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Bur n. 32 del 05 aprile 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14 marzo 2019

Approvazione del nuovo Statuto Comunale.

INDICE

TITOLO I       PRINCIPI GENERALI

Art. 1               Il Comune                              

Art. 2               Lo Statuto ed i Regolamenti comunali                                 

Art. 3               Il territorio

Art. 4               Sede del Comune e segni distintivi

Art. 5               Competenze generali

Art. 6               Finalità

Art. 7               Difesa, assetto e valorizzazione del territorio

Art. 8               Sviluppo economico

Art. 9               Tutela della salute e assistenza sociale

Art. 10             Attività amministrativa

TITOLO II      ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 11             Organi di governo del Comune

CAPO I           IL CONSIGLIO COMUNALE          

SEZIONE I      I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12             Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

Art. 13             Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 14             Gruppi consiliari

SEZIONE II     DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15             Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 16             Ordine del giorno delle sedute

Art. 17             Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

Art. 18             Intervento dei cittadini nelle sedute del Consiglio

Art. 19             Voto palese e voto segreto

Art. 20             Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

Art. 21             Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni

Art. 22             Astensioni, schede bianche e nulle

Art. 23             Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

Art. 24             Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti

Art. 25             Commissioni d‘indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione

Art. 26             Nomina dei rappresentanti del Consiglio

CAPO II          LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I      FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 27             Composizione della Giunta Comunale

Art. 28             Assessori esterni al Consiglio Comunale

SEZIONE II     ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 29             Competenze generali della Giunta Comunale

Art. 30             Attribuzioni della Giunta Comunale

Art. 31             Adunanze e deliberazioni

CAPO III         IL SINDACO

Art. 32             Il Sindaco e le sue attribuzioni

Art. 33             Il Vice Sindaco

Art. 34             Incarichi agli Assessori e ai Consiglieri

TITOLO III     ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35             Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

Art. 36             Libere forme associative

Art. 37             Consultazione della popolazione del Comune

Art. 38             Referendum consultivo

Art. 39             Istanze, petizioni e proposte di delibera di cittadini singoli o associati

Art. 40             Promozione di comitati come organi di partecipazione

Art. 41             Promozione delle Consulte delle associazioni e dei gruppi

Art. 42             Difensore Civico pluricomunale

Art. 43             Gemellaggio

TITOLO IV     UFFICI E PERSONALE

Art. 44             Principi organizzativi

Art. 45             Il Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale

Art. 46             Responsabili delle unità organizzative

Art. 47             Incarichi di responsabile di unità organizzativa

TITOLO V      SERVIZI

Art. 48             Partecipazione a società di capitale

Art. 49             Promozione di forme associative

TITOLO VI     FINANZE E CONTABILITA’

Art. 50            Principi

Art. 51            Attuazione dei principi

Art. 52             Il Revisore dei Conti

TITOLO VII    FUNZIONI NORMATIVE

Art. 53             Recepimento normativo

Art. 54             Norma transitoria


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Isola Vicentina è ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione.

Art. 2
(Lo Statuto e i Regolamenti comunali)

1. Il presente Statuto rappresenta la massima espressione di autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto.

2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali cui debbono attenersi gli organi di governo dell’ente e le relative strutture organizzative.

3. I Regolamenti sono atti adottati dal Comune, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge e dello Statuto, nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l’esercizio delle funzioni e la disciplina dei servizi erogati.

4. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta Comunale.

Art. 3
(Il territorio)

1. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Castelnovo, Ignago e Torreselle; si estende per 26,48 kmq e confina con i Comuni di Caldogno, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Costabissara, Gambugliano, Malo e Villaverla.

Art. 4
(Sede del Comune e segni distintivi)

1. La sede del Comune è ubicata in Isola Vicentina in Via G. Marconi 14.

2. Il Comune di Isola Vicentina ha come segni distintivi lo stemma ed il gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1969, così appresso descritti:

STEMMA: troncato di rosso e d’azzurro caricato da quattro anelli d’oro intrecciati (2-1-1). Sotto lo scudo, su lista svolazzante d’azzurro con le estremità bifide, il motto in caratteri d’oro: Communitas insularum. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo troncato d’azzurro e di rosso riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Isola Vicentina.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Art. 5
(Competenze generali)

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Il Comune rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, politico, culturale ed economico.

