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Bur n. 35 del 12 aprile 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 22 febbraio 2019

Modifica statuto comunale.

STATUTO

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia e funzioni del Comune

1.  La Comunità locale di Sernaglia della Battaglia è ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e le leggi generali della Repubblica.

2.  Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3.  Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4.  È titolare di funzioni politiche, normative e di governo, esercitate secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi statali e regionali, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

5.  Le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione al Comune sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.

6.  Il Comune rappresenta la comunità locale presso gli altri Organi dello Stato e dell'Amministrazione pubblica.

Art. 2
Principi ispiratori fondamentali

1.  Il Comune ispira la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, nonché di efficienza ed economicità.

2.  Il Comune, per esercitare tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, ispira altresì, la propria azione ai criteri e principi che, a titolo esemplificativo, possono essere così riassunti:

a)  affermazione e promozione della dignità della persona umana;
b)  affermazione e promozione dei diritti della famiglia;
c)  effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
d)  difesa della salute dei cittadini attraverso l'iniziativa autonoma, il concorso in tutti i progetti operativi in grado di salvaguardare, la conservazione al più alto grado di efficienza di quelli esistenti;
e)  realizzazione di un sistema organico ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;
f)  l'ordinata convivenza sociale;
g)  l'attuazione dei piani e strumenti per la protezione civile;
h)  la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini attraverso il coinvolgimento nella elaborazione delle scelte e la precisazione di modalità d'accesso agli atti amministrativi e di informazione;
i)  la crescita culturale, sociale e civica attraverso il sostegno ed il potenziamento delle forme associativo e dei gruppi di volontariato;
j)  la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale come patrimonio comune e valore indispensabile per una sempre più alta qualità della vita;
k)  attiva partecipazione dei conduttori dei fondi e della popolazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette;
l)  l'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
m)  la pianificazione e la regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
n)  la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;
o)  la promozione economica, attraverso un armonico sviluppo delle tipologie produttive esistenti e compatibili con l'ambiente e la qualità della vita, nonché attraverso l'elaborazione di ipotesi e progetti di sviluppo di tipologie produttive integranti o alternative;
p)  il raccordo continuo della propria azione con quella degli enti economici operanti nel territorio; al fine di migliorare la propria funzione economica, favorisce lo sviluppo di forme di associazionismo economico, e di cooperazione.

3.  Al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune instaura rapporti di collaborazione e valuta l'opportunità di avviare forme di associazione e di cooperazione con la Regione, con la Provincia, con i Comuni limitrofi, nonché con altri Enti pubblici o privati; tiene conto, allo scopo, dell'omogeneità dell'arca territoriale interessata, delle tradizionali esperienze di collaborazione, della qualità dei servizi e della economicità di gestione degli stessi.

4.  Il comune ispira inoltre la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

Art. 3
Il Territorio

1.  Il Comune di Sernaglia della Battaglia comprende la parte di territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2.  Il territorio di cui al comma 1 tradizionalmente viene così descritto:
a)  Sernaglia, frazione-capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
b)  Falzè di Piave, frazione;
c)  Fontigo, frazione.

3.  Al nucleo abitativo di Villanova, situato a nord del territorio comunale, sono riconosciute, in ordine all'applicazione di quanto disposto dal presente Statuto, le prerogative proprie delle frazioni.

4.  Le modificazioni alla circoscrizione territoriale del Comune sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 4
Simboli ufficiali e loro utilizzo

1.  I simboli ufficiali del Comune sono:
a)  lo stemma;
b)  il gonfalone;
c)  il sigillo.

2.  Lo stemma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 2 ottobre 1950, è costituito dalla rappresentanza di uno scudo in campo rosso, sormontato dalla corona murate dei Comuni rurali; all'interno dello scudo:
a)  una fascia azzurra rappresenta il fiume Piave;
b)  a ricordo dell'inizio vittorioso della battaglia del Piave, nell'ottobre 1918, evento per il quale Sernaglia poté aggiungere alla denominazione originaria l'attributo "Della Battaglia" (Regio Decreto n. 605, 10 aprile 1924 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1924), la fascia azzurra è sormontata da due spade d'argento dall'impugnatura di oro, disposta in croce di S. Andrea, con le punte rivolte in alto;
c)  il profilo di tre verdi alture simboleggia l'andamento collinoso del terreno.

