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Bur n. 83 del 25 agosto 2017


Materia: Urbanistica

COMUNE DI CAMPODARSEGO (PADOVA)

Decreto n. 2 del 27 giugno 2017

Imposizione di servitù e occupazione temporanea sugli immobili per la costruzione del metanodotto " Allacciamento Comune di Campodarsego ( nuovo) DN 150 - DP 24 bar ", in sostituzione dell'esistente. Articoli 52-sexies e 52-octies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

 PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 52-quater e successive modificazioni e integrazioni, è stato disciplinato il procedimento per l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture lineari energetiche, ivi compresi i gasdotti;

- il Comune è competente per l'approvazione dei progetti di gasdotti di interesse locale (articolo 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i., articolo 43, comma 1bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, delibera di Giunta Regionale n. 2607 del 7 agosto 2006 ). Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune;

DATO ATTO che con la sopra richiamata normativa è stato disposto che le funzioni amministrative in materia espropriativa per i gasdotti di interesse locale, sono esercitate dal Comune, Ente procedente; 

RICHIAMATO il provvedimento n. PE-129-2015 del 20 giugno 2016, a favore della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008, Ente beneficiario, con il quale è stato approvato, in esito alla conferenza dei servizi del 12 maggio 2016, il progetto definitivo del seguente intervento:

Intervento

Costruzione metanodotto ” Allacciamento Comune di Campodarsego ( nuovo ) DN 150 - DP 24 bar “, in sostituzione dell'esistente.

Catasto dei Terreni, Comune

di Campodarsego

Foglio 15

Particelle 57(parte), 77(parte), 131(parte), 232(parte), 235(parte), 265(parte)

Foglio 22

Particelle 345(parte), 346(parte)


con contestuali accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e dichiarazione di pubblica utilità;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Comune n. 9863 del 30 giugno 2016, con la quale è stata data notizia ai proprietari interessati dell'approvazione del progetto definitivo e della data della sua efficacia;

VISTA l'istanza della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. assunta al protocollo comunale n. 16574 del 24 ottobre 2016, quale soggetto beneficiario, volta ad ottenere il decreto:

- di imposizione di servitù di metanodotto, con determinazione dell'indennità provvisoria, a carico dei fondi interessati dall'opera di cui trattasi, nei confronti dei soggetti con i quali non è stata possibile un'intesa bonaria per l'attraversamento dei fondi medesimi;

- di occupazione temporanea, per un periodo di anni due delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, come identificate nella planimetria allegata all'istanza;

ex articolo 20, 52-sexies e 52-octies del d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i.;

VISTA la nota della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. n. REIV/NOR/INNE/1349/2017 del 25 ottobre 2016, con la quale sono stati comunicati al solo proprietario, con il quale non è stato possibile pervenire all'accordo bonario circa la determinazione dell'indennità di servitù, l'elenco dei beni da asservire ed occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori e l'ammontare dell'offerta formale delle relative indennità;

VISTO il decreto n. 1 del 10 febbraio 2017 di determinazione, da parte dello scrivente Comune, dell’indennità provvisoria di asservimento e occupazione temporanea, relativa all’opera di cui trattasi;

VISTA la nota del 23 aprile 2017 assunta al protocollo comunale n. 6754 del giorno successivo, con la quale il Sig. Poggese Giuseppe ha comunicato il rifiuto dell’indennità provvisoria offerta, non provvedendo, a norma dell’articolo 20, comma 7, alla nomina del tecnico di propria fiducia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente espletamento della procedura di cui all’articolo 20, comma 14, del medesimo d.P.R.;

VISTA l’ordinanza n. 16 del 31 maggio 2017, trasmessa all’Ente beneficiario, di deposito dell’indennità provvisoria di asservimento e occupazione temporanea, relativa all’opera di cui trattasi; 

VISTA la nota della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. n. INGCOS/NOR/INNE/713/2017/ CAS del 19 giugno 2017, assunta al protocollo comunale n. 9710 del giorno seguente, con la quale è stata trasmessa la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia n. 49146 del 19 giugno 2017, con la quale L’Ente comunica alla stessa Ditta, l’avvenuto perfezionamento del deposito dell’indennità provvisoria di asservimento e occupazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 52-octies del d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i. il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare delle relative indennità;

CONSTATATO che l'asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione dell'indennità è stata effettuata, conformemente agli articoli 44 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nella misura stabilità dall’allegato piano parcellare allegato al presente decreto.

