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Bur n. 49 del 17 maggio 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA (BELLUNO)

Deliberazioni Comune di Mel n. 8 del 22 gennaio 2019, Comune di Lentiai n. 6 del 22 gennaio 2019 e Comune di Trichiana n. 2 del 21 gennaio 2019

Statuto comunale del comune di Borgo Valbelluna.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali

1. Il Comune di Borgo Valbelluna è stato istituito con Legge Regionale del Veneto n.1 del 24 gennaio 2019 a conclusione di procedimento di fusione tra i Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai in applicazione dell’Art.15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n.25.

2. Il Comune di Borgo Valbelluna, d'ora innanzi denominato semplicemente Comune, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è espressione della comunità locale che rappresenta in qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività che amministra. Esso è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale economico e culturale della propria comunità.

4. Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 2 - Il Capoluogo e le Frazioni

1. Il Capoluogo del Comune è Mel.

2. Il Comune riconosce le seguenti Frazioni: Bardies; Boschi; Campedei; Campo; Campo San Pietro; Canai; Carfagnoi; Carve; Carve Montagna; Casteldardo; Cavassico Inferiore; Cavassico Superiore; Cesana; Col; Colderù; Confos; Conzago; Cordellon; Corte; Farra; Follo; Frontin; Gus; Lentiai; Marcador; Marziai; Mel; Morgan; Nave; Pagogna; Pellegai; Pialdier; Pranolz; Puner; Ronchena; S. Antonio Tortal; Samprogno; San Candido; Signa; Stabie; Tallandino; Tiago; Torta; Tremea; Trichiana; Valmaor; Vanie-Rive di Villa; Villa di Villa; Villapiana; Zottier. Agli abitanti delle frazioni è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con il Capoluogo, la partecipazione alle scelte del Comune.

3. L’istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento e il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione dei frazionisti interessati.

Art. 3 - Sede, Stemma, Gonfalone e Santo Patrono

1. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo del Comune; potranno essere istituite anche presso gli altri Municipi sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali.

2. Gli organi di governo collegiali possono essere convocati anche in sedi diverse in base ai rispettivi regolamenti.

3. La dislocazione degli uffici e dei servizi è stabilita dalla Giunta comunale, avuto riguardo alle esigenze dei cittadini.

4. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Mel erano stati concessi, rispettivamente, con decreto del Capo del Governo – Primo Ministro Segretario di Stato in data 2 maggio 1929 trascritto nei registri della Consulta Araldica il 3 maggio 1929. Lo stemma del Comune di Mel è “D’argento, alla croce patriarcale di rosso, sinistrata da una piccola torre merlata, al naturale, aperta e finestrata del campo, terrazzata di verde, posta nel cantone sinistro della punta”. Il gonfalone del Comune di Mel è costituito da un drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma del Comune, con l’iscrizione centrata in argento <<Comune di Mel>>. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dai colori rosso e bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento, come da Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953.

5. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Trichiana erano stati concessi con decreto del Re Vittorio Emanuele III in data 12 aprile 1939. Il predetto Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell’Archivio di Stato in Roma, in data 22 maggio 1946. Lo stemma del Comune di Trichiana di cui si allega la riproduzione grafica risulta essere come di seguito descritto: troncato nel primo l’azzurro al castello di pietra al naturale, merlato di quattro pezzi, aperto e finestrato di nero; al secondo di verde al ponte di pietra di tre archi fondato su un fiume scorrente in sbarra, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune. Il gonfalone del Comune di Trichiana risulta essere così come di seguito descritto: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata, in argento: “Comune di Trichiana”. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento. Sul gonfalone ufficiale è affissa la medaglia di bronzo al Valor Militare, concessa con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei Conti il 06 agosto 1987, registro n. 23 Difesa, foglio n. 191.

6. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Lentiai erano stati concessi con decreto del Re Vittorio Emanuele III in data 12 maggio 1942, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 22.11.1951. Lo stemma del Comune di Lentiai risulta essere così descritto: “D'azzurro al castello torricellato di tre, merlato alla guelfa, alla fascia ristretta di doppie scaglie ermellinate, attraversante. Capo del Littorio: di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune". Il gonfalone del Comune di Lentiai risulta essere come di seguito descritto: “Drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: “Comune di Lentiai”. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento".

7. Fino alla concessione dello stemma e del gonfalone al Comune di Borgo Valbelluna, nelle cerimonie sono esposti tutti i gonfaloni di cui ai commi precedenti, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcuno stemma. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco, secondo apposito regolamento.

8. Il Santo Patrono del Comune è San Tiziano Vescovo da celebrarsi il giorno 16 gennaio di ogni anno che, pertanto, è ad ogni effetto di legge giorno festivo.

Art. 4 - Le Finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) riconosce i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione;

b) riconosce che tutti i cittadini, ai sensi dell'Art. 3 della Costituzione, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali;

c) riconosce i valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;

d) sulla base del principio di sussidiarietà, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, quale momento di aggregazione, confronto e crescita personale; il Comune pertanto esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti, ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

e) persegue il benessere dei residenti, sviluppando i servizi pubblici locali e assumendo le misure idonee a realizzarne il pieno e paritario utilizzo, senza alcun tipo di discriminazione;

f) assume, eroga e assicura a tutti i suoi cittadini i servizi pubblici ritenuti necessari al vivere civile e sociale, impegnando tutti i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche, a concorrervi finanziariamente in ragione della propria capacità contributiva;

g) favorisce le iniziative di volontariato nei servizi di suo interesse, anche tramite convenzione e con il sostegno economico in base a regolamento, e svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione con cittadini e con le loro forme di aggregazione sociale;

h) persegue in via prioritaria la conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale;

i) persegue l’equa ed equilibrata fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni comuni e in particolare del territorio, quale risorsa dell’intera Comunità;

j) favorisce la più ampia, libera e democratica partecipazione di tutti i residenti alle scelte amministrative, assicurando il libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente e l’assunzione delle cariche pubbliche locali;

k) informa i cittadini dell’attività amministrativa;

l) ricerca forme di incontro e di scambio culturale, sociale ed economico con enti locali, anche di altre nazioni, in particolare con quelli nei quali vi sono presenze significative di oriundi dei Comuni fusi;

m) riconosce l’acqua bene comune;

2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, al fine di raggiungere gli scopi di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e nel rispetto di quanto previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Art. 5 - Principi di organizzazione

1. Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandandole tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità. Resta comunque salva la possibilità di applicazione di eventuali deroghe a tale principio nei casi consentiti dalla Legge.

