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Bur n. 119 del 18 ottobre 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24 settembre 2019

Approvazione nuovo Statuto Comunale.

TITOLO I – STORIA EPRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 La comunità di Carmignano di Brenta: elementi costitutivi e caratteri

Carta d’identità

Carmignano di Brenta si estende nella parte di pianura bagnata dalla riva destra del fiume Brenta ai confini settentrionali della provincia di Padova. Il suo territorio fertile e ricco di acque fluviali e di risorgive fu abitato fin dal periodo paleoveneto. Il territorio appartenne per secoli a Vicenza, ma in seguito all’annessione del Veneto all’impero asburgico, venne aggregato alla provincia di Padova. E’ invece ancora sotto la diocesi di Vicenza. Il suo territorio, compresa la frazione di Camazzole, è di 14,73 kmq.; interamente pianeggiante, si trova ad un’altitudine media di 46 metri.

All’ingresso del paese c’è una rotatoria con una fontana e due “molazze” cartarie. I due elementi caratterizzanti di Carmignano di Brenta sono infatti la carta e l’acqua: l’abbondante irrigazione favorisce la coltivazione dei foraggi, l’allevamento di bovini da latte ed una produzione casearia di altissima qualità, tra cui emerge il Grana Padano. L’industria cartaria, presente fin dalla fine del XIX secolo, ha invece favorito lo sviluppo del paese. Un tempo la parte nord era attraversata da sud-ovest a nord-est dall’antica strada romana Postumia. Attualmente confina con i comuni di Pozzoleone, in provincia di Vicenza, Cittadella, Fontaniva, Grantorto e San Pietro in Gu, che si trovano invece in provincia di Padova.

Il toponimo

Sull’etimologia del nome Carmignano gli storici non sono concordi. Il Gloria, storico padovano, individua l’origine all’epoca romana per la presenza della Gens Carminia dalla quale sarebbe poi derivato il nome latino Carminianum. Un’altra ipotesi si rifà alla presenza nel territorio di alcuni opifici per la cardatura della lana, attività che, sempre in latino, si indicava con il termine carminare lanam.

Il nome Camazzole deriva probabilmente dal conte Mazzole de Greptis al quale era stato concesso, nel 1215, il feudo di Carmignano.

Capo I

STORIA E PRINCIPI FONDAMENTALI DEL COMUNE

Le origini: la preistoria

Sembra probabile che il territorio di Carmignano di Brenta sia stato abitato dai Paleoveneti. Lo dimostrerebbe il ritrovamento, nelle zone dell’antico alveo del fiume Brenta, di un’ascia di bronzo di epoca, appunto, paleoveneta.

I Veneti, giunti in Italia dalla Turchia settentrionale, si insediarono nella nostra regione in un’epoca precedente a quella romana. La vicinanza del fiume sicuramente favorì l’insediamento. I fiumi rappresentavano, infatti, a quel tempo le principali vie di comunicazione e di trasporto. Il paesaggio era molto diverso dall’attuale: selve e boscaglie ricoprivano superfici molto estese. Vi erano parecchie zone acquitrinose, pochi e fragili erano i villaggi, poche le aree coltivate e gli animali con cui si doveva convivere erano i lupi, le volpi e i cinghiali.

I ritrovamenti e le testimonianze di epoca preistorica sono piuttosto rari a causa dei continui mutamenti del territorio provocati dal fiume Brenta.

I rapporti tra Roma e la popolazione veneta furono sempre molto buoni e numerose sono le fonti che lo testimoniano. I Veneti, secondo lo storico Polibio, ebbero un ruolo importante nel far desistere i Galli Senoni a continuare l’assedio di Roma nel 390 a.C. Durante le guerre puniche un Veneto, un certo Asconio Pediano, si distinse a Nola contro l’assedio cartaginese. I Veneti rimasero fedeli a Roma anche durante la guerra sociale e in seguito, accomunati dalla comune politica antigallica, non ostacolarono l’avanzata dei romani nella pianura padana.

La denominazione Carmignano, allora territorio vicentino, appare in documenti del 1172 e 1186; a quell’epoca era un feudo del vescovo di Vicenza che lo assegnò, nel 1215, al conte Mazzole (da cui il nome Camazzole, ora frazione di Carmignano di Brenta).

Nel 1485, un commerciante di tessuti vicentino, Giovanni Andrea da Quinto, iniziò la ristrutturazione di una casa rurale in località Spessa trasformandola in un magnifico palazzo in stile gotico-veneziano edificato nel 1480. Nel 1492, il testamento di G.A. da Quinto parla della costruzione della adiacente chiesetta di Spessa, oratorio decorato e affrescato secondo il gusto del tardo gotico internazionale.

La tenuta di Spessa passò successivamente ai nobili veneziani Grimani che ne furono proprietari dal 1520 al 1748 e che introdussero a Carmignano la coltivazione del riso, attuando importanti opere idrauliche come la roggia Grimana.

L’attuale palazzo municipale fu costruito dal veneziano don G. Antonio Facchetti nel 1745. L’ex parroco di Carmignano lo lasciò per testamento ai cittadini veneziani Corniani, dei quali rimane traccia grazie allo stemma nobiliare nell’atrio del palazzo, che venne acquistato dai conti Negri, che lo vendettero al Comune nel 1925, anno a partire dal quale acquisì l’attuale denominazione di Palazzo Corniani Facchetti Negri.

