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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI VAL LIONA (VICENZA)
Determinazione area tecnica n. 68 del 28 agosto 2017 registro generale determinazioni n. 136 registro pubblicazioni n. 244 del 31 agosto 2017
Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 08.06.2001 n. 327 dell'area già utilizzata per l'ampliamento del cimitero censita al foglio 1 mapp.li 1044 - 1045 del comune di Grancona ora Val Liona.
VISTI i provvedimenti sindacali di seguito riportati:
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale di Grancona n. 16 del 13.02.2017 avente per oggetto: "Acquisizione sanante al demanio comunale delle aree già utilizzate per l'ampliamento del cimitero" con la quale viene stabilito di:
ACCERTATO che con legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017 è stato istituito, dalla data del 17 febbraio u.s., il nuovo Comune denominato "Val Liona", mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza;
RICHIAMATO l'art. 3 della Legge regionale n. 5/2017 che recita "il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti con il personale";
PREMESSO CHE:
PRESO ATTO, TUTTAVIA, CHE il contratto definitivo di compravendita non è mai stato sottoscritto tra le parti, non essendoci, pertanto, un valido titolo in possesso del Comune di Grancona per la trasformazione irreversibile dell'area in cimitero comunale e parcheggio annesso;
ACCERTATO che in data 22 settembre 2016 con nota prot. n. 2991 del 22.09.2016 gli attuali proprietari Peotta Mariano e Peotta Lucia, unici aventi titolo ad oggi a seguito di sentenza di usucapione n° 436/16 pubblicata il 01/03/2016- R.G. n° 4905/2015 rep. n° 1199/2016 del 04/03/2016, tramite il loro tecnico incaricato, hanno chiesto al Comune di Grancona di regolarizzare la situazione, confermando la disponibilità a cedere i mappali di cui al NCT del Comune di Grancona, Fg. 1, n. 1044 e 1045, già oggetto di preliminare di compravendita tra il Comune di Grancona e gli allora proprietari dei beni medesimi;
DATO ATTO CHE fino alla decisione della corte europea dei diritti dell'Uomo del 29 marzo 2006, causa Scordino contro Italia, recepita nelle storiche sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e 349 del 24 ottobre 2007, per i casi quale quello oggetto del presente provvedimento esisteva incertezza normativa e giurisprudenziale tanto che, sia il legislatore che i giudici ammettevano istituti quali l'occupazione usurpativa, l'occupazione acquisitiva e fenomeni quali l'accessione invertita;
CONSIDERATO CHE:
RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015, che ha ritenuto infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 42 bis chiarendo che:
VALUTATO CHE, ad oggi, non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, atteso che: a)l'area de qua è stata irreversibilmente trasformata a seguito dell'ampliamento del cimitero comunale e annessa area a parcheggio, quindi sulla medesima è stata realizzata un'opera pubblica utilizzata dalla collettività, per cui risulta impossibile ritrasformare l'area e restituirla ai proprietari. Questa ipotesi, infatti, produrrebbe non solo un gravissimo danno economico all'Ente, in quanto si disperderebbero ingenti risorse finanziarie già investite, ma si provocherebbe un problema di non poco conto connesso all'utilizzo funzionale dell'area stessa come cimitero e come unica area a parcheggio al servizio dello stesso; b)l'indispensabilità che l'area resti (rectius diventi) pubblica si deduce anche dal fatto che, se il Comune restituisse l'area ai proprietari, si dovrebbe comunque avviare nuovamente un procedimento di esproprio per riacquisirla, data l'irreversibilità della trasformazione;
APPURATO CHE in base a quanto previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 ed alla perizia di stima predisposta ed agli atti dell'UTC in data 08.02.2017 prot.n. 438 (che ha confermato in 2,12Euro/mq (ex 4.100 Lire / mq) il valore del terreno de quo) la somma da corrispondere ai Sig.ri Peotta Mariano e Peotta Lucia ammonta ad un totale di Euro 8.866,86, come di seguito quantificata: a)una somma pari al valore venale del bene moltiplicato per i mq da acquisire - a titolo di pregiudizio patrimoniale; b)una somma pari al 10% di a) - quale pregiudizio non patrimoniale; c)una somma pari al 5% annuo di a) - quale risarcimento danni per l'occupazione senza titolo;
VISTA la delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 13 del 08/06/2017 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019 dove sono previsti appositi stanziamenti per il procedimento di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che per il perfezionamento del procedimento è necessario assumere, altresì, l'impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 1^ del D.L.vo n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere:
ACCERTATO CHE il certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 437 del 08.02.2017, dei terreni oggetto del presente provvedimento prevede la seguente classificazione nel vigente Piano di Assetto del territorio in: -Sistema "A" - Ambientale - Paesaggistico A.T.O. Con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale paesaggistico art. 24: -ATO A 1 Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico Art. 24.1; Che, in base al vigente Piano degli Interventi l'area viene classificata: -Fg. 1 part. 1044 = Zona E = zona agricola art. 15; -Fg. 1 part. 1045 = in parte Zona E = zona agricola art. 15; in parte Zona F2 = zone per attrezzature di interesse comune e per attrezzature tecnologiche esistenti di progetto art. 30.2;
VISTI:
VISTO lo Statuto del Comune di Val Liona, approvato con delibere di Consiglio Comunale del Comune di Grancona n. 14 del 13.02.2017 e del Comune di San Germano dei Berici n. 13 del 13.02.2017, esecutive;
ATTESTATA, giusto il combinato disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
ACCERTATA che nella formazione dell'atto è stata verificata la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;
DETERMINA
Il Responsabile Area Tecnica Ing. Evelin Storato
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