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Bur n. 82 del 17 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Provvedimento 23 luglio 2018

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella", sita nel comune di Rosolina (Rovigo).

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;

VISTA la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli artt. 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell’area sita nel comune di Rosolina (Rovigo), denominata “Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell’Isola di Albarella”, catastalmente individuata al comune di Rosolina, censuario di Rosolina, interi fogli catastali numeri II (due) – parte del III (tre) – VIII (otto) – IX (nove) – parte del X (dieci) – parte del XV (quindici) – XVI (sedici) – XVII (diciassette) – XVIII (diciotto) – XXVII (ventisette) – XXVIII (ventotto) – XXIX (ventinove) e XXX (trenta), assunta dalla Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 13 maggio 1974, ed affissa all’albo pretorio del Comune di Rosolina (Rovigo) in data 8 agosto 1974, per i 90 giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell’3 della legge 1497/1939, rispettivamente: 1) dal sig. Arturo Ferruzzi della S.p.A. “Veniera” di Trieste, con atto del 22 ottobre 1974; 2) dal sig. Giuseppe Badile di Venezia-Mestre, con atto del 5 novembre 1974; 3) dall’ing. Ugo Vianelli della s.a.s. “Carpania” di Rosolina, con atto del 5 novembre 1974; 4) dalla sig.ra Amalia Duse ved. Vianelli di Cortina d’Ampezzo, con atto del 5 novembre 1974; 5) dalla sig.ra Antonietta Duse in Badile di Mestre, con atto del 5 novembre 1974; 6) dai sigg. Ugo Vianelli e Luigi Dissette di Rovigo-Rosolina, con atto del 5 novembre 1974; 7) dai sigg. Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli, Vittoria Vianelli e Amalia Duse, concessionari della Concessione Caleri, con atto del 5 novembre 1974; 8) dai sigg. ing. Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli e Vittoria Vianelli di Rosolina, con atto del 5 novembre 1974;

Viste le controdeduzioni dell’allora Soprintendenza ai Monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota del 30 maggio 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo in quanto, relativamente all’atto del sig. Arturo Ferruzzi: “Il ricorrente, pur riconoscendo che le Valli da pesca costituiscono il più vasto complesso lagunare, in particolare quelle del Po, fa presente che quelle del Delta non rappresentano un effettivo elemento naturale paesaggistico, in quanto esse sono opera attiva dell’uomo e abbisognano di continui ed incessanti lavori di opera tecniche per mantenerle. L’interessato teme che il provvedimento di vincolo ostacoli una tale attività, venendo, così, a compromettere la produzione e la commercializzazione del pesce. È inesatta tale asserzione, poiché il provvedimento in questione serve a disciplinare tutti quei lavori di vario genere che, senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, potrebbe irrimediabilmente alterare l’equilibrio e la tradizionalità dell’ambiente da tutelare. Non è detto che, dato il carattere ed il genere di lavoro, questo Ufficio non tenga in considerazione l’esecuzione di tali opere. Esaminata, quindi la questione esposta dal ricorrente e visto che le Valli di sua proprietà vengono ugualmente a fa parte integrante del vasto comprensorio vallivo, si ritiene necessario che il vincolo prosegua nel suo regolare iter amministrativo”. Invece relativamente all’atto del sig. Giuseppe Badile, “Il ricorrente asserisce che la Commissione Provinciale del Paesaggio sia incorsa in un materiale errore nell’includere nella proposta di vincolo in argomento anche i beni di sua proprietà, in quanto trattasi di terreni già bonificati, come da dimostrazione della fotocopia vistata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Rovigo, allegata all’opposizione stessa, che comprova il collaudo delle opere eseguite nel 1972. Pur considerando quanto sopra, questo Ufficio, non esclude che tali terreni vengano ad inserirsi nel vasto comprensorio vallivo e quindi a far parte integrante dello stesso. Circa le valutazioni espresse in merito al P.R.G. del territorio di Rosolina, col quale viene tenuto conto di conciliare la salvaguardia della natura con il fatto socio-economico, si fa presente che lo spirito di tale provvedimento è ben diverso da quello della legge 29 giugno 1939 n. 1497; anzi, maggiormente garantisce una disciplina tutelativa valorizzando progressivamente la natura ambientale della zona nel vero e proprio interesse socio-economico. Per quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario di mantenere il vincolo proposto”. Inoltre, “esaminate le opposizioni di cui ai nn. 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8), e visto che contengono argomentazioni dello stesso tenore di quelli sopra-controdedotti, si è dell’avviso (sempre a parere di questo Ufficio) di respingerli ritenendo opportuno che il vincolo com’è stato proposto venga necessariamente mantenuto”;

CONSIDERATA l’avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 3 aprile 2012 del Comitato Tecnico per il Paesaggio del Veneto per l’elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d’Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d’uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