Con il Trattato di Campoformido, firmato il 17 ottobre 1797, il Veneto fu ceduto all’Austria e nel 1815, in seguito al crollo del regime napoleonico, il territorio di Carmignano entrò a far parte del Regno Lombardo Veneto passando sotto la dominazione austriaca fino al 1866, quando, con la Terza guerra di indipendenza, il Veneto diventò parte del Regno d’Italia. Durante i moti insurrezionali del 1848, le truppe austriache dirette a Vicenza, che aveva proclamato la propria indipendenza, attraversarono e distrussero una Carmignano deserta perché gli abitanti si erano tutti rifugiati nelle campagne circostanti.

A fine Ottocento ci fu il decollo economico del paese, essenzialmente agricolo, con l’arrivo a Carmignano, nel 1883, di una grande azienda svizzera che acquistò la vecchia Cartiera Lanaro fondata nel 1877.

In pochi anni la società di Basilea aumentò la produzione cartaria e di conseguenza l’occupazione passò dai 60 operai del 1885, ai 150 nel 1890, ai 162 nel 1900, contribuendo in tal modo a frenare l’emorragia di abitanti causata dalla grande emigrazione che a Carmignano era iniziata nel 1877.

L’energico direttore, il cavalier Cataldo Biga, che fu anche Sindaco del paese dal 1899, congiunse l’area dello stabilimento con l’attuale via Roma costruendovi delle case operaie e alcune case signorili con giardino per gli impiegati.

Nel 1904 si inaugurarono l’asilo infantile per i bambini degli operai, la nuova macchina continua e la centrale idroelettrica di Camazzole sulla nuova roggia Molina.

Carmignano fu coinvolta in modo pesante dal primo conflitto mondiale, a causa della sua posizione geografica all’incrocio di grandi vie di comunicazione e per la vicinanza con l’Altipiano di Asiago dove passava la linea del fronte. Comandi e reparti dell’esercito italiano si insediarono nel territorio comunale e continuo era in quegli anni il passaggio di truppe dirette al fronte o di ritorno da zone di guerra per affrontare brevi periodi di riposo. Dopo la sconfitta di Caporetto e l’abbassamento della linea del fronte sul fiume Piave, molti edifici furono adibiti ad abitazioni per i profughi di Asiago e a Camazzole divenne operante un ospedale da campo con cento posti letto.

Negli anni Venti, lo stabilimento cartario era praticamente l’unica fabbrica del paese e ne diventò il simbolo. Una peculiarità era il modo di distribuire i posti di lavoro affinché in quasi ogni famiglia, ad esclusione di quelle contadine, ci fosse un occupato in Cartiera. La differenza sociale tra operai e contadini era d’altra parte evidente e si notava anche dai posti in cui i fedeli si sedevano in Chiesa. Lavorare in Cartiera era considerata una fortuna grazie alle numerose agevolazioni di cui i dipendenti godevano.

Negli anni Trenta la Cartiera, con la competente direzione del cav. Angelo Vian, che fu anche Podestà, continuò a crescere dando lavoro a circa 300 operai e a più di 20 impiegati. Successivamente, dopo la fine della seconda guerra mondiale la crescita fu aiutata dall’installazione di nuove macchine cartarie.

Nel secondo dopoguerra sorsero a Carmignano l’Ondulato Veneto, ora Smurfit, la camiceria Edga e la Cartiera Cariolaro. Il settore cartario, tuttora trainante, si è completato nel 1967 con la moderna Cartotecnica Postumia.

Negli anni Ottanta la Cartiera attraversò un periodo di cambiamento e ridimensionamento in seguito alla chiusura del reparto schede, che provocò una sensibile diminuzione del personale. Il lavoro manuale venne sempre più meccanizzato e le funzioni di controllo gestite interamente a computer.

Località e quartieri

Camazzole

La frazione di Camazzole è situata a nord del paese. Il conte Mazzole de Greptis ne fu il primo feudatario nel 1215 e, in seguito, nel 1340, la tenuta passò ai conti Thiene da Vicenza. Lo stemma del casato è ancora visibile in un’abitazione ricavata da una vecchia torre colombara. Nel Settecento fu costruito il palazzo Piccoli e nel 1846 la tenuta venne acquistata da Vincenzo Stefano Breda, l’ideatore dell’omonimo ippodromo di Padova, che vi realizzò un allevamento di cavalli da corsa.

La chiesa parrocchiale fu costruita nel 1542 dal conte Antonio Thiene ed è dedicata a san Bernardino. L’interno è a tre navate, l’altare maggiore è adornato da un bel tabernacolo e vi sono altri quattro altari disposti a due a due lungo le pareti laterali.

Ospitale

La località di Ospitale di Brenta un tempo ospitava la chiesetta di San Pietro in Brenta appartenente al monastero di Santa Maria di Piave, alla quale era annesso l’Hospitale, cioè un ospizio per viandanti e pellegrini, come documentato da una bolla pontificia del 10 agosto 1177. La chiesetta, costruita lungo le rive del Brenta, godeva di una rendita su quello che era un vero e proprio porto fluviale. La cosa interessante, come documentato dallo storico carmignanese Alberto Golin, è che l’Hospitale era sorto non per interessi politico militari, ma a scopo umanitario, anche se con valenze sociali ed economiche. La chiesetta fu demolita nel 1810.

