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Bur n. 82 del 17 agosto 2018


Materia: Statuti

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)

Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 06 giugno 2018

Statuto del comune di Marcon (VE).

PREMESSA STORICA ALLO STATUTO

DALLE ORIGINI ALL’IMPERO ROMANO

La presenza dell’uomo nel territorio di Marcon affonda le sue radici in epoche lontane. Ne sono prova: la contiguità con Altino, importante città paleo veneta prima e romana poi posta ai bordi della laguna veneta, il coinvolgimento della zona nella rete viaria locale come il decumano massimo della centuriazione altinate e l’attraversamento, anche se periferico rispetto agli attuali centri marconesi, della via Annia, storica arteria che da Padova si dirigeva verso Aquileia. Confermano inoltre quest’origine i numerosi reperti archeologici che, soprattutto in passato, affioravano tra i campi in alcune aree del comune.

Marcon quindi seguì, almeno fino all’avvento del cristianesimo, le vicende della città di Altino. Negli anni della decadenza dell’impero romano, nei primi secoli dell’era cristiana, è documentata, proprio nelle vicinanze della sede vescovile di quella città, sulla riva destra del fiume Zero in località Povegliano, l’attuale Poian in comune di Marcon, un importante pieve paleocristiana dedicata a Santa Maria. Da essa dipendevano alcune cappelle del territorio tra cui in seguito fece capo anche quella di San Bartolomeo di Gaggio. Nel 1432 il vescovo di Treviso, alla cui diocesi appartenevano le anime dei marconesi, fece sopprimere tale pieve perché ormai ridotta in ricovero per animali e i pochi fedeli rimasti con quelli di Gaggio vennero uniti alla chiesa di Marcon.

DAL MEDIO EVO ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

A seguito delle migrazioni dei popoli germanici e delle incursioni degli Unni, con la decadenza della città di Altino, anche il territorio marconese conobbe l’abbandono. Le sue campagne, in particolare quelle racchiuse tra i fiumi Zero e Dese, non più regolate dall’opera dell’uomo, divennero facile dominio delle acque lasciando spazio a paludi e boschi tanto da confondersi con la confinante area lagunare. Tale caratteristica persistette per secoli rendendo quasi impossibile la presenza dell’uomo soprattutto nella parte orientale dell’attuale comune. I pochi abitanti si stanziarono soprattutto nell’area restante perlopiù in case sparse dando corpo ai piccoli villaggi di Gaggio e Marcon, rappresentati rispettivamente dalle cappelle di San Bartolomeo e di San Giorgio. Le prime attestazioni sull’esistenza di queste località si ritrovano a partire dalla fine del X secolo, in particolare su due documenti quasi contemporanei. Il primo è un diploma dell’imperatore Ottone I, dove si parla di un luogo denominato Gaidum riconosciuto in proprietà ai nobili Collalto. Il secondo del 997, consistente nell’atto di fondazione del monastero benedettino di Santa Maria di Mogliano, dove si tramanda di terre incolte situate tra Dese, Gaggio e il fiume Zermanson. Il toponimo Gaggio è quindi provato ancor prima dell’anno Mille. Del resto, la sua stessa derivazione lessicale ci riporta alla conquista longobarda nel Veneto nella cui lingua significa “bosco o boscaglia”.

La prima testimonianza, invece, di un villaggio chiamato Marcon con la cappella di San Giorgio si ha all’interno di un elenco di dipendenze del Monastero benedettino di Santa Maria Assunta di Mogliano e porta la data del 1177. Da allora, ma sicuramente ancor prima, il territorio marconese rimase legato alla vicina abbazia moglianese fino alla sua soppressione decretata dalle leggi napoleoniche del 1806. I seguaci di San Benedetto, prima i monaci e poi le monache che li sostituirono, dall’inizio della loro presenza operarono per il risanamento del territorio marconese, favorendo la formazione sul sito di una comunità rurale e gestendola direttamente o attraverso dei propri rappresentanti. Infatti, oltre al potere religioso che attuavano in particolare con la nomina dei presbiteri che avevano in cura le anime dei marconesi, influivano sulla vita economica ed esercitavano la giustizia. A partire dalla fine del ‘400, però, il loro potere, pur conservando il diritto di nominare i sacerdoti, venne meno. L’affermazione del dominio della Repubblica di Venezia in terraferma, che vide il territorio marconese incluso giuridicamente nella Podesteria di Mestre appartenente alla Marca Trevigiana, ad esclusione della parte orientale che rimase sotto il Dogado, portò a un radicale cambiamento. I villaggi vennero governati da un meriga, antesignano del sindaco, che a nome di tutti i capifamiglia manteneva i contatti con il podestà e si occupava dei problemi della Villa. Nel corso del XVI secolo, poi, le monache che avevano abbandonato il monastero di Mogliano e si erano ritirate in quello di Treviso non riuscirono più a controllare i loro beni che passarono alla nobiltà veneziana. I principali proprietari delle terre marconesi divennero da allora i nobili Priuli, i Grimani, e i borghesi Negri e Valentini. In particolare questi ultimi con gli Astori, a partire dalla seconda metà del 1600, furono i principali artefici della vita economica locale. Eressero una villa, l’unica del territorio, con accanto uno splendido tempietto, ancor oggi conservato e dedicato al Transito di San Giuseppe ed estesero le loro proprietà su gran parte dei villaggi di Marcon e di Gaggio. In questi secoli vennero ristrutturate le due chiese parrocchiali arricchite di particolari opere artistiche. La chiesa di San Giorgio di Marcon custodisce ancor oggi una croce astile della fine del ‘400 con riprodotto il patrono San Giorgio, un prezioso tabernacolo a muro di stile sansoviniano e uno splendido paliotto d’altare intarsiato della fine del 1600. La parrocchiale di Gaggio conserva, tra le tante opere pittoriche, una pala del cinquecentesco artista trevigiano Francesco Bissolo rappresentante il patrono San Bartolomeo.

