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Bur n. 143 del 13 dicembre 2019


Materia: Urbanistica

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA)

Decreto Sindacale n. 13 del 7 novembre 2019

Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Monteforte d'Alpone per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada provinciale n. 17", e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

Il sottoscritto Roberto Costa - Sindaco pro-tempore del Comune di Monteforte d'Alpone (VR) - domiciliato presso la sede municipale - Piazza Silvio Venturi, 24  Monteforte d'Alpone (Vr) -  Partita Iva 00278010236,

Premesso che:

la Provincia di Verona, con avviso in data 9 maggio 2018 Prot. n. 27630 e del 29 giungo 2018, dava la possibilità ai Comuni di chiedere l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza su strade provinciali;

con note del 29 giugno 2018 prot. prov. 39191 veniva presentata istanza per l'assegnazione di contributo relativamente all'opera: “Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada Provinciale n. 17”,  per un importo complessivo di € 80.569,38=;

con nota del 19.09.2018, prot. n. 56287, pervenuta al protocollo comunale n. 11176 del 09.09.2018,  il Presidente della Provincia di Verona comunicava che con Deliberazione n.  103 del 14.09.2018 recepiva le risultanze dell'attività istruttoria della commissione tecnica comunicando che il progetto presentato è risultato ammissibile e coerente con l'iniziativa proposta dalla Provincia di miglioramento della sicurezza stradale, assegnando un contributo in conto capitale di € 50.000,00=;

Vista la nota in data 30.11.2018 prot. prov. n. 72700, inviata dal Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona, con la quale veniva trasmessa la Bozza di "Accordo di Programma" tra la Provincia di Verona ed il Comune di Monteforte d'Alpone per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata “Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada Provinciale n. 17”,  e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale  n. 146 del 04.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il testo dell'accordo di programma di cui sopra;

RICHIAMATA la successiva nota in data 20.12.2018, prot. n. 77160 pervenuta in pari data dalla Provincia di Verona – Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area programmazione e sviluppo del territorio, al prot. comunale n. 14901, con la quale è stato trasmesso l'accordo di programma sottoscritto digitalmente dal Sindaco pro Tempore, nonché dal Presidente della Provincia pro Tempore;

Dato atto che il finanziamento dell'opera è il seguente:

La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 80.569,38=.

La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 50.000,00=, per la realizzazione della suddetta opera;

Il rimanente importo pari ad € 30.569,38= è a carico del Comune di Monteforte d'Alpone;

Richiamate le seguenti norme di Legge:

art. 34 "Accordi di programma" del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti;

la suindicata norma dispone. tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere approvato dal sindaco ;

Considerato, quindi, che:

-  ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000, l'accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

-  L'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Monteforte d'Alpone  comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;

-  tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Ritenuto di approvare l'accordo di programma tra il comune di Monteforte d'Alpone per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata “Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada Provinciale n. 17”,  e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ;

Dato atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Richiamati:

il D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

lo Statuto comunale; 

DECRETA

1. di approvare l'accordo di programma tra il comune di Monteforte d'Alpone  e la Provincia di Verona per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata“Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada Provinciale n. 17”,  e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni (allegato sub 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale);

2. di dare atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto;

3. l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Mezzane di Sotto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

4. di pubblicare il presente atto all' albo pretorio on line per 15 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69;

5. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. del D. Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.

 

Il Sindaco Roberto Costa

 

Allegato

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Monteforte d'Alpone per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di un marciapiede in fregio alla strada Provinciale n. 17”, e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA  - il Comune di Monteforte d'Alpone, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00278010236, rappresentato dal Sindaco pro tempore,  e  la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel  Scalzotto,

premesso che:   (omissis)

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1  (Premesse) omissis

Articolo 2 (Oggetto) omissis

Articolo 3 (Impegni del “Comune”) omissis

Articolo 4 (Impegni della “Provincia”) omissis

Articolo 5 (Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario) omissis

Articolo 6 (Collaudo e consegna delle opere) omissis

Articolo 7 (Aspetti patrimoniali e manutenzione) omissis

Articolo 8 (Durata) omissis

Articolo 9 (Approvazione) omissis

Articolo 10 (Efficacia dell'accordo di programma) omissis

Articolo 11 (Vigilanza) omissis

Articolo 12 (Spese di bollo e di registrazione) omissis

L’Accordo di programma è conservato in modo permanente con modalità digitale negli archivi elettronici comunali.

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