Spessa

La località Spessa, uno dei polmoni verdi del paese destinato prevalentemente ai prati stabili, possiede un piccolo gioiello architettonico, l’Oratorio di Sant’Anna, eretto nel 1492. Sottoposta in anni recenti ad un importante restauro, la chiesetta ha ritrovato il suo originale splendore. Il tetto è a capriate in legno, sul soffitto i disegni sono colorati di rosso su fondo bianco. Sopra la porta d’ingresso vi è un quadro raffigurante Sant’Anna e Maria bambina di autore sconosciuto. Il cavalier Giuseppe Girardi, proprietario della chiesetta, nel 1936 la donò alla Parrocchia di Carmignano di Brenta, alla quale l’edificio tuttora appartiene.

Boschi

Il quartiere Boschi si sviluppò fin dagli anni Venti del secolo scorso. I bombardamenti alleati su Carmignano di Brenta durante la seconda guerra mondiale avevano provocato danni gravi e la prima emergenza da affrontare dopo il conflitto fu quella abitativa. Servivano nuove abitazioni ed il Comune decise di assegnare dei lotti di terreno in via Boschi. Il quartiere cominciò così a prendere forma con la costruzione di casette di piccole dimensioni all’interno di una fitta rete di strade che formarono, a est della Cartiera, un agglomerato urbano ad alta intensità abitativa. Nel 1966 furono inaugurate le Scuole elementari “Mantegna” e negli anni Settanta fu costruito il Palazzetto dello Sport, spazio dedicato alle attività proposte dalla Polisportiva e a feste comunitarie.

Palazzi e monumenti

Palazzo Corniani Facchetti Negri

Il palazzo Corniani Facchetti Negri è attualmente la sede municipale. Costruito nel 1745 dal veneziano Don G. Antonio Facchetti, allora parroco di Carmignano, è caratterizzato da un corpo centrale tipicamente veneziano, articolato su tre piani sovrapposti. Don Facchetti lasciò il palazzo in eredità ai veneziani Corniani, il cui stemma è ancora conservato nel salone d’entrata. Dopo vari passaggi l’edificio fu acquistato dai conti Negri di Vicenza che nel 1925 la cedettero al Comune.

Villa Spessa

Nell’omonima località si trova Villa Spessa, costruita nel 1480 da Giovanni Andrea da Quinto, un borghese che nel 1472 aveva acquistato molti terreni nei dintorni con l’idea di allevare ovini da cui ricavare la lana. Nel 1485, Giovanni Andrea, iniziò la ristrutturazione di una casa rurale in località Spessa trasformandola in un magnifico palazzo in stile gotico-veneziano.

Villa Spessa è un bellissimo esempio di architettura prepalladiana. Nel 1492, il testamento di Giovanni Andrea parla della costruzione della adiacente chiesetta di Spessa, oratorio decorato e affrescato secondo il gusto del tardo gotico internazionale. L’edificio propone un modello di palazzo nobile cittadino nello stile gotico del Quattrocento; era circondata da un ampio cortile merlato che inglobava le stalle e le adiacenze ed era attraversato da un ramo del canale, che veniva appositamente deviato per lavare la lana.

La tenuta di Spessa, che contava ben 600 campi di terra, fu venduta nel 1520 al cardinale Domenico Grimani, patriarca di Aquileia. L’edificio fu ristrutturato seguendo un impianto tipicamente veneziano rinascimentale e gli affreschi esterni si sovrapposero a quelli precedenti.

I Grimani, nel 1662, arricchirono ulteriormente la barchessa del palazzo inserendo nella chiave di volta di ogni arco sette mascheroni rappresentanti i sette vizi capitali. I campi erano diventati nel frattempo 827.

Il 18 aprile del 1748 la tenuta fu venduta, con 850 campi, all’ex moglie di Nicolò Corner, nobile veneziano. I Corner della Ca’ Grande sarebbero rimasti proprietari del palazzo e della chiesetta di Sant’Anna per soli cinquant’anni, poiché nel 1796, la Campagna d’Italia di Napoleone mise in crisi la nobiltà veneziana che si trovò costretta a vendere tutte le proprietà di terraferma.

A partire dal 1798 fu poi proprietà dei Corner, dei Vancenati, dei Cerato e, dal 1885, dei Camerini, fino al 1934, quando fu venduta a più acquirenti, tra i quali il cavalier Giuseppe Girardi.

Art. 2 Comune e sua Autonomia Istituzionale

Secondo i principi costituzionali stabiliti dall’art.14 della Costituzione, il Comune di Carmignano di Brenta, è un ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni.

Il Comune di Carmignano di Brenta è un ente con competenza generale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità.

In base al principio della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale, salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, esse siano conferite a Provincie, Regioni e Stato, con i quali interagisce e coopera, conformemente ai principi della Costituzione e della Carta europea dell’autonomia locale.

Per l’esercizio delle funzioni proprie o conferite, Il Comune si avvale di risorse reperite in base al principio costituzionale dell’autonomia finanziaria, conseguendo obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità di Carmignano di Brenta e di efficiente ed efficace gestione dei servizi.

Il Comune espleta le proprie funzioni secondo il principio della sussidiarietà, anche attraverso azioni che possono essere svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali, adeguandovi l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa.

Il Comune di Carmignano di Brenta rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con metodo democratico secondo i principi di efficienza, trasparenza, partecipazione, responsabilità e solidarietà.

Obiettivi principali sono l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della comunità, rendendosi altresì garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della convivenza pacifica senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne.

Cura la tutela e la salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e ambientali, valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale, volgendo particolare attenzione agli usi e alle tradizioni della comunità.

