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Bur n. 95 del 06 ottobre 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI VESTENANOVA (VERONA)

Delibera Consiglio comunale n. 27 del 26 luglio 2017

Modifiche allo statuto comunale.

Art. 10
(Sedute e convocazioni)

1.      L’attività del Consiglio si svolge in sedute convocate in via ordinaria ed in via urgente.
(comma così modificato): 1. L’attività del Consiglio si svolge in sedute convocate in via ordinaria, straordinari ed in via urgente.
2.      Sono sedute convocate in via ordinaria quelle convocate con notifica di 5 giorni prima e d’urgenza con notifica di 24 ore prima.
(comma così modificato): 2. Sono sedute convocate in via ordinaria quelle convocate con notifica di 5 giorni prima, sedute convocate in via  straordinaria quelle convocate con notifica di 3 giorni prima e d’urgenza con notifica di 24 ore prima.
3.      Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall’art. 4/2° lett. B) del D.Lgs. 267/2000.
4.      Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5.      In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Fino all’elezione del nuovo Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vicesindaco.
6.      Le notifiche della convocazione dell’ordine del giorno ai consiglieri possono essere effettuate anche via posta certificata (pec) o e-mail, previa autorizzazione da parte dei consiglieri interessati. (comma introdotto)

Art. 16
(Elezioni e prerogative)

1.      Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2.      Il Sindaco nomina componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3.      Non può essere nominato assessore colui che ha ricoperto in due mandati consecutivi la stessa carica. (comma abrogato)
4.      Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 17
(Composizione)

1.      La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 4 Assessori.
(comma così modificato):  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 2 Assessori.
2.      Tutti e quattro gli Assessori potranno essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili, escludendo i candidati non eletti alle ultime elezioni amministrative. Nel documento programmatico dovranno essere esplicitati i motivi che hanno indotto alla scelta con la specificazione alla competenze.
(comma così modificato):  2. Tutti e due gli Assessori potranno essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili.
3.      Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 22
(Attribuzioni di amministrazione)

1.      Il Sindaco:

a)      ha la rappresentanza legale dell’Ente;
b)      ha la direzione ed il coordinamento dell’attività politico - amministrativa del comune;
c)      coordina l’attività dei singoli assessori:
d)      può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;
e)      impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
f)       ha facoltà di delega;
g)      promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
h)      Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i)       Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
j)       Adotta ordinanze ordinarie di propria competenza;
k)      Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su conforme parere della Giunta Municipale;
l)       Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale; (comma abrogato)
m)     Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;
n)      Stipula in rappresentanza dell’Ente i contratti già conclusi quando manchi una figura “direttiva” ausiliaria del Segretario rogante.

Art. 27
(Attribuzioni gestionali)

1.      Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente di discrezionalità tecnica.
2.      In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a)      predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)      organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c)      ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta; (comma abrogato)
d)      liquidazione di spese regolarmente ordinate; (comma abrogato)
e)      presidenza elle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’ente.
f)       Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
g)      Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l ‘esecuzione delle deliberazioni;
h)      Verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
i)        Liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento; (comma abrogato)

Art. 28
(Attribuzioni consultive)

(articolo abrogato)
1.      Il Segretario comunale, se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed ai Capi Gruppo consiliari;

Art. 32
(Struttura)

(Articolo modificato in Art. 31)
1.      L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2.      In considerazione delle limitate dimensioni, l’attività del Comune e del limitato organico, l’attività delle notifiche può essere svolta dal Corpo di Polizia Municipale.
(comma così modificato): 2. In considerazione delle limitate dimensioni, l’attività del Comune e del limitato organico, l’attività delle notifiche può essere svolta dal Corpo di Polizia Locale.

Art. 34
(Forme di gestione)

(Articolo modificato in Art. 33)
1.      L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2.      La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3.      Per i servizi da gestire in forme imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.      Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra le gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.
5.      Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutele degli utenti.
6.      Il Consiglio Comunale delega la Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
(comma abrogato)

Art. 38
(Consorzi)

(Articolo modificato in Art. 37)
1.      Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, è previsto nell’articolo precedente.
2.      La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 45, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio degli albi pretori degli enti contraenti.
(comma così modificato): La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 36, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio degli albi pretori on-line degli enti contraenti.
3.      Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4.      Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44
(Referendum consultivo)

(Articolo modificato in Art. 43)
1.      In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2.      Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.
3.      Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

-          tributi e tariffe;
-          provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;

4.      Per un periodo di almeno di 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5.      Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale, quando richiesto da almeno il 20% della popolazione residente nel Comune di Vestenanova o frazione di esso ed avente diritto al voto.
(comma modificato): Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale, quando richiesto da almeno il 20% della popolazione residente nel Comune di Vestenanova ed avente diritto al voto.
6.      Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7.      Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 47
(Difensore Civico)

(Articolo abrogato)
1.      Ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2.      Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3.      E’ compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a pervenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4.      E’ dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte, di rispettiva competenza.
5.      Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media inferiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consiglio Comunale.
Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

Il Sindaco Edo Dalla Verde

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