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Bur n. 93 del 29 settembre 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI VAL LIONA (VICENZA)

Determinazione area tecnica n. 68 del 28 agosto 2017 registro generale determinazioni n. 136 registro pubblicazioni n. 244 del 31 agosto 2017

Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 08.06.2001 n. 327 dell'area già utilizzata per l'ampliamento del cimitero censita al foglio 1 mapp.li 1044 - 1045 del comune di Grancona ora Val Liona.

VISTI i provvedimenti sindacali di seguito riportati:

  • prot. n. 11 del 13 luglio 2017 con il quale la sottoscritta ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile Area Tecnica;
  • prot. n. 09 del 13 luglio 2017 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Contabili;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale di Grancona n. 16 del 13.02.2017 avente per oggetto: "Acquisizione sanante al demanio comunale delle aree già utilizzate per l'ampliamento del cimitero" con la quale viene stabilito di:

  • autorizzare e demandare al Responsabile dell'Area Tecnica comunale l'adozione degli atti connessi e conseguenti l'attuazione della presente, compresa l'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle aree identificate al N.C.T. Foglio n. 1, mapp.li nn. 1044 e 1045, occupate dall'ampliamento del cimitero comunale e aree pertinenziale a parcheggio;
  • di prescrivere che il provvedimento di acquisizione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica tenga conto di quanto previsto dall'art. 42-bis del D.P.R. n° 327/2001, così come introdotto dall'art. 34, comma 1, della legge n° 111/2011 e, in particolare, entro il termine di 30 giorni dalla sua assunzione, venga notificato agli interessati, sia liquidata la somma offerta o depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, venga trasmesso alla Corte dei Conti del Veneto e all'Ufficio di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 ove istituito, nonché venga trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;

ACCERTATO che con legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017 è stato istituito, dalla data del 17 febbraio u.s., il nuovo Comune denominato "Val Liona", mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza;

RICHIAMATO l'art. 3 della Legge regionale n. 5/2017 che recita "il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti con il personale";

PREMESSO CHE:

  • Con deliberazione della G.C. n.104 del 23/06/1994 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ampliamento del cimitero comunale e dell'annesso parcheggio da realizzarsi non solo su proprietà pubblica, ma anche su proprietà privata;
  • Con contratto preliminare di compravendita, già sottoscritto in data 17/12/1994 e successivamente integrato con ulteriore patto integrativo, il Comune di Grancona e i privati proprietari dei beni prendevano atto che "la presente contrattazione preliminare altro non è che la composizione amichevole di un'eventuale azione di esproprio da parte del Comune" e i privati autorizzavano l'Ente all'immissione in possesso del bene fin da subito, immissione avvenuta in data 10/04/1995 (data di inizio dei lavori I stralcio);
  • Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di reg. del 18/12/1996 si approvava il suddetto contratto preliminare, stabilendo espressamente di acquistare i n. 2 mappali ivi indicati, come censiti al NCT del Comune di Grancona Fg. 1, n. 1044 e 1045 per una superficie totale di mq 1.884, già occupati dal Comune di Grancona in occasione dell'inizio dei lavori di cui sopra;
  • Con la medesima deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di reg. del 18/12/1996 si quantificava, sulla base di n. 2 perizie di stima redatte dall'UTC in data 8/03/1995, allegata alla D.C.C. n. 18/1995 e in data 18/12/1996, allegata alla D.C.C. n. 59 del 18/12/1996, il valore del terreno in Lire 4.100 al mq (ora Euro 2,12) per un totale di Lire 7.724.400 (ora Euro 3.994,08);

PRESO ATTO, TUTTAVIA, CHE il contratto definitivo di compravendita non è mai stato sottoscritto tra le parti, non essendoci, pertanto, un valido titolo in possesso del Comune di Grancona per la trasformazione irreversibile dell'area in cimitero comunale e parcheggio annesso;

ACCERTATO che in data 22 settembre 2016 con nota prot. n. 2991 del 22.09.2016 gli attuali proprietari Peotta Mariano e Peotta Lucia, unici aventi titolo ad oggi a seguito di sentenza di usucapione n° 436/16 pubblicata il 01/03/2016- R.G. n° 4905/2015 rep. n° 1199/2016 del 04/03/2016, tramite il loro tecnico incaricato, hanno chiesto al Comune di Grancona di regolarizzare la situazione, confermando la disponibilità a cedere i mappali di cui al NCT del Comune di Grancona, Fg. 1, n. 1044 e 1045, già oggetto di preliminare di compravendita tra il Comune di Grancona e gli allora proprietari dei beni medesimi;

DATO ATTO CHE fino alla decisione della corte europea dei diritti dell'Uomo del 29 marzo 2006, causa Scordino contro Italia, recepita nelle storiche sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e 349 del 24 ottobre 2007, per i casi quale quello oggetto del presente provvedimento esisteva incertezza normativa e giurisprudenziale tanto che, sia il legislatore che i giudici ammettevano istituti quali l'occupazione usurpativa, l'occupazione acquisitiva e fenomeni quali l'accessione invertita;

CONSIDERATO CHE:

