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Materia: Statuti
COMUNE DI AURONZO DI CADORE (BELLUNO)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28 dicembre 2017
Statuto del Comune di Auronzo di Cadore.
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Capo I - Struttura dell’Ente
Art. 1- Autonomia statutaria
Art. 2 - Territorio e sede comunale
Art. 3 - Finalità
Capo II - Funzioni
Art. 4 - Tutela della salute
Art. 5 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
Art. 6 - Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri
Art.7 - Tutela, assetto e utilizzo del territorio
Art. 8 - Sviluppo Economico
Art. 9 - Programmazione economico – sociale e territoriale
Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
Art. 11 - Potestà regolamentare
TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I - Organi istituzionali
Art. 12 - Organi
Art. 13 - Organismi Collegiali Pari Opportunità
Capo II - Consiglio comunale
Art. 14 - Funzioni
Art. 15 - Competenze del Consiglio comunale
Art. 16 - Gruppi consiliari
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari
Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 19 - Consiglieri comunali
Art. 20 - Commissioni di controllo e di indagine
Art. 21 - Commissione per le pari opportunità
Art. 22 - Decadenza
Art. 23 - Convocazione del Consiglio comunale
Art. 24 - Adunanze consiliari
Art. 25 - Prima adunanza
Art. 26 - Linee programmatiche
Art. 27 - Poteri di iniziativa
Capo III - Il Sindaco
Art. 28 - Funzioni
Art. 29 - Vice sindaco
Capo IV - La Giunta comunale
Art. 30 - Composizione
Art. 31 - Attribuzioni della Giunta Comunale
Art. 32 - Funzionamento della Giunta comunale
Art. 33 - Mozione di sfiducia
Art. 34 - Cessazione dalla carica di assessore
TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - Istituti della partecipazione
Art. 35 - Libere forme associative
Art. 36 - Partecipazione dei cittadini
Art. 37 - Riunioni e assemblee di cittadini
Art. 38 - Consultazioni della popolazione
Art. 39 - Istanze
Art. 40 – Petizioni
Art. 41 - Contributi alle Associazioni
Art. 42 - Referendum
Art. 43 - Azione popolare
Art. 44 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
TITOLO IV ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I - Azione amministrativa
Art. 45 - L’attività amministrativa
Art. 46 - Funzioni del comune
Art. 47 - Convenzioni
Art. 48 - Consorzi
Art. 49 - Accordi di programma
Art. 50 - Altre forme di collaborazione
TITOLO V L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
Capo I - Assetto Organizzativo
Art. 51 - Norme di organizzazione
Art. 52 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 53 - Organizzazione del personale
Art. 54 - Status giuridico e trattamento economico del personale
Art. 55 - Incarichi a contratto
Art. 56 - Segretario comunale
Art. 57 - Il Vice Segretario
Art. 58 - Responsabilità degli uffici e dei servizi
TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA’
Capo I - La Programmazione finanziaria
Art. 59 - Norme di rinvio
Art. 60 - Autonomia finanziaria
Art. 61 - La programmazione economica e finanziaria
Art. 62 - Gestione del bilancio
Art. 63 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 64 - Appalti e contratti
TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie
Art. 65 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Art. 66 - Norma di chiusura
Art. 67 - Entrata in vigore
CAPO I Struttura dell’Ente
Articolo 1 Autonomia statutaria
1. Il Comune di Auronzo di Cadore è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà; ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Esso rientra nell’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze Linguistiche storiche delle popolazioni ladine come delimitato dalla Provincia di Belluno con la deliberazione del suo Consiglio nr. 30/244 del 27 ottobre 2001.
4. Opera nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Articolo 2 Territorio e sede comunale
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico approvato dall’Istituto Centrale di Statistica e si estende per un’area di ha. 22.071
2. La sede del Comune è situata nel palazzo municipale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Elementi distintivi del Comune di Auronzo di Cadore sono lo Stemma ed il Gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.1998, che rappresenta uno scudo coronato e tripartito, con la presenza dello stemma del Cadore, del Gallo auronzano e dei colori, rosso e verde a bande orizzontali, assegnati ad Auronzo dalla Repubblica Veneta.
Articolo 3 Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. In armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune, attraverso eventuali rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell’azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all’affermazione dei diritti dell’uomo.
3. Il Comune instaura rapporti di reciproca collaborazione con gli Enti pubblici e le Istituzioni statali, scolastiche e religiose presenti sul territorio.
4. Il Comune riconosce i caratteri costitutivi della propria storia anche attraverso l’istituzione regoliera, salvaguardandone i diritti collettivi e frazionali.
CAPO II Funzioni
Articolo 4 Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia, dell’anziano e dei soggetti diversamente abili.
Articolo 5 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce l’attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 267/2000.
4. Il Comune attua protezione e sviluppo del proprio patrimonio paesaggistico, culturale e archeologico.
Articolo 6 Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri
1. Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l’amministrazione e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.
Articolo 7 Tutela, assetto e utilizzo del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, con pieno rispetto e tutela ambientale del territorio.
2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
Articolo 8 Sviluppo Economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
Articolo 9 Programmazione economico-sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.
