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Bur n. 71 del 28 luglio 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

Ordinanza n. 2 del 30 giugno 2017

Approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili in attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 8 del 12 settembre 2016, come integrata con le Ordinanze commissariali n. 15 del 9 dicembre 2016 e n. 1 del 30 giugno 2017.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

  • con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
  • con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, fino al 31 maggio 2013;

•    successivamente l’art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;

•    l’art. 7, comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012;

•    l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;

  • l’art. 11, comma 2-bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018;
  • i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67–septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • l’art. 1, commi 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
  • i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, comma 1 della citata legge;
  • l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto “sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate”.

PRESO ATTO CHE:

  • gli eventi sismici hanno determinato la ne­cessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento loca­le sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., al fine di conseguire il certificato di agibilità sismica prov­visoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3 e consentire la prosecuzione dell’attività;
  • tali interventi di rafforzamento locale si sono resi necessari per garantire la ripresa dell’attività produttiva e l’espletamento da parte dei lavoratori delle proprie attività in condizioni di sicurezza, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
  • si è ritenuto di prevedere modalità di sostegno attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento, anche sulla base di quanto previsto al precedente comma 7, del succitato art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., che stabilisce che le asseverazioni dei tecnici sono considerate ai fini del riconoscimento dei danni.

CONSIDERATO CHE:

  • con il comma 13 dell’art. 10 del D.L. n. 83/2012, sono state individuate le risorse da destinare al finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli even­ti sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle poli­tiche sociali;
  • le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno formulato dette proposte in esito alle riunioni di coordinamento tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in date 9 agosto 2012 e 17 novembre 2015;
  • con D.P.C.M. 28 dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli inter­venti di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombar­dia e il Veneto», successivamente modificato ed integrato con D.P.C.M. 30 dicembre 2015 recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012» e da ultimo con D.P.C.M. 19 luglio 2016 recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012», sono stati definiti i criteri generali per l’utilizzo delle risorse stanziate;
  • l’art. 10, comma 13 del D.L. n. 83/2012 ha previsto che per consentire l’espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35% delle risorse destinate nell’esercizio 2012 dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., viene trasferito alle contabilità speciali di cui all’art. 2, comma 6 del D.L. n. 74/2012, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Il D.P.C.M. 28 dicembre 2012, come integrato dall’art. 1, comma 443 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificato e integrato dall’art. 6, comma 4-ter del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha complessivamente destinato a favore della Regione Veneto Euro 1.815.000,00 per le medesime finalità (riscossi nella contabilità speciale del Commissario delegato).

VERIFICATO CHE:

  • i Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, provvedono con propri provvedimenti a disciplinare le modali­tà operative di presentazione delle domande, di conces­sione dei contributi sulla base dell’ammontare massimo e dell’intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse;
  • conseguentemente, il Commissario delegato ha adottato l’Ordinanza commissariale n. 8 del 12 settembre 2016 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di messa in sicurezza finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 15 del 9 dicembre 2016.

RICHIAMATO CHE:

  • i suddetti criteri riguardano il cofinan­ziamento degli interventi necessari ai fini degli adempimenti di cui al citato art. 3, commi da 7 a 10 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i. e con­seguentemente ne possono beneficiare le imprese di tutti i settori produttivi, le cui unità produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei Comuni delle provincia di Rovigo elencati nell’Allegato 1 al D.L. n. 74/2012 e s.m.i.;
  • ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012 e s.m.i. le spese ammissibili ai fini della ripresa dell’attività produttiva disposta dall’art. 3, commi da 7 a 10 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., riguardano le seguenti tipologie di intervento:
  1. beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
  2. impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
  3. spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo;

•    il 15 ottobre 2016 è scaduto il termine per presentare la domanda di accesso ai contributi stanziati con l’Ordinanza commissariale n. 8/2016;

  • con Decreto commissariale n. 9 del 12 ottobre 2016, come modificato dal Decreto n. 13 del 9 dicembre 2016, è stata attribuita all’ing. Stefano Talato – Direttore della U.O. Lavori