Promuove la cura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione, attraverso attività culturali e rapporti di gemellaggio.

Promuove lo sviluppo economico e sociale finalizzati all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni primari, eliminando gli ostacoli, che a ciò si oppongono, anche con forme associative di volontariato e di cooperazione.

Il Comune, nel promuovere la valorizzazione del lavoro nella società, adotta, all’interno della propria organizzazione, procedure atte a favorire la partecipazione dei/delle lavoratori/lavoratrici alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Il Comune di Carmignano di Brenta svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, al fine di assumere la centralità della persona, che va valorizzata attraverso le forme nelle quali essa si esprime e cioè: la famiglia, il lavoro, la società civile, la partecipazione, l’educazione, il tempo libero e la cultura.

Famiglia: il momento primario del soggetto, nella sua dimensione individuale ed interpersonale è la famiglia che cresce nelle relazioni affettive e si apre nella vita sociale diventando prima generatrice di solidarietà. In tale contesto deve essere ribadito il concetto di diritto alla vita.

Lavoro: mezzo di sostentamento e garanzia di indipendenza personali, ma anche promosso e valorizzato quale espressione delle attitudini e delle capacità, affermando così il primato della persona sul lavoro, il primato del lavoro sul capitale e sui mezzi di produzione. Il Comune inoltre riconosce e tutela i segni della tradizione economica industriale, sostenendo le iniziative pubbliche e private di trasformazione ed innovazione, salvaguarda le attività agricole, anche come tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Società civile: la coscienza che la società civile precede le istituzioni, va tenuta viva attraverso una costante dialettica tra i diversi ambiti della società. Famiglie, associazionismo, volontariato e singoli cittadini, vanno intesi come protagonisti attivi e punti di riferimento per le istituzioni stesse. In questa logica, la Pubblica Amministrazione si pone al servizio del cittadino e della comunità.

Educazione: nella vita presente e futura della società locale vanno riconosciuti i diritti ed il ruolo importante dei soggetti in età evolutiva: è necessario riscoprire le caratteristiche della loro stagione esistenziale di crescita e vanno offerte loro le risorse educative - formative rispettose delle loro attitudini ed esigenze.

Partecipazione: un primo livello di partecipazione è quello che fa sentire i singoli cittadini e le diverse aggregazioni parti consapevoli di una società che li interpreta, li ascolta e tende a dare loro risposte.

Per tale momento dialettico di confronto, è fondamentale un processo di comunicazione tra cittadini ed istituzioni, che si esprime non soltanto nel pur importante momento informativo, ma nella capacità da parte dell’Ente locale e delle Istituzioni di dialogare con i cittadini.

All’interno di questo processo si ritiene che ogni forma socio politica organizzativa possa e debba esercitare un ruolo centrale; ad essa spetta il compito di prestare significativamente istanze, tensioni, valori della società civile, ricomponendoli in progetti di solidarietà sociale ed economica.

Per il conseguimento di tali scopi, il Comune di Carmignano di Brenta si ispira ai principi dettati dalla Pace, dalla Giustizia, dalla Libertà, dalla Solidarietà, dall’Eguaglianza, oltre a quelli dell’Efficienza, Economicità, Trasparenza, Partecipazione e Responsabilità.

L’amministrazione favorisce, nell’ambito delle proprie competenze, la gestione di tutto il territorio al servizio del cittadino con varie attività di tipo culturale, sportivo e ricreativo. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’attività motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione, promuovendo una reale collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione.

Il Comune, nell’ambito della propria programmazione, realizza le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona sul proprio territorio; richiede l’adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà; sostiene le espressioni delle identità culturali e storiche della popolazione; valorizza il proprio territorio attraverso la promozione di ampi interventi a salvaguardia dell’ambiente e rivolti alla nascita di valori territoriali.

Riconosce, a tale scopo, che esistono nel proprio territorio, alcune priorità che devono essere valutate in un progetto integrato per la loro importanza ambientale (Zona Rivierasca del Brenta, Zona di Prelievo Acquifero, Campagna, Zona Industriale, nuovi insediamenti e centri urbani), promuovendo la valorizzazione turistica del territorio e rispettandone le peculiarità.

Art. 3 Rapporti del Comune con le altre Istituzioni Pubbliche 

Il Comune di Carmignano di Brenta valorizza la propria autonomia perseguendo il principio di sussidiarietà con le altre istituzioni.

Al fine di rendere più efficace e integrata l’azione di rispettiva competenza, Carmignano di Brenta applica il principio di cooperazione nella gestione dei rapporti con i Comuni contermini, le Provincie, la Regione, lo Stato e la Comunità Europea.

Nel perseguire interessi comuni, in collaborazione con altri enti o dove vi sia la possibilità di una gestione associata più efficiente di funzioni e servizi di competenza comunale, Carmignano di Brenta esercita la propria autonomia organizzativa e programmatoria ricercando intese, anche di carattere permanente, come l’Unione dei Comuni, oppure attraverso strumenti di amministrazione consensuale (convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi), anche mettendo a disposizione proprie strutture tecniche ed operative.

Art. 4 Sede del Comune e Segni Distintivi (Stemma e Gonfalone)

La sede del Comune è il palazzo Facchetti Corniani Negri, sito in Carmignano di Brenta, dove si trova l’ufficio del Sindaco e la sala del Consiglio comunale.

