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Bur n. 80 del 18 agosto 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO)

Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30 novembre 2016

Modifiche allo Statuto comunale.

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE 


ART.    1     PRINCIPI FONDAMENTALI

1.      La comunità di Cappella Maggiore è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.

2.      Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3.      Il comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a)     affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
b)     soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
c)     valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
d)     promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
e)     promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
f)      scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
g)     promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell’ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e salvaguardia, assetto, utilizzazione e valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle sue risorse.

4.      Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi.

5.      Il comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla legge 27.7.2000, n. 212.


ART.   4    ALBO PRETORIO 

1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.


ART.  20    DIRITTI   DEI   CONSIGLIERI   COMUNALI

1.     I consiglieri comunali:

a)       esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;
b)      possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c)       esercitano l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d)      hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato;
e)       hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
f)       hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2.     L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3.     Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.

4.     In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all’amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.


ART.  21  DIMISSIONI,  SOSPENSIONE, DECADENZA  E SURROGA  DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1.     Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.  Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2.     Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.

3.     Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva  alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4.     Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5.     Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.


ART.  24   COMMISSIONI   CONSILIARI

1.     Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2.     Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3.     Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.


ART. 26   COMMISSIONI   COMUNALI

1.     Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2.     Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3.     Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4.     Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.


ART.   27    LA GIUNTA COMUNALE

1.     La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

2.     Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

3.     Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4.     Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

5.     Promuove e resiste alle liti nonché concilia e transige nell’interesse del comune.

6.     Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.


ART. 28   COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1.     La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:

a)     dal sindaco, che la presiede;
b)     da  un numero massimo di quattro assessori, fra cui il vice sindaco.

1bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

2.     Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

3.     Un assessore può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tale assessore non può ricoprire la carica di vice sindaco. Può partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

4.     In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.


ART.  33   FUNZIONAMENTO

1.     L’attività della giunta comunale è collegiale.

2.     La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3.     Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta comunale che delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4.     Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4bis. Alle sedute possono partecipare i Consiglieri delegati dal sindaco, senza diritto di voto.

5.     Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.


ART. 35    ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1.     Il sindaco:

a)     ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
b)     è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;
c)     impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2.     Il sindaco:

a)     nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;
abis) ha la facoltà di attribuire deleghe a  consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l’espletamento di compiti di rappresentanza;
b)     provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c)     nomina e revoca i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
d)     promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
e)     promuove, assume iniziative, conclude ed approva accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f)      assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
g)     convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;
h)     presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
i)      adotta le ordinanze previste dalla legge;
l)      coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
m)   nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;
n)     verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.


ART. 36 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1.     Il sindaco:

a)     acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)     promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
c)     può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d)     impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa.


ART.  38  ATTRIBUZIONI  PER  LE  FUNZIONI  STATALI

1.       Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a)   all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b)   allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c)   alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.

2.       Il sindaco, quale ufficiale del Governo:

a) sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.

3.     Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.


ART. 42   SEGRETARIO COMUNALE

1.     Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.     Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.


ART. 43    FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1.     Il segretario comunale:

a)     svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)     sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;
c)     partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
d)     può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del comune;
e)     esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.


ART.  44    DIRETTORE GENERALE

Abrogato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 30.11.2016.


ART.    55   CONSORZI

1.     Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici locali o enti pubblici a ciò autorizzati dalla legge, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a)     la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)      lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2.     Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3.     Sono organi del consorzio:

a)     l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b)     il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
c)     il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4.     Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

5.     Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.


ART.   74    CONTROLLI INTERNI

1.      L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a)   garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b)   verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)   valutare le prestazioni del personale;
d)   valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.   Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.


ART.  75     AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI  FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.     Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

2.     L’iniziativa per l’adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, agli uffici e servizi dell’ente, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto.

3.     I regolamenti, approvati dal consiglio comunale o dalla giunta secondo le rispettive competenze, entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

4.     I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.


ART.  77     ENTRATA   IN   VIGORE

1.     Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.     Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.

3.     Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

4.     Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

5.     Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

Il Sindaco Vincenzo Traetta

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