  • l'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, così come introdotto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 111/2011 prevede che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale(...)".
  • l'art. 42 bis è applicabile in tutte quelle situazioni, come quella in oggetto, in cui viene utilizzato da parte di un Comune un bene immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, indennizzando il proprietario del pregiudizio patrimoniale e non e risarcendolo del danno patito per il periodo di occupazione senza titolo, in base ai parametri stabiliti nel citato art. 42 bis del DPR n. 327/2001.
  • l'interesse pubblico all'acquisizione delle aree in questione è attuale e prevalente, attesa l'irreversibile trasformazione dell'area de qua, utilizzata oggi da chiunque, come area su cui è stato realizzato l'ampliamento del cimitero comunale e di annessa area a parcheggio;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015, che ha ritenuto infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 42 bis chiarendo che:

  • la norma non riserva alla PA un trattamento privilegiato rispetto agli altri autori di un fatto illecito, soggetti all'obbligazione risarcitoria/restitutoria di cui agli artt. 2043 e 2058 cc., se pure il presupposto di applicazione della norma è l'indebita utilizzazione dell'area, tuttavia l'adozione dell'atto acquisitivo, con effetti non retroattivi, è certamente espressione di un potere attribuito appositamente dalla norma impugnata alla stessa PA, la quale, con l'adozione di tale atto, riprende a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa;
  • per altro verso, non c'è violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, il che si verifica solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa. Ciò non accade quando, come nella specie, la norma censurata non elimina affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale. Tale tutela viene solo parzialmente "conformata", in modo da garantire comunque un serio ristoro economico, prevedendosi l'esclusione delle sole azioni restitutorie; ma queste ultime non sarebbero congruamente esperibili rispetto ad un comportamento non più qualificato in termini di illecito. -non è vero neppure che l'indennizzo previsto dalla norma censurata sia ingiustificatamente inferiore nel confronto con l'espropriazione in via ordinaria dello stesso immobile. Infatti, la norma attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene (così come accade per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie), oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10% del valore venale del bene. Si è perciò in presenza di un importo ulteriore, ed inoltre il privato, in deroga alle regole ordinarie, è in tal caso sollevato dall'onere della prova; -per la Corte, la norma delinea pur sempre una procedura espropriativa, ma avente carattere "eccezionale", che deve necessariamente confrontarsi con la situazione fattuale chiamata a risolvere. La norma, infatti, presuppone una già avvenuta modifica dell'immobile, utilizzato per scopi di pubblica utilità;

VALUTATO CHE, ad oggi, non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, atteso che: a)l'area de qua è stata irreversibilmente trasformata a seguito dell'ampliamento del cimitero comunale e annessa area a parcheggio, quindi sulla medesima è stata realizzata un'opera pubblica utilizzata dalla collettività, per cui risulta impossibile ritrasformare l'area e restituirla ai proprietari. Questa ipotesi, infatti, produrrebbe non solo un gravissimo danno economico all'Ente, in quanto si disperderebbero ingenti risorse finanziarie già investite, ma si provocherebbe un problema di non poco conto connesso all'utilizzo funzionale dell'area stessa come cimitero e come unica area a parcheggio al servizio dello stesso; b)l'indispensabilità che l'area resti (rectius diventi) pubblica si deduce anche dal fatto che, se il Comune restituisse l'area ai proprietari, si dovrebbe comunque avviare nuovamente un procedimento di esproprio per riacquisirla, data l'irreversibilità della trasformazione;

APPURATO CHE in base a quanto previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 ed alla perizia di stima predisposta ed agli atti dell'UTC in data 08.02.2017 prot.n. 438 (che ha confermato in 2,12Euro/mq (ex 4.100 Lire / mq) il valore del terreno de quo) la somma da corrispondere ai Sig.ri Peotta Mariano e Peotta Lucia ammonta ad un totale di Euro 8.866,86, come di seguito quantificata: a)una somma pari al valore venale del bene moltiplicato per i mq da acquisire - a titolo di pregiudizio patrimoniale; b)una somma pari al 10% di a) - quale pregiudizio non patrimoniale; c)una somma pari al 5% annuo di a) - quale risarcimento danni per l'occupazione senza titolo;

VISTA la delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 13 del 08/06/2017 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019 dove sono previsti appositi stanziamenti per il procedimento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che per il perfezionamento del procedimento è necessario assumere, altresì, l'impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 1^ del D.L.vo n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di procedere:

  • all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree identificate al N.C.T. del Comune di Grancona, ora Val Liona, foglio 1 mapp.li n. 1044 e 1045, di proprietà dei sig.ri Peotta Mariano e Peotta Lucia;
  • all'impegno di spesa a favore dei sig.ri Peotta Mariano e Peotta Lucia della somma di Euro 8.866,86, secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, che trova copertura al cap. 1600 "costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali" codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015;
  • all'impegno della somma di Euro 1.100,00 per la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, che trova copertura al cap. 1600 "costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali" codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015;

