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Bur n. 82 del 17 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Provvedimento 23 luglio 2018

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Pineta di Rosolina Mare", sita nel comune di Rosolina (Rovigo).

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;

VISTA la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell’area sita nel comune di Rosolina (Rovigo), denominata “Pineta di Rosolina Mare”, assunta dalla Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 14 aprile 1973, ed affissa all’albo pretorio del Comune di Rosolina (Rovigo) in data 18 maggio 1973, per i 90 giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell’3 della legge 1497/1939, rispettivamente: 1) dal Comune di Rosolina Mare con delibera del 18 agosto 1973; 2) con opposizione in carta legale del 10 agosto 1973, a firma di Alessando Mazzon, segretario del P.S.I. di Rosolina; 3) con nota prot. 909 del 14 agosto 1973 della C.I.S.L., a firma del segretario Paolo Furlan; 4) con opposizione in carta legale del 6 agosto 1973, a firma dei sigg. Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli, Vittoria Vianelli, Amalia Duse; 5) con opposizione in carta legale del 6 agosto 1973, a firma dei sigg. Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli, Vittoria Vianelli, Amalia Duse; 6) con opposizione in carta legale dell’1 agosto 1973, a firma dei sigg. Emilio Agostini, Roberto Guarnieri, Orlando Marangon, Enzo Boscolo; 7) con opposizione in carta legale del 30 luglio 1973, a firma di numerosi proprietari; 8) con opposizione in carta legale del 28 luglio 1973, a firma dell’ing. Ugo Vianelli della s.a.s. Carpania di Fossone di Rosolina; 9) con opposizione in carta legale dell’11 agosto 1973, a firma di Ildebrando Mazzonetto; 10) con opposizione in carta legale del 13 agosto 1973, a firma di vari proprietari;

Viste le controdeduzioni dell’allora Soprintendenza ai Monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 392 del 28 gennaio 1974, in merito alle dieci osservazioni presentate, che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo, in quanto “[...] Generalmente tutti si preoccupano che il vincolo di cui trattasi comporti un arresto allo sviluppo socio-economico ed insistono che esistendo un Piano Regolatore Generale, sia più che sufficiente alla salvaguardia del paesaggio avendo già preso in considerazione tutti quei valori ambientali e tradizionali della località. È noto che lo spirito della legge 29/6/1939 n. 1497, è ben diverso da quello di un P.R.G.; quindi si ritiene maggiormente opportuno che la zona in discussione sia tutelata e disciplinata da uno strumento specificatamente più idoneo, e che ne valorizzi, effettivamente nell’interesse pubblico, il territorio stesso. Per quanto riguarda il ricorso contraddistinto del n. 9), la scrivente, dopo aver controllato il verbale della Commissione Provinciale, ha constatato la piena legittimità del contenuto, sia nella forma che nella sostanza. L’argomentazione di cui al punto c), dagli atti ufficiali in possesso di questa Soprintendenza risulta: a) che il verbale 14 aprile 1973 della Commissione Provinciale è stato pubblicato presso l’albo del Comune interessato dal giorno 18 maggio al 17 agosto 1973; b) che il Comune di Rosolina, con sua nota 3204 del 23/8/1973, ha dato conferma di tale pubblicazione, restituendo alla scrivente il verbale stesso corredato dagli effettivi estremi di avvenuta pubblicazione. Pertanto, il tempo utile per ricorrere contro detta proposta di vincolo era limitata alla data del 17 novembre 1973; precisamente entro i successivi tre mesi dall’avvenuta pubblicazione del citato verbale, e non quella citata dal ricorrente erroneamente, cioè il 24 novembre 1973. Al punto c) è inesatto asserire che nel verbale non esista una motivazione sulle caratteristiche della zona proposta a vincolo; viceversa, fra l’altro, si sottolinea trattarsi «di una formazione unica e singolare di notevole interesse paesaggistico naturalistico ed ambientale». Continuando su tutta la lunga dissertazione lamentata dai ricorrenti circa le aree concesse da parte del demanio pubblico marittimo di Rosolina a scopo di realizzare un «razionale e graduale piano urbanistico per lo sviluppo turistico-balneare» la scrivente ritiene sempre più necessario l’esistenza di un provvedimento disciplinare sui rapporti edilizi che vengono ad inserirsi nel tranquillo comprensorio in questione. Sostanzialmente i ricorrenti temono un ostacolo sulla realizzazione del piano urbanistico, fatto questo che, sottoposto all’attenzione della competente Soprintendenza potrà evolversi con adeguatezza in base alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente al ricorso contrassegnato dal n. 10, contenendo argomenti dello stesso tenore di quelli suddetti, riportarsi alle controdeduzioni espresse nei riguardi delle opposizioni contraddistinti dal n. 1 al n. 8 compreso”;

CONSIDERATA l’avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 3 aprile 2012 del Comitato Tecnico per il Paesaggio del Veneto per l’elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d’Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d’uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

VISTA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

CONSIDERATO che l’area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del Delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Rosolina (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

CONSIDERATO l’obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell’ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all’ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall’art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

CONSIDERATO che l’area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata nel citato verbale di seduta del 14 aprile 1973 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo:

-    a ovest, dal confine di ponente di tutti i mappali siti nei fogli 10, 3, 1, partendo dal Canale di Caleri fino alla località Fossone, ivi compresa, e precisamente: foglio 10 m. n. 23, 22, 111, 101, 96, 84, 93, 82, 92, 80, 90, 91, 75, 77, 98, comunque il margine ovest della costruenda strada collegante Porto Caleri a Fossone;

foglio n. 3, mappali n.ri 8, 28, 5, 2, 1;

foglio n.1, mappali n.ri 20, 18, 13, 32 (località Fossone);

-    a nord, dal mappale 32 del foglio n. 1, seguendo la riva destra del fiume Adige ad incontrare il mare (confine nord dei mappali n.ri 4, 28, 43, 25 in parte, 29);

-    a est, dall’arenile del mare Adriatico terminante a Punta Caleri, fino a dove inizia il confine ovest sopradetto,

CONSIDERATO che detta area, delimitata come nell’unita planimetria catastale, conserva il notevole interesse pubblico di cui all’art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo, nella seduta del 14 aprile 1973:

Il suddetto comprensorio, delimitato come sopra, costituisce una attraente zona di singolare bellezza, godibile da più punti di vista, poiché trattasi di una formazione unica e singolare di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale; fra l’altro, anche la presenza di piante isolate di pino italico che, con la loro chioma espansa ad ombrello, conferiscono al litorale polesano un accentuato e peculiare aspetto ambientale, perché compreso fra il mare aperto e le lagune interne”;

VISTA la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

RITENUTO, pertanto, che l’area denominata “Pineta di Rosolina Mare”, sita nel comune di Rosolina (Rovigo), come dall’allegata planimetria catastale, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

DICHIARA

che l’area denominata Pineta di Rosolina Mare, sita nel comune di Rosolina (Rovigo), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall’allegata planimetria catastale, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La planimetria catastale e il verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo, di cui all’allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Rosolina (Rovigo) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria catastale, ai fini dell’adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della Commissione regionale Arch. Corrado Azzollini

ELENCO ALLEGATI

  1. Verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo del 14 aprile 1973
  2. Planimetria catastale originaria della proposta

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AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all’indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

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