Il Comune di Carmignano di Brenta è rappresentato da uno stemma ed un gonfalone, il cui uso è risalente al periodo della unificazione del Veneto all’Italia.

Lo stemma è così composto: sfondo rosso con croce d’argento, ornamenti esteriori da Comune (rami di quercia ed alloro, sormontato da corona comunale).

Il Gonfalone è rappresentato da un drappo azzurro riccamente ornato d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento “Comune di Carmignano di Brenta”; le parti in metallo sono argentate e l’asta con bollette argentate.

Art. 5 Onorificenze

Il Consiglio Comunale può istituire onorificenze a favore di persone, enti, associazioni ed imprese che si siano particolarmente distinte per il loro operato.

L’onorificenza è conferita dal Sindaco, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento sulla partecipazione.

Art. 6 Potestà regolamentare

La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto.

I regolamenti entrano in vigore in base a quanto stabilito dal Consiglio Comunale successivo a quello della pubblicazione all’albo del Comune, salvo diverse disposizioni.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I -ORDINAMENTO

Art. 7 Norme Generali

Sono organi di governo del Comune di Carmignano di Brenta: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

In funzione del miglior governo del Comune, gli organi cooperano tra di loro, nell’interesse della comunità carmignanese.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Competenze e Norme

Nella propria autonomia funzionale ed organizzativa, il Consiglio comunale determina l’indirizzo politico – amministrativo, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell’attività di governo, adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.

Organi del Consiglio comunale sono il Presidente, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo consiliari e le Commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento del Consiglio comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del consiglio, delle commissioni consiliari, della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari e del Presidente del Consiglio.

Art. 9 Iniziative e deliberazione delle proposte

Le proposte di deliberazione sottoposte all’esame del Consiglio Comunale sono di iniziativa della Giunta e del Sindaco con le modalità stabilite dalla legge.

Il Consiglio Comunale, su proposta del presidente, può affidare alle commissioni consiliari iniziative di deliberazione. Il regolamento disciplina le forme di discussione ed approvazione.

Art. 10 Presidenza del Consiglio Comunale

Nella prima seduta del Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, si procede alla elezione di un Presidente e di un Vicepresidente; la votazione per il Presidente e il Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto e con voto limitato a uno.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dell’assemblea. Se dopo due scrutini successivi nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea.

Nella scheda ogni consigliere può scrivere un solo nominativo.

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei capigruppo ed esercita le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente del Consiglio comunica ai Capigruppo consiliari l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e successivamente pubblicate trimestralmente.

Convoca e presiede l’assemblea dei Presidenti di quartiere e frazione secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento dei Consigli di Quartiere e Frazione.

Il Presidente del Consiglio comunale coordina, organizza e gestisce le Consulte comunali in sintonia con il Sindaco o suo delegato.

Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, assicura un adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente riceve dal Sindaco le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno; inoltre riceve le interrogazioni presentate dai consiglieri e le trasmette al Sindaco.

Art. 11 Nomina dei Rappresentanti

Il Consiglio Comunale, nei casi espressamente previsti dalla legge, provvede, in base agli indirizzi programmatici, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende, ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

Le nomine si effettuano garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando in ogni caso le pari opportunità tra sessi.

Nei casi in cui è previsto che, di un organo o commissione, debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio Comunale.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 90 giorni dall’avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta in Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

E’ facoltà del Sindaco presentare al Consiglio comunale, integrazioni o modifiche alle linee programmatiche in seguito alle esigenze e alle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta in Consiglio comunale la relazione di fine mandato con lo stato di attuazione del programma.

Art. 13 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale e a questa costantemente rispondono. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle delibere di Consiglio comunale; esercitano compiti di indirizzo e controllo sulla giunta, senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto.

I consiglieri comunali, con le procedure stabilite dal regolamento, hanno diritto di esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio comunale.

I consiglieri comunali presentano in Consiglio comunale, in base alle procedure previste dal regolamento, interrogazioni al sindaco e alla giunta, ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni sulle delibere consiliari con appositi emendamenti.

Ogni Consigliere comunale ha diritto di accesso, di visione e di rilascio in copia di qualsiasi atto o documento amministrativo inerente l’esercizio del proprio mandato, con le modalità stabilite da apposito regolamento e in base alle norme e leggi vigenti.

I Consiglieri comunali che non giustifichino la loro assenza alla presidenza del Consiglio comunale per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La proposta di decadenza è formulata d’ufficio dal Presidente del Consiglio comunale ed è notificata all’interessato il quale ha dieci giorni per le eventuali osservazioni e giustificazioni per iscritto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale il quale decide sulle osservazioni e giustificazioni dell’interessato e procede immediatamente alla surroga che ha immediata efficacia.

I Consiglieri comunali hanno diritto al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli comunali, come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 14 Gruppi consiliari, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari

I Consiglieri comunali devono appartenere ad un gruppo consiliare. E’ ammessa anche la costituzione di un gruppo misto.

Il Consiglio comunale per l’espletamento dei propri compiti, si avvale di Commissioni permanenti o di indagine, speciali, straordinarie, di controllo, di garanzia, di indagine e per le pari opportunità.

Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, il funzionamento e l’attribuzione dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

CAPO III - SINDACO

Art. 15 Sindaco

Il Sindaco viene eletto dalle cittadine e dai cittadini nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’ente, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi gestionali, nonché sull’ esecuzione degli atti ai fini della realizzazione del programma amministrativo di mandato.

Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni, organizza e propone gli argomenti da trattare in Giunta, la convoca e la presiede.

Il Sindaco può delegare a singoli assessori le attribuzioni di sua competenza, sovrintende all’espletamento delle funzioni regionali attribuite al comune ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è autorizzato dalla Giunta a costituirsi in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, a mezzo di procura alle liti conferita al patrocinatore dell’ente. La predetta autorizzazione comprende anche tutte le chiamate di terzi o in garanzia.

Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti della Giunta, nonché le relative revoche sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vicesindaco, che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, gli assessori sostituiscono il Sindaco secondo l’ordine di anzianità in relazione all’età.

Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di collaboratori nominati tra i Consiglieri comunali che consigliano e collaborano con il Sindaco, senza poteri di firma, restando sempre la responsabilità in capo al Sindaco.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse agli uffici, in particolare:

- verifica lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio Comunale adottando gli strumenti opportuni;

- informa la popolazione di situazioni di pericolo comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nel piano di protezione civile, raccordandosi con i competenti organi Statali, Regionali e Provinciali nonché con le associazioni di volontariato;

- assicura l’unità dell’azione politico-amministrativa del Comune in base alle linee programmatiche di mandato;

- convoca i comizi per i referendum previsti dall’art 8 del DLGS del 267/2000.

Il Sindaco può avvalersi di un ufficio di staff per l’esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. 267/2000.

L’ufficio di staff è posto alle dirette dipendenze del Sindaco senza inserimento in settori specifici o nella dotazione organica, potendo essere revocato in ogni tempo con provvedimento del Sindaco.

I collaboratori sono individuati sulla base di requisiti stabiliti da un apposito avviso pubblico. Non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 16 Attribuzione di Vigilanza

Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni, gli atti anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali partecipate tramite i rappresentanti legali delle stesse.

Promuove, attraverso atti conservativi dei diritti del Comune, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune direttamente o avvalendosi del Segretario generale.

Il Sindaco assume iniziative atte ad assicurare agli uffici, ai servizi e alle aziende speciali che le attività svolte siano in coerenza con gli indirizzi deliberati dal Consiglio e con gli obbiettivi espressi dalla Giunta.

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

Art. 17 Attribuzioni

La Giunta comunale è l’organo di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell’attuazione del programma amministrativo di mandato e nella realizzazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale; adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge dal Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili di settore.

La Giunta, in attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, definisce gli obbiettivi e programmi attraverso i documenti programmatici e ne verifica i risultati.

Art. 18 Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da numero 4 (quattro) assessori; nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, devono essere presenti entrambi i generi in modo che ciascun genere sia rappresentato per metà del numero dei componenti.

Uno degli assessori è nominato nella carica di Vicesindaco.

Gli assessori comunali svolgono il loro mandato in base alle deleghe e agli incarichi ricevuti dal Sindaco.

L’assessore esercita, su delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e di sovraintendenza al funzionamento degli uffici, impartendo le direttive necessarie a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale.

Gli assessori possono essere esterni e partecipano alle sedute del Consiglio comunale illustrano le deliberazioni e rispondono alle domande inerenti le stesse.

Art. 19 Nomina

Gli assessori sono nominati e revocati dal Sindaco in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di revoca, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio.

Il Sindaco sostituisce gli assessori dimissionari decaduti o revocati entro 15 gg dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla data in cui si è verificata la decadenza o la revoca oppure dalla data di restituzione delle deleghe. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco.

L’assessore dimissionario decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica e dall’esercizio delle competenze a lui delegate, che tornano in capo al Sindaco.

Art. 20 Funzionamento della Giunta

Il Sindaco stabilisce e presiede la Giunta, ne stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni e la convoca.

Sono valide le sedute se sono presenti la metà più uno dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono comunque essere ammesse persone non appartenenti alla giunta al fine di relazionare sulle materie poste all’ordine del giorno.

CAPO V - AUTOGOVERNO E PARTECIPAZIONE

Art. 21 Il Comune e la Partecipazione

Il Comune di Carmignano di Brenta valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini alla gestione dell’autonomia locale ed al governo della comunità civile.

La partecipazione ha rilevanza sociale e viene assunta quale prassi di valore generale, è legata alla disponibilità di ciascun cittadino a farsi carico dei problemi di tutti promuovendo l’interesse generale ed operando per il suo raggiungimento.

Si intende partecipazione, inoltre, la possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nell’attività politico-amministrativa attraverso i processi di concertazione.

La partecipazione è riservata sia al singolo cittadino, sia a libere forme associative o ad organismi di partecipazione.

Gli organismi di partecipazione possono anche nascere da aggregazioni sociali spontanee.

In tale contesto, sono promosse e valorizzate le forme associative come espressioni della capacità di confronto democratico e di dialogo dei singoli associati.

Attenzione e sostegno sono dedicati alle associazioni di volontariato, culturali, ricreative e di solidarietà.

Tra le forme organizzative di partecipazione assumono rilievo i partiti politici, le associazioni politiche, quali interpreti fedeli della volontà popolare.

Altre forme di partecipazione che meritano di essere tenute in considerazione sono i sindacati e le associazioni di categoria.

E’ riconosciuto, valorizzato e sviluppato il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia, come contributo alla partecipazione all’ educazione al dialogo, al confronto, ed al solidarismo.

Art. 22 Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo

Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi nei principi stabiliti dalla legge, e secondo quanto disciplinato dal DLGS 241/90 e s.m.i.