3. Al Comune sono attribuite pertanto tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Art. 6
(Finalità)

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e l’attività degli organi di gestione per il perseguimento dei seguenti fini:

a) promozione delle iniziative volte ad assicurare pari dignità ai cittadini, a tutelare i diritti inviolabili e le libertà fondamentali dell’uomo;

b) rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l’uguaglianza degli individui e l’effettivo sviluppo della persona;

c) tutela dei valori del pluralismo e della convivenza civile e contrasto di ogni forma di discriminazione  ed emarginazione sociale e culturale;

d) promozione della solidarietà della Comunità e sviluppo di un efficiente servizio di sostegno sociale, a tutela delle categorie di persone più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose;

e) valorizzazione della funzione sociale della famiglia come ambito fondamentale per lo sviluppo e il completamento della persona;

f) riconoscimento del ruolo primario del lavoro nello sviluppo e nel progresso dell’individuo e della Comunità;

g) riconoscimento di pari opportunità fra uomo e donna nella vita sociale, culturale ed economica e nella formazione della Giunta Comunale e degli organi collegiali non elettivi del Comune, degli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, o ai quali partecipa;

h) tutela della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, mediante la valorizzazione delle libere forme associative;

i) promozione dell’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, economica e sociale del Comune;

l) valorizzazione delle funzioni propositive e consultive del Consiglio Comunale dei ragazzi nei seguenti ambiti: istruzione e cultura, tempo libero, sport, ambiente, rapporti tra pari e con adulti, iniziative di solidarietà a livello nazionale e internazionale;

m) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero come strumenti che favoriscono la crescita della persona e l’integrazione sociale;

n) promozione dei valori culturali, sociali, politici ed economici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della Comunità.

Art.7
(Difesa, assetto e valorizzazione del territorio)

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, cura, protegge e accresce le risorse naturali e i beni ambientali, in particolare le peculiarità geologiche che ne caratterizzano il territorio, ed assume iniziative per renderli fruibili dai cittadini e per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

2. Favorisce la valorizzazione e il recupero qualificato dei centri storici quale patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e sede di attività economiche, sociali e culturali.

3. Programma un organico assetto del territorio che assicuri un equilibrato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e delle attività economiche.

Art.8
(Sviluppo economico)

1Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di valorizzare il lavoro e la funzione sociale dell’iniziativa economica privata; promuove politiche attive per favorire l’occupazione; promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale; agevola lo sviluppo della cooperazione.

Art.9
(Tutela della salute e assistenza sociale)

1. Il Comune tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ed interesse della Comunità, attuando strumenti idonei per renderlo effettivo e promuovendo una politica sanitaria propria, anche in concorso con altri enti.

2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolar riferimento alle fasce più deboli della popolazione e alle categorie più svantaggiate, riconoscendo la funzione del volontariato come complementare a quella delle strutture pubbliche e come libera espressione della Comunità locale.

3. Il Comune promuove interventi di prevenzione sociale, con l’obiettivo di contenere l’aggravamento di situazioni critiche e di evitare l’insorgere di nuove fragilità.

Art. 10
(Attività amministrativa)

1Il Comune, per l’esercizio delle proprie funzioni ed il conseguimento delle proprie finalità si informa al metodo della programmazione.

2. L’attività del Comune è retta dai criteri di partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità delle procedure; favorisce la comunicazione fra il cittadino e la pubblica amministrazione.

3. La semplificazione dei procedimenti e dell’azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e dell’organizzazione comunale.


TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 11
(Organi di governo del Comune)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2. Ai predetti organi spetta la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito della legge.


Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12
(Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali)

1. Ciascun Consigliere Comunale, oltre ai diritti riconosciuti dalla legge, ha il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono usufruire dell’ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Il Regolamento del Consiglio disciplinerà forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 13
(Doveri dei Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. La giustificazione dell’assenza dalla seduta del Consiglio deve essere comunicata al Sindaco o al Segretario Comunale prima dell’inizio della seduta stessa, anche tramite altro Consigliere Comunale.

3. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire cariche di Presidente o Vice Presidente od Amministratore Delegato di Associazioni, Enti o organi similari, in presenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. E’ consentita qualsiasi altra forma di partecipazione.

Art. 14
(Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere, se unico eletto di una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.

2. Si possono costituire nuovi Gruppi consiliari con denominazione propria solo con la presenza di almeno due Consiglieri.

3. Qualora un Consigliere esca dal gruppo di appartenenza confluirà in un Gruppo consiliare già esistente o nel Gruppo misto. Anche il Gruppo misto elegge un proprio capogruppo.

4. Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, la denominazione originale del gruppo segue il candidato Sindaco salvo sia egli stesso a rinunciarvi. Tale privilegio non si trasmette al primo degli eletti in lista in caso di dimissioni del candidato Sindaco.


Sezione II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15
(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

2. L’avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e almeno tre giorni prima per quelle straordinarie.

3. Nel calcolo dei giorni di cui al precedente comma non si tiene conto del giorno in cui avviene la notifica dell’avviso di convocazione e del giorno in cui avviene la seduta.

4. L’avviso di convocazione per le sedute d’urgenza deve essere notificato ai Consiglieri ventiquattro ore prima dell’inizio della seduta. La convocazione deve contenere la motivazione dell’urgenza.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce presso la sede municipale, salvo diversa determinazione del Sindaco adeguatamente pubblicizzata alla cittadinanza. In tal caso occorre assicurare il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 16
(Ordine del giorno delle sedute)

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno e in altri luoghi pubblici, secondo le modalità del Regolamento, per permetterne la più ampia diffusione.

2. Salvo nei casi d’urgenza, l’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

4. Il Consiglio può votare mozioni d’ordine e d’indirizzo secondo le forme e i modi previsti dal Regolamento e, in riferimento ad oggetti iscritti all’ordine del giorno della seduta o su importanti argomenti di viva attualità, documenti politici o documenti d’indirizzo per il Sindaco e la Giunta.

Art. 17
(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Regolamento può stabilire limiti al numero e alla durata degli interventi dei Consiglieri, salvaguardando comunque il diritto alla completezza dell’intervento.

Art. 18
(Intervento dei cittadini nelle sedute del Consiglio)

1. Su iniziativa del Sindaco, o di un Consigliere, il Consiglio Comunale può autorizzare la partecipazione attiva dei cittadini alla discussione di un oggetto iscritto all’ordine del giorno.

2. Su iniziativa del Sindaco, o di un Consigliere, il Consiglio Comunale può autorizzare la partecipazione attiva dei cittadini alla discussione di un oggetto iscritto all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale. In tal caso, l’iniziativa verrà portata a conoscenza dei cittadini tramite pubblicazione della convocazione e relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3. Nella stessa convocazione, il Sindaco stabilirà ed indicherà le modalità e la durata degli interventi.

Art. 19
(Voto palese e voto segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

Art. 20
(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica e in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.

2. In entrambe le situazioni, nella computazione dei Consiglieri non deve essere conteggiato il Sindaco.

Art. 21
(Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se il numero di voti favorevoli supera il numero dei voti contrari, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

2. Per le deliberazioni di approvazione dei Regolamenti e per quelle che istituiscano o modifichino le modalità di gestione o sopprimano servizi Comunali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 22
(Astensioni, schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.

4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare l’esito della votazione.

5. Nel caso di votazione segreta, i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale e si computano, invece, nel quorum strutturale, ai fini della validità della seduta.

Art. 23
(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari temporanee per affari particolari indicando nella deliberazione di istituzione e nomina un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La Commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine fissatole, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.

3. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

4. Le Commissioni potranno avere, oltre le normali funzioni consultive e referenti, eventuali poteri di iniziativa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

5. La composizione delle Commissioni Consiliari sarà determinata col criterio della proporzionalità, con voto limitato ad una sola preferenza secondo quanto previsto dal Regolamento.

6. Ogni membro della Commissione Consiliare può delegare altro Consigliere dello stesso gruppo consiliare a partecipare alle sedute della Commissione.

7. La Commissione sarà presieduta da uno dei Consiglieri che non ricopra l’incarico di Assessore.

8. Le modalità di convocazione delle sedute, decadenza dei membri, eventuale partecipazione dell’Assessore competente e/o di altre persone esterne, di voto palese e segreto, nonché la maggioranza richiesta per la validità delle sedute verranno determinate dal Regolamento.

Art. 24
(Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, la quale provvede, anche sulla base della segnalazione degli uffici competenti, a predisporre relazioni e schemi da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. Anche per la Commissione suddetta vale quanto esplicitato nei commi dell’art. 23 del presente Statuto.

Art. 25
(Commissione d’indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione)

1. Il Consiglio Comunale può istituire a maggioranza assoluta dei suoi Consiglieri in carica, Commissioni d’indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione.

