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Bur n. 95 del 06 ottobre 2017


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA "ALPAGO", TAMBRE (BL)

Deliberazione n. 14 del 28 luglio 2017

Statuto dell'Unione Montana Alpago.

Approvato dal Consiglio dell’Unione Montana nella seduta del 10.12.2013 con deliberazione n. 7
Modificato dal Consiglio dell'Unione Montana nella seduta del 24.10.2014 con deliberazione n. 19
Modificato dal Consiglio dell'Unione Montana nella seduta del 28.07.2017 con deliberazione n. 14

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI  E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)
Art. 2 (Ambito territoriale)
Art. 3 (Sede)
Art. 4 (Scopi e funzioni)
Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione montana)

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art.  6 (Organi di governo)
Art.  7 (Composizione del Consiglio)
Art.  8 (Competenze del Consiglio)
Art.  9 (Funzionamento del Consiglio)
Art. 10 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio
Art. 11 (Modifica della composizione del Consiglio)
Art. 12 (Commissioni consiliari)
Art. 13 (Presidente)
Art. 14 (La Giunta)

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 15 (Partecipazione popolare)

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 16 (Principi strutturali e organizzativi)
Art. 17 (Personale)
Art. 18 (Organizzazione degli uffici e del personale)
Art. 19 (Segretario)
Art. 20 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 21 (Attività finanziaria e bilanci)
Art. 22 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)
Art. 23 (Organo di revisione)
Art. 24 (Tesoreria)
Art. 25 (Controllo di gestione)

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 (Regolamenti)
Art. 27 (Rinvio)
Art. 28 (Modifiche statutarie)
Art. 29 (Entrata in vigore)

TITOLO I

PRINCIPI  E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione Montana denominata Unione Montana Alpago.

2. L’Unione Montana Alpago è un ente locale ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 32, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

3. Nei successivi articoli, con il termine Unione si intende l'Unione Montana Alpago e con i termini Consiglio e Giunta si intendono il Consiglio e la Giunta dell'Unione Montana Alpago.

Art. 2
(Ambito territoriale)

1. L’ambito territoriale dell’Unione Montana Alpago è costituito dal territorio dei Comuni di:

  • Alpago
  • Chies d’Alpago
  • Tambre

2. L’Unione Montana Alpago opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L’Unione Montana Alpago, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana dell’Alpago e costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
(Sede)

1.  L’Unione Montana Alpago ha la propria sede legale in Tambre. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

2. Gli uffici dell’Unione Montana Alpago trovano collocazione presso i Comuni aderenti.

3. L’Unione Montana può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 4
(Scopi e funzioni)

1. L’Unione persegue i seguenti scopi:

a) svolgere l’esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui all’articolo 2;
b) promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali;
c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
d) promuovere il percorso di fusione di tutti o parte dei Comuni aderenti all'Unione;
e) migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
f) razionalizzare e contenere la spesa con azioni concrete, quali la distribuzione degli uffici prioritariamente nelle sedi municipali piuttosto che in altri edifici;
g) garantire un'equa distribuzione degli uffici inerenti funzioni e servizi associati nell'ambito dei Comuni aderenti, a partire dai Comuni diversi dalla sede legale;
h) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
i) promuovere la tutela dell’ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
l) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
m) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d’area.

2. L’Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
b) gestione, nell’ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità Montane;
c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani, come previsto dall'art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni Montane dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall’Unione Montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. L’Unione attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi. Garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna assicurando, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ciascun genere, qualora i soggetti da nominare siano più di uno.

Art. 5
(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione montana)

1.Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all’Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento e del relativo atto di recepimento da parte dell'Unione.

2. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo di cui al comma 1 contenga i seguenti elementi:

a)  il contenuto della funzione o del servizio conferito;
b)  i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
c)  gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
d)  la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
e)  la durata e le modalità di recesso.

3. L’Unione Montana può svolgere l’esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell’azione amministrativa da parte dell’Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5, comma 1 bis, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve prevedere anche gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

6. L'Unione Montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all’Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve prevedere anche gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

7. L’Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve prevedere anche gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell’Unione:

a)  il Consiglio
b) il Presidente
c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione gestionale.

Art. 7
(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell’Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco esclusivamente nei casi di oggettivo impedimento permanente o temporaneo, decesso, rimozione e decadenza.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e dai due consiglieri che rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi eletti.

4. I Sindaci membri del Consiglio dell’Unione entrano in carica al momento della  proclamazione e cessano con la scadenza del mandato.

5. I Consiglieri diversi dai Sindaci entrano in carica all’atto della nomina del Consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio comunale.

Art. 8
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell’Unione Montana esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione.

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

  • per determinazione del medesimo;
  • su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
  • su richiesta deliberata dalla Giunta;
  • su richiesta deliberata da uno o più  Consigli comunali.