RITENUTO:

- che è necessario che i lavori di realizzazione del metanodotto in parola, siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera della condotta;

- che la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2008;

VISTO il d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i. e in particolare l’articolo 52-octies che disciplina i contenuti del decreto di imposizione di servitù e le modalità per la sua esecuzione, con rinvio alle disposizioni degli articoli 23, 24 del medesimo d.P.R.;

RILEVATA la competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18-8-2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, giusto decreto di nomina del Sindaco n. 4 del 28 marzo 2017;

DECRETA

Articolo 1 - Costituzione di servitù coattiva di metanodotto.

E' disposta a favore di SNAM RETE GAS S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008, l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei seguenti fondi di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto e che comprendente la planimetria catastale con l'esatta individuazione della fascia di asservimento (colore rosso), nonché l'individuazione delle aree in occupazione temporanea (colore verde).

Immobili oggetto di asservimento e occupazione

Catasto dei Terreni, foglio 15, particella 265 ( parte ).

Superficie da asservire 1.618,00 m².

Superficie da occupare temporaneamente 1.598,00 m².

I terreni ricadono in zona territoriale omogenea “ E zone agricole “, gravata da fascia di rispettoà di metanodotto, come definite nel vigente Piano degli Interventi, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo scrivente Comune in data odierna.

Proprietà degli immobili

 Sig. Poggese Giuseppe

codice fiscale PGGGPP44R21B524S

 Proprietario per 1/1

 La servitù avrà le seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- lo scavo e la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8,00 (otto) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di SNAM RETE GAS S.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto in oggetto, di proprietà di Snam Rete Gas Spa che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione del metanodotto sia in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.a. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 2 - Occupazione temporanea

 E’ disposta a favore della SNAM RETE GAS S.p.a. l'occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, identificati in colore verde nell'allegata planimetria, per un periodo di presunto di anni 2 (due) decorrente dalla data di immissione in possesso.

 Al termine dei lavori le aree occupate saranno restituite con verbale di riconsegna descrivente lo stato dei luoghi.

Articolo 3 - Indennità provvisoria di asservimento e di occupazione temporanea

 Le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea, da corrispondere al soggetto interessato sono state determinate con decreto n. 1 del 10 febbraio 2017, come riportate nell’allegata tabella.

Articolo 4 - Modalità di notifica ed esecuzione del decreto

 La costituzione di servitù di metanodotto a favore di SNAM RETE GAS S.p.a. è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito, così come previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel termine perentorio di due anni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.P.R. medesimo.

 Il presente decreto verrà notificato a spese del beneficiario al proprietario interessato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 24 del citato d.P.R. n. 327 del 2001.

 Il presente decreto sarà eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario.

 L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata per l'esecuzione stessa.

 I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.a. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti a servitù di metanodotto, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001. Copie degli atti inerenti la notifica , compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla SNAM RETE GAS S.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net.

Articolo 5 - Registrazione, trascrizione e pubblicazione

 La società Snam Rete Gas Spa dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.

 Copia del verbale di immissione nel possesso sarà trasmessa all’Ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. Il decreto sarà inoltre registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 Un estratto del decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,. A cura e spese del beneficiario.

Articolo 6 - Modalità e termini per il ricorso

 Adempiute le formalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, tutti i diritti relativi agli immobili potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

 Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del decreto legislativo 02 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricevimento.


Campodarsego 27 giugno 2017
 

Allegato A , composto da:

- Elenco proprietari.

- Tavola 1 di 1 - Piano particellare, planimetria con fascia di asservimento.

- Tavola 1 di 1 - Piano parcellare, planimetria con fascia di occupazione.

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Mario Vizzini

(seguono allegati)

Ditta_1_Stralcio_AOL_352029.pdf
Ditta_1_Stralcio_VPE_352029.pdf
Elenco_proprietari_Ditta_1_352029.pdf

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