3. Il Comune dà importanza alla vita umana, alla persona ed alla famiglia, assicurando sostegno ai genitori, nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali.
Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo, altresì, i principi stabiliti dagli artt. 3 e 118 della Costituzione e dall’art. 8 del D.lgs. 267/2000.
2. Garantisce, a norma di legge, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali non elettivi, adeguando a tale norma i propri regolamenti ed i comportamenti dei propri organi, nonché tendendo, per quanto possibile, al riequilibrio delle rappresentanze di genere.
3. Riconosce, quale presupposto della partecipazione, l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
Articolo 11 Potestà regolamentare
1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del Comune è disciplinata da Regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I Regolamenti sono approvati dall’organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
CAPO I Organi Istituzionali
Articolo 12 Organi
1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. Spetta a tali organi determinare l’indirizzo politico – amministrativo dell’Ente.
3. Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.
4. I componenti gli organi di governo, al momento della loro elezione e/o nomina e nel corso dell’espletamento del proprio mandato, non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito riportate:
Articolo 13 Organismi Collegiali Pari Opportunità
1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di genere un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli eventuali organismi, le norme regolamentari dovranno tendere ad assicurare, possibilmente, la presenza di entrambi i generi.
CAPO II Consiglio comunale
Articolo 14 Funzioni
1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività locale.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'Ente.
6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere, se prevista, l’incarico di riferire in materia di pari opportunità.
7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
Articolo 15 Competenze del Consiglio comunale
1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge si esercitano su tutta l’attività dell’amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad eventuali enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
Articolo 16 Gruppi consiliari
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere; a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che viene costituito per effetto del primo distacco.
3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale il nome del capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia la maggiore cifra elettorale.
Articolo 17 Conferenza dei capigruppo consiliari
1. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato "Conferenza dei Capigruppo".
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Presidente del Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo stesso presieduta, ogni qualvolta lo ritiene necessario per un migliore svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la Conferenza dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al Presidente, se persona diversa, per la formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi altro problema di carattere generale e organizzativo della programmazione delle sedute consiliari.
4. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio e il Sindaco (se persona diversa) e con la giunta comunale.
Articolo 18 Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, che provvede anche per la sua convocazione.
2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale esercita le seguenti funzioni:
3. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
Articolo 19 Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
3. L’esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
Articolo 20 Commissioni di controllo e di indagine
1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, secondo le modalità individuate dal Regolamento sul funzionamento del C. C. commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l’atto deliberativo che, eventualmente, le istituisce.
Articolo 21 Commissione per le pari opportunità
1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La presidenza, la nomina della commissione, la sua composizione, la sua durata sono stabiliti dall’apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
Articolo 22 Decadenza
1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale ovvero a cinque nell’anno.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d’ufficio o d’istanza di qualunque elettore del Comune.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco e al Presidente del Consiglio, se persona diversa, almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
Articolo 23 Convocazione del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria o d’urgenza.
2. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso con l'elenco dei punti all’ordine del giorno per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni pieni prima della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione è consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
5. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.
6. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno, è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal Regolamento.
Articolo 24 Adunanze consiliari
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche. Il regolamento determina le modalità esecutive.
3. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Nel caso di collegio dispari, la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero tale dei consiglieri; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
4. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.
6. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.
7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.
Articolo 25 Prima adunanza
1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica la composizione della giunta comunale. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.P.R. 223/67.
Articolo 26 Linee programmatiche
1. Entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
Articolo 27 Poteri di iniziativa
1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri.
2. Alla giunta spetta, in via esclusiva, il compito di proporre al Consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
CAPO III Il Sindaco
Articolo 28 Funzioni
1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
2. E’ il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio, salva delega ai responsabili di servizio.
3. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
4. In particolare, il Sindaco:
Articolo 29 Vice sindaco
1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l’assessore più anziano di età.
CAPO IV La Giunta comunale
Articolo 30 Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di generi, qualora sia possibile.
4. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
Articolo 31 Attribuzioni della Giunta Comunale
1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco.
Articolo 32 Funzionamento della Giunta comunale
1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.
Articolo 33 Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 34 Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro assunzione al protocollo generale dell’Ente. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di accertate ineleggibilità ed incompatibilità.
2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
CAPO I Istituti della partecipazione
Articolo 35 Libere forme associative
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Articolo 36 Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico -amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Articolo 37 Riunioni e assemblee di cittadini
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e religiose.
Articolo 38 Consultazioni della popolazione
1. A prescindere dai casi in cui forme di consultazione sono stabilite per legge, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono promuovere la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni e associazioni che li rappresentano, relativamente, a provvedimenti di interesse dell'intera cittadinanza o di parti della stessa. Le forme di tali consultazioni e le modalità sono stabilite con eventuale apposito regolamento.
2. Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma.
Articolo 39 Istanze
1. I cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, che ne abbiano interesse, possono, in forma singola o associata, presentare istanze al Sindaco, intese ad ottenere l’emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione.
2. Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte nelle forme di legge.
Articolo 40 Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.
