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Bur n. 2 del 04 gennaio 2019


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)

Decreto del Dirigente n. 24228 del 19 novembre 2018

Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di consiglio Comunale n.ro 31 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto redatto da Veneto Strade di realizzazione di realizzazione di un marciapiede pedonale lungo la S.P. 37 di Villapaiera in loc. Nemeggio, tra le progressive Km. 0+762 e km 1+18 e adottata la variante urbanistica;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.ro 9 del 01.02.2018 con la quale è stata definitivamente approvata ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 e per gli effetti dell'art.19 comma 4 del D.P.R. 327/2001 la variante urbanistica relativa al progetto e che tale provvedimento è divenuto efficace in data 05/02/2018;

CONSTATATO che con l'atto di cui al punto precedente viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

VISTO l'art.22 bis del D.P.R. 327/2001 in base al quale si può procedere all'occupazione anticipata degli immobili necessari e alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione per l'opera in oggetto;

CONSTATATO che ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria le aree espropriate sono classificabili come verde pubblico zona FVP;

VERIFICATO che il progetto dell'opera e la relativa documentazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 327/2001 sono stati depositati presso l'Ufficio Contratti dal 13.03.2017 per 30 (trenta) giorni consecutivi;

ACCERTATO che durante il periodo di deposito i proprietari interessati non hanno presentato osservazioni; si da atto che risulta pervenuta il 21 aprile 2017 – quindi oltre il termine previsto – la comunicazione dei proprietari che ribadiscono una generica contrarietà alla cessione del sedime necessario alla realizzazione della banchina, non pertanto valutabile;

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura instaurata;

DECRETA

  1. E' disposta ad opera del Comune di Feltre l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio comunale, identificati nell'allegata tabella composta di n.1 foglio e parte integrante del presente atto. La superficie complessivamente occupata è data dalla somma della “superficie” di esproprio e della “superficie di occupazione temporanea” indicate nella tabella relativa ad ogni mappale, dove sono inoltre riportati gli intestatari dell'immobile.

  1. L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente punto 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione in possesso. All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'Ente occupante provvederà a redigere il verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia stato mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

  2. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dovrà essere notificato dall'occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo.

  3. Per il periodo che intercorre tra la data della presa di possesso dei terreni e la data di liquidazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art.50 el D.P.R. 327/2001, è dovuta ai proprietari un'indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e – per ogni mese o frazione di mese – un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l'indennità è definita dalla Commissione provinciale espropri.

  4. Qualora l'indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione provinciale espropri ne sarà data comunicazione al proprietario nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

  5. Il decreto perde efficacia qualora l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

  6. L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritti per l'esproprio delle aree interessate dai lavori, poste nel Comune di Feltre è stabilita come da allegata tabella composta da un foglio e parte integrante del presente atto. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d'indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al terme degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.

  7. L'indennità di esproprio spetta, ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 327/2001 al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se sia anche possessore. Ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 327/2001, spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro e al compartecipante che sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

  8. Il presente decreto, a cura del Responsabile del procedimento, sarà notificato agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare all'Ente espropriante se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal comma 89 dell'art.2 della L. 24.10.2007 n.244, in caso di accettazione, il corrispettivo della cessione riguardante un'area edificabile è aumentato del 10%; se riguarda un'area non edificabile è calcolato aumentando del 50% l'importo dovuto ovvero – se l'area è coltivata direttamente dal proprietario – moltiplicando l'importo per tre. Per le aree edificabili, all'atto della corresponsione della somma spettante, nei casi e con le modalità previste dall'art.11 della legge 30.12.1991 n.413 sarà operata una ritenuta d'imposta del 20%. Per le imprese commerciali, esentate dalla ritenuta d'imposta di cui al precedente comma, l'indennità offerta si intende comprensiva d'iva. In caso di mancata accettazione, l'indennità offerta verrà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle finanze – ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno senza le maggiorazioni previste da legge.

  9. Nel caso in cui il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa in possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o – nei modi e nei tempi previsti dall'art.21 del D.p.r. 327/2001 – designare un tecnico di propria fiducia affinché – unitamente a un tecnico nominato dal Comune di Feltre e un terzo indicato dal Presidente del Tribunale Civile definisca l'indennità definitiva di esproprio. Nel caso in cui il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire alcuna comunicazione all'ente nel termine suddetto di 30 (trenta) giorni dalla presa di possesso, l'indennità si intenderà rifiutata e l'autorità espropriante chiederà la rideterminazione dell'indennizzo alla Commissione Provinciale espropri.

  10. Ai sensi dell'art.37 co.7 del D.P.R. 327/2001, in riferimento ad aree edificabili, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denunzia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione dell'indennità, nei modi stabiliti dall'art.20 comma 3 e dall'art.22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente e inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. Se per il bene, negli ultimi cinque anni, è stata pagata dall'espropriando o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriando.

  11. Il presente decreto sarà inviato al B.U.R. della Regione Veneto per la pubblicazione a titolo gratuito.

  12. Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Segretario Generale Gianluigi Rossetti

(seguono allegati)

marciapiede_nemeggioallegatodecreto_385073.pdf

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