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Bur n. 55 del 08 giugno 2018


Materia: Statuti

COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)

STATUTO COMUNALE

Statuto comunale comune di Bardolino modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 07 maggio 2018

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Principi programmatici

Comma 11. Il Comune secondo i principi di cui all’art. 51 della Costituzione e con le modalità previste dall’art. 2, c. 5 della Legge 10.4.1991, n. 125 48 del D.Lgs n. 198/2006 adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli, che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne.

12. A tal fine persegue la presenza paritaria di uomini e donne nella Giunta e, di norma, negli Organi collegiali del Comune, negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8

Istanze e petizioni

Comma 1. I soggetti legittimati in base al precedente art. 3 5 possono presentare al Sindaco istanze e petizioni per sollecitare o promuovere interventi su questioni di interesse particolare o collettivo.

Titolo III

DIFENSORE CIVICO

Sono interamente abrogati gli articoli 14 Il Difensore Civico, 15 Requisiti e nomina del Difensore Civico e 16 Durata in carica, decadenza e revoca

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 24

Indirizzi generali di governo

4. Entro il 30 giugno aprile di ogni anno il Consiglio provvede, congiuntamente all’approvazione del conto consuntivo, a verificare la rispondenza delle azioni intraprese nell’anno precedente rispetto alle linee programmatiche approvate.

Art. 25

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

  1. Ai consiglieri, per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale, Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari, viene corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale.

Capo III - Il Sindaco

 Art. 28

Giunta Comunale

3. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rinominabile alla carica di Assessore.

4. Chi ha ricoperto la carica di Assessore per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rinominabile alla medesima carica.

Art. 29

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei  quattro assessori, tra cui il vicesindaco.

Art. 34 ABROGATO

Pari opportunità

1. Nella Giunta Comunale, negli organi collegiali sia comunali, sia delle proprie aziende, istituzioni e società, dovrà essere favorita un’adeguata presenza di entrambi i sessi.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 35

I servizi pubblici

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Comune, nell’ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.

6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei singoli servizi previa valutazione comparativa di idoneità tra quelle consentite dalla legge, tenuto conto delle caratteristiche e della natura del servizio e secondo criteri di economicità e di efficienza.

Art. 36

Forme di gestione

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica o privi di tale rilevanza anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

1. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

  1. in economia;
  2. in concessione a terzi;
  3. a mezzo di azienda speciale;
  4. a mezzo di istituzione;
  5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
  6. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 37

L’azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Informa la sua attività a criteri di efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

Art. 39

L’istituzione

7. Il Collegio dei Revisori Revisore dei conti del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’istituzione.

Art. 40

Società per azioni o a responsabilità limitata   SOSTITUITO CON

Art. 40

Partecipazione a società ed enti

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente.

2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale. La proposta è presentata al Consiglio Comunale unitamente allo statuto, ad un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, l’entità degli oneri a carico del Comune, una stima sulle entrate previste e le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.

3. L’indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

Art. 41

Società per azioni con partecipazione minoritaria degli enti locali

Capo II - Personale direttivo

Art. 48

Direttore generale

6. Qualora non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Art. 49

Il Segretario Comunale

3. Il Segretario comunale:

può rogare tutti i contratti roga, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

Art. 58

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei Revisori Revisore dei Conti, composto di tre membri, in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. I Revisori durano Il Revisore dura in carica tre anni e sono rieleggibili è rieleggibile per una sola volta. Non sono revocabili è revocabile, salvo che non adempiano all’incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. I Revisori Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità:

- collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

- esprimono  esprime parere  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione  e  documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

- esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune;

- attestano la corrispondenza del conto consuntivo     alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione i Revisori esprimono il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

- provvedono provvede, ogni tre mesi, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica di gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono riferisce  immediatamente al Consiglio.

5. I Revisori dei Conti adempiono al loro Il Revisore dei Conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e rispondono risponde delle verità delle loro sue attestazioni.

6. Hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti del Comune e possono può verificare la correttezza dei principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci.

7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori del Revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

INDICE

Titolo III: ABROGATO

DIFENSORE CIVICO

Art. 14: Il Difensore Civico ABROGATO

Art. 15: Requisiti e nomina del Difensore Civico ABROGATO

Art. 16: Durata in carica, decadenza e revoca ABROGATO

Art. 34: Pari opportunità ABROGATO

Art. 40: Società per azioni o a responsabilità limitata Partecipazione a società ed enti

Art. 41: Società per azioni con partecipazione minoritaria degli enti locali ABROGATO

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