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Bur n. 98 del 30 agosto 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI ORMELLE (TREVISO)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 4 luglio 2019

Approvazione statuto comunale.

TITOLO I PRINCIPI E ORGANI ISTITUZIONALI

Art. l Principi fondamentali

l. Il Comune di Ormelle è ente locale autonomo dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente Statuto. 2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Finalità

l. Il Comune: a) rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità; b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. c) persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche. 2. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi. 3. Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente.

Art. 3 Territorio, stemma e gonfalone

l. Il Comune è costituito dal capoluogo Ormelle e dalle frazioni di Roncadelle e Tempio. 2. Il municipio è ubicato nel capoluogo. 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riproducente lo stemma. 5. Il Consiglio Comunale disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 4 Albo Pretorio

1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto e/o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.

Art. 5 Organi del Comune

Sono organi del Comune: - il Consiglio Comunale; - la Giunta Comunale; - il Sindaco.

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Competenze, elezione, composizione e durata del consiglio comunale

1. Le funzioni e le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. 2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge. 3. Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 7 Prima seduta del Consiglio

l. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 2. Tale seduta è convocata e presieduta dal sindaco e deve trattare, anzitutto, i seguenti argomenti: - convalida degli eletti; - giuramento del sindaco; - comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta e dell’assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco; - elezione della commissione elettorale comunale. 3. La seduta è pubblica e la votazione palese. 4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente statuto. 5. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. 6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, previa diffida, il prefetto.

Art. 8 Documento Programmatico di Mandato

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.lgs. 267/2000. 2. Il documento programmatico è presentato al consiglio comunale per la discussione e non è oggetto di votazione. 3. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse. 4. Il consiglio comunale provvede alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio nei tempi e modi stabiliti dalla legge.

Art. 9 Diritti dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere: a) il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti; b) la presentazione di interrogazioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato. 2. Per l'esercizio dei loro diritti i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale e dei responsabili delle aree organizzative del Comune. 3. Le interrogazioni sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. Il sindaco, o l'assessore delegato, devono rispondere all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione. Se richiesto dai consiglieri, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva alla loro presentazione e la risposta sarà data in tale seduta. 4. Il comune tutela i diritti e gli interessi dei consiglieri, degli assessori e del sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune, con le modalità stabilite dalla legge. 5. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

Art. 10 Doveri e condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del segretario e dei responsabili delle posizioni organizzative. 2. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale. 3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri. 4. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 5. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ex Art. 78 del D.Lgs. 267/2000. 6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 7. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge .

Art. 11 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali

l. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il segretario comunale dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti. 3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 235/2012. 4. Per la dichiarazione di decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. 5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 12 Gruppi consiliari

l. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo. 2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. 3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 13 Convocazione del Consiglio Comunale

l. Il consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. 2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima della seduta. 3. Il consiglio comunale deve essere convocato, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del Bilancio consuntivo e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi. 4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a ventiquattro ore. 5. Il consiglio, inoltre, deve essere riunito, in via straordinaria, entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

Art. 14 Ordine del giorno delle sedute

l. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la redazione dell'ordine del giorno avverrà secondo il seguente ordine: vice sindaco, se consigliere; assessore anziano, se consigliere; consigliere anziano del gruppo di maggioranza. 2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e pubblicizzato sulla pagina iniziale del sito web del comune. 3. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. l5 Attribuzioni e funzionamento del Consiglio

l. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali del comune. 2. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge. 3. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine. 4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. 5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabilisce in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta, la durata degli interventi dei consiglieri, la presentazione e la discussione delle proposte e delle interrogazioni.

Art. l6 Validità delle sedute e votazioni

l. Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati compreso il sindaco. 2. II consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere. 3. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate. 4. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. 5. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta. 6. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto. 7. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi l e 2. 8. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza .

Art. l7 Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta. 2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il risultato della votazione, fatti salvi i casi nei quali un consigliere consegni il proprio intervento, in forma scritta, al segretario comunale. 3. Ogni consigliere comunale ha diritto di evidenziare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo. 4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce: a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell’inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri comunali; b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. l8 Presidenza delle sedute consiliari

l. La presidenza del consiglio compete al sindaco. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco sarà sostituito secondo il seguente ordine: vice sindaco, se consigliere; assessore anziano, se consigliere. 2. In caso di assenza o impedimento di questi la presidenza è assunta dal consigliere anziano appartenente al gruppo di maggioranza. 3. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha riportato la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età. 4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere del gruppo di maggioranza che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. 2. Le commissioni consiliari sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento. 3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 20 Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta. 2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento. 3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Capo II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 La giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale. 2. La giunta è convocata dal sindaco ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli assessori in carica e delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale. 3. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto. 4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale. 5. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco. 6. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell’interesse del comune. 7. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 22 Nomina e composizione della giunta

l. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta: a) dal sindaco, che la presiede; b) da un numero massimo di quattro assessori tra cui un vice sindaco. 2. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. 3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. 4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 5. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui la composizione della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio comunale. 6. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 23 Cessazione dalla carica di assessore

1. Il sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio. 2. Gli assessori, inoltre, cessano dalla carica in caso di dimissioni, le dimissioni sono presentate per iscritto al sindaco e sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il sindaco, tuttavia, ha facoltà di rifiutare le stesse se ritiene opportuno confermare al dimissionario la propria fiducia. 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio. 4. Gli assessori cessano dalla carica, insieme al sindaco ed all'intero consiglio comunale, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Capo III - IL SINDACO