DA NAPOLEONE ALL’UNITÀ D’ITALIA

Con la caduta della Repubblica di Venezia, durante il napoleonico regno Italico vennero creati il comune di Marcon e di Gaggio, dipendenti dalla municipalità di Mogliano. Con il governo napoleonico arriva anche l’istituzione della prima scuola elementare per i bambini dei due villaggi, ripresa e poi ampliata dopo il 1815 dal governo austriaco. Durante la seconda dominazione austriaca, Marcon divenne un comune autonomo del distretto di Mestre, con l’aggregazione della frazione di Gaggio. L’annessione del Veneto al regno d’Italia nel 1866 non portò grandi mutamenti. Tutti i problemi del tempo sotto l’aspetto sanitario, economico ed abitativo divennero più pressanti. La malaria, la pellagra, la scarsità di lavoro e le abitazioni malsane affliggevano pesantemente gli abitanti di Marcon. Gli amministratori, rappresentanti delle classi padronali che non risiedevano nel comune, fecero ben poco per risollevare la situazione. Impiegarono anni prima di realizzare un edificio scolastico e una sede municipale e ben quarant’anni per il risanamento dell’area paludosa. Nel 1886 la costruzione della linea ferroviaria Mestre Portogruaro con fermata a Gaggio non portò grossi vantaggi alla popolazione locale, tanto che partire dal 1877 si registrò una forte spinta migratoria, caratterizzata anche da drammatiche vicende di truffe ai danni dei numerosi contadini che tentavano di partire verso il Brasile

IL ‘900

Nel 1910 un curioso manuale approntato dal servizio di spionaggio per gli ufficiali dell’esercito asburgico così descrive Marcon: “capoluogo di comune con grande mulino ad acqua,1308 abitanti chiesa con campanile di mediaaltezza” (Descrizione del piano di attacco austriaco contro Venezia, Marsilio editore, 2001).

Ma il Novecento è un secolo di profondi cambiamenti anche per Marcon ad iniziare dagli anni della Grande guerra. Infatti oltre alla partenza dei richiamati alle armi, che privò le famiglie della forza lavoro, il territorio diventa parte integrante del sistema difensivo della Piazza di Venezia. In paese vi fu un intenso passaggio di truppe e l’insediamento di due batterie di artiglieria. Alla fine del 1916, in località Cavalli, si segnala la costruzione di un campo di volo per i grandi bombardieri Caproni della Regia Marina utilizzati per gli attacchi alle basi della marina austroungarica di Pola, Fiume e Trieste, ultima espansione in terraferma del Campo trincerato di Mestre. Dopo lo sfondamento di Caporetto il campo di volo passò alle forze dell’Esercito in particolare della Terza Armata, ospitando fino alla fine della guerra numerose Squadriglie tra cui la 77° e l’80° con i loro assi Cabruna, Lombardi e il sicuramente più noto Giannino Ancillotto di San Donà di Piave, immortalato sulle copertine del Corriere della Sera mentre abbatte un Draken austriaco. Sempre dal campo di Marcon operavano i velivoli della “Sezione P” della terza armata, incaricati di portare e recuperare agenti informatori che operavano oltre le linee del Piave. Più volte vi fu ospite anche il poeta Gabriele D’Annunzio che ne ha lasciato menzione sui suoi diari. La vicinanza del fronte comporterà anche per Marcon un ulteriore significativa presenza di strutture militari tra le quali si ricorda un ospedale lungo le rive dello Zero su di un edificio ancora oggi esistente in località Crete, e l’uso di una porzione del cimitero di Gaggio per la sepoltura dei caduti. Alla fine del conflitto il campo di volo venne subito dimesso e impiegato come deposito di artiglieria, particolarità che, unico caso al mondo, ne ha permesso la conservazione delle strutture originarie del 1916, ancora oggi presenti anche se in cattivo stato e costituite da alcuni hangar, la palazzina dei piloti e quella della truppa, alcuni edifici di servizio (cucina, lavanderia, prigione).

Alla fine del conflitto per iniziativa di alcuni proprietari presero avvio i lavori di bonifica dell’area orientale del comune che terminò intorno agli anni Trenta caratterizzando il paesaggio con i suoi canali di scolo, i collettori, gli alti argini dello Zero e del Dese che qui scorrono pensili, e la idrovora di Zuccarello, significativa testimonianza di archeologia industriale completata nel 1928. La bonifica portò la fine della diffusione della malaria e l’insediamento di tante famiglie contadine provenienti anche da fuori regione. Durante l’era fascista si registrò un significativo aumento della popolazione in particolare nell’area di bonifica, ma quel regime non diede alcun sviluppo e volto urbanistico ai due paesi.