2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune eroga i servizi di competenza ricorrendo anche a forme di cooperazione e collaborazione tra Enti, all’esternalizzazione, alla privatizzazione e alla liberalizzazione, nonché alla collaborazione con le associazioni locali e del volontariato, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 6 - Solidarietà sociale

1. In attuazione del principio della valorizzazione della persona umana, il Comune manifesta la solidarietà della Comunità nei confronti dei propri cittadini che, per disabilità, anzianità o altri impedimenti involontari, non sono in grado di assicurare a sé stessi e alle proprie famiglie un livello di vita consono alla civiltà della Comunità stessa, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali e nei limiti delle proprie possibilità.

2. Il Comune disciplina, con azione coordinata con Stato e Regioni, nei limiti delle proprie possibilità e in base a regolamento, gli interventi necessari alla tutela e alla piena integrazione sociale di tali cittadini.

3. Gli interventi, che comportano oneri per il bilancio comunale, sono disposti in base a norme regolamentari.

Art. 7 - Autonomia normativa, impositiva e finanziaria

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dei principi generali di organizzazione pubblica e delle norme del presente Statuto, ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. I regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

2. Le norme regolamentari che riguardano le attività dei cittadini o i loro rapporti con l’Amministrazione Comunale devono tenere conto dei vincoli che impongono e degli effetti che provocano, anche in termini di costi, in relazione ai benefici generali che ne conseguono, devono evitare inutili imposizioni formali ed essere comprensibili ed essenziali.

3. I procedimenti sanzionatori e l’ammontare delle sanzioni sono fissati da apposito regolamento o in apposite norme dei singoli regolamenti nei limiti e secondo i principi della legge.

4. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese generali dell’Amministrazione Comunale in ragione della loro capacità contributiva e sono tenuti a coprire, totalmente o parzialmente, secondo quanto deliberato dagli organi competenti dell’ente, i costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.

5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi, e comunque tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti stessi.

6. I regolamenti individuano le situazioni di tutela, di agevolazione, di esenzione totale o parziale e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.

7. Il Comune contrasta l’evasione fiscale in tutte le sue forme attraverso mezzi e strumenti a disposizione.

Art. 8 - Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione per obiettivi, della verifica della loro attuazione e della pubblicità dei risultati.

2. Il Comune promuove forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti locali, con la Regione e con gli altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità. I rapporti con gli altri enti locali, con la Regione e con gli altri enti pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9 - L’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell’ambito della legge e in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principi della partecipazione, dell’imparzialità, della proporzionalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della pubblicità.

2. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell’organizzazione.

Art. 10 - Albo comunale

1. Nel proprio sito informatico istituzionale, il Comune pubblica tutti gli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, con effetto di pubblicità legale. Tale spazio è denominato Albo Pretorio telematico.

2. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio telematico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.


TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO E ORDINAMENTO GENERALE

Art. 11 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Le attribuzioni di ciascun organo sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto e delle norme costituzionali in materia di autonomia locale.

2. Gli Organi di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

3. Il Comune, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna, assicura ogni possibile azione tendente a garantire la presenza dei componenti di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali non elettivi e negli enti, istituzioni ed aziende comunali. Detta azione ha luogo compatibilmente con la disponibilità dei candidati e nel rispetto delle competenze tecniche richieste.

Art. 12 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo alla Conferenza dei Capigruppo entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e le fa pubblicare all’albo comunale e agli albi frazionali per 30 giorni.

2. Il Consiglio è convocato entro i successivi 60 giorni dalla predetta pubblicazione.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Le proposte di modifica e integrazione da parte dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati devono essere depositate presso la segreteria comunale per gli atti dell’assemblea entro il termine di durata della pubblicazione previsto al comma I.

4. Le linee programmatiche sono votate dal Consiglio e sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

5. La proposta di delibera e il documento, contenente la proposta delle linee programmatiche dell'azione amministrativa ed eventuali adeguamenti successivi, sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.

6. Tale documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale.

7. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sede di esame del rendiconto annuo, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

8. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13 - Divieti generali

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi referati in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori non possono partecipare alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti e affini fino al quarto grado.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Le funzioni

1. Il Consiglio Comunale esprime l’unità della Comunità Locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, fissa l’ammontare complessivo della contribuzione tributaria locale, approva le linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva a esso riservati dalla legge, esercita il controllo generale sull’attività dell’Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali a tutela degli utenti e può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali in particolare, e a titolo esemplificativo, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

3. Il Consiglio impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza, efficienza e legalità, ai fini di garantire il buon andamento e l'imparzialità nelle scelte amministrative conformi alle esigenze della popolazione e del territorio.