2. L’ adunanza del Consiglio per l’elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età, come meglio precisato al terzo comma del successivo art. 13.

3. Il Presidente stabilisce l’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti.

4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. Eventuali integrazioni o modifiche all’ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. L’attività del Consiglio si svolge presso la sede dell’Unione oppure presso altre sedi  indicate nella convocazione.

6. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) casi, tempi e modalità per la convocazione del Consiglio;
b) modalità e forme di esercizio dei diritti dei componenti del Consiglio;
c) modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d) numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
e) quota di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni;
f) individuazione e funzionamento delle Commissioni.

7. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio.

8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 10
(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all’attività dell’Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 11
(Modifica della composizione del Consiglio)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;
b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
c) revoca;
d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell’Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell’Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l’invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l’interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell’approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell’Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell’Unione.

Art. 12
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni  permanenti o temporanee.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori dipendenti e amministratori dell'Unione e dei Comuni aderenti, nonché altri soggetti esterni, per l'esame di specifici argomenti.

4. Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l’istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l’Unione.

Art. 13
(Presidente)

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione e la rappresenta assicurandone nel contempo l’unità dell’azione politico – amministrativa.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri componenti Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e dura in carica al massimo quattro anni e, comunque, nel limite del suo mandato da Sindaco.

3. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età  per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell’Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali. L’elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora il Presidente non venga eletto, le funzioni di Presidente del Consiglio rimangono in capo al Consigliere Sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il Consiglio entro un termine di quindici giorni.

4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all’obbligo della nomina dei rappresentanti, nonostante sollecito, e comunque il numero dei Consiglieri nominati sia superiore alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio dell’Unione viene ugualmente convocato.

5. Il Presidente:

  1. è il rappresentante legale dell’Unione;
  2. nomina gli assessori nel numero massimo di tre per la composizione della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 11;
  3. nomina il Vicepresidente dell’Unione tra gli Assessori;
  4. sovrintende al funzionamento degli uffici;
  5. nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  6. impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
  7. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
  8. convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all’articolo 10;
  9. convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno, salvo quanto previsto al successivo articolo 14;
  10. firma, unitamente al Segretario, i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
  11. promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;
  12. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;
  13. coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;
  14. firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.
  15. svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell’Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

8. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall’Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

9. Nel caso di cessazione dalla carica di Presidente per scadenza del mandato da Sindaco, il Consiglio è convocato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, comma 2, e 13, comma 3.

10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14
(La Giunta)

1. La Giunta è nominata dal Presidente ed è composta dai Sindaci facenti parte dell’Unione Montana e dal Consigliere di maggioranza rappresentante del Comune di Alpago in seno al Consiglio dell’Unione Montana stessa.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente,  il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell’approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell’Unione o presso le sedi comunali.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Qualora la proposta di deliberazione non ottenga la maggioranza in almeno due sedute consecutive, alla terza vale il voto del Presidente.

8. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, Consiglieri dell’Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell’Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell’Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 15
(Partecipazione popolare)

1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell’Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’Ente.

4. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 16
(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:

  1. organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
  2. analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun componente dell'organizzazione;
  3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L’Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con i cittadini rimangano ampiamente decentrati sul territorio.

3. Il modello è supportato dall’utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 17
(Personale)

1. L’Unione determina la propria dotazione organica, nonché l’organizzazione e la gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L’Unione disciplina con apposito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell’Unione è costituito da:

  • personale delle soppresse Comunità Montane ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
  • personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell’Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all’art. 5 del presente Statuto.

6. L’attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione, da parte dei Comuni, comporta l’unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 18
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L’Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica, di indirizzo e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità della loro gestione.

Art. 19
(Segretario)

1. La gestione amministrativa dell’Unione Montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell’Unione Montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi. In caso di assenza del segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da un dirigente, ove presente, o da un segretario in regime di convenzione o da altro personale dell'Unione incaricato delle funzioni di Vicesegretario.

2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.

3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Art. 20
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività nelle quali si struttura l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’attività dell’Unione per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite e rispondono  del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 21
(Attività finanziaria e bilanci)

1. All’Unione competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. All’Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell’Unione, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità, che tengono conto della natura delle funzioni gestite.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell’ambito del bilancio dell’Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 23
(Organo di revisione)

1. Il Consiglio dell’Unione nomina l'organo di revisione che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.

2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

Art. 24
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell’Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 25
(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
(Regolamenti)

1. Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità Montana dell’Alpago.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all’Unione Montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 27
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 28
(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche statutarie sono adottate dal Consiglio dell’Unione Montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l’Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai Comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Entro trenta giorni dall’adozione, il Consiglio dell’Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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