VISTA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

CONSIDERATO che l’area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del Delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Rosolina (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

CONSIDERATO l’obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell’ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all’ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall’art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

CONSIDERATO che l’area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata nel citato verbale di seduta del 13 maggio della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo:

-    a nord, dalla riva destra del fiume Adige;

-    ad est, dal confine catastale del foglio n. 1 (parte) del censuario del Comune di Rosolina; dai confini di mappa del foglio n. 3 del censuario del Comune di Rosolina (vedasi planimetria allegata 2); dai confini di mappa del foglio n. 10 del censuario del comune di Rosolina (vedasi planimetria allegata 3); dai confini catastali del foglio n. 29 (parte) del censuario del Comune di Rosolina e dai confini catastali del foglio n. 30 (parte) del censuario del Comune di Rosolina;

-    a sud, dalla linea mediana ideale del Po di Levante in coincidenza con i confini dei fogli catastali del Comune di Rosolina n.ri XXVII (ventisette), XXVIII (ventotto) e XXX (trenta);

-    a ovest, dai confini catastali tra i seguenti fogli del censuario di Rosolina: foglio n. VIII (otto) con i fogli n. VI (sei) e VII (sette); foglio n. XVI (sedici) con foglio n. XII (dodici); foglio n. XV (quindici) in parte con foglio n. XIV (quattrodici) o in parte con una porzione dello stesso foglio n. XV (quindici) (vedasi planimetria allegata 1) e foglio n. XXI (ventuno); foglio n. XVI (sedici) con foglio n. XXVI - ventisei - (parte); foglio n. XVII (diciassette) con foglio n. XXVI - ventisei - (parte); foglio n. XXVIII (ventotto) con foglio n. XXVI - ventisei - (parte), e foglio n. XXVII (ventisette) con foglio n. XXVI - ventisei - (parte);

CONSIDERATO che detta area, delimitata come negli uniti elaborati grafici, conserva il notevole interesse pubblico di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli artt. 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 13 maggio 1974:

il complesso di beni culturali territoriali del Delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità. È infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri, e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane in materia competenti l’eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all’intervento distruttivo dell’uomo rivestono sotto il profilo paesaggistico sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopradescritti compresi nell’ambito territoriale del comune di Rosolina compongono nel loro insieme una morfologia inconsueta caratterizzata da ampi specchi d’acqua - dai quali affiorano barene - isole e penisole di sabbia e di fango coperto di vegetazione palustre - racchiusi da contorni marginali o punteggiati da sparsi casali (casoni) che si stagliano contro l’orizzonte con i loro tipici camini, dalla presenza di specie ornitiche migratorie ormai rare nel nostro paese, come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l’Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia.

Albarella è una lingua di terra emergente dalle acque e affacciantesi sul mare Adriatico, di singolare bellezza paesaggistica, dotata di pini marittimi, pioppi, ontani, arbusti di sottobosco, fiori selvatici, e popolata da magnifici esemplari di selvaggina protetta come fagiani asiatici, coturnici, colini della Virginia, oltre che delle specie migratorie proprie degli ambienti umidi che vi sostano durante alcuni periodi dell’anno. Sull’isola si erge anche un edificio settecentesco, denominato «Ca’ Tiepolo», che testimonia della civiltà di Venezia affermatasi anche sulle incerte terre del Delta: il fabbricato, eretto nel 1722, come casino di caccia e pesca, porta ai limiti della laguna le note caratteristiche delle ville venete”;

VISTA la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

RITENUTO, pertanto, che l’area denominata “Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell’Isola di Albarella”, sita nel comune di Rosolina (Rovigo), catastalmente individuata nel verbale di seduta del 13 maggio 1974 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo al comune di Rosolina, censuario di Rosolina, interi fogli catastali numeri II (due) – parte del III (tre) – VIII (otto) – IX (nove) – parte del X (dieci) – parte del XV (quindici) – XVI (sedici) – XVII (diciassette) – XVIII (diciotto) – XXVII (ventisette) – XXVIII (ventotto) – XXIX (ventinove) e XXX (trenta), come dagli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

DICHIARA

che l’area denominata Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell’Isola di Albarella, sita nel comune di Rosolina (Rovigo), come individuata nel verbale di seduta del 13 maggio 1974 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e negli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gli elaborati grafici e il verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo, di cui all’allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Rosolina (Rovigo) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi elaborati grafici, ai fini dell’adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall’art. dall’art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della Commissione regionale Arch. Corrado Azzollini

ELENCO ALLEGATI

  1. Verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo del 13 maggio 1974
  2. Quattro elaborati grafici originari della proposta (una planimetria generale - quadro d’unione del Comune di Rosolina - scala 1:25.000; con n. 3 planimetrie [All. 1, All. 2, All. 3], di cui due in scala 1:2.000 e una in scala 1:4.000)

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AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all’indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

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