4. Spetta inoltre al Consiglio, a specificazione di quanto previsto dall’articolo 42 del Testo unico Enti Locali 267/2000, la costituzione delle società di capitali a totale o prevalente proprietà del Comune, ivi compresa l’approvazione dello statuto, nonché l’autorizzazione al Sindaco ad esercitare i poteri di socio nei casi previsti dalla legge

Art. 15 - Principi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale disciplina lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle relative commissioni, oltre che le modalità di esercizio delle potestà attribuitegli dalla legge, con apposito regolamento. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, negli ambiti di disciplina ad esso riservati dalla legge, dovrà prevedere:

a) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco;

b) la separazione effettiva dei poteri e delle funzioni del Consiglio rispetto a quelle del Sindaco e della Giunta;

c) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dei risultati dell’attività amministrativa e dei suoi effetti sui cittadini, nel rispetto dell’autonomia gestionale;

d) la disciplina dei gruppi consiliari;

e) l’istituzione, le funzioni ed i poteri della Conferenza dei capigruppo;

f) la conduzione dell’attività dell’assemblea e delle commissioni in modo da privilegiare il dibattito e la costruzione di idee e di soluzioni;

g) la possibilità da parte di tutti i componenti di esprimere le proprie idee e soluzioni, nell’ambito delle finalità del Consiglio e delle competenze del Comune, e di disporre di idonei elementi di conoscenza ed informazione, nonché di adeguati supporti strumentali;

h) la previsione dei tempi di intervento dei consiglieri comunali durante la presentazione e la discussione delle proposte al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa;

i) la semplificazione delle procedure in modo da mantenere tempestiva ed efficace l’attività deliberativa;

j) l’interdizione di ogni forma di impedimento all’esercizio delle funzioni consiliari e delle prerogative dei componenti;

3. Il regolamento deve consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.

4. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. In tal caso il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale potrà prevedere e disciplinare l’istituzione di consulte tecniche e commissioni speciali.

Art. 16 - Disposizioni in materia di Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali di occuparsi di determinati settori di attività di competenza del Consiglio comunale al fine di dare impulso all’attività di indirizzo politico amministrativo di tale organo.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino all’insediamento dei loro successori.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell’eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell’avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

5. Nel caso si verifichi la fattispecie di cui al comma precedente, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, chiedendo giustificazione all’interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La giustificazione va presentata al Sindaco in forma scritta.

6. Il Consigliere anziano è colui che abbia conseguito il maggior numero di voti validi nell’ambito delle consultazioni elettorali, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto Comunale e dal regolamento. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

Art. 17 - Elezione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, la loro durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolate dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Alla seduta di convalida degli eletti possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 18 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente il Comune nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale. Rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco:

a) è responsabile nei confronti del Consiglio comunale e dei cittadini, salvo per quanto demandato al Consiglio medesimo;

b) determina, in collaborazione con il Consiglio, gli indirizzi del mandato amministrativo e li attua con i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto;

c) assume le funzioni di ufficiale di governo, nei casi e nelle materie previste dalla legge, assume tutti gli atti di governo, mediante decreti o altri atti diversamente denominati dalla legge, salve le competenze del Consiglio e della Giunta previste dalla legge e dallo Statuto;

d) convoca il Consiglio, determina gli argomenti da trattare, ne dirige i lavori e assicura l’esercizio delle funzioni e dei diritti dei componenti, dà impulso e coordina l'attività degli organi comunali;

e) rappresenta il Comune nelle assemblee societarie e ne esercita i poteri inerenti salvo quanto riservato preventivamente al Consiglio Comunale;

f) indice i referendum comunali;

g) rilascia i patrocini e autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;

h) proclama il lutto cittadino mediante ordinanza:

3. Spetta al Sindaco la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni tra Enti per l’attribuzione di funzioni, nonché l’assunzione di determinazioni in seno alle Conferenze dei Sindaci in organismi sovracomunali, che abbiano per oggetto l’esercizio di poteri o attengano comunque alle competenze degli organi di governo del Comune. Gli impegni conseguenti sono autorizzati o ratificati dal Consiglio Comunale solo nel caso incidano sugli strumenti della programmazione comunale, o sui regolamenti, o comportino attribuzioni di funzioni o di poteri del Comune.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, lo Statuto e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

 5. Gli atti del Sindaco, se non diversamente denominati dalla legge, assumono la forma di decreto.

 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 19 - Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori il vicesindaco che sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito, sospeso o decaduto dalla carica in tutte le funzioni fatta eccezione per la nomina di nuovi assessori o per la revoca di quelli in carica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età, fatto salvo quanto previsto dall’Art.54, commi VIII e X, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. per le funzioni svolte in qualità di Ufficiale di Governo.

3. Nel caso di nomina di un commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano.

Art. 20 - Nomine, deleghe e incarichi

1. Il Sindaco:

a) può incaricare singoli assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone allo stesso e all'organo collegiale. Può altresì delegare gli stessi a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. La delega può essere permanente o temporanea, generale, in ordine a specifica materia, o speciale, per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega deve essere in forma scritta e indicare: oggetto, materia, eventuali limiti del trasferimento di competenza e gli indirizzi generali d'esercizio. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco il quale continua a esercitare a pieno, le sue funzioni e competenze senza alcuna limitazione. Non è concessa la delega di firma. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento;

b) nomina, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, il Segretario Comunale e il suo sostituto, conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le previsioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

c) nomina i responsabili della gestione dell’ente a rappresentare e impegnare il Comune nell'ambito dell’esercizio dei propri poteri gestionali a essi attributi dalla legge e dal presente Statuto;

d) può nominare, con atto di delega, generale o speciale, ciascun responsabile della gestione al compimento dei seguenti atti:

- rappresentare in giudizio il Comune, ferma restando la competenza della Giunta comunale a decidere la costituzione, la resistenza e la conciliazione;

- stipulare convenzioni tra i Comuni, tra Comune e Provincia e tra Comune e altri Enti Pubblici, per l’esercizio associato di funzioni e servizi determinati;

- sottoscrivere atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;

e) provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, entro il termine di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali diversi termini previsti da disposizioni normative.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi lo sostituisce legalmente.

Art. 21 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Gli effetti conseguenti alla cessazione dalla carica di Sindaco sono disciplinati dalla legge statale.