La Seconda guerra mondiale fu un’esperienza durissima. La guerra non fu solo nei vari fronti, ma anche in casa con bombardamenti aerei e operazioni di lotta partigiana. Quest’ultima causò la distruzione del Municipio con conseguenti rappresaglie fasciste. Marcon diede il suo contributo alla lotta di Liberazione con il sacrificio di Ettore e Dolfino Ortolan, quest’ultimo medaglia d’argento, caduti in uno scontro con i nazifascisti.

La ripresa fu difficile. Negli anni Cinquanta la popolazione conosce una continua diminuzione nonostante il consolidarsi nella zona di bonifica della frazione di San Liberale che ufficialmente viene istituita come parrocchia nel 1953. Denatalità, abbandono delle campagne e conseguente emigrazione verso Mestre e le zone industriali del Nord Italia sono le cause più vistose di questo decremento. Dai primi anni Sessanta, però, quest’esodo si ferma e sorgono alcuni insediamenti industriali ed artigianali che vengono ad affiancarsi alle uniche originali attività manifatturiere legate alle fornaci di laterizi che fin dai primi del ‘900 interessano il comune contraddistinguendone il panorama con le alte canore delle fornaci e le numerose cave d’argilla. Di questa attività oggi restano quali affascinante testimonianza di archeologia industriale: la vecchia fornace De Rossi in località Cavalli, a ridosso del vecchio campo di volo e la cui canora ben si distingue già alle spalle degli hangar in alcune fotografie del 1917/18 e due cave senili (Gaggio nord e Praello) oggi divenute due ambiti separati di una stessa Area S.I.C della “Rete natura 2000” protette dalla normativa europea per la presenza di specie a rischio estinzione sia vegetali che animali, il cui fascino naturalistico/ambientale, non è meno importante delle specie conservate. L’area di Gaggio nord, per 13 ettari è oggi interessata da un’oasi a protezione spinta gestita dalla Lipu (Lega Italiana protezione Uccelli) e per altri 40 ettari è stata oggetto di un piano di ricomposizione ambientale legato ad interventi di fitodepurazione e riqualificazione fluviale che ha interessato il fiume Zero che la confina a nord, e che ha prodotto un ulteriore allargamento delle aree umide ed un’espansione delle aree di fruizione e tutela sulle quali con fondi di un progetto europeo finanziato nella programmazione Interreg Italia Slovenia è stata realizzata anche una stazione didattica di apicoltura. Per una piccola porzione residua l’area è ancora interessata da coltivazione a cava per l’estrazione di argilla, testimonianza attiva di quanto per più di un secolo si è praticato in larghe aree della provincia.

Negli anni ’70 del ‘900, il territorio viene interessato, anche solo per l’attraversamento, da nuove vie di comunicazione come l’autostrada Venezia - Trieste e la Venezia - Vittorio Veneto. Lo sviluppo in tutti i settori da quello economico a quello demografico ed edilizio prende forza a partire dal 1970, trasformando rapidamente il comune di Marcon da realtà prettamente agricola e periferica in una area urbana.

LO STEMMA DEL COMUNE DI MARCON

Risale al 1929 la concessione al Comune di Marcon di uno Stemma civico “Di verde alla bilancia d’argento” proposto dalla Consulta Araldica del Re Vittorio Emanuele III, dopo che la proposta avanzata l’anno precedente dal Podestà era stata respinta. La Consulta, infatti, riteneva di non poter accettare la proposta di uno Stemma raffigurante una bilancia, (che secondo il podestà rappresentava il marco, antica misura di peso della Repubblica Veneta da cui sarebbe derivato il nome di Marcon) con inserite le due croci di Treviso e Mestre, in quanto la normativa vietava l’uso di stemmi di altri Comuni. Ne conseguiva dunque la proposta di un semplice disegno:”di verde alla bilancia d’argento”.

Tuttavia questa non sarebbe stata la soluzione definitiva. Vent’anni dopo, nel 1949, il Sindaco di Marcon, ignaro dello stemma del 1929 ed impossibilitato ad effettuare delle ricerche presso l’Archivio comunale, andato distrutto nel 1944, incarica lo Studio Araldico di Genova di predisporre uno stemma per il Comune. Il nuovo blasone, tenendo conto del ritrovamento di resti romani nella frazione di Gaggio e dell’attraversamento del territorio comunale di alcune strade di quel periodo storico, viene così rappresentato: “uno scudo azzurro con uno scaglione d’argento accostato in capo da una daga romana d’argento, manicata d’oro, posta in palo”.

Ma quando nel 1974 l’allora Sindaco di Marcon decide di predisporre una bozza di gonfalone con inserito lo stemma del 1949, riceve il rifiuto della Prefettura di Venezia, in quanto lo stemma usato non risponde a quello concesso nel 1929. Occorre quindi ripristinare il vecchio blasone:”di verde alla bilancia d’argento”. Nel 1980 viene quindi concesso al Comune di Marcon il Gonfalone civico. Nel 1997, tuttavia, il responsabile dell’Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche alla luce della documentazione trovata presso l’Archivio di Stato di Roma e presso l’Archivio parrocchiale di Gaggio, giudica lo stemma del Comune di Marcon infedele al decreto reale del 1929 ed indica al Sindaco alcune soluzioni nel rispetto dei canoni dell’araldica. Si arriva così al 2 aprile 2001, quando, con decreto del Presidente della Repubblica, viene decretata la sostituzione dello stemma e del gonfalone conseguiti con R.D. 28.01.1929 e con D.P.R. 11.01.1980.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - AUTONOMIA

1. Il Comune di Marcon è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, affermando l’autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che della comunità stessa compongono l’identità e caratterizzano l’esistenza.