Art. 24 Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. 2. Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore che segue nell’atto di nomina della giunta. 4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto. 5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso si applica quanto previsto dalle norme in vigore ed il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. 6. In caso di dimissioni esse vanno presentate al consiglio comunale. Possono tuttavia anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta, verbalizzate dal segretario, e si considerano presentate il giorno stesso. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio e comportano lo scioglimento del consiglio stesso e la decadenza della giunta. 7. Il sindaco, insieme alla giunta e all’intero consiglio comunale, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Art. 25 Attribuzioni di amministrazione

l. Il sindaco: a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune; b) è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; c) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo dei segretari comunali e provinciali; d) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali; e) impartisce direttive al segretario comunale, ed ai responsabili in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali. f) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione, con facoltà di revocare in qualsiasi momento le deleghe concesse; g) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza; h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze; l) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; n) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; o) convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie; p) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune; q) adotta le ordinanze previste dalla legge; r) coordina e riorganizza, nei casi previsti per legge e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; s) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal consiglio comunale.

Art. 26 Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco: a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati; b) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune; b) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse; c) impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa.

Art. 27 Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto; d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 2. Il sindaco adotta, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Esercita inoltre le potestà attribuite dall'art.35-ter della legge 1 dicembre 2018 n.132 di conversione del decreto legge n.113 del 4 ottobre 2018. 3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

TITOLO II ORGANI DI GESTIONE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 28 Principi organizzativi

1. Il Comune persegue i seguenti principi: - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; - sviluppo dei sistemi informativi da coordinare con quelli degli altri soggetti pubblici; - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; - attuazione dei controlli interni. 2. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e nel rispetto della vigente normativa in materia. 4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. L’apparato gestionale del Comune è articolato in posizioni organizzative.

Art. 29 Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo. 2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge. 3. Il segretario comunale svolge i compiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Art. 30 Vicesegretario

l. Il Comune può avere un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il segretario in caso si assenza, vacanza o impedimento. 2. Il vicesegretario è nominato dal sindaco tra i responsabili delle posizioni organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 31 Responsabili delle posizioni organizzative

l. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili delle posizioni organizzative. 2. Ai responsabili delle posizioni organizzative spetta la gestione del Comune, compresa l’adozione, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi politici, di tutti gli atti e provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, come elencati dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, se non affidati al segretario comunale. 3. I responsabili rispondono direttamente, ed in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione. 4. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO III FINANZA - CONTABILITÀ - CONTROLLI

Art. 32 Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato. 2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 3. Il regolamento definisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Art. 33 Programmazione

l. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. 2. Lo strumento di programmazione è il DUP (Documento Unico di Programmazione), esso ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.

Art. 34 Controlli interni

1. I controlli interni sono previsti dall’art. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. 2. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 3. Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; c) valutare le prestazioni del personale.

Art. 35 Organo di revisione

l. Il consiglio elegge il revisore dei conti, designato in conformità a quanto disposto dalla legge, che dura in carica tre anni dalla data della esecutività della deliberazione (articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000). 2. Il revisore non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento. 3. Il revisore svolge le funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità. 4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio. 5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 Servizi Pubblici

1. Il Comune provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 37 Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, sono nominati dal sindaco secondo le modalità fissate dal consiglio comunale e sulla base del criterio della professionalità e competenza. 2. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco, inoltre, procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari,cessati o revocati dalla carica.

Art. 38 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere o assessore comunale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso enti, pubblici o privati, comunque denominati, nel caso in cui gli scopi perseguiti da questi ultimi coincidano in tutto o in parte anche con interessi primari della collettività locale. .

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 Forme associative

1. Gli enti locali possono svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, tramite le forme associative previste e disciplinate dal Capo V°, articoli 30 e seguenti, del D.Lgs. n.267/2000, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, esercizio associato di funzioni e servizi, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – PARTECIPAZIONE POPOLARE ED INFORMAZIONE

Art. 40 Partecipazione dei cittadini

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali su specifici problemi.

Art. 41 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 42 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste per legge. 2. L'ente deve avvalersi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare il massimo di pubblicità degli atti. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa.

Capo II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 43 Istanze e Petizioni

l. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze o petizioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. 2. La risposta all'istanza o alla petizione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal sindaco.

Art. 44 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione. 2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. 3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il dieci per cento (10%) degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate. 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie: a) tributi comunali e bilancio di previsione; b) espropriazione per pubblica utilità; c) designazioni e nomine; d) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali. 5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale. 6. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 45 Associazionismo

l. Il Comune favorisce le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini incentivandole con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa. 2. Le associazioni che operano sul territorio, per i fini di cui al precedente comma, previa istanza, possono essere iscritte nell’apposito albo comunale delle associazioni, da istituire con deliberazione della giunta comunale.

Capo III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 46 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su quesiti referendari che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il venti per cento (20%) del corpo elettorale; b) il consiglio comunale. 4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. 5. Il consiglio comunale fissa nell’apposito regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 47 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATlVA

Art. 48 Regolamenti

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. I regolamenti di gestione di competenza della giunta comunale entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione, o dall'avvenuta dichiarazione di immediata esecutività della stessa. 2. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione salva diversa disposizione di legge. 3. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune.

Art. 49 Statuto

l. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Nel caso in cui non ci sia incompatibilità, l'amministrazione può disapplicare le norme statutarie, applicando la legge. 3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di approvazione di un nuovo statuto. 4. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il venti per cento (20%) dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. 5. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 50 Entrata in vigore

1. II presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune. 2. II presente Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 3. Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti. 4. Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con il presente statuto.

Sindaco Andrea Manente

(seguono allegati)

stemma_comunale_401214.pdf

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