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Materia: Statuti
COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
STATUTO COMUNALE
Statuto comunale comune di Bardolino modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 07 maggio 2018
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2
Principi programmatici
Comma 11. Il Comune secondo i principi di cui all’art. 51 della Costituzione e con le modalità previste dall’art. 2, c. 5 della Legge 10.4.1991, n. 125 48 del D.Lgs n. 198/2006 adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli, che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne.
12. A tal fine persegue la presenza paritaria di uomini e donne nella Giunta e, di norma, negli Organi collegiali del Comune, negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
Art. 8
Istanze e petizioni
Comma 1. I soggetti legittimati in base al precedente art. 3 5 possono presentare al Sindaco istanze e petizioni per sollecitare o promuovere interventi su questioni di interesse particolare o collettivo.
Titolo III
DIFENSORE CIVICO
Sono interamente abrogati gli articoli 14 Il Difensore Civico, 15 Requisiti e nomina del Difensore Civico e 16 Durata in carica, decadenza e revoca
Titolo IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 24
Indirizzi generali di governo
4. Entro il 30 giugno aprile di ogni anno il Consiglio provvede, congiuntamente all’approvazione del conto consuntivo, a verificare la rispondenza delle azioni intraprese nell’anno precedente rispetto alle linee programmatiche approvate.
Art. 25
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
Capo III - Il Sindaco
Art. 28
Giunta Comunale
3. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rinominabile alla carica di Assessore.
4. Chi ha ricoperto la carica di Assessore per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rinominabile alla medesima carica.
Art. 29
Composizione e presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei quattro assessori, tra cui il vicesindaco.
Art. 34 ABROGATO
Pari opportunità
1. Nella Giunta Comunale, negli organi collegiali sia comunali, sia delle proprie aziende, istituzioni e società, dovrà essere favorita un’adeguata presenza di entrambi i sessi.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI
Art. 35
I servizi pubblici
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Comune, nell’ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.
6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei singoli servizi previa valutazione comparativa di idoneità tra quelle consentite dalla legge, tenuto conto delle caratteristiche e della natura del servizio e secondo criteri di economicità e di efficienza.
Art. 36
Forme di gestione
1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica o privi di tale rilevanza anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.
1. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
Art. 37
L’azienda speciale
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Informa la sua attività a criteri di efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.
Art. 39
L’istituzione
7. Il Collegio dei Revisori Revisore dei conti del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’istituzione.
Art. 40
Società per azioni o a responsabilità limitata SOSTITUITO CON
Partecipazione a società ed enti
1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente.
2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale. La proposta è presentata al Consiglio Comunale unitamente allo statuto, ad un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, l’entità degli oneri a carico del Comune, una stima sulle entrate previste e le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.
3. L’indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.
Art. 41
Società per azioni con partecipazione minoritaria degli enti locali
Capo II - Personale direttivo
Art. 48
Direttore generale
6. Qualora non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
Art. 49
Il Segretario Comunale
3. Il Segretario comunale:
può rogare tutti i contratti roga, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
Art. 58
Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei Revisori Revisore dei Conti, composto di tre membri, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano Il Revisore dura in carica tre anni e sono rieleggibili è rieleggibile per una sola volta. Non sono revocabili è revocabile, salvo che non adempiano all’incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. I Revisori Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità:
- collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esprimono esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune;
- attestano la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione i Revisori esprimono il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- provvedono provvede, ogni tre mesi, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica di gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono riferisce immediatamente al Consiglio.
5. I Revisori dei Conti adempiono al loro Il Revisore dei Conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e rispondono risponde delle verità delle loro sue attestazioni.
6. Hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti del Comune e possono può verificare la correttezza dei principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci.
7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori del Revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
INDICE
Titolo III: ABROGATO
Art. 14: Il Difensore Civico ABROGATO
Art. 15: Requisiti e nomina del Difensore Civico ABROGATO
Art. 16: Durata in carica, decadenza e revoca ABROGATO
Art. 34: Pari opportunità ABROGATO
Art. 40: Società per azioni o a responsabilità limitata Partecipazione a società ed enti
Art. 41: Società per azioni con partecipazione minoritaria degli enti locali ABROGATO
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