2. La cessazione dalla carica di Sindaco e le relative conseguenze, si verificano, inoltre, all'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità con le procedure e nei modi stabiliti dalla legge statale.

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio comunale convocato all'uopo in seduta straordinaria. Della presentazione delle dimissioni viene dato conto nel verbale di seduta del Consiglio comunale. Decorsi venti giorni dalla data del predetto verbale senza che le dimissioni siano state revocate, con le medesime modalità previste al periodo precedente, esse diventano efficaci e irrevocabili.

4. Della cessazione del Sindaco e della relativa causa, il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto.

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 22 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Al fine di raggiungere gli scopi di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e nel rispetto di quanto previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la Giunta comunale deve obbligatoriamente essere composta in modo tale da garantire la presenza di entrambi i sessi.

2. Il Sindaco deve obbligatoriamente nominare il Vicesindaco tra i consiglieri, mentre è sua facoltà nominare assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Il Sindaco provvede a comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali. Il Sindaco provvede altresì a comunicare al Consiglio comunale ogni modificazione intervenuta in ordine alla composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla modificazione.

5. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Art. 23 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco, nell’amministrazione del Comune, ed esprime attraverso deliberazioni:

a) l’esercizio del potere regolamentare, solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

b) l’assistenza nella formulazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e dei loro aggiornamenti;

c) l’assistenza al Sindaco, mediante la formulazione di specifici atti di indirizzo politico-amministrativo, nell’esercizio delle sue funzioni e poteri;

d) attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;

e) l’emanazione di atti programmatori delle attività gestionali e di indirizzo amministrativo ai responsabili della gestione;

f) il controllo della gestione.

2. Sono compiti della Giunta:

a) attuare gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, al quale riferisce annualmente sulla propria attività;

b) adottare gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi e degli uffici;

c) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dal presente Statuto, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica e della disciplina legislativa in materia di diritto del lavoro. Tale regolamento deve essere finalizzato al perseguimento della funzionalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità nell'amministrazione del Comune;

d) promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale assegna l’incarico al patrocinatore dell’ente. La deliberazione è assunta sulla base di una relazione o proposta del responsabile della struttura di massimo livello dell’ente interessata alla lite.

Art. 24 - Funzionamento

1. La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. Il Sindaco convoca, presiede e coordina i lavori della Giunta, assicurandone l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Su richiesta del Sindaco, possono intervenire alle sedute della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità ed esperti tecnici, al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi sugli argomenti di discussione.

7. I testi delle deliberazioni, comunicate in elenco ai capigruppo, restano a disposizione dei suddetti consiglieri presso l’ufficio segreteria per un periodo di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio telematico. Trascorso tale termine l’accesso agli atti sarà comunque garantito secondo quanto disposto dalla legge, dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento sul diritto di informazione dei Consiglieri comunali.

8. Il funzionamento della Giunta per quanto qui non previsto è disciplinato dal regolamento che il medesimo organo intenda darsi.

Art. 25 - Cessazione anticipata dalla carica del vicesindaco e degli assessori

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare il vicesindaco e gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. La decadenza dalla carica di vicesindaco e assessore avviene per l'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, fermo restando la verifica della mancanza delle stesse in sede di nomina.

3. Il vicesindaco e l'assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale su iniziativa di un componente.

4. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di vicesindaco e assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

5. Il Sindaco può provvedere alla surrogazione del vicesindaco e dell'assessore revocato, decaduto, dimissionario o cessato per altra causa, dandone comunicazione al consiglio comunale.


TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – I MUNICIPI, LE CONSULTE FRAZIONALI E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 26 - Istituzione dei municipi

1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d'origine, sono istituiti i Municipi di Mel, Trichiana e Lentiai ai sensi dell'Art.16 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

2. Il Municipio di Mel ha sede presso la sede comunale ed assicura la partecipazione della popolazione residente nel territorio del Comune di origine.

3. Il Municipio di Lentiai ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Lentiai ed assicura la partecipazione della popolazione residente nel territorio del Comune di origine.

4. Il Municipio di Trichiana ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Trichiana ed assicura la partecipazione della popolazione residente nel territorio del Comune di origine.

5. Il Municipio è un organismo di partecipazione e di possibile decentramento dei servizi, privo di personalità giuridica e non costituisce un nuovo ente locale. Strutture, mezzi, personale e finanziamenti sono a carico del Comune. I Municipi curano gli interessi del territorio di afferenza e ne promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unitarietà del Comune di Borgo Valbelluna.

6. E’ demandata ad apposito regolamento comunale la disciplina dei poteri, dei compiti e delle funzioni dei Municipi, le modalità elettive, la composizione e il funzionamento dei relativi organi.

Art. 27 - Organi del Municipio

1. I Municipi sono dotati di organi propri, quali il Consiglio municipale ed il Presidente di Municipio.

2. Il Consiglio del Municipio è eletto dal Consiglio comunale, obbligatoriamente tra coloro che risiedono sul territorio del Municipio, sentita la consulta municipale ove tali organismi siano stati costituiti.

3. Il Consiglio Municipale è composto da tre Consiglieri Municipali. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti e rappresenta il Municipio.

4. È istituito, altresì, un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità, che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

5. Il Presidente di Municipio, entro dieci giorni dall'entrata in carica, presta giuramento nelle mani del Sindaco, secondo la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto ed i Regolamenti del Comune, di esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere alle funzioni e attribuzioni conferitemi nell'esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del territorio del Municipio di (Mel, Trichiana e Lentiai) e del Comune di Borgo Valbelluna”.

6. La durata in carica degli organi del Municipio è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune.

7. Le cariche di Presidente di Municipio e di Consigliere municipale sono a titolo onorifico, senza compenso, indennità e rimborsi spese.

8. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal Presidente di Municipio, che ne dirige i lavori e le attività, svolgendo il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune e con le consulte frazionali ove costituite.

9. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, al Presidente di Municipio ed ai Consiglieri municipali.

10. Sono altresì applicate al Presidente di Municipio ed ai Consiglieri municipali, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

Art. 28 - Funzioni

1. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni consultive circa le scelte di politica amministrativa del Comune, limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo esponenziale degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le esigenze, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità, in collaborazione con le consulte frazionali ove previste.

2. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine, potranno essere istituite presso i Municipi sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali, come pure strutture a servizio di attività del Comune.

3. Il regolamento di cui all’Art.26, comma VI, può prevedere i casi in cui il Consiglio comunale è tenuto a consultare obbligatoriamente i Municipi prima dell’approvazione degli atti di propria competenza. Il parere espresso dai Municipi non è, comunque, vincolante.

4. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio.

Art. 29 - Istituzione e compiti delle consulte frazionali

1. Nell'ambito del territorio municipale possono essere istituite le consulte frazionali, comprendenti il territorio delle frazioni, anche accorpate, indicate dal presente Statuto.

2. La Consulta frazionale è organismo consultivo degli organi municipali, il quale recepisce le esigenze della frazione, tratta i problemi della stessa in rapporto alle esigenze unitarie del Municipio e del Comune, può esprimere pareri in ordine alle questioni rilevanti per la vita comunitaria.

3. L'elezione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Consulte frazionali sono disciplinate da apposito regolamento, che ne individua anche la delimitazione territoriale.

4. Le cariche all'interno delle Consulte frazionali sono a titolo onorifico, senza compenso o indennità ne rimborsi spese.

5. La Consulta Municipale, per ciascun Municipio, è costituita dal rappresentante di ciascuna Consulta frazionale, ove costituita.

Art. 30 - Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a. può adottare il Regolamento per la Valorizzazione delle Associazioni, per riconoscere e sostenere i programmi e le attività delle associazioni, aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, anche attraverso l'erogazione di contributi e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate;

b. può definire le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione del Comune;

c. può prevedere la rappresentanza delle associazioni attraverso l’istituzione della Consulta delle Associazioni, secondo il regolamento specifico;

d. può affidare alle associazioni o comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto al Comune;

e. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

CAPO II – IL REFERENDUM

Art. 31 - Consultazioni dei cittadini (referendum)

1. Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale può individuare e strutturare forme di consultazione dei cittadini residenti e di sondaggio, ricorrendo anche alla tecnologia telematica. Tale regolamento disciplina le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria, secondo i principi del presente Statuto.

2. Le consultazioni sono disposte dal Sindaco per decisione del Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, o su richiesta sottoscritta da almeno il 15% degli elettori residenti al primo gennaio dell’anno di inizio della raccolta di firme.

3. Hanno diritto di partecipare al voto consultivo coloro che, al momento della consultazione popolare, risultino residenti nel territorio comunale.

4. La consultazione può riguardare solo le materie di esclusiva competenza locale, a esclusione:

a) di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni;

b) delle materie di competenza concorrente con altri enti;

c) delle proposte che contrastino con la Costituzione, le leggi dello Stato e i regolamenti, il presente Statuto e le leggi regionali e comunali, nonché con i principi generali dell'ordinamento, gli interessi statali, regionali e comunali;

d) dei piani urbanistici e relative variazioni;

e) degli oggetti di precedente consultazione svoltasi negli ultimi quattro anni;

f) dei lavori pubblici o opere per le quali è in corso o formalizzato da parte del Comune l'appalto o è stato conferito incarico di progettazione esecutiva.

5. Il Segretario comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4.

6. Le consultazioni referendarie non possono:

- tenersi più di una volta all'anno;

- aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale adotta entro 6 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori e secondo quanto disposto dall'apposito regolamento comunale.

Art. 32 - Referendum abrogativo

1. Il Consiglio comunale può disciplinare, con apposito regolamento, la possibilità di sottoporre a referendum abrogativo gli atti amministrativi emanati dagli Organi di Governo dell’ente. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'abrogazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l’organo di governo interessato è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

2. Non può essere indetto referendum abrogativo per:

a) tutti gli atti e provvedimenti emanati dagli organi tecnici del Comune e ogni altro atto o provvedimento di natura gestionale;

b) gli atti di programmazione economico - finanziaria ed i relativi consuntivi;

c) gli atti, anche a contenuto generale, posti in essere dal Consiglio comunale nell'esercizio del proprio potere impositivo tributario;

d) gli atti di nomina, designazione od elezione di persone fisiche a cariche o incarichi pubblici.

CAPO III – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Partecipazione al governo

1. Tutti i cittadini elettori del Comune, singoli o associati, hanno diritto a presentare osservazioni, istanze, petizioni, proposte e richieste agli organi di governo, per quanto di rispettiva competenza, e a riceverne risposta.

2. Il Consiglio comunale disciplina le procedure e le modalità di presentazione degli atti di cui al comma I e gli elementi essenziali di cui gli stessi devono essere correlati, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di accessibilità e può essere assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al comma precedente.

4. Le proposte di iniziativa popolare e le segnalazioni di eventuali violazioni dello Statuto da parte dell’Amministrazione, nel governo e nella gestione, sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo, o dalla commissione consiliare di ciò incaricata, e, qualora ritenute motivate e pertinenti, sono sottoposte all’esame del Consiglio comunale.

Art. 34 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.

2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali debbono intervenire per legge.

5. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici, previsti dalla legge o dai regolamenti tale termine è da ritenersi di 30 giorni.

6. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono altresì indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui va presentato.