ACCERTATO CHE il certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 437 del 08.02.2017, dei terreni oggetto del presente provvedimento prevede la seguente classificazione nel vigente Piano di Assetto del territorio in: -Sistema "A" - Ambientale - Paesaggistico A.T.O. Con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale paesaggistico art. 24: -ATO A 1 Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico Art. 24.1; Che, in base al vigente Piano degli Interventi l'area viene classificata: -Fg. 1 part. 1044 = Zona E = zona agricola art. 15; -Fg. 1 part. 1045 = in parte Zona E = zona agricola art. 15; in parte Zona F2 = zone per attrezzature di interesse comune e per attrezzature tecnologiche esistenti di progetto art. 30.2;

VISTI:

  • il DPR 327/2001; -il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
  • il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;
  • l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
  • la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  • l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  • il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
  • il Codice di comportamento integrativo adottato, in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
  • il Piano comunale per la prevenzione della corruzione, contenente anche il Piano comunale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 ;
  • Il D.Lgs. 267/2000;
  • Il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto del Comune di Val Liona, approvato con delibere di Consiglio Comunale del Comune di Grancona n. 14 del 13.02.2017 e del Comune di San Germano dei Berici n. 13 del 13.02.2017, esecutive;

ATTESTATA, giusto il combinato disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

ACCERTATA che nella formazione dell'atto è stata verificata la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

  1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento;
  2. Di acquisire al patrimonio del Comune di Val Liona, con sede in Piazza Marconi 1 cap. 36040 c.f. 04078130244, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, gli immobili iscritti al N.C.T. del Comune di Grancona, ora Val Liona, foglio n. 1 mappali n. 1044 e 1045 per una superficie totale di mq. 1.884,00 di proprietà dei sig,ri Peotta Mariano e Peotta Lucia residenti rispettivamente in Val Liona (VI) e a Roncà (VR), in base al certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 437 del 08.02.2017, si trovano in ZTO nel vigente Piano di Assetto del territorio in: -Sistema "A" - Ambientale - Paesaggistico A.T.O. Con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale paesaggistico art. 24: -ATO A 1 Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico Art. 24.1; Che, in base al vigente Piano degli Interventi l'area viene classificata: - Fg. 1 part. 1044 = Zona E = zona agricola art. 15; - Fg. 1 part. 1045 = in parte Zona E = zona agricola art. 15; in parte Zona F2 = zone per attrezzature di interesse comune e per attrezzature tecnologiche esistenti di progetto art. 30.2;
  3. Di trasferire la consistenza descritta nello stato di fatto e di diritto di cui si trova, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva legalmente esistente;
  4. Di impegnare a favore dei sig.ri Peotta Mariano e Peotta Lucia la somma di Euro 8.866,86 con imputazione al cap. 1600 "costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali" codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015;
  5. Di impegnare, altresì, la somma di Euro 1.100 per la registrazione e trascrizione del presente provvedimento presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari ed al competente Ufficio del territorio per la voltura catastale con imputazione al cap. 1600 "costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali" codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015;
  6. Di disporre il pagamento, in forza di quanto sopra esposto, secondo le rispettive quote di proprietà in favore dei signori: Peotta Mariano residente in Val Liona (VI) l' indennità spettante Euro 4.433,43; Peotta Lucia residente in Roncà (VR) l'indennità spettante Euro 4.433,43; Si fa presente che le indennità indicate sono comprensive ed assorbenti degli indennizzi previsti al comma 1 del richiamato art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, contro il presente atto gli aventi diritto suindicati potranno proposte impugnazione secondo le modalità di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.r. n. 327/2001;
  7. Di stabilire che le somme liquidate saranno rese disponibili agli aventi diritto per il pagamento diretto. I proprietari che intendono accettare la somma loro ascritta dovranno darne comunicazione a questo ufficio entro il termine perentorio di 30 gg decorrenti dalla data di notifica del presente atto. In caso di rifiuto della somma offerta o di silenzio entro il termine di 30 giorni da parte degli interessati, si procederà nei successivi 30 giorni al deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti con oneri a loro carico per lo svincolo delle somme e, pertanto, il processo ablativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme stabilite dal DPR 327/2001;
  8. Di accertare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni della Legge 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa contabile è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
  9. Di disporre che il presente atto, in esenzione da bollo a norma dell'art. 22 del DPR 642 del 26.10.1972, sia notificato ai sopraindicati proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
  10. Di dare atto che non è necessario procedere all'acquisizione del CIG in quanto rientra nelle fattispecie degli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
  11. Di dare atto infine che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza e per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserita nella raccolta cronologica dell'Area Tecnica e nella raccolta generale dell'Ufficio di Segreteria;
  12. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario;
  13. Di dare atto, altresì, che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni acquisiti, salvo quelli compatibili con i fini cui il presente provvedimento è preordinato;
  14. Di disporre l'inserimento dei beni acquisiti a seguito del presente provvedimento nell'inventario dei beni comunali indisponibili;
  15. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line del Comune e pubblicato nelle apposite sezioni secondo le disposizioni legislative vigenti;
  16. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni;
  17. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Veneto, sull'albo pretorio del Comune di Val Liona e la trasmissione di copia integrale del presente atto entro 30 giorni alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile Area Tecnica Ing. Evelin Storato

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