2. Dette Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti inerenti l’oggetto per cui sono state istituite, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta all’esame di dette Commissioni e presentano al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni delle Commissioni sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione d’indagine, di controllo o di garanzia è composta da sei Consiglieri con paritetica nomina di Consiglieri di maggioranza e di minoranza ed il funzionamento è disciplinato dal Regolamento.

4. La presidenza delle Commissioni spetta alla minoranza.

Art. 26
(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato ad una sola preferenza.

2. I rappresentanti nominati dal Consiglio presentano annualmente allo stesso una relazione sul loro operato.

3. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, si deve garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune anche di nomina da parte del Sindaco, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.


Capo II
LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 27
(Composizione della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina.

2. Nella composizione della Giunta Comunale dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi nei termini previsti dalla legge.

3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28
(Assessori esterni al Consiglio Comunale)

1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.


Sezione II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 29
(Competenze generali della Giunta Comunale)

1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza ed opera soltanto attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo.

Art. 30
(Attribuzioni della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale ha la competenza residuale per quelle materie che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Consiglio, del Segretario e dei dirigenti; in particolare nelle seguenti materie:

a) la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;

b) la disciplina del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica Consiliare nei termini di legge;

e) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;

f) le determinazioni in materia di toponomastica;

g) l’indizione di manifestazioni e di incontri pubblici;

h) i criteri di erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;

i) l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

l) le autorizzazioni ai responsabili degli uffici a stare in giudizio e a transare fissandone i modi e i criteri;

m) i contratti di locazione e concessione di beni comunali, anche pluriennali.

Art. 31
(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, per il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.


Capo III
IL SINDACO

Art. 32
(Il Sindaco e le sue attribuzioni)

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) detta gli indirizzi generali dell’azione politico-amministrativa della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

c) indirizza gli Assessori e gli organi burocratici, promuovendo le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

d) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari del Comune;

g) promuove la conclusione di accordi di programma;

h) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei  criteri stabiliti dalla legge;

i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;

l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente informazioni ed atti anche riservati;

m) esercita la funzione di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;

n) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 33
(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco e determina l’anzianità degli Assessori al fine della sostituzione del Vice Sindaco.

2. Qualora un impedimento prolunghi l’assenza del Sindaco oltre i sei mesi, il Vice Sindaco comunica la situazione al Consiglio Comunale, per una necessaria valutazione.

Art. 34
(Incarichi agli Assessori e ai Consiglieri)

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei limiti consentiti dalla legge, ma comunque con delega specifica.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. Il Sindaco può conferire incarichi a singoli consiglieri comunali con riferimento a determinate materie definite in maniera chiara e puntale, nell’ambito delle quali il Consigliere incaricato collabora con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando allo stesso proposte e soluzioni, escludendo, nel contempo, l’assunzione di atti a rilevanza esterna.


TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35
(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni)

1. Il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, stabilisce la possibilità di prendere visione ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, salvo l’adempimento previsto dal comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge citata, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile.

Art. 36
(Libere forme associative)

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della Comunità all’attività amministrativa dello stesso e al bene comune della popolazione, valorizza le libere forme associative senza scopo di lucro costituite dai cittadini.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Le associazioni di cui ai commi precedenti e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nell’albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti dal Regolamento.

4. Il Comune sostiene gli organismi associativi con la concessione di contributi, strutture, beni strumentali e servizi, in base a criteri predeterminati e pubblicati secondo quanto stabilito dalla legge.

5. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

6. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura, inoltre, l’accesso alle strutture e ai servizi.

7. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

Art. 37
 (Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi Comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione è promossa dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

3. La consultazione può riguardare l’intera popolazione, oppure parti di essa, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un’adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con la più ampia pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 38
(Referendum consultivo)

1. In materia di esclusiva competenza Comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) qualora sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora sia presentata richiesta da parte del 9% dei cittadini aventi diritto di voto secondo quanto previsto dal Regolamento.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e deve essere volto a modificare o ad abrogare un’iniziativa già assunta dagli organi di governo del Comune.

5. Il Consiglio Comunale nel caso previsto dal comma 2 lettera b) decide sulla ammissibilità del referendum.

6. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

9. Il relativo Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei richiedenti il referendum, per la pubblicazione dello stesso, per lo svolgimento delle operazioni di voto, per la sua eventuale revoca.

Art. 39
(Istanze, petizioni e proposte di delibera di cittadini singoli o associati)

1. Ai cittadini singoli o associati viene data facoltà di iniziative, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, tramite:

a) istanze, che devono riguardare iniziative degli organi di governo comunale e devono essere volte ad impedire o a modificare tali iniziative;

b) petizioni, che servono ad invitare gli organi di governo comunale ad assumere iniziative nei confronti di specifiche situazioni;

c) proposte di deliberazione.