Art. 35 - Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire l’ufficio del Difensore civico comunale, ove possibile prioritariamente in forma associata con altri enti locali, con le modalità previste negli atti regolativi dell’associazione. Il Consiglio comunale elegge il difensore civico, eventualmente proposto dall’ente capofila della gestione associata, a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

2. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante, nei confronti dei cittadini, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli Enti dipendenti, secondo procedure approvate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi, copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per il perseguimento del mandato.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato, sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla data di richiesta.

CAPO IV – TRASPARENZA, ATTIVITA’ DI CONTROLLO E FORME DI GARANZIA

Art. 36 - Controllo sugli atti degli organi di amministrazione

1. Il sistema dei controlli interni è disciplinato da specifico regolamento comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed è diretto a:

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);

monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal vincolo di pareggio di bilancio, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).

2. Il Segretario Comunale e i responsabili della gestione sono tenuti a rispondere in forma scritta ai quesiti tecnico-legali su atti e procedimenti afferenti all’attività dell’Amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali o di una commissione consiliare o di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti.

3. Gli stessi funzionari hanno l’obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto di loro competenza le eventuali illegittimità, illiceità e violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 37 - Rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi, e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, a ciò provvederà il Consiglio comunale che procederà con il sistema di votazione stabilito all'uopo dalla legge. Qualora la norma non stabilisca quale sia il sistema di votazione da utilizzare per l'elezione dei rappresentanti, si procederà con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, per mezzo di schede segrete, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale. Qualora la norma preveda che l'elezione debba avvenire con il sistema del voto limitato, si procederà con il sistema del voto limitato a un nominativo. In tal caso la votazione è preceduta dalle designazioni effettuate da ciascun capogruppo consiliare e si attua in forma segreta.

2. Ferma restando la prescritta rappresentanza dei gruppi di minoranza, in caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati alla medesima carica, è proclamato eletto quello più anziano di età.

Art. 38 - Poteri sostitutivi

1. Sono demandati al Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell’Art.1, comma VII, della Legge 6 novembre 2012, n.190, i poteri sostitutivi di cui all’Art.18, comma III del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 nel periodo di interdizione degli organi titolari.


TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 39 - I principi

1. Le funzioni autoritative, quelle attinenti alla programmazione del territorio e dei servizi locali, nonché quelle di controllo sono gestite, ove direttamente assunte, con personale dipendente.

2. Le attività strumentali sono assicurate in via preferenziale mediante ricorso all’associazione con altri enti, all’esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. L’attività di gestione viene svolta dai responsabili in forza dell’incarico e nell’ambito degli indirizzi di governo, che costituiscono vincolo, ma non anche necessario presupposto.

4. È compito dei responsabili dell'ente raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione o comunque negli atti di programmazione posti in essere dagli organi di governo.

5. Gli organi di governo valutano l’attività di gestione dei responsabili in base ai risultati, predeterminando le modalità e gli strumenti del controllo.

6. Gli atti di indirizzo degli organi di governo devono sempre avere carattere generale e non provvedimentale.

7. Il rapporto tra gli organi di governo e i responsabili della gestione, nonché gli altri dipendenti è improntato a fiducia, collaborazione e riconoscimento dei rispettivi ruoli. Al fine di raccordare l’attività di gestione, spettante ai responsabili, con i poteri di indirizzo e controllo politico, spettanti agli organi di governo, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede apposite conferenze periodiche da tenersi tra i suddetti soggetti alla presenza del Sindaco e del Segretario comunale.

8. Le aree gestionali della struttura organizzativa sono delimitate dalla Giunta comunale.

9. Posto che spettano ai responsabili di gestione tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario, si specifica, anche a norma dell’Art. 107, comma III, lettera i) del D. Lgs. 267/2000, che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:

a) le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara;

b) le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

c) le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle che la legge attribuisce espressamente alla competenza del Sindaco;

d) i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e relative sanzioni individuate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

e) i provvedimenti di pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco o dal Segretario comunale;

f) la redazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione, da parte della Giunta comunale;

g) l’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, delle ferie, dei recuperi, delle missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;

h) l’espressione dei pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione secondo, i tempi e le modalità indicate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

10. La responsabilità degli incaricati di funzioni gestionali e degli altri dipendenti è estesa all’ambito dei poteri a loro espressamente conferiti, salva la possibilità di relazione scritta al Sindaco sugli impedimenti ad adempiere ai doveri conseguenti.

 11. In relazione a quanto stabilito dall’Art.107, comma III, del D. Lgs. 267/2000, si stabilisce quanto segue:

a) le commissioni di gara sono presiedute dal soggetto individuato dal regolamento per la disciplina dei contratti o in mancanza dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ferma restando l’applicazione, nei casi considerati, delle vigenti disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici;

b) le commissioni di concorso sono presiedute dal soggetto individuato dal regolamento per la disciplina agli impieghi del Comune;

c) alla stipulazione dei contratti provvede il responsabile della struttura apicale al quale è attribuito l’obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 40 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un proprio Segretario comunale, gestito anche in forma associata, che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva di lavoro. La disciplina giuridica inerente alla figura del Segretario comunale è contenuta nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di carattere statale.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture apicali dell’ente e ne coordina l’attività, garantisce la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere e disciplinare la figura del vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. In ragione della propria funzione di sovrintendenza, il Segretario comunale dispone direttive nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti o per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 41 - Personale

1. Le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Detto regolamento può disciplinare altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere attribuiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, con contratti a tempo determinato regolati dalla legislazione vigente in materia di lavoro.

2. Il regolamento per l’assunzione del personale deve attuare il principio del prevalente interesse del Comune.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali.

4. L'amministrazione assicura al personale il trattamento economico previsto dai contratti collettivi, strumenti e opportunità di formazione e aggiornamento professionale per l'accrescimento delle proprie capacità, nonché condizioni e ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta, secondo quanto previsto dalla disciplina di legge vigente nel tempo.

