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Bur n. 41 del 26 aprile 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)

Delibera Consiglio comunale n. 13 del 29 marzo 2019

Modifiche allo statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1
L'AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Spinea è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, amministrativa e organizzativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Spinea è Comune d'Europa e territorio denuclearizzato.

2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della Pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione e cooperazione internazionale, anche in collaborazione con Associazioni e altri Enti Locali per fare del territorio comunale una terra di Pace.

3. Il Comune di Spinea esercita le funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Le funzioni proprie sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa e dei Regolamenti Comunali.

ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA

1. I confini geografici delimitano la superficie del territorio attribuita al Comune e definiscono la Circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni e poteri. 2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. E' compito della Giunta Comunale concedere o revocare l'uso dello stemma.

FINALITA'

ART. 3
IL COMUNE

1. Il Comune di Spinea ispira la propria attività ai principi di partecipazione, trasparenza e programmazione. Progetta e promuove la qualità della vita per cittadine e cittadini, rendendosi garante dei valori del pluralismo e della convivenza civile.

2. Esercita la propria azione positiva al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dalla Costituzione, realizzando un contesto sociale volto a garantire le pari opportunità uomo - donna nella società politico - amministrativa del Comune. A tal fine assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali non elettivi, nonché negli Organi Collegiali degli Enti delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti in quanto totalmente partecipati e controllati dal Comune. Agli organi delle Società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

3. Promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute; garantisce il diritto di pari trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale.

4. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto dei valori e degli obiettivi della Costituzione ed in attuazione delle Leggi dello Stato e della Regione.

5. Promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche dell'Amministrazione per tutelarne i diritti fondamentali.

6. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Opera, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni del volontariato, per la realizzazione di un adeguato servizio di Assistenza Sociale per l'individuazione e il soddisfacimento dei bisogni degli anziani, anche attraverso il loro coinvolgimento in iniziative socialmente utili. Tutela i diversamente abili e le fasce sociali più deboli. Promuove una politica per le giovani generazioni avente come obiettivi prioritari la proposizione concreta di un loro ruolo attivo nella Città e nelle istituzioni.

7. Cura la conservazione delle risorse naturali e ambientali e favorisce lo sviluppo di tutte le iniziative idonee a tutelare l'ambiente e garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

8. Tutela il Patrimonio storico, artistico e paesaggistico e valorizza gli usi e le tradizioni.

9. Sostiene l'istruzione, lo sviluppo culturale e lo sport. Per il raggiungimento di tali finalità coopera con le istituzioni scolastiche e promuove la costituzione di organismi, associazioni e la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

10. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni, servizi e la realizzazione di opere pubbliche, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle funzioni e materie di competenza Amministrativa.

11. Promuove ogni iniziativa idonea a favorire un equilibrato sviluppo delle attività economiche, nei settori dei servizi, del terziario avanzato, del commercio, industria e artigianato, dell'agricoltura e turismo.

12. Programma un organico e sostenibile assetto del territorio, che assicuri un equilibrato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e delle attività economiche ed una mobilità sostenibile.

13. Promuove e favorisce la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire il diritto all'abitazione.

ART. 4
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione Amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organismi elettivi e dell'organizzazione Comunale.

ART. 5
PROGRAMMAZIONE

invariato

ART. 6
RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

1. Il Comune di Spinea, nell'ambito della propria autonomia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana di Venezia, secondo il principio di sussidiarietà e provvede per quanto di competenza, alla loro attuazione.

2. Il Comune riconosce e persegue le relazioni positive che possono derivare da una partecipazione attiva allo sviluppo dell'area del Miranese e del Bacino metropolitano circostante la città di Venezia.

3. Il Comune realizza le proprie finalità in tema di sviluppo economico e sociale adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 7
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Invariato

ART. 8
RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Invariato

ART. 9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Invariato

ART. 10
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Invariato

ART. 11
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Invariato

ART. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Invariato

ART. 13
I CONSIGLIERI

Invariato

ART. 14
PREROGATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Invariato

ART. 15
GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti. Alla conferenza dei capigruppo partecipa un rappresentante per gruppo consiliare.