2. Istanze, petizioni o proposte di deliberazione, di cui al precedente comma, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

3. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

4. Qualora le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio Comunale.

5. Le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali e vanno votate in Consiglio Comunale entro tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 40
(Promozione di comitati come organi di partecipazione)

1. Il Comune può promuovere o riconoscere la formazione di comitati permanenti o temporanei, anche su  base di quartieri o frazioni, per favorire la partecipazione democratica dei cittadini all’attività  amministrativa e per la gestione dei servizi di base di rilevanza sociale, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano con gli organi Comunali, nell’ambito della propria competenza definita dal relativo Regolamento e secondo le modalità da esso stabilite.

3. L’elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 41
(Promozione delle Consulte delle associazioni e dei gruppi)

1. Il Comune può promuovere la formazione di Consulte delle associazioni e dei gruppi, raggruppandoli per i singoli settori nei quali gli stessi operano.

2. Le Consulte potranno avere, oltre le normali funzioni consultive e referenti, eventuali poteri di iniziativa, secondo le modalità stabilite negli specifici Regolamenti.

3. La partecipazione alle relative Consulte, l’organizzazione, le modalità di funzionamento, i mezzi di finanziamento, sono disciplinati dagli specifici Regolamenti.

Art. 42
(Difensore Civico pluricomunale)

1. Il Comune può partecipare all’istituzione di un Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale d’intesa con altri enti territoriali.

2. Il Comune può aderire ad intese, già raggiunte da altri enti territoriali, relative all’istituzione del Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale.

3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Un’eventuale deliberazione di revoca ha effetto soltanto dopo sei mesi dalla sua esecutività.

Art. 43
(Gemellaggio)

1. Il Comune può prevedere il gemellaggio con città italiane o di altre nazioni.

2. Il gemellaggio è deliberato dal Consiglio Comunale.


TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 44
(Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l’efficienza dell’Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità.

3. Il responsabile dell’unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti, appartenenti alla sua unità secondo criteri di efficienza, efficacia, funzionalità, economicità.

4. Il Comune adotta Regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 45
(Il Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale svolge ogni funzione prevista dalle norme vigenti, dai Regolamenti del Comune e dai provvedimenti del Sindaco.

2. In caso di impedimento o di assenza dei responsabili dell’unità organizzativa o dei responsabili dei servizi le loro competenze sono conferite al Segretario Comunale con provvedimento del Sindaco.

3. Il Vice Segretario Comunale, oltre alle attribuzioni specifiche relative al settore cui è preposto, coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni vicarie in caso di vacanza.

Art. 46
(Responsabili delle unità organizzative)

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, attribuita ai responsabili di unità organizzative, alle direttive generali impartite.

Art. 47
(Incarichi di responsabile di unità organizzativa)

1. I posti di responsabile dell’unità organizzativa possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Sindaco, nel rispetto della legge secondo le modalità stabilite dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabile, quelli di collaborazione esterna e conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.


TITOLO V
SERVIZI

Art. 48
(Partecipazione a società di capitale)

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sia nominato dal Comune ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull’andamento delle società di capitale.

Art. 49
(Promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.


TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 50
(Principi)

1. Il Comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.

2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.

3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e la contabilità economica.

Art. 51
(Attuazione dei principi)

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell’assetto organizzativo del Comune.

Art. 52
(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.

2. L’organo di revisione ha la collaborazione del responsabile della Struttura Finanziaria e del Segretario Comunale che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

3. L’organo di revisione, nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune e chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società o altri organismi.

4. Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni del Consiglio e della Giunta e, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, il revisore fornisce spiegazioni sulla propria attività.

5. L’organo di revisione può relazionare al Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente, in merito ad atti, fatti o situazioni specifiche riguardanti l’attività del Comune.


TITOLO VII
FUNZIONI NORMATIVE

Art. 53
(Recepimento normativo)

1. Viene recepita la normativa vigente per quanto attiene finalità, diritti, doveri, funzioni e competenze dell’Ente Comunale, dei suoi organi e degli uffici.

Art. 54
(Norma transitoria)

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio, sostituendo quello precedentemente in vigore.

2. I Regolamenti vigenti alla data dell’entrata in vigore delle Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’approvazione dei nuovi.

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