Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 47 del 18 maggio 2018


Materia: Opere e lavori pubblici

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 108 del 1 marzo 2018

Ottemperanza all'art. 141 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Determina a contrarre. Affidamento incarico per parere ai sensi dell'art. 234 c. 2 del DPR n. 207/2010 e adempimenti connessi ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento provvede ad affidare all’avv. Biagini Alfredo di Venezia l’incarico per il parere sull'ammissibilità dei certificati di collaudo e sulle domande dell'esecutore relativi all’appalto opere principali e alle opere complementari dei lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca eseguiti dalla ditta Apleona S.p.A. e in merito agli adempimenti connessi alla conclusione dell’attività Commissariale.


IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004, con la quale veniva nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino dell’Ospedale di Villafranca (VR);

Vista la deliberazione n. 1714 del 18 giugno 2004, con la quale la Giunta Regionale del Veneto definiva i procedimenti di attuazione della predetta ordinanza;

Richiamati i decreti commissariali n. 75 del 28 maggio 2008 e n. 80 del 15 dicembre 2009 con i quali, sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R. Sez. OO.PP. n. 70 del 15 ottobre 2007, veniva approvato il progetto definitivo del nuovo corpo di fabbrica dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR) di costo complessivo pari a € 40.000.000,00 e gli aggiornamenti apportati al progetto stesso;

Visto il decreto commissariale n. 88 del 22 luglio 2011 con il quale, l’appalto per i lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR) è stato aggiudicato definitivamente al R.T.I. Bido Secondo Costruzioni – Capogruppo, S.I.E.L.V. S.p.A. – Mandante e Impresa Bonazzi S.r.l. – Mandante per un importo complessivo pari a € 23.640.253,32, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con un tempo offerto per la realizzazione pari a giorni 850;

Visto il decreto commissariale n. 102 del 20.07.2015 con il quale si è preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto d’appalto, redatto in forma privata non autenticata, in data 1 luglio 2015, per un importo contrattuale complessivo di € 5.733.318,11 oltre IVA, di cui € 100.623,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 103.940,58 per spese di progettazione, relativo alle opere complementari ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 dei lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’Ospedale Magalini di Villafranca di Verona, con un quadro economico complessivo di € 6.800.000,00;

Considerato l’Appaltatore, dopo alcune modifiche, ha ora la denominazione sociale in Apleona HSG S.p.A.;

Preso atto che i lavori del contratto opere principali e opere complementari sono stati ultimati e che è stato rilasciato dal RUP il relativo certificato di agibilità;

Che l’Appaltatore ha iscritto negli atti contabili e confermato nel conto finale, relativamente ai lavori del contratto opere principali e delle opere complementari, riserve per un importo rispettivamente di € 24.947.226,25 e € 4.456.838,24 e pertanto per un importo complessivo di € 29.404.064,49;

Viste le note prot. n. 114159 e n. 114194 entrambe del 21/03/2017 con cui il RUP comunica che non si raffigurano i presupposti di cui all’art.240-comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’attivazione dell’eventuale accordo bonario;

Visto l’Atto di collaudo del contratto principale rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20 gennaio 2018, sottoscritto dall’Impresa in data 20 febbraio 2018 2018, senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte nei documenti contabili, e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 21/02/2018;

Visto l’Atto di collaudo delle opere complementari al contratto principale, rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20 gennaio 2018, sottoscritto dall’Impresa in data 20 febbraio 2018, senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte nei documenti contabili, e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 21/02/2018;

Viste le Relazioni riservate in data 20/01/2018, predisposte ai sensi dell’art. 225 del DPR n. 207/2010, con cui la Commissione di collaudo si è espressa in merito alle riserve iscritte dall’appaltatore negli atti contabili;

Ritenuto opportuno, prima di procedere all’approvazione degli atti di collaudo, in relazione all'ammontare delle riserve iscritte e richiamate nell’atto di collaudo e alla specificità dell'intervento, richiedere il parere previsto dall’art. 234 comma 2 del DPR 207/2010;

Considerato che l’ufficio di questo Commissario non ha al suo interno personale specifico per il supporto giuridico/amministrativo necessario a supportare lo stesso in merito agli adempimenti di cui all’art. 234 del DPR 207/2010;

Considerato inoltre che con l’adozione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo e della spesa finale, il Commissario delegato, così come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 1714/2004 e n. 37/2015, dovrà concludere il proprio mandato, per il quale è opportuno avvalersi della consulenza di un esperto in materia per definire in maniera completa tutti gli aspetti connessi alla cessazione dell’incarico;

Ritenuto pertanto di poter affidare tale incarico all’avvocato Alfredo Biagini con Studi in Venezia e Roma, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale richiesti per la tipologia di incarico, così come desunto dal curriculum datato 20/02/2018, acquisito in data 28/02/2018, ha svolto consulenze specifiche a supporto giuridico di altri Commissari nominati dalla Protezione civile;

Considerato che l’importo dell’affidamento di cui sopra non dovrà essere superiore ad € 8.000,00 (onorario + spese) al netto di cassa avvocati (4%) e iva (22%) e trova capienza tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento all’interno dei 40 mln di euro già assegnati;

Tanto premesso,

  • richiamata la L. n. 225/1992;
     
  • richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004;
     
  • richiamate le DDGRV n. 1714 del 18/06/2004 e n. 37 del 28/01/2015;
     
  • richiamato il D.Lgs. n. 50/2016

DECRETA

  1. di affidare all’avv. Alfredo Biagini con studi in Venezia e Roma, per i motivi indicati in premessa e che qui si richiamano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico di supporto giuridico/amministrativo al Commissario delegato per il parere ai sensi dell’art. 234 del DPR n. 207/2010 e per gli adempimenti connessi alla cessazione dall’incarico;
     
  2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1. dovrà essere portato a compimento entro 30 giorni dalla data di accettazione dello stesso;
     
  3. di stabilire in € 8.000,00 (onorario + spese) al netto di cassa forense ed iva, l’importo massimo attribuibile per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1;
     
  4. di prendere atto che relativamente alla tracciabilità dei pagamenti, l’avv. Biagini dovrà ottemperare all’obbligo previsto ai sensi della L. n. 136/2010 nonché all’obbligo della fatturazione elettronica;
     
  5. di dare atto che la copertura della spesa di cui al punto 2, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con precedente decreto commissariale n. 101 del 09/06/2015;
     
  6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda ULSS n. 9 nella parte riservata al Commissario delegato;
     
  7. di tramettere il presente provvedimento all’Azienda ULSS n. 9 affinché provveda a quanto previsto al precedente punto 5. per una durata di 15 giorni e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013;
     
  8. di tramettere il presente provvedimento all’Azienda ULSS n. 9 per quanto attiene l’aspetto della liquidazione delle fatture che saranno presentate e per quanto attiene la doverosa pubblicazione prevista dal D.Lgs n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012 nella sezione “Amministrazione aperta”, giusta nota del Commissario delegato n. 119559 del 19/03/2013;
     
  9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonio Canini

Torna indietro