L'intero scudo è compreso fra due ramoscelli, uno di quercia e l'altro d'olivo, legati insieme; su un nastro azzurro sottostante si legge la scritta: "Sernaglia della Battaglia".

3.  Il gonfalone in seta azzurra, con ricchi motivi ornamentali, frange, cordoni a fiocchi, fornito di sostegno in metallo cromato inossidabile, guarnito di lancia e rosoni alla traversa, nonché di fasce tricolorate dei colori nazionali, riproduce lo stemma araldico del Comune; la scritta "Comune di Sernaglia della Battaglia" campeggia in alto, anziché sul nastro azzurro sottostante lo stemma.

4.  Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Sernaglia della Battaglia - Provincia di Treviso".

5.  L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale ed è disciplinato dal regolamento.

Art. 5
Albo Pretorio

1.  Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
Organi del Comune

1.  Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 7
Elezione, composizione durata e funzioni del Consiglio comunale

1.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2.  Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

3.  Il consiglio comunale:
a)  rappresenta l'intera comunità;
b)  assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c)  determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d)  ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
e)  opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f)  svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g)  impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
h)  ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 8
I Consiglieri Comunali

1.  La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2.  Ciascun Consigliere Comunale esercita il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

3.  I consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

4.  Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

5.  L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 9
Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali:
a)  esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;
b)  possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c)  esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d)  hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
e)  hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
f)  hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2.  L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3.  Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.

4.  In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

5.  I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio, delle Commissioni delle quali siano membri e degli Enti, Organismi ed Associazioni presso i quali siano stati nominati in qualità di rappresentanti del Comune.

6.  I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza, non intervengono a 3 tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

7.  I Consiglieri nominati presso Enti, Organismi ed Associazioni, sono tenuti ad informare il Consiglio sull'attività da essi svolta presso gli stessi.

8.  I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza non intervengono a 3 tre sedute consecutive degli Enti, Organismi, Associazioni e Commissioni presso i quali sono stati nominati, sono dichiarati decaduti dal loro incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 10
Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2.  Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.

3.  Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4.  Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 9. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5.  Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 11
Le sedute del Consiglio Comunale

1.  Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

2.  Il Consiglio Comunale, si riunisce in seduta ordinaria per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto della gestione.

3.  Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta straordinaria:
-  su determinazione del Sindaco;
-  su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
-  su richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4.  Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili. In tal caso deve essere assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai sensi del successivo articolo 12, comma 4.

5.  Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
a)  alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
b)  al giuramento del sindaco;
c)  alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato di svolgere le funzioni di vice sindaco;
d)  all'elezione della commissione elettorale comunale. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese.
Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6.  Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di. attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

7.  Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

8.  Le deliberazioni dei Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 12
Convocazione del Consiglio Comunale

1.  Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso contenente l'ordine del giorno.

2.  L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentite la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.

3.  In caso di convocazione ordinaria o straordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri entro un termine tale da consentire almeno 5 giorni liberi per la consultazione degli atti.

4.  Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore prima; in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri lo chiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5.  La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione per la consultazione da parte dei Consiglieri, nel rispetto dei tempi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo. L'inosservanza di detta norma costituisce motivo di rinvio della discussione dell'argomento.

6.  Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che non lo decida l'unanimità dei consiglieri in carica.

Art. 13
Presidenza del Consiglio - Validità delle sedute e delle votazioni

1.  Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

2.  Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.

3.  Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri Comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

4.  Il Consiglio comunale vota, di norma, in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.

5.  Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

6.  Quando una norma richieda che il Consiglio comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, Aziende, Istituzioni o altri Organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

7.  Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

8.  Allo stesso modo è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.

9.  Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

10.  Nel caso di votazione segreta, al fine di determinare la maggioranza, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti.

Art. 14
Consigliere anziano

1.  È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.