5. I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.

Art. 42 - Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune ha autonomia nell'organizzazione degli uffici e servizi, che esercita con l'adozione dell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Compete al Consiglio Comunale, nell’ambito dei principi di cui all’articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente a:

a) l’individuazione della forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità e di efficienza organizzativa;

b) la definizione dei principi essenziali a cui dovrà ispirarsi l’organizzazione della struttura amministrativa;

c) la statuizione delle norme sull’incompatibilità;

d) la determinazione delle norme generali relative ai concorsi e all’attribuzione di incarichi di lavoro dipendente;

e) l’indicazione dei limiti per il ricorso alla dirigenza esterna, ferma restando la possibilità di utilizzare la facoltà prevista dal comma I dell’Art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

f) l’individuazione delle forme generali di controllo dell’attività gestionale;

g) le indicazioni vincolanti per l’eventuale localizzazione di uffici al di fuori della sede comunale.

3. L’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’individuazione delle relative strutture apicali è determinato dalla Giunta comunale.

4. I responsabili delle strutture apicali dell’ente sono organi di gestione del Comune.

Art. 43 - Il sistema di misurazione e valutazione del personale secondo criteri di merito

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell’attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare la qualità dei servizi erogati e la valorizzazione della professionalità delle risorse umane, secondo criteri di merito.

2. La valutazione è annuale da ciascun responsabile delle strutture apicali per quanto riguarda le risorse umane assegnate con l’intervento dell’organismo indipendente di valutazione per le competenze ad esso assegnate dalla legge.

3. La valutazione viene effettuata avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all’interno del sistema disciplinato da regolamento.

4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.

5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell’Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

6. La distribuzione di incentivi economici e le progressioni di carriera non possono essere effettuate in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. Il Comune promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti differenziati, secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance.

Art. 44 - Conferimento incarichi

1. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, specificando gli ambiti gestionali e provvedimentali attribuiti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.

2. La copertura dei posti di responsabili delle strutture apicali può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione, ove siano richieste competenze tecniche e organizzative plurime.

4. Gli atti dei responsabili della gestione concernenti le attività d’imperio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

5. In caso di inerzia sono demandati al Segretario comunale i poteri sostitutivi di cui all’Art.2, commi 9 bis, 9 ter, e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

6. Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e non possono superare in ogni caso quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti. Detti incarichi possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco nei casi e con le modalità previste dalla legge.

7. I responsabili dirigono gli uffici e i servizi secondo i seguenti criteri generali:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra tutti gli uffici comunali;

c) l’azione amministrativa di ciascun servizio e di ciascun ufficio dovrà mirare, direttamente o indirettamente a seconda della collocazione nell’organigramma aziendale, innanzitutto a soddisfare le esigenze della collettività amministrata.

Art. 45 - Divieti generali

1. Al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture apicali è vietato:

a) ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso;

b) effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato;

c) prendere parte, nell'esercizio delle funzioni di competenza, a procedimenti amministrativi (anche mediante rilascio di pareri, stime, relazioni, attestazioni, ecc.) riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado; tale obbligo non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado.


TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 46 - Istituzione e regolamentazione

1. Il Comune riconosce l’interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini e li istituisce con appositi provvedimenti.

2. Il Comune, fermo restando quanto previsto al successivo articolo, attua i servizi, di cui al comma precedente, in qualità di committente e quindi ricorrendo, in via preferenziale allorché ciò sia economicamente e organizzativamente possibile, agli istituti associativi, nonché all’esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. Il Comune:

a) assicura l’erogazione dei servizi locali propri con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

b) garantisce l’informazione e i diritti dell’utenza mediante le carte dei servizi, approvate dal Consiglio comunale;

c) individua l’ambito ottimale di gestione dei singoli servizi in modo di assicurare sia la loro economicità, sia l’esercizio da parte dell’Amministrazione Comunale delle funzioni di ente pubblico erogatore.

Art. 47 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, assicurando la rappresentanza di ciascun genere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal responsabile dell'azienda o dell'istituzione.

5. Il Sindaco può revocare con atto motivato gli amministratori di aziende e istituzioni.

Art. 48 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione, organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali disciplinato dall’Art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri assicurando la rappresentanza di ciascun genere.

2. Salvo revoca, gli organi dell’istituzione restano in carica fino alla durata in carica del Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal Consiglio di amministrazione, a seguito di procedura di selezione pubblica.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 49 - Partecipazione a società

1. Il Comune può partecipare a società e promuoverne la fondazione nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'Art. 2458 del Codice Civile.

Art. 50 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 51 - Rappresentanza del Comune presso società e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società e delle strutture associative è il Sindaco o un consigliere comunale da esso delegato.

2. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali devono essere conformi a precedente deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale esclusivamente nei casi previsti dalla legge.


TITOLO VI - GLI ISTITUTI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PUBBLICO E LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 52 - Delega di funzioni

1. Al fine di migliorarne l’esercizio, il Consiglio Comunale può attribuire funzioni proprie del Comune ad altri enti locali e ad alle istituzioni associative previste dalla legge. In tale contesto il Comune può altresì istituire una centrale unica di committenza con altri enti per l'espletamento di procedure di evidenza pubblica necessarie ad addivenire alla scelta dei contraenti nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in sede di rendiconto di gestione sull’attività di controllo e sui risultati.

Art. 53 - Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, promuove, costituisce o partecipa, nei modi, nelle forme e per le finalità stabilite dalla legislazione vigente, ad un’Unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54 - Convenzioni per la gestione di servizi ed accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche

1. La gestione associata di servizi con altri enti locali, può avvenire mediante stipula di convenzioni, previste dall’Art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., e previamente approvate dal Consiglio comunale. La stipulazione di tali convenzioni, di natura istituzionale, è di competenza del Sindaco. Non rientrano in tale fattispecie le convenzioni per la mera condivisione di personale dipendente disciplinate dai vigenti contratti collettivi di lavoro, stipulate dai responsabili dei servizi in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale.

2. Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, la Giunta comunale può approvare accordi da stipulare, a cura dei responsabili dei servizi, con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’Art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

3. Restano disciplinate dal vigente codice dei contratti pubblici, e non rientrano nel campo di applicazione di cui ai commi precedenti, l’affidamento di lavori, servizi e forniture ad altre pubbliche amministrazioni.

Art. 55 - Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può partecipare alla costituzione di consorzi. Le modalità di costituzione, di partecipazione e gestione del consorzio sono regolate dalle leggi vigenti in materia di Aziende Speciali in quanto Compatibili.

2. La convenzione che istituisce il consorzio viene approvata, a maggioranza dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, unitamente allo Statuto del Consorzio e deve prevedere al suo interno, tra le altre cose, l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Art. 56 - Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.


TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte, tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Il Comune persegue l’obiettivo di omogeneizzazione dei tributi e delle tariffe nell’ambito dell’intero territorio comunale.

Art. 58 - Programmazione economica - finanziaria

1. Il comune ispira la propria gestione al principio della programmazione nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste a tal fine dalla legge.

2. Nel corso dell'esercizio, l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

3. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono rilevati mediante il sistema di contabilità previsto dalla legge e secondo quanto prescritto dal regolamento di contabilità. Essi sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

4. Fermi restando i vigenti obblighi di trasparenza e pubblicità, i contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti, ai cittadini con adeguati mezzi informativi.

Art. 59 - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica, anche attraverso la concessione agevolata ai soggetti del terzo settore ed alle associazioni locali prive di scopo di lucro in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali all’erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività o in alternativa in comodato gratuito ove sussista una ricaduta sociale e culturale per la collettività.

4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal Servizio economico finanziario dell’ente che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 60 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti del Comune, nominato nei modi previsti dalla legge, ha compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico e ha diritto a ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni e le attribuzioni, il contenuto degli atti, i diritti, l'organizzazione e il funzionamento di tale organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici. Il regolamento può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto e collaborazione all'attività degli organi amministrativi del Comune.

Art. 61 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dalla normativa vigente.


TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Determinazioni e decreti

1. Gli atti dei funzionari e dei responsabili dei servizi, non diversamente disciplinati da altre leggi, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le determinazioni e i decreti del Sindaco sono emanati in forma elettronica ed hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

3. I decreti e le determinazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene approvato, ai sensi dell'Art.15, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., dai Consigli Comunali di Mel, Trichiana e Lentiai nel medesimo testo ed entrerà in vigore con l'istituzione del Comune di Borgo Valbelluna.

2. Esso rimarrà vigente fino alle modifiche allo stesso deliberate dal Consiglio Comunale del nuovo comune istituito.


 

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali

Art. 2 - Il Capoluogo e le Frazioni

Art. 3 - Sede, Stemma, Gonfalone e Santo Patrono

Art. 4 - Le Finalità

Art. 5 - Principi di organizzazione

Art. 6 - Solidarietà sociale

Art. 7 - Autonomia normativa, impositiva e finanziaria

Art. 8 - Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione

Art. 9 - L’attività amministrativa

Art. 10 - Albo comunale


TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO E ORDINAMENTO GENERALE

Art. 11 - Organi di governo

Art. 12 - Linee programmatiche

Art. 13 - Divieti generali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Le funzioni

Art. 15 - Principi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Art. 16 - Disposizioni in materia di Consiglieri comunali

Art. 17 - Elezione e durata in carica

CAPO III - IL SINDACO

Art. 18 - Competenze del Sindaco

Art. 19 - Il Vicesindaco

Art. 20 - Nomine, deleghe e incarichi

Art. 21 - Cessazione dalla carica di Sindaco

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 22 - Composizione della Giunta

Art. 23 - Competenze

Art. 24 - Funzionamento

Art. 25 - Cessazione anticipata dalla carica del vicesindaco e degli assessori


TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – I MUNICIPI, LE CONSULTE FRAZIONALI E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 26 - Istituzione dei municipi

Art. 27 - Organi del Municipio

Art. 28 - Funzioni

Art. 29 - Istituzione e compiti delle consulte frazionali

Art. 30 - Valorizzazione delle forme associative

CAPO II – IL REFERENDUM

Art. 31 - Consultazioni dei cittadini (referendum)

Art. 32 - Referendum abrogativo

CAPO III – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Partecipazione al governo

Art. 34 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 35 - Difensore civico

CAPO IV – TRASPARENZA, ATTIVITA’ DI CONTROLLO E FORME DI GARANZIA

Art. 36 - Controllo sugli atti degli organi di amministrazione

Art. 37 - Rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza

Art. 38 - Poteri sostitutivi


TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 39 - I principi

Art. 40 - Il Segretario comunale

Art. 41 - Personale

Art. 42 - Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 43 - Il sistema di misurazione e valutazione del personale secondo criteri di merito

Art. 44 - Conferimento incarichi

Art. 45 - Divieti generali


TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 46 - Istituzione e regolamentazione

Art. 47 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

Art. 48 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art. 49 - Partecipazione a società

Art. 50 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Art. 51 - Rappresentanza del Comune presso società e strutture associative


TITOLO VI - GLI ISTITUTI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PUBBLICO E LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 52 - Delega di funzioni

Art. 53 - Unione di Comuni

Art. 54 - Convenzioni per la gestione di servizi ed accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche

Art. 55 - Consorzi

Art. 56 - Accordi di programma


TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Autonomia finanziaria

Art. 58 - Programmazione economica - finanziaria

Art. 59 - Demanio e patrimonio

Art. 60 - Revisore dei conti

Art. 61 - Tesoreria


TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Determinazioni e decreti

Art. 63 - Entrata in vigore

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