al canone.

f) se il concessionario non provvede al pagamento delle indennità di cui ai punti b) c) d) ed e) e l’Amministrazione contesta tale mancato versamento, la somma dovuta è maggiorata del 30% dell’importo dell’indennità dovuta.           

Art. 12) Il pagamento si compie con il Modello F24ELIDE per le concessioni inserite nel SID (Sistema Informativo Demanio), ovvero con Modello F23 per le restanti. I relativi Modelli dovranno essere richiesti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 13) Ai fini di cui all’art.12, gli Uffici si avvalgono del sito web istituzionale per diffondere l’indice ISTAT di aggiornamento da applicare annualmente al canone e si avvalgono, altresì, di ogni altro mezzo di informazione, anche con l’ausilio dei Comuni interessati, delle Associazioni di categoria e della Stampa.

Art. 14) Alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta possono essere concessi a titolo gratuito dei posti barca da destinare all’imbarco e sbarco di persone con certificate difficoltà motorie e alla sosta degli stessi per non più di 2 ore, previa indicazione dell’ora d’arrivo tramite “disco orario”, a condizione che tutti i costi per la realizzazione delle necessarie opere e la manutenzione delle aree siano a totale carico di tali Amministrazioni.

Art. 15) É facoltà dell’Amministrazione concedere a titolo gratuito le aree ad esclusivo uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali a condizione che il richiedente assuma tutti gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette aree.

Art. 16) Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa riferimento alla normativa citata in premessa, alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle altre vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali.

Art. 17) A decorrere dal 01/01/2020 il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto Presidenziale 46-Gab e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18) Il presente Decreto verrà sottoposto a revisione e/o novellazione in ogni caso in cui ciò si renderà necessario.

per IL PROVVEDITORE IL DIRIGENTE Dott.ssa Cinzia Zincone

1_Tabella_A2_410523_410523.pdf
2_Relazione_2020_2_410523_410523.pdf

Torna indietro