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Bur n. 145 del 20 dicembre 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VERONA)

Deliberazione consiliare n. 46 del 28 ottobre 2019

Modifica allo statuto comunale.

Si riporta, per estratto, il solo articolo 10, così come modificato:

Art. 10 - Organizzazione del Consiglio

1. L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio delle loro funzioni, con le modalità da stabilirsi nel regolamento consiliare.

3. Il Consiglio entro 3 mesi dalla sua elezione, istituisce ed elegge nel proprio seno le seguenti commissioni permanenti, formate da componenti che non siano Consiglieri-Assessori:

a) Commissione affari istituzionali amministrativi, bilancio, sviluppo economico, del servizio di polizia amministrativa, di controllo sull’attività svolta dalla giunta e dall’apparato comunale;

b) Commissione agricoltura, urbanistica, lavori pubblici, edilizia, tutela dell’ambiente e del territorio;

c) Commissione servizi sanitari, sociali e culturali, sport e tempo libero .

3 Bis. La composizione numerica delle commissioni è determinata secondo criteri proporzionali alla consistenza dei gruppi di maggioranza e di minoranza presenti in consiglio, assicurando che in ogni commissione sia presente almeno un componente per ciascun gruppo consiliare. Il numero dei componenti è fissato dal consiglio comunale in sede di costituzione della commissione. Il Presidente è eletto nella prima seduta di insediamento tra i componenti della commissione nominata dal Consiglio .

3 Ter. La composizione delle commissioni è soggetta a revisione ove per eventi successivi alla loro costituzione non sia più rispettato il principio di rappresentanza proporzionale tra la maggioranza e la minoranza .

4. Le commissioni di cui al precedente comma hanno funzioni propositive, referenti e redigenti in ordine ai regolamenti ed ai provvedimenti di competenza del Consiglio e, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, vigilano sull’attività svolta dagli uffici del Comune nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti. Vengono convocate, nei termini e nei modi previsti per la convocazione del Consiglio comunale in quanto applicabili, dal Presidente almeno tre volte l’anno ed ogniqualvolta lo richiedano i due terzi dei componenti o il Sindaco per la trattazione di specifiche tematiche. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, la stessa viene effettuata dal Sindaco, che presiede la seduta da lui convocata. Alle riunioni delle tre commissioni permanenti può partecipare ed essere chiamato a partecipare il Sindaco che, previa comunicazione al Presidente, può far partecipare un suo delegato .

4Bis. Le commissioni deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede .

5. Il Consiglio può inoltre istituire altre commissioni con compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune .

5Bis. Il Consiglio può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni riguardanti l’attività svolta dagli organi tecnici del Comune, dalla Giunta e dal Sindaco. Per dette commissioni il Presidente è scelto fra i consiglieri di minoranza .

5Ter. La composizione e le modalità di elezione delle commissioni di cui ai precedenti punti 5 e 5 Bis sono disciplinate dal regolamento .

5Quater. I componenti di tutte le commissioni previste dal presente Statuto devono possedere, al momento della nomina e per tutto il periodo dell’incarico, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale; gli stessi cessano dalla carica:

a) per dimissioni volontarie, rassegnate nei modi previsti dal precedente articolo 9;

b) per decadenza dichiarata dal Consiglio in caso di perdita dei requisiti necessari per la nomina;

c) per revoca consiliare a causa di ingiustificata mancata partecipazione ai lavori di tre consecutive riunioni della Commissione;

d) con lo scioglimento del Consiglio che li ha nominati . 

6. Il regolamento istituisce l’ufficio di presidenza, composto dal Sindaco e dai capigruppo, determinandone le funzioni in rapporto alla programmazione dei lavori del Consiglio.

7. Il regolamento del Consiglio disciplina ulteriormente i poteri, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento .

8. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere, concordandone i tempi, l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti.

Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l’apporto di esperti.

Il Responsabile Settore Segreteria - Tabarelli dr. Fabrizio

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