2. Nel quadro dei principi delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana, il Comune di Marcon si dichiara in virtù del presente Statuto l’interprete istituzionale della Comunità locale anche in quanto inserita, con la propria specificità, entro il più ampio ambito della comunità regionale italiana, europea e mondiale.

3. Collocato nell’ambito della Città metropolitana di Venezia, tra le città di Venezia e Treviso, il Comune di Marcon riafferma la propria “peculiarità storico-culturale veneta” e la propria “identità sociale ed economica”, ed intende rafforzare entrambi con ogni iniziativa.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale si ispira e rende conforme lo Statuto ed i regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.

ART. 2 - TERRITORIO

1. I confini geografici delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune e definiscono la circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni e poteri.

2. Il Comune di Marcon confina a Sud e ad Est con il Comune i Venezia, ad Ovest e Nord con il Comune di Mogliano Veneto (TV) e a Nord e ancora ad Est con il Comune di Quarto d’Altino (VE). Il territorio ha una superficie di 25,4 Kmq caratterizzata da zone pianeggianti con una altitudine compresa tra un minimo di -1 ed un massimo di 5 mt s.l.m.

3. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo di Marcon, dalle frazioni di Gaggio e San Liberale e dalle località Colmello, Praello, Zuccarello e Poian.

4. La Sede Comunale è ubicata nel Capoluogo. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.

ART. 3 - STEMMA E GONFALONE

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2001 sono stati concessi al Comune di Marcon un proprio stemma ed un proprio gonfalone, che vengono così descritti:

Stemma: “di verde, alla bilancia formata dal fusto, dal giogo, entrambi mistilinei, dalle due coppe, il tutto d’argento, le coppe sospese con tre cordicelle ciascuna, di nero, il fusto fondato sul basamento rettangolare, fondato in punta, di rosso, con la bordatura superiore e laterale di argento. Ornamenti esteriori da Comune.”

Gonfalone:” drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

2. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo disciplina contenuta in apposito regolamento.

ART. 4 - REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

a) per espressa dichiarazione del Consiglio e della Giunta, ciascuno per la propria competenza;

b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;

c) con l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l’intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

3. L’iniziativa per l’adozione e/o modifica dei regolamenti comunali spetta:

a) a ciascun Consigliere Comunale;

b) alla Giunta Comunale;

c) agli uffici comunali.

4. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale sono approvati a maggioranza dei Consiglieri.

5. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione.

6. La Giunta assicura, con tempestività ed i mezzi più idonei, la più ampia diffusione e conoscenza dei regolamenti, anche con la loro pubblicazione nel sito web istituzionale.

ART. 5 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L’Attività amministrativa del Comune è uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, dell’efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure.

2. La semplificazione dei procedimenti, unitamente alla qualità dell’azione amministrativa, costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e dell’organizzazione comunale.

CAPO II
FINALITÀ E FUNZIONI

ART. 6 - PARI DIGNITÀ

1. Il Comune di Marcon pone a fondamento della sua azione il principio della centralità del cittadino e promuove lo sviluppo della comunità locale.

2. Ispira la propria azione ai principi fondamentali posti dalla Costituzione e in particolare quelli d’uguaglianza e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune di Marcon, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ambientale e naturale.

4. Favorisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.

ART. 7 - TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune attua nell’ambito delle proprie competenze, un sistema articolato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, anche promuovendo, incentivando e valorizzando il ruolo delle aggregazioni di volontariato.

ART. 8 - TUTELA DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune tutela i diritti della famiglia, con particolare attenzione per i bambini e gli anziani, adottando misure atte a prevenire situazioni di disagio sociale e a favorire lo sviluppo delle persone che la compongono.

ART. 9 - TUTELA DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

1. Il Comune tutela i diritti delle persone disabili, delle fasce più deboli e delle nuove povertà, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

ART. 10 - CULTURA DELLA PACE

1. Il Comune promuove la cultura della pacificazione sociale, riconoscendo il diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Promuove la cultura della tolleranza favorendo iniziative di sostegno, incontro e scambio con cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture, nel rispetto delle reciproche tradizioni. Opera per una piena ed equilibrata integrazione dei cittadini che insistono nel tessuto sociale in piena liceità, i cui valori e caratteri peculiari costitutivi dell’identità originaria, pur nel processo di sviluppo e rinnovamento, continueranno a trovare espressione.

ART. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune favorisce la piena occupazione dei cittadini, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

2. Assicura la funzione sociale dell’iniziativa economica; favorisce uno sviluppo delle attività produttive armonico e compatibile con l’ambiente, incentivando nel campo economico la crescita del settore dei servizi, del terziario avanzato, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, anche attraverso l’associazionismo e la cooperazione.

3. Il Comune opererà con particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni del territorio comunale.

ART. 12 - ISTRUZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA

1. Il Comune rende effettivo il diritto allo studio attraverso strutture di adeguamento e attraverso il sostegno dell’istruzione sia pubblica che privata, riconoscendo l’istruzione e la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e adottando misure idonee a rimuovere le cause che possano ostacolarne il diffondersi. Il Comune attiva ogni forma di collaborazione con i soggetti attivi e della Scuola, sostenendone le iniziative volte a migliorare l’attività educativa e l’assistenza scolastica;

2. Il Comune tutela il patrimonio linguistico e culturale locale, promuovendolo e valorizzandolo attraverso iniziative che ne favoriscano la diffusione e la conoscenza.