2.  Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 15
Regolamento interno

1.  Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2.  I cittadini possono prendere la parola nelle sedute dei Consiglio ogni qualvolta, su istanza motivata di un Consigliere, lo deliberi la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 16
Gruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo

1.  I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2.  Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora ___ o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.

3.  Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.

4.  I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5.  Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
a)  per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
b)  per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

Art. 17
Documento programmatico di mandato

1.  Entro 3 mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.  A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno 20 giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3.  Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla data del deposito.

4.  Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5.  Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6.  Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, entro il mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II
Commissioni

Art. 18
Commissioni Consiliari

1.  Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2.  Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3.  Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 19
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2.  Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 20
Commissioni comunali

1.  Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2.  Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3.  Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4.  Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 21
La giunta comunale

1.  La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

2.  Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

3.  Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4.  Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.

5.  Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del comune.

6.  Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 22
Composizione e presidenza

1.  La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
a)  dal sindaco, che la presiede;
b)  da 4 assessori, fra cui un vice sindaco.

2.  Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

3.  Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

4.  Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione con le stesse modalità previste dal regolamento del consiglio comunale per gli assessori e consiglieri. Non hanno diritto di voto.

5.  In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

6.  L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale

Art. 23
Durata in carica

1.  Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

2.  La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 24
Sfiducia

1.  Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3.  Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

4.  La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.

5.  L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25
Cessazione di singoli assessori

1.  Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a)  morte;
b)  dimissioni;
c)  revoca.

2.  Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.

3.  Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

4.  Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento

1.  L'attività della giunta comunale è collegiale.

2.  La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4.  Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

5.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 27
Il Sindaco

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.

2.  Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3.  Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 28
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
b)  è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
c)  impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2.  Il sindaco:
a)  nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
b)  ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
c)  provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
d)  nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
f)  promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g)  può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
h)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
i)  convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
j)  presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
k)  adotta le ordinanze previste dalla legge;
l)  coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
m)  nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
n)  verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 29
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove, tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d)  impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 30
Attribuzione di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
b)  stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
c)  convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
d)  esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
e)  risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
f)  riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 31
Attribuzione per le funzioni statali

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b)  allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.

2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
a)  sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.

3.  Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Art. 32
Funzioni vicarie

1.  Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2.  Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3.  In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

Art. 33
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.

2.  Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

Titolo III
ASSETTO ORGANIZZATIVO

Capo I
Attività amministrativa

Art. 34
Principi e criteri direttivi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2.  I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.

3.  I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 35
Il Segretario Comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2.  Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 36
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale:
a)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
c)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
d)  può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
e)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 37
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale.

2.  L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee di indirizzo espresse dalla Giunta e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale e dai responsabili dei servizi, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al progresso di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

3.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini.

4.  Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

5.  All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 38
Responsabili dei servizi

1.  I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2.  I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 39
Incarichi esterni

1.  La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II
Servizi pubblici

Art. 40
Servizi pubblici

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2.  La gestione dei servizi privi di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, può avvenire nelle seguenti forme:
a)  in economia;
b)  in concessione a terzi;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
d)  a mezzo di istituzione; e)  a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune;
f)  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto e quindi con provvedimento motivato.

4.  Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontario nella gestione dei Servizi Sociali.

5.  Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

6.  I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

7.  La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

8.  Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.

Art. 41
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, o di una azienda speciale, di una società di capitali o la partecipazione ad una società di capitali.

2.  Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 42
Concessione a terzi

1.  Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di utilità sociale la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale può essere affidata in concessione a terzi.

2.  La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativamente corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3.  Il conferimento della concessione di servizio avviene in base a procedure ad evidenza pubblica. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali, e sociali e oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

Art. 43
Azienda speciale

1.  La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, anche consortili, che possono essere preposte a più servizi insieme anche con altri Comuni.

2.  Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3.  Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il direttore.

4.  Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel Comune le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e di Revisore dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori comunali.

5.  Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6.  Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8.  Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9.  Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del Bilancio.

10.  Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo Statuto.

Art. 44
Istituzione

1.  Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, associandosi anche con altri Comuni e/o Provincia.

2.  Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.