2. Il Regolamento disciplina l'attività della conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Segretario.

4. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato la più alta cifra individuale.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente con le possibilità del Comune, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, e secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 16
COMMISSIONI CONSILIARI

Invariato

ART. 17
LA GIUNTA COMUNALE

Invariato

ART. 18
RUOLO E COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA COMUNALE

Invariato

ART. 19
CESSAZIONE DALLA CARICA E SURROGA

Invariato

ART. 20
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta come da vigente normativa.

3. Il Sindaco con proprio atto contestualmente alla presentazione del documento programmatico, conferisce le deleghe agli Assessori e la carica di Vice Sindaco.

4. il sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza

5. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 21
IL SINDACO

Invariato

ART. 22
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Invariato

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI

ART. 23
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

Invariato

ART. 24
IL SEGRETARIO COMUNALE

Invariato

ART. 25
DIRETTORE GENERALE

Invariato

ART. 26
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Invariato

ART. 27
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Invariato

ART. 28
SERVIZI PUBBLICI

Invariato

ART. 29
GESTIONE IN ECONOMIA

Invariato

ART. 30
CONCESSIONE A TERZI

Invariato

ART. 31
AZIENDE SPECIALI

Invariato

ART. 32
ISTITUZIONI

Invariato

ART. 33
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

Invariato

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

ART. 34
CONVENZIONI

Invariato

ART. 35
ACCORDI DI PROGRAMMA

Invariato

ART. 36
CONSORZI

Invariato

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 37
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Invariato

ART. 38
AUTONOMIA FINANZIARIA

Invariato

ART. 39
CONTROLLO DI GESTIONE

Invariato

ART. 40
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio nomina il collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione, nonché di compiere ispezioni anche singolarmente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.


TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41
PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Le libere forme associative comprendono le Associazioni, le Istituzioni e le Organizzazioni di Volontariato.

2. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative, è assicurata e valorizzata dall'Ente nelle forme previste dai successivi articoli del presente Statuto e dal Regolamento sulla partecipazione popolare.

3. Alle forme associative ed organismi di partecipazione di cui al comma 1, possono essere erogati contributi nei modi consentiti e definiti con apposito regolamento.

ART. 42
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Spinea istituisce l'albo Comunale delle Associazioni allo scopo di: a. Organizzare, favorire e valorizzare delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio Comunale; b. promuovere la costituzione di altri Organismi Associativi, Comitati e Rappresentanze di base nel contesto della Comunità locale.

2. Il Regolamento Comunale dell'Albo delle Associazioni fissa i requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo Comunale.

ART. 43
RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale, organizza i rapporti fra il Comune e le Associazioni dei cittadini.

2. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco, dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Gli esiti della consultazione risultano dagli atti ai quali la consultazione si riferisce.

3. Agli Organismi ed Associazioni di cui al 1° comma può essere affidata con convenzione la gestione di impianti e strutture di proprietà Comunale.

ART. 44
CONSULTE

1. Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziative possono essere istituite, per settori d'intervento ed interessi omogenei delle Consulte.

2. Su proposta della Giunta Comunale, valutati i reali bisogni dell'Ente, nonché su istanza delle Associazioni interessate o di almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, il Consiglio Comunale istituisce le Consulte ritenute opportune per il miglior conseguimento degli scopi dell'Ente.

3. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da apposito regolamento.

4. Le Consulte esercitano, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le loro funzioni consultive e propositive.

ART. 45
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA E LA CULTURA DELLA DIFFERENZA

1. Per promuovere la cultura delle pari opportunità, sensibilizzando le persone alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della Città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità, è istituita presso l'Ente la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna e la cultura della differenza.

2. Il funzionamento di tale commissione è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 46
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SPINEA E SINGOLI VOLONTARI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI

1. Il Comune tutela e valorizza i beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

2. Il Comune valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che danno disponibilità, per il conseguimento di finalità di pubblico interesse, legate alla cura e tutela dei beni comuni ed alla costruzione di una comunità coesa e solidale.