3. il Comune di Marcon, facendo propri i principi contenuti nel Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche (1994), riconosce e assegna alla Biblioteca Comunale la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione di base e alla lettura. Nel rispetto del diritto all’informazione, i servizi bibliotecari, di norma gratuiti, salvo diverse disposizioni di legge e/o regolamento, e accessibili a tutti senza distinzione alcuna, sono organizzati sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nell’ambito degli standard professionali di funzionamento. Ritiene fondamentale la collaborazione con altre biblioteche o enti a livello locale, nazionale ed internazionale, in funzione di un qualificato servizio di informazione ai cittadini del proprio territorio.

ART. 13 - TUTELA DELL’AMBIENTE

1. Il Comune provvede a risanare, salvaguardare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali, nell’interesse della collettività e del suo futuro. In particolare Il Comune di Marcon, nel rispetto delle competenze degli organi preposti, cura la conservazione di tutte le risorse naturali ed ambientali per garantire alla comunità una migliore qualità della vita. Adotta piani per la difesa del suolo, valorizza le aree e i corsi d’acqua, tutela le oasi naturalistiche, come previsto dagli strumenti urbanistici, favorisce l’educazione al rispetto dell’ambiente ed attiva forme di educazione ai consumi che limitino la produzione di rifiuti e di inquinamento.

ART. 14 - VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune valorizza e sostiene la presenza e le iniziative delle associazioni culturali, sportive e di volontariato come fattore di crescita umana e civile dei cittadini.

ART. 15 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità a tutti i cittadini di ambo i sessi, adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Comunità. A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una consulta per le pari opportunità, anche intercomunale, disciplinata da apposito regolamento.

2. Il Comune garantisce ai sensi di legge la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune e degli enti da esso dipendenti.

ART. 16 - ASSETTO URBANO

1. Il Comune cura la progettazione dell’assetto urbano del territorio e la gestione dello stesso in un quadro:

  1. di risanamento, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali ed antropiche;
  1. di sviluppo ordinato, equilibrato e compatibile degli insediamenti residenziali, commerciali e produttivi;
  1. di dotazione tempestiva di edifici, di strutture viarie e di spazi pubblici necessari;
  1. di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di rendere effettivo il diritto alla casa;
  1. di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica, finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all’interesse pubblico in generale;
  1. di valorizzazione delle risorse agricole ed ambientali anche per la promozione del turismo.

ART. 17 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il Comune promuove forme di cooperazione internazionale, al fine di migliorare, attraverso lo scambio di buone pratiche, la qualità dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza.

ART. 18 - MARCON 3.0 E LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

1. Il Comune ritiene fondamentale che la partecipazione dei cittadini alla vita politica passi anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione garantite dalla “rete”.

2. Favorisce l’uso degli strumenti digitali nelle forme e con le modalità previste dalla legge, per consentire ai cittadini l’accesso libero alle informazioni, in condizioni di parità, promuovendo ad un tempo l’inclusione digitale per le fasce più deboli della popolazione.

3. Favorisce forme di collaborazione con altri soggetti pubblici, per definire, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, piani di informatizzazione adeguati alle esigenze del territorio locale.

4. Favorisce l’uso della posta elettronica certificata per la convocazione del Consiglio Comunale e ne incentiva l’uso anche nei rapporti con i cittadini.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART. 19 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime la rappresentanza della comunità e di essa esercita le potestà previste dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.

2. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi di programmazione dell’Ente, ispirandosi alle norme fondamentali affermate dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune attraverso l’adozione di atti fondamentali.

ART. 20 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tutti i consiglieri democraticamente eletti dalla popolazione di Marcon e il loro numero è fissato dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere Comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, con diritto di ottenere copia nelle forme che nel regolamento saranno disciplinate.

2. A tale fine egli esercita i più ampi poteri di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio.

3. Egli è titolare del diritto di ottenere dalla Giunta, nonché dagli uffici, aziende od enti dipendenti dal Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, e da lui ritenute utili all’espletamento del proprio mandato.

4. Ciascun consigliere ha diritto di proposta di deliberazione su tutte le materie di competenza del Consiglio.

5. Nel caso in cui le deliberazioni, di cui al precedente comma, comportino spese dovranno essere indicati i mezzi per farvi fronte.

6. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere ed alla Giunta comunale. Questi possono anche fare proprie le proposte delle associazioni iscritte all’albo Comunale, delle Consulte e delle Commissioni.

7. Le attribuzioni di cui sopra saranno disciplinate da appositi regolamenti.

ART. 22 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, consigliere anziano è il consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di voti assume tale ruolo il Consigliere più giovane di età.

2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

ART. 23 - DECADENZA CONSIGLIERE COMUNALE

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consigliere Comunale decade dalla propria carica in caso di mancata e ingiustificata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere Comunale deve comunicare preventivamente il motivo dell’assenza alla seduta del Consiglio al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di impossibilità, l’interessato deve far pervenire alla Segreteria del Comune comunicazione scritta entro i 3 giorni successivi alla seduta.

3. Nel caso di accertata assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell’ufficio segreteria, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo al Consigliere interessato. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenendo conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare. Il Sindaco ha facoltà di scegliere se appartenere o meno ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.

