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Materia: Consiglio regionale
REGIONE DEL VENETO
Decreto n. 1 del 4 dicembre 2018 del Garante regionale dei diritti della persona.
Consiglio Regionale del Veneto. Piano degli interventi del Comune di Polverara (PD) - Art. 18 Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11 - Richiesta intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, comma 10, Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11 - Nomina di commissario ad acta.
Il Garante regionale dei diritti della persona
Premesso che, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante Regionale dei diritti della persona garantisce, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale;
In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 “Garante regionale dei diritti della persona”, ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14);
vista la richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, per la nomina di un Commissario ad acta, rivolta all’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, dal Sindaco del Comune di Polverara (PD), con nota 22/10/2018, prot. 5692, acquisita al protocollo n. 23807 del 23/10/2018, per l’adozione del Piano degli Interventi del Comune, di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11;
RILEVATO che, con la medesima nota, il Sindaco del Comune di Polverara ha dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell’11/10/2018, è stata constatata l’impossibilità di procedere alla trattazione dell’argomento “adozione primo piano degli interventi (P.I.) ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.”, in quanto “tutti i Consiglieri comunali risultano immediatamente e direttamente interessati dal provvedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, del Testo unico degli enti locali (Tuel) approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”;
Visto l’art. 18 della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, che disciplina il procedimento di formazione, l’efficacia e le varianti del piano degli interventi;
visto l’art. 30, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, secondo cui «qualora il Comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del Comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un Commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.»;
VISTO l’articolo 78, comma del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n 267 del 2000;
PRESO ATTO delle precisazioni del Comune di Polverara, di cui alla nota del 08/11/2018, prot. n. 6063, acquisita al protocollo del Garante n. 24300 in pari data e alla nota del 21/11/2018, prot. n. 6350, acquisita al protocollo n. 25040 del 22/11/2018;
DATO ATTO che il Comune ha esplicitato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico in relazione all’adozione del Piano degli interventi in questione;
visto l’art. 1, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, intitolata “Garante dei diritti della persona.”, secondo cui «il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.»;
DATO ATTO che, sulla base della documentazione acquisita, sussistono le condizioni per l’intervento sostitutivo, quali previste dall’articolo 30, comma 10, della citata legge regionale n. 11 del 2004, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 78, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000;
ritenute sussistenti le ragioni di interesse pubblico di cui al richiamato articolo 30, comma 10 della citata legge regionale n. 11 del 2004, intrinseche nell’ambito degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale;
ritenuto pertanto di procedere alla nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 30, comma 10 della citata legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, in relazione al provvedimento di che trattasi;
ritenuto che, per l’espletamento dell’incarico in questione, il Commissario ad acta deve essere in possesso di specifiche conoscenze e competenze tecniche, in ragione della natura e tipologia dell’atto in questione;
DECRETA
Mirella Gallinaro
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