3. Le forme di collaborazione tra Amministrazione Comunale e singoli cittadini per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni non regolate dalla normativa statale, sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

ART. 47
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

1. Il Comune promuove l'avvicinamento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, al meccanismo della rappresentanza e della partecipazione democratica;

2. Per sviluppare il senso di appartenenza, cittadinanza, responsabilità ed aiutare le bambine, i bambini, le ragazze ed i ragazzi delle scuole a percepirsi come cittadine e cittadini appartenenti a un territorio ed a una comunità in cui detengono dei diritti e sono soggetti a dei doveri, in cui possono assumere degli impegni ed elaborare insieme dei progetti volti al miglioramento delle comuni condizioni di vita, è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCdR).

3. Il funzionamento del CCdR è disciplinato da apposito Statuto.

ART. 48
TAVOLO PER LA PACE E LA NONVIOLENZA

1. Per promuovere una cultura di Pace necessita il contributo di ogni persona, associazione, organismo sociale e istituzionale; questa si costruisce a cominciare dalle comunità locali, poiché la Pace non riguarda solo l'assenza di guerre, ma anche i rapporti interpersonali, la gestione dei conflitti quotidiani, ogni forma di razzismo, la valorizzazione delle differenze (culturali, religiose, etniche, di sesso e genere);

2. Al fine di coordinare, creare e rafforzare le iniziative in tal senso è istituito il Tavolo per la Pace e la Nonviolenza di Spinea quale luogo di incontro, relazione, messa in rete, confronto ed elaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e singoli cittadini che si interessano di temi quali l'accoglienza, l'integrazione, la pace, la nonviolenza, l'ambiente, i diritti, per facilitare una convivenza civile nel nostro territorio, la solidarietà e la coesione sociale, per stimolare la popolazione con momenti di incontro, educazione e formazione a una cultura di Pace, di diritti, di nonviolenza.

ART. 49
ISTANZE, PETIZIONI E RICHIESTE DI ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Per disciplinare gli istituti di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Ente si dota di un Regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Il suddetto regolamento garantisce e disciplina i diritti dei cittadini a presentare istanze, petizioni e richieste di assemblee pubbliche.

ART. 50
I REFERENDUM COMUNALI

1. I referendum consultivo e propositivo sono previsti dal presente Statuto e disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Con i referendum gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti ed interventi di interesse generale relativi a materiale di esclusiva competenza locale

ART. 51
CONSULTAZIONI E DIBATTITO PUBBLICO

1. Secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento degli istituti di partecipazione , il Sindaco può consultare la popolazione anche attraverso ulteriori modalità, quali incontri pubblici, audizioni, questionari, forum, sondaggi anche on line, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con idonei mezzi di informazione.

2. Su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, cultura ed economica, è possibile attivare un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione, sul modello del dibattito pubblico.

ART. 52
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione dei cittadini interessati, nei procedimenti Amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge con particolare riguardo alla Legge 241/1990.

Art. 53
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, di Enti, Aziende ed Organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività Amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito dal presente Statuto, secondo quanto previsto dalla legge.

3. Al fine di rendere più agevole il diritto all'informazione, nel Palazzo Civico, viene istituito l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Il Regolamento per l'accesso agli atti, agli Uffici e l'informazione ne stabilisce la composizione e le attribuzioni.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio on line; la trasparenza amministrativa è, altresì, assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'ente, delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

5. Per la diffusione delle informazioni di interesse generale la Giunta utilizza tutti i metodi di comunicazione atti ad assicurare il massimo di conoscenza.

Art. 54
DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI , STRUTTURE E SERVIZI AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Il diritto di accesso agli atti, strutture e servizi dell'amministrazione è garantito dal presente statuto, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il presente statuto garantisce l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l'accesso civico, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del d. lgs. n. 33/2012, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

- l'accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

- l'accesso documentale, disciplinato dal capo v della legge n. 241/1990.

TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO

Titolo totalmente abrogato

TITOLO VII
REGOLAMENTI E NORME FINALI

ART. 55
REGOLAMENTI COMUNALI

invariato

ART 56
PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E LORO ADEGUAMENTO

Invariato

ART. 57
REVISIONE DELLO STATUTO

Invariato

ART. 58
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Invariato

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