3. I consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo di appartenenza possono:

a) aderire ad altro gruppo già costituito, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio e allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo cui intendono aderire;

b) se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo;

c) entrare a far parte del gruppo misto, con contestuale designazione di un capogruppo. Il gruppo misto può essere formato anche da un solo consigliere comunale.

4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo confluiscono nel gruppo misto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

ART. 25 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito. Il criterio di proporzionalità si esplica attraverso il voto ponderato assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello del gruppo rappresentato in Consiglio Comunale. Apposito regolamento determinerà le loro attribuzioni, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il Presidente e il Vice Presidente delle commissioni sono eletti con modalità tali da garantire che uno dei due sia espressione dei gruppi di minoranza.

3. Per casi particolari e singoli oggetti, il Consiglio può costituire commissioni temporanee aventi funzioni di controllo e di garanzia. La deliberazione, di volta in volta, indicherà la durata entro la quale deve essere assolto l’incarico, il Presidente, i poteri assegnati, secondo la disciplina del regolamento. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine, di inchiesta o conoscitive. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

5. I risultati dei lavori delle suddette commissioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo vengono riferiti in Consiglio comunale, ove necessario in seduta segreta, da un relatore di maggioranza e uno di minoranza incaricati dal Presidente della Commissione.

ART. 26 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SPECIFICAMENTE PREVISTE PER STATUTO

1. Il Consiglio comunale istituisce, con le modalità di cui al precedente art. 25 una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di competenza dell’organo consiliare, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici competenti o di altri Enti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio.

2. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Generale o funzionario da lui delegato secondo l’oggetto del regolamento.

ART. 27 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, escludendo il Sindaco, il Presidente.

2. In caso di rifiuto, assenza, impedimento temporaneo, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, di norma, nella prima seduta del Consiglio Comunale.

3. In caso di dimissioni o revoca del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Comunale provvederà, nel primo consiglio utile, alla nomina del nuovo Presidente o del nuovo Vice Presidente con le stesse modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. La nomina a Vice Presidente non dà luogo ad alcuna indennità.

ART. 28 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca l’assemblea, ne fissa la data e l’ordine del giorno e ne presiede lo svolgimento.

2. Coordina le sedute consiliari, moderandone la discussione e garantisce il rispetto del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 29 - REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale può revocare l’incarico al Presidente in caso di ripetute e gravi inadempienze, quando ne facciano richiesta almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e con le stesse modalità previste dalla nomina.

ART. 30 - LA GIUNTA: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale durante la prima seduta del Consiglio.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra cui il Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge. Nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

3. Gli assessori possono partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

ART. 31 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spettano alla Giunta tutti gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non siano dalla legge attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, ai funzionari responsabili degli uffici e servizi.

2. In particolare spettano alla Giunta:

a) l’adozione di proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

b) la determinazione dei criteri di rilevazione del controllo interno economico della gestione;

c) le variazioni di bilancio da ratificare entro 60 giorni in Consiglio Comunale;

d) l’approvazione degli atti di sua competenza in materia di progettazione di lavori pubblici e di interventi urbanistici.

e) sulla base dell’ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe stabiliti dal Consiglio Comunale, agisce in materia di tariffe, canoni e tributi nonché dispone l’erogazione di contributi assistenziali, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti, sulla base di apposito regolamento.

f) le decisioni in materia di denominazione di vie e piazze, calendari delle manifestazioni e degli incontri pubblici.

g) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale e la programmazione occupazionale.

h) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.

i) la definizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché le sue modifiche.

j) l'adozione di tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

k) l’autorizzazione al Sindaco a rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell’ente;

l) la contrazione dei mutui, ove sia prevista in atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 32 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze proprie ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. Le dimissioni degli assessori vanno presentare al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 33 - IL SINDACO: COMPETENZE E FUNZIONI VICARIE

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto. Il Sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione.

2. Compete inoltre al Sindaco:

a) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo i termini previsti dalle leggi vigenti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

b) convocare e presiedere la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

c) coordinare e programmare l'attività degli assessori;

d) delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;

e) revocare uno o più assessori, comunicando al Consiglio Comunale, in sede di surrogazione, le motivazioni della scelta;

f) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché, quale ufficiale di governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

g) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;

h) indire i referendum comunali;

i) impartire le direttive al Segretario Generale e ai funzionari, per lo svolgimento delle procedure e dell'attività amministrativa dell'Ente e l'attuazione del documento programmatico;

j) nominare il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo, con le modalità previste dalla legge;

k) revocare, sulla base dell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Segretario Generale, con provvedimento motivato, secondo le disposizioni di legge;

l) delegare mediante atto scritto le sue funzioni o parte di esse, riferite a materie omogenee, ai singoli assessori o consiglieri. Il conferimento delle deleghe viene comunicato al consiglio;

3. La definizione da parte del Sindaco o di un suo delegato, delle intese con altri enti per la realizzazione di forme associative e di cooperazione, nonché di accordi di programma, deve essere sempre prevista in indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopra indicate.

4. Le funzioni vicarie del Sindaco sono, da quest'ultimo, delegate ad Assessore comunale che assume la denominazione di "Vice-Sindaco".

5. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di urgenza le funzioni sono svolte dall'Assessore presente in ufficio nell’ordine di nomina effettuata.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 34 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L’assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune, determinato nell’ambito della legge si ispira al miglioramento continuo del funzionamento e della qualità dei servizi erogati, uniformandosi ai criteri di autonomia, efficienza, efficacia, produttività, funzionalità, buon andamento, trasparenza, professionalità e responsabilità. I criteri e i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, disciplina l’articolazione della struttura organizzativa, la dotazione organica, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura, la costituzione dell’ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, la mobilità, il conferimento di incarichi dirigenziali e/o di alta specializzazione, così come di qualsiasi altro tipo di incarico, sia mediante la costituzione di rapporto di impiego a tempo determinato di diritto pubblico, sia di diritto privato, sia con la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata, nel rispetto della vigente normativa di legge.

3. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l’assolvimento del dovere, promuove ed attua programmi di aggiornamento e qualificazione professionale nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi di direzione attribuiti ai Responsabili delle strutture organizzative.

ART. 35 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dalla legge.

3. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. L'Ente può altresì stipulare una convenzione con altri Comuni per la gestione dell'ufficio. Il Segretario Generale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

4. Al Segretario Generale compete in particolare:

a) l'esercizio di funzioni di coordinamento, di direzione e controllo nei confronti dei funzionari;

b) l'autorizzazione, anche mediante delega ai responsabili dei settori, delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

c) la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, curandone altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

e) ricevere l'atto di dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri e Assessori e la mozione di sfiducia;

f) assicurare il controllo di regolarità amministrativa degli atti in base a quanto stabilito dalla legge e provvedere a trasmettere le relative risultanze ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, all’organo di valutazione dei risultati dei dipendenti e al Consiglio comunale.

g) dirigere l’unità preposta al controllo strategico interno, a supporto dell’attività di verifica da parte del Consiglio comunale dello stato di attuazione dei programmi.

h) valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali

i) ricevere dal Sindaco la nomina di responsabile dell’anticorruzione, con la conseguente predisposizione degli atti amministrativi relativi ai piani anticorruzione e la formazione del personale

j) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

k) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

l) lo svolgimento di compiti certificativi e di attestazioni attribuiti dalla legge.

m) la partecipazione, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro.

n) se richiesto, formulare pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36 - PRINCIPI GENERALI SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici locali, per una migliore qualità di vita dei cittadini. Essi hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale. Vengono erogati nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi o tramite appalti;

c) a mezzo di Azienda Speciale;

d) a mezzo di Istituzione;

e) a mezzo di Società di capitali

f) nelle forme e con le modalità comunque previste dalla legge.

2. L’erogazione dei servizi pubblici è improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è finalizzata al perseguimento di obiettivi di uguaglianza, accessibilità e partecipazione dei cittadini.

3. Qualunque sia la forma di gestione prescelta dovranno essere previsti criteri e forme di accordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. A tal fine, il Consiglio promuove attività di controllo, per verificare la congruità delle azioni intraprese dai gestori di pubblici servizi con le linee programmatiche di mandato.

4. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo ed al volontariato nella gestione dei Servizi Sociali e Sanitari.

5. Il comune assicura la tutela dei cittadini e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e di definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici. A tale scopo i soggetti erogatori dei servizi pubblici sono tenuti ad adottare ed aggiornare “carte dei servizi” prevedendo forme di partecipazione attiva da parte degli utenti. Il Consiglio vigila, al fine di garantire la effettiva applicazione delle “carte dei servizi” a tutela degli utenti

6. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la costituzione o l’adesione a società o a consorzi, è approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 37 - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L’Ente dichiara di:

1. Riconoscere il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

2. Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Riconoscere che il servizio integrato è un servizio pubblico locale, essenziale per garantire l’accesso all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

ART. 38 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

2. Nel caso di gestione diretta dei servizi si applicano, quanto ai funzionari responsabili, le norme dello statuto ad essi relative, e quanto all’attività, le norme relative alle aziende speciali, in quanto compatibili.

ART. 39 - SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO

1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte dalla legge. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.

ART. 40 - AZIENDA SPECIALE

1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale

2. Organi dell’azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del consiglio ed esercitano le funzioni fino al rinnovo.

ART. 41 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può prevedere che l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto e da appositi regolamenti adottati dal Comune.

3. Il Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale e possono farne parte Consiglieri comunali, ed altri soggetti che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in conformità a quanto previsto dal regolamento.

4. Gli organi dell’istituzione restano in carica per la durata del consiglio ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

ART. 42 - SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il comune può gestire i servizi pubblici, costituendo o aderendo a società di capitali nel rispetto della normativa specifica di settore, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società di capitali.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

6. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società che siano estranee al Consiglio Comunale. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

7. Gli amministratori di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino al rinnovo del Consiglio.

ART. 43 - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi uniforma la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con altri Enti pubblici nei limiti previsti dalla legge.

2. Il rappresentante del Comune nelle forme associative con altri enti è il Sindaco o un assessore da lui delegato.

3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle forme associative.

ART. 44 - CONVENZIONI

1. Il Comune per l'espletamento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni od altri Enti Pubblici apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 45 - CONSORZI

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un Consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando a ciò siano autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dello statuto e di una convenzione, ove sono individuati gli atti fondamentali che il consorzio deve trasmettere al Consiglio.

ART. 46 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri Enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma con le modalità previste dalla legge.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e i rapporti fra gli enti coinvolti.

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco approva e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l’adesione del Sindaco all’accordo medesimo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione popolare dei cittadini, singoli o associati, al fine di perseguire i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e per conseguire livelli ottimali di civile convivenza, nel rispetto della legalità.