Il regolamento disciplina i criteri per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione dei termini, la pubblicità, i principi di responsabilità e quanto sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa.

Art. 23 Pubblicità degli Atti ed Informazioni

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici salvo diverse disposizioni di legge.

Il regolamento stabilisce le modalità di diritto di accesso agli atti e alle informazioni concernenti lo stato dei procedimenti del Comune, degli enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza comunale.

La legge individua gli atti del comune che devono essere pubblicati; l’amministrazione comunale può individuare altre forme di pubblicità dei propri atti e utilizzare i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per rendere capillare e diffusa l’informazione dell’azione amministrativa.

Art. 24 Diritto di Accesso Agli Atti

Il diritto di accesso agli atti si esercita nel rispetto dei principi fissati dalla legge e secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 25 Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi con funzioni consultive, di indirizzo e di impulso.

Il Consiglio comunale dei ragazzi potrà discutere e deliberare nelle seguenti materie: politica ambientale, sport e tempo libero, parchi gioco, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, biblioteca, assistenza a giovani ed anziani.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 26 Articolazione Territoriale. Principi.

Il comune di Carmignano di Brenta nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa e funzionale, istituisce i Comitati di quartiere ed il Comitato di frazione per favorire la partecipazione alle decisioni.

Essi sono organismi di partecipazione, di consultazione di impulso all’attività dell’amministrazione comunale con funzioni consultive e propositive.

Il numero dei Comitati di quartiere sarà definito da apposito regolamento, un Comitato di quartiere o di frazione può comprendere più vie del comune.

Per l’esercizio e i compiti stabiliti dal regolamento i Comitati di quartiere e di frazione possono disporre di uno stanziamento indicato nel bilancio comunale.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento dei Comitati di quartiere e di frazione.

Art. 27 Albo delle Associazioni

Il Comune di Carmignano di Brenta promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di tutela dell’ambiente e delle specie animali, assicurandone l’accesso alle strutture e ai servizi.

Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità sono definite dall’apposito regolamento, le associazioni debbono chiedere l’iscrizione all’albo comunale, presentando il proprio atto costitutivo, lo statuto ed indicando le persone che le rappresentano.

L’iscrizione all’albo è disposta con apposito decreto del Sindaco.

L’elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi è reso pubblico.

Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione o altri strumenti stabili dalla legge, la gestione dei servizi pubblici, e di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative o manifestazioni e opere sul patrimonio comunale.

Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all’albo, nell’ambito dei loro rapporti con l’amministrazione comunale, il Consiglio comunale può istituire il coordinamento delle associazioni definendone, all’atto dell’istituzione, la composizione, la rappresentanza e le modalità di funzionamento.

Art. 28 Consulte

Il consiglio comunale istituisce le Consulte comunali nelle materie indicate nell’atto istitutivo di cui fa parte di diritto il Presidente del consiglio, il Sindaco o suo delegato con rappresentanti nominati dalla maggioranza e minoranza in misura non inferiore a ciascun gruppo consiliare al di fuori del Consiglio comunale.

Le Consulte sono l’organo di riferimento permanente per le politiche di settore del Comune; in tal senso esse possono elaborare proposte.

Le Consulte coadiuvano il Sindaco e gli assessori competenti nella programmazione delle attività dei servizi e partecipano all’organizzazione di iniziative.

Le modalità di funzionamento delle Consulte sono disciplinate da apposito regolamento sulla partecipazione.

Art. 29 Referendum Popolare

Per questioni di grande rilevanza che riguardano gli interessi generali della comunità carmignanese, la convivenza civile e lo sviluppo del Comune, è possibile la consultazione dei cittadini attraverso l’istituto referendario.

Lo stesso istituto può essere adottato per sostenere eventuali proposte di indirizzo amministrativo sulle medesime questioni.

Il referendum deve avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale; non possono essere indetti referendum di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento sia stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale e regolamenti, bilancio annuale e pluriennale, piano regolatore generale (PATI, PAT, PI) e strumenti urbanistici attuativi.

Il potere di iniziativa referendaria può essere esercitato dai cittadini, quando lo richieda il trentatre percento degli elettori oppure un terzo dei consiglieri: in ogni caso il giudizio di ammissibilità spetta al Consiglio comunale che decide con maggioranza assoluta.

Le procedure di ammissione le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate da un apposito regolamento sugli istituti di partecipazione.

TITOLO III-UFFICI E PERSONALE

Art. 30 Principi Organizzativi

L’attività amministrativa degli uffici si uniforma ai criteri di funzionalità, trasparenza ed economicità di gestione, secondo principi di responsabilità e professionalità.

Il funzionamento dei servizi e l’orario di apertura degli uffici devono essere adeguati alle esigenze della cittadinanza.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici ed i servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicità e di funzionalità, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e di responsabilità dei dirigenti, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e l’attività di gestione.

Il regolamento si informa al principio di realizzare, nell’organizzazione e distribuzione del lavoro, effettive condizioni di pari opportunità e di favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali attraverso un’adeguata organizzazione del tempo e delle condizioni di lavoro.

Art. 31 Personale

Il Comune di Carmignano di Brenta promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale è riservata alla legge, ai contratti collettivi nazionali e decentrati e agli atti dell’ente che ne danno esecuzione.

Art. 32 Segretario e vice Segretario Comunale

Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli organi del Comune nell’azione amministrativa.

Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Il Sindaco nomina un vice Segretario tra i responsabili di servizio, avente i requisiti di legge, con funzioni vicarie per la sostituzione nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33 Responsabile di Servizio

Il Sindaco nel rispetto della legge nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di attribuzione delle aree funzionali e definisce gli incarichi di collaborazione esterna.

Ai responsabili di servizio è assegnato il compito di trasformare in attività gestionali l’attività di indirizzo e programmazione devoluta dagli organi collegiali.

I posti di responsabili del Servizio possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato ovvero, in via d’eccezione, con deliberazione motivata, di diritto privato fermo restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Ai responsabili di servizio competono le funzioni previste per legge e normate dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 34 Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che la copertura dei posti di responsabili di servizio, di qualifiche dirigenziali e alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 35 Modalità di Gestione

Il Comune gestisce i servizi di interesse pubblico in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dalla legge.

La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni sulla convenienza economica sull’opportunità, sull’efficienza di gestione e sulla trasparenza, avendo riguardo alla natura del sevizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Nei casi in cui la gestione avvenga a mezzo azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione maggioritaria o minoritaria, costituita ai sensi di legge, si procede all’affidamento dei sevizi in forma diretta.

Compete inoltre al consiglio comunale individuare nuovi servizi di interesse pubblico da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Aziende Speciali, Istituzioni

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali e le finalità dell’azienda e dell’istituzione.

Al Sindaco, nel rispetto di principio di pari opportunità tra i generi, spetta la nomina, e, con motivato provvedimento, la revoca del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al Comune ed hanno efficacia immediata.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda resta in carica per la durata prevista dallo statuto dell’azienda stessa.

Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali delle aziende speciali che si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni private nei confronti dell’utenza e deliberate preventivamente dal Consiglio comunale. Il funzionamento delle istituzioni è disciplinato da apposite normative regolamentari, e può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali.

Al presidente delle aziende speciali e delle istituzioni spetta un’indennità di funzione non superiore di quella percepita dal Sindaco.

Le indennità non sono cumulabili con le indennità percepite in qualità di amministratore dell’ente locale (l’interessato deve optare per la percezione di una delle due indennità).

Art. 37 Società di Capitali

Il Comune può promuovere società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.

Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici.

La costituzione di tali società è deliberata dal Consiglio comunale. I rapporti e le forme di coinvolgimento tra il Comune e le società sono disciplinate da apposite convenzioni.

TITOLO V -  FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 38 Convenzioni

Le convenzioni stipulate con altri Comuni o con la Provincia devono stabilire che uno degli enti contraenti assume il coordinamento amministrativo e organizzativo della gestione. Le medesime convenzioni debbono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e, alla loro scadenza, le modalità di riparto fra gli enti partecipanti.

Art. 39 Consorzi

Il Comune può partecipare a consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o l’esercizio associato di funzioni.

Il Consiglio comunale approva una convenzione ed uno statuto.

La convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio ed i relativi rapporti finanziari.

L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e il presidente.

Il Consiglio comunale stabilisce con appositi atti deliberativi gli indirizzi per gli atti da adottare ed i voti che il Sindaco esprime in seno all’assemblea consortile.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40 Accordi di Programma

Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.

Il Sindaco agisce sulla base di una delibera della Giunta comunale che contiene gli indirizzi di massima per la partecipazione all’approvazione dell’accordo di programma.

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARA E CONTABILITA’

CAPO I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 41 Programmazione di Bilancio delle Opere Pubbliche ed Investimenti

L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato da un apposito regolamento in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto.

La programmazione dell’attività è correlata alle risorse finanziare che risultano acquisibili per realizzarla; è definita e rappresentata dal bilancio di previsione, dal documento unico di programmazione e dal bilancio pluriennale.

CAPO II - AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 42 Risorse per la Gestione Corrente

Il Comune persegue attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi ed attività ai mezzi disponibili e secondo l’analisi delle necessità e la determinazione delle priorità stabilite dall’amministrazione comunale.

Art. 43 Risorse per gli Investimenti

L’amministrazione comunale attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento del programma di investimenti del Comune.

Le risorse acquisite mediante l’alienazione di beni del patrimonio disponibile, se non destinate per legge ad altre finalità, sono utilizzate ed impegnate per il finanziamento del programma di investimenti secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato per il finanziamento dei programmi di investimenti.

Art. 44 Sponsorizzazioni Passive

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati.

Obiettivo primario dei contratti di sponsorizzazione passiva è il conseguimento di entrate finanziarie o di economie di spesa senza impegno di risorse dell’ente.

Al fine di fornire consulenze o servizi aggiuntivi da parte del personale comunale, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati prevedendo i rimborsi delle spese ed i compensi ai sensi dell’art. 43 legge n. 449 del 27 dicembre del 1997.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Sanzioni Amministrative

Salvi i casi stabiliti dalla legge, le violazioni e i regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

E’ attribuito ai dipendenti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società partecipate del Comune l’accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano la relativa attività, fatto salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.

Art. 46 Rimozione delle Cause di Incompatibilità

Agli assessori comunali sono assegnati 60 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto per rimuovere eventuali incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute afferenti gli incarichi ricoperti presso società ed enti.

Art. 47 Regolamenti

I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati e modificati dal Consiglio Comunale, a maggioranza, dopo essere stati licenziati dalla commissione permanente per lo statuto e i regolamenti, salvo quelli che la legge assegna alla competenza della Giunta.

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