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Bur n. 125 del 31 ottobre 2019


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)

Decreto Sindacale del 14 ottobre 2019 prot. 17607

Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata " Realizzazione di intervento di miglioramento sicurezza stradale su strada provinciale n. 10, in frazione San Zeno" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Il sottoscritto  avv. Claudio Carcereri de Prati - Sindaco pro-tempore del Comune di Colognola ai Colli  (VR) - domiciliato presso la sede municipale – P.le Trento 2  -C.F. 00267000230,

Premesso che:                                 

  • la Provincia di Verona con avviso in data 09.05.2018 dava la possibilità di richiedere  l’assegnazione di contributi agli investimenti ai Comuni del territorio per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza esclusivamente sulle strade provinciali per un importo non superiore ad € 50.000,00=;
     
  • L’Amministrazione comunale individuava come situazione di riconosciuta criticità il tratto di strada provinciale n. 10 nella frazione di S. Zeno, particolarmente soggetta ad un intenso traffico, su cui  era opportuno effettuare interventi atti a migliorare la sicurezza e ridurre la velocità in detto tratto di strada provinciale;

-        con nota in data 28/06/2018 Prot. 10090 è stata presentata alla Provincia di Verona, istanza per l’assegnazione di contributo agli investimenti ai comuni del territorio per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali per l’opera “Realizzazione di un intervento di miglioramento sicurezza stradale su SP 10  in fraz. S. Zeno” allegando il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in data 25.06.2018, che presenta una spesa complessiva  di € 63.000,00=

-   con nota in data 20/08/2018 il Settore Sviluppo del Territorio della Provincia di Verona comunicava la sospensione dell’attività istruttoria sull’istanza presentata, richiedendo di fornire maggiori dettagli progettuali (pianta e sezioni di progetto) per comprendere le finalità del progetto e la coerenza con il contributo;

-   con nota in data 10/10/2018 prot. 16140 si inviava la nuova documentazione  relativa a progetto di fattibilità tecnica ed economica – Aggiornamento  1, redatto in data 02/10/2018, , che presenta una spesa complessiva  di € 110.000,00=, che integra/sostituisce quella precedentemente inviata”;

-        con nota in data 22/10/2018 prot. 0064014 la Provincia di Verona Settore sviluppo del territorio, comunicava che con deliberazione n. 117 del 19/10/2018 recepiva le risultanze dell’attività istruttoria della commissione tecnica  comunicando che il progetto presentato è risultato ammissibile e coerente con l’iniziativa proposta dalla Provincia di miglioramento della sicurezza stradale, assegnando un contributo di € 50.000,00= per il progetto di cui trattasi;

Vista la nota in data 30/11/2018 Prot. 0072681 inviata dal Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell’area programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona, con la quale trasmetteva la Bozza di “Accordo di Programma” tra la Provincia di Verona ed il Comune di Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “Intervento di miglioramento della sicurezza stradale su S.P. N. 10 in Fraz. S. Zenoe per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa composto da n. 12 articoli.

Considerato che:

  • il Comune di Colognola ai Colli con  Delibera di  Giunta Comunale n. 144 del 10/12/2018, immediatamente eseguibile, approvava lo schema di accordo di programma sopra citato.
     
  • L’accordo di programma è stato sottoscritto in data 14/12/2018. Detto Accordo prevede che il Comune di Colognola ai Colli è soggetto competente in via prevalente sull’opera pubblica sopracitata:

Preso atto che il finanziamento dell’opera è il seguente:

  • la spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 110.000,00 (euro centodiecimila).
     
  • la “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 50.000,00 (cinquantamila) per  la realizzazione della suddetta opera.
     
  • Il rimanente importo pari a circa € 60.000,00= 8da definirsi in fase di redazione del progetto esecutivo  è a carico del Comune di Colognola ai Colli.

Richiamate le seguenti norme di Legge:

-     art. 34 "Accordi di programma" del TUOEL - D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti; la suindicata norma dispone. tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere approvato dal sindaco;

Considerato, quindi, che, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000:

-     l'accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

-    l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Colognola ai Colli comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Ritenuto di  approvare l'accordo di programma  tra il comuni di Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “Intervento di miglioramento sicurezza stradale su SP 10  in fraz. S. Zeno” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ;

Dato atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL e s. m. ed i.;

- lo Statuto comunale;

DECRETA

1.   di approvare l'accordo di  programma  tra i  comuni di Colognola ai Colli  e la Provincia di Verona per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “intervento di miglioramento sicurezza stradale su SP 10  in fraz. S. Zeno” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni (allegato sub 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale);

2. di dare atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto;

3. l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Colognola ai Colli comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

4. di pubblicare il presente atto:

- all' albo pretorio on line per 15 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69,

- sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente",

5.   Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. del D. Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.

Il Sindaco avv. Claudio Carcereri de Prati

(seguono allegati)

accordo_di_programma_405430.pdf

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