2. Promuove inoltre forme di partecipazione della popolazione per favorire l’ascolto ed intraprendere azioni di collaborazione di intesa con i cittadini su temi di interesse locale, per una gestione condivisa del bene comune.

3. La disciplina delle forme di partecipazione popolare è demandata ad apposito regolamento.

ART. 48 - PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

1. Nell’ambito e nelle competenze delle leggi nazionali e regionali, il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di forme associative, che perseguono finalità riconosciute di interesse locale e di valore sociale, che non abbiano scopi di lucro.

2. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni e del volontariato operanti nel territorio comunale., al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività.

3. Con norme regolamentari vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione nell’albo comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltreché ai finanziamenti erogati dal Comune.

4. Per una migliore ed efficace promozione e coordinamento tra Comune, Associazioni, Commissioni, Comitati e Rappresentanze di base, vengono istituite le Consulte che esercitano le loro funzioni in modo propositivo nei confronti degli Organi elettivi.

5. Le Consulte Comunali partecipano all’attività amministrativa secondo modalità previste dal regolamento.

6. Il Comune promuove la costituzione di Consulte distinte, omogenee all’associazionismo, a tutela di interessi diffusi per i seguenti fini promozionali:

a) istruzione e cultura;

b) solidarietà sociale e pace nel mondo;

c) sport ed iniziative per il tempo libero;

d) crescita economica del territorio.

ART. 49 - DIRITTI DI INFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all’informazione, alle Associazioni, debitamente iscritte all’albo comunale, alle Consulte ed alle Commissioni vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a) ricevere, anche con modalità telematiche, copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali, relativi a questioni attinenti la propria attività, e gli atti amministrativi che incidono direttamente sulle azioni programmate dagli organismi.

b) ricevere nella propria sede sociale le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate sempreché siano di interesse specifico e in relazione alle finalità perseguite.

ART. 50 - DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED INTEGRAZIONI AD ATTI AMMINISTRATIVI

1. Le associazioni iscritte nell’albo comunale, le Consulte e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno il diritto solo su questioni attinenti alle finalità d’interesse proprio di:

a) presentare proposte di deliberazione;

b) chiedere la modifica di atti amministrativi.

ART. 51 - PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nell'apposito Regolamento.

ART. 52 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi in suo possesso, sviluppando forme di comunicazione telematica ed il ricorso a tutti gli strumenti tecnologici a disposizione della pubblica amministrazione.

2. Apposito regolamento disciplina l’accesso civico e documentale nel rispetto della legge vigente.

ART. 53 - IL DIFENSORE CIVICO

1. È prevista l’istituzione del Difensore Civico Territoriale per garantire, d’ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini. Al Difensore Civico spettano i compiti affidatigli dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale può stipulare apposita convenzione con la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio rientra il Comune di Marcon, per l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.

ART. 54 - PREROGATIVE E MEZZI

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può:

a) chiedere agli uffici del Comune, alle Aziende ed Istituzioni dipendenti, ai Concessionari dei Servizi, alle Società che gestiscono servizi da parte del Comune, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’intervento richiesto ed acquisire le informazioni necessarie;

c) svolgere le funzioni di controllo nei casi previsti dalla legge.

ART. 55 - RAPPORTI CON GLI ORGANI POLITICI

1. Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

2. Il Difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o d'ufficio, gli abusi, le carenze e i ritardi degli uffici comunali.

ART. 56 - REFERENDUM

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori del Comune o su proposta della Giunta o dei 4/5 dei componenti il Consiglio Comunale, è indetto referendum popolare su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito. Può anche essere indetto referendum consultivo per una maggiore partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative.

3. La procedura referendaria è disciplinata dalla legge vigente e da apposito regolamento.

4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:

a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;

b) personale del Comune e delle forme associative partecipate dal Comune

c) bilanci, tributi e finanza;

d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;

e) pareri richiesti da disposizioni di legge.

f) tutela dei diritti delle minoranze

g) attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi generali di pianificazione e programmazione concernenti l’assetto del territorio;

5. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori residenti nel Comune.

6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

7. Il risultato della consultazione viene acquisito agli atti del procedimento amministrativo e dovrà, entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito, essere sottoposto al Consiglio Comunale.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 57 - FINANZA LOCALE

1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato. La disciplina delle entrate e delle spese è ispirata al principio dell’equilibrio di bilancio ed assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle leggi vigenti.

2. La potestà impositiva si esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitegli.

4. Con apposito regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

ART. 58 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

1. L’organo di revisione economico – finanziaria viene individuato con le modalità previste dalla legge, che ne disciplina anche i requisiti. Le funzioni dell’organo di revisione sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale di contabilità.

2. L’organo dei revisori dei conti, nell’ambito dell’attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale che trattino argomenti di sua pertinenza e, se lo ritiene, potrà esprimere il proprio parere. Svolge altresì attività propositiva, finalizzata ad una migliore gestione delle politiche economico – finanziarie dell’ente e attività di vigilanza, per il controllo del regolare svolgimento dell’azione amministrativa, con l’onere di riferire al Consiglio Comunale eventuali irregolarità.

3. La Giunta Comunale può invitare l’organo dei revisori a partecipare alle proprie sedute, qualora ravvisi la necessità di acquisire informazioni utili per l’espletamento delle proprie funzioni.

4. Limitatamente allo svolgimento delle proprie attività, l’organo dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

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