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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1028. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 - Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
Considerato che l’art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;
Vista la Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018, la quale fornisce le indicazioni per la stima delle risorse occorrenti per l’applicazione delle prime misure di sostegno sopraindicate, stabilendo le modalità tecniche per la ricognizione dei danni e la determinazione dei contributi ammissibili, da sottoporre per gli impegni, ai sensi dell’art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 1/2018 al Dipartimento nazionale di Protezione civile;
Dato atto che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi, con nota prot. n 492132 del 3 dicembre 2018, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 2018;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 50, serie generale, del 28/02/2019, con la quale, all’esito della ricognizione sulle esigenze segnalate con note commissariali prot. n. 528286 del 28 dicembre 2018 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2018, sono stati stanziati, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, risorse complessive per la Regione del Veneto pari ad Euro 13.027.244,43, corrispondenti all’importo segnalato;
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 3, co. 3, dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, approvando gli importi di cui alla tabella Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari, e tabella Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche, per un importo complessivo di Euro 13.027.244,43;
Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019 sono sufficienti a dare copertura all’intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli importi indicati;
Considerato che l’Ordinanza Commissariale n. 1/2018, all’art. 2 ultimo periodo, ha individuato quali soggetti attuatori le amministrazioni comunali delle aree colpite dagli eventi in esame per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza determinata dagli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, rinviando a successivi provvedimenti commissariali l’indicazione delle specifiche attività da affidare agli stessi;
Considerato che ai sensi dell’art 3, co. 4, della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018, i Commissari delegati di cui all’art. 1, co. 1, dell’Ordinanza medesima provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti definendo, in particolare, le competenze istruttorie a tal fine conferite ai soggetti attuatori;
Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni in qualità di soggetti attuatori anche l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;
Ritenuto altresì, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza di non attribuire ai Comuni interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come previsto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare prot. DIP/0069326 del 1 dicembre 2018;
Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata Circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l’amministrazione comunale dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:
Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all’amministrazione comunale, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l’importo del contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria determina di liquidazione, corredata dall‘elenco di contributi liquidabili’, come da modelli Allegati E1 ed E2 al presente provvedimento;
Considerato che la citata circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018 ha attribuito al Commissario delegato il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;
Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie. All’esito negativo delle stesse dovrà essere disposta la decadenza dal beneficio, salva la facoltà di proporre domanda ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019;
Ritenuto pertanto di approvare il modello ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilata dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;
Ritenuto di approvare il modello ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegati E1 ed E2, parte integrante del presente provvedimento, con il quale le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l’elenco dei contributi liquidabili, ai fini della successiva erogazione;
Considerato che i contributi di cui al comma 4 dell’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;
Visti:
D I S P O N E
Art. 1 (Valore delle premesse)
Art. 2 (Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
Art. 3 (Accantonamento delle risorse finanziarie)
Art. 4 (Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)
Art. 5 (Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)
Art. 6 (Approvazione della modulistica)
Art. 7 (Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)
Art. 8 (Disposizioni sui controlli)
Art. 9 (Norme di rinvio)
Art. 10 (Pubblicazione)
Il Commissario delegato dott. Luca Zaia
(seguono allegati)
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