Art. 41 Contributi alle Associazioni
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o di altra natura, da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’apposito regolamento che disciplina, inoltre, le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell’apposito albo regionale, secondo le modalità della collaborazione stabilite in apposito regolamento.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Articolo 42 Referendum
1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo comma, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione totale o parziale di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Sono escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie; disciplina delle tariffe e dei tributi, bilancio preventivo e conto consuntivo, assunzione di mutui e emissione di prestiti.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
(a) il Consiglio comunale, che deve approvare la deliberazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati;
(b) almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio.
4. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori, le firme autenticate nei modi di Legge degli elettori di cui al punto b) del comma precedente e viene presentata al Sindaco che, dopo verifica da parte della Segreteria comunale, sulla regolarità della stessa, da effettuarsi entro venti giorni dalla data del ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
5. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Qualora gli indirizzi contenuti nella proposta referendaria venissero accolti dal Consiglio comunale, con maggioranza assoluta del consiglieri assegnati, il referendum non avrà luogo.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco e si svolgono non in concomitanza di altre elezioni e con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
8. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
9. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.
10. I risultati del referendum si ritengono validi qualora vi abbia partecipato:
per il referendum abrogativo almeno il 60% più uno degli aventi diritto; per il referendum consultivo almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
11. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.
12. Nel corso della stessa legislatura non può essere riproposto un quesito già oggetto di consultazione referendaria.
13. Nei referendum abrogativi l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o della parte di esso sottoposto a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto.
14. Entro tale termine il Consiglio comunale adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum e la disciplina sostitutiva degli atti abrogativi in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.
15. Nei referendum consultivi il Consiglio comunale deve prendere atto formalmente del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito, decidendo in merito.
16. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Articolo 43 Azione popolare
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel caso che l’Ente non si attivi per la difesa di un interesse legittimo.
Articolo 44 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
CAPO I Azione amministrativa
Articolo 45 L’attività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza, buon andamento, buona amministrazione, democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia e semplicità delle procedure.
2. Il Comune agisce, nel pieno rispetto delle normative attuali vigenti, nei singoli settori.
2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei Settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni.
Articolo 46 Funzioni del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni, sia proprie, precipue che conferite e la titolarità dei sevizi amministrativi, pubblici a carattere locale.
2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e loro forme associative, nonché eventuali forme di gestione associata.
Articolo 47 Convenzioni
1. Il Comune delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 48 Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalle legge.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
Articolo 49 Accordi di programma
1. Il Sindaco - per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento - promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei sindaci delle Amministrazioni interessate e di ulteriori organi coinvolti, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale a pena di decadenza.
Articolo 50 Altre forme di collaborazione
1. Il Comune, per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
CAPO I Assetto Organizzativo
Articolo 51 Norme di organizzazione
1. L’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio.
2. L’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
3. La gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai responsabili dei settori, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
4. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. L’organizzazione del lavoro compete ai dirigenti, se istituiti, o ai responsabili dei servizi, i quali sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell’attuazione degli indirizzi dati.
Articolo 52 Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. L’attività dell’Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario comunale e dai vari Responsabili di settore con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.
4. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.
5. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell’emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell’Ente.
Articolo 53 Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Articolo 54 Status giuridico e trattamento economico del personale.
1. Lo status giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente Statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
Articolo 55 Incarichi a contratto
1. La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, sia in caso di vacanza degli stessi che al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Articolo 56 Segretario comunale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale può inoltre esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Articolo 57 Il Vice Segretario
1. Può essere istituita la figura del Vice Segretario, con funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza, impedimento e vacanza.
Articolo 58 Responsabilità degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.
3. I dirigenti o i responsabili dei settori rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
CAPO I La programmazione finanziaria
Articolo 59 Norme di rinvio
1. L’attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente.
Articolo 60 Autonomia finanziaria
1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.
Articolo 61 La programmazione economica e finanziaria
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono previsti dalla normativa vigente.
2. Il bilancio dell’Ente, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando tutti i principi previsti dalla contabilità armonizzata.
Articolo 62 Gestione del bilancio
1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all’approvazione del Consiglio.
3 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.
Articolo 63 Ordinamento finanziario e contabile
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.
2. Con il Regolamento di contabilità, il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente Statuto.
Articolo 64 Appalti e contratti
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa statale per la disciplina dei contratti.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 65 Modificazioni e abrogazione dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.
Articolo 66 Norma di chiusura
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto nelle materie di sua competenza si fa rinvio alle norme statali sovraordinate pro tempore vigenti, secondo la disciplina della gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico. In tutti i casi in cui il presente Statuto citi norme di qualsiasi tipo che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall’entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.
2. Le disposizioni del presente Statuto si intendono, altresì, disapplicate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dallo Statuto medesimo. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale dello Statuto, si applica la normativa sovraordinata.
Articolo 67 Entrata in vigore
1. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano, eventualmente, quelli esistenti.
5. Fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune, purché compatibili con la legge e con lo Statuto.
IL SINDACO Pais Becher dott.ssa Tatiana
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