Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 120 del 07 dicembre 2018


Materia: Statuti

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Deliberazione Consiglio n. 23 del 27 settembre 2018

Statuto della Unione di comuni "Federazione dei comuni del Camposampierese". Modifiche.

...omissis....

Art. 8
Funzioni e servizi

1. Sono trasferite alla “Federazione dei Comuni del Camposampierese” le funzioni/servizi di cui alla tabella n. 1.

2. Il Comune che non trasferisce tutte le funzioni ed i servizi indicati nella tabella n. 1 non può aderire all’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese”.

TAB. N.1

FUNZIONI E SERVIZI IDENTITARI

FUNZIONI FONDAMENTALI

SERVIZI

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

-Controllo di gestione;
-Servizi informatici;
-Gestione del personale.

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

-Servizio segnaletica
-Servizi relativi all'industria
-Servizi relativi al commercio
-Servizi relativi all'artigianato
-Servizi relativi all'agricoltura

Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

-Servizio di protezione civile e coordinamento Interventi a seguito di calamità naturali

Polizia municipale e polizia amministrativa locale

- Polizia municipale
- Polizia amministrativa
- Polizia commerciale

FUNZIONI DI FONTE STATUTARIA E LEGISLATIVA (STATALE E REGIONALE).

Sportello Unico attività produttive

Turismo

 

3. Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs 267/00. Il Presidente dell’Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’art. 2 della legge 7 marzo 1986, 65.

Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all’art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale di polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.

4. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all’Unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992 s.m.i..

5. Le modifiche statutarie non incidono sulle funzioni o servizi già esercitati in maniera associata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

6. I Comuni, anche in modo differenziato e in una fase successiva, possono trasferire all’Unione ulteriori funzioni o servizi, con apposita delibera di Consiglio Comunale da parte di tutti gli Enti che costituiscono l’Unione di Comuni. I servizi che potranno essere trasferiti sono indicati nella tabella n. 2 che segue:

TAB.N.2

FUNZIONI FONDAMENTALI

SERVIZI

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

  • Servizio notifiche
  • Servizio progettazione
  • Servizio tributi
  • Servizio gemellaggi
  • Centrale Unica Committenza

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

  • Servizio impianti sportivi
  • Servizio verde pubblico
  • Servizio biblioteche ed attività culturali

Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

  • Servizio mense
  • Servizio trasporto scolastico

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

  • Progettazione governance di rete
  • Servizi sociali
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale
  • Ufficio statistica


7. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell’art. 30 D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici non facenti parte dell’Unione di Comuni. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9, al fine di verificarne l’attuabilità.

...Omissis....

Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Torna indietro