3.  Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4,5,6 e 7 dell'art. 43.

4.  Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.  Il Consiglio comunale:
a)  stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  approva gli atti Fondamentali previsti dal regolamento;
d)  esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
e)  provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.  L'organo di revisione dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8.  La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 45
Società di capitali

1.  Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, il comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.

Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 46
Principio generale di cooperazione

1.  Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.

2.  A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 47
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.

2.  Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3.  Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle consultazioni fra i partecipanti.

4.  La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 48
Consorzi

1.  Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
a)  la convenzione, che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b)  lo statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2.  Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3.Sono organi del Consorzio:
a)  l'Assemblea, composta dai legali rappresentanti degli Enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b)  il Consiglio d'amministrazione eletto nel suo seno dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
c)  il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità previste dallo statuto.

4.  Il Consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

5.  Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 49
Accordi di programma

1.  Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare modalità ed ogni altro connesso adempimento.

2.  Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3.  Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4.  Qualora l'accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5.  Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene alla stipulazione, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

7.  Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Istituti della Partecipazione

Art. 50
Principi generali

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività amministrativa ed a tale scopo:
a)  adotta le misure necessarie per la piena trasparenza della azione amministrativa e dei processi decisionali, in relazione al principio della pubblicità degli atti;
b)  istituisce organismi di partecipazione;
c)  prevede forme di consultazione che assicurino l'esercizio diretto dei diritti democratici;
d)  tutela i diritti dei cittadini.

Art. 51
Libere forme associative

1.  Il Comune, in aderenza al principio di imparzialità, valorizza e sostiene le libere forme associative, quali strumenti di formazione dei cittadini e per l'attività da esse svolta nei diversi ambiti di impegno sociale, ne favorisce la costituzione ed il potenziamento.

2.  Sono riconosciuti come tali gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni ed i gruppi che, presenti nel territorio ed in nome del volontariato, perseguono finalità di interesse locale.

3.  Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco ed ai gruppi che, pur con altra denominazione, perseguono le stesse finalità, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali.

Art. 52
Albo delle libere forme associative

1.  Viene istituito l'Albo delle libere forme associative. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 2.

2.  Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a)  essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
b)  lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
c)  avere almeno nove soci;
d)  presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Art. 53
Valorizzazione delle associazioni

1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 57 del presente Statuto, il Comune:
a)  può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento. Può stipulare inoltre con le associazioni apposite convenzioni per l'attuazione di particolari progetti;
c)  cura l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti provinciali, regionali e statali di interesse per ogni singola associazione;
d)  prevede la consultazione delle libere forme associative per iniziative che le riguardano;
e)  prevede la messa a disposizione di strutture per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, ovvero per l'attuazione di particolari progetti, previa la stipulazione di apposita convinzione, come previsto dal punto a) di questo articolo;

Art. 54
Istanze e proposte delle associazioni

1.  Gli Enti e Associazioni e Gruppi riconosciuti nell'Albo di cui all'art. 58 del presente Statuto possono presentare agli organi comunali istanze e proposte scritte su materie di loro competenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 64 di questo Statuto.

Art. 55
Organismi di partecipazione dei cittadini

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Assemblee popolari nelle varie frazioni, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative di interesse collettivo.

2.  Le assemblee sono convocate, di norma, con cadenza annuale con preciso ordine del giorno dei temi da trattare.

3.  Ad esse possono partecipare tutti i cittadini.

4.  Per questioni di particolare rilevanza sono promosse Assemblee popolari comunali.

5.  Le assemblee ordinarie sono convocate dalla Giunta Comunale, che ne formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

6.  La convocazione straordinaria delle Assemblee popolari comunali può avvenire su richiesta scritta, presentata al Sindaco, della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati e del 10% dei cittadini elettori; per le assemblee popolari di frazione il numero minimo dei cittadini elettori richiedenti della frazione è stabilito in 30; nella richiesta devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui si chiede la presenza.

7.  Il Sindaco deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

8.  Un apposito regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento delle Assemblee, assicurando il pieno rispetto dei principi della partecipazione democratica.

