Deliberazione Consiglio comunale n. 30 del 19 agosto 2019
Modifica allo statuto comunale: art. 12 e 29.
ART. 12 (Presidenza del Consiglio Comunale)
La Presidenza del Consiglio Comunale, secondo le norme del T.U.E.L., compete al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Sindaco qualora non sia stato eletto un apposito Presidente tra i componenti del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
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rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;
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assicura il collegamento politico tra il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
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promuove le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
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programma il lavoro del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
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convoca il Consiglio Comunale;
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convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari
Il Regolamento disciplina criteri e modalità per la nomina, le funzioni, le prerogative e i casi di assenza, impedimento e cessazione del Presidente.
ART. 29 (Assessori)
Sono nominati tra i Consiglieri Comunali eletti. Può altresì essere nominato Assessore esterno qualunque Cittadino.
La compatibilità con la nomina, le dimissioni e la decadenza sono disciplinate dalle Leggi e dal Regolamento.
Il numero massimo degli Assessori e la ripartizione numerica per genere sono fissati dalla Legge. Ad eccezione del Vicesindaco, gli assessori possono essere anche tutti esterni.