9.  Si esclude la possibilità che siano convocate le Assemblee popolari nel periodo che intercorre fra la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e l'effettuazione della consultazione elettorale.

Art. 56
Forme di consultazione della popolazione -istanze, petizioni, proposte

1.  Il Comune organizza la consultazione dei cittadini su questioni o provvedimenti di rilevante interesse generale.

2.  La consultazione può essere limitata a gruppi particolari di cittadini e ed una parte interessata della popolazione.

3.  Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti, secondo modalità che saranno previste da apposito regolamento.

4.  La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
a)  convocazione delle Assemblee popolari (cfr. Art. 63);
b)  realizzazione di ricerche, sondaggi e relazioni statistiche, su iniziativa del Consiglio e della Giunta;
c)  indizione di, referendum consultivo (cfr. art. 65).

5.  I cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale su materie di interesse generale o problemi di particolare gravità. Esse devono essere ampiamente motivate e, nel rispetto delle specifiche competenze, possono avere come destinatari: il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale.

6.  È dovere del Sindaco e della Giunta dare risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione. Se rivolte al Consiglio comunale, esse devono essere discusse nella prima riunione successiva, così che ai proponenti possa esser fornita tempestiva comunicazione delle eventuali deliberazioni assunte.

7.  Delle istanze, petizioni o proposte di interesse collettivo presentate al Sindaco o alla Giunta Comunale viene data comunicazione ai capigruppo.

8.  Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa o di proposta le seguenti materie:
a)  tributi comunali;
b)  espropriazione per pubblica utilità;
c)  designazioni e nomine;
d)  materie vincolate, in forza di legge.

Art. 57
Referendum consultivo

1.  Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2.  I soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il Consiglio Comunale, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
b)  il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3.  Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale.

4.  Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5.  Il Sindaco può indire referendum limitati alla popolazione di una sola frazione, su istanza del Consiglio comunale o su richiesta del 10% degli elettori ivi residenti, con un minimo di 30.

6.  Non possono essere oggetto di referendum:
a)  lo statuto comunale;
b)  le materie concernenti i tributi locali, le tariffe e il personale;
c)  le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune; d)  le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
e)  i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
f)  le designazioni e le nomine di rappresentanti.

6.  Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un'apposita commissione consiliare integrata dal segretario comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste stesse. A norma di regolamento, la commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti.

7.  Non può essere proposto referendum consultivo nei tre mesi precedenti la data stabilita per il rinnovo del Consiglio comunale, e inoltre, ogniqualvolta sono indetti comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto. 8.Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio comunale adotti un atto deliberativo conforme alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.

9.  Le modalità di svolgimento del referendum dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

10.  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

11.  Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

12.  L'esito referendario può anche non impegnare l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Capo II
Difensore Civico

Art. 58
Difensore civico

1.  Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di difensore civico, al difensore civico della provincia.

2.  È compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.

3.  È dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.

4.  Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

Capo III
Partecipazione difensiva

Art. 59
Azione popolare

1.  Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2.  La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 60
Pubblicità degli atti

1.  Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2.  Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo statuto e i regolamenti comunali.

Art. 61
Diritto d'accesso dei cittadini

1.  Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2.  Il regolamento inoltre:
a)  è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
d)  assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.

Art. 62
Diritto di informazione

1.  Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

2.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3.  Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, il sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

4.  Apposite bacheche-Albo sono allestite nei luoghi più idonei del territorio comunale, per le comunicazioni di maggior rilievo.

5.  Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune pubblica un notiziario periodico.

Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 63
Ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.

2.  Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 64
Demanio e patrimonio

1.  Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 65
Controlli interni

1.  L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a)  garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)  valutare le prestazioni del personale;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.  Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66
Norme transitorie e finali

1.  Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.  Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

3.  Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

4.  Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

5.  Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

6.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

7.  Il Comune tiene aggiornata la raccolta dei regolamenti comunali. Ogni cittadino ha il diritto di prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché di averne copia, previo rimborso della spesa nella misura stabilita. Ogni regolamento ed ogni modifica entrano in vigore dopo l'esecutività della deliberazione che li approva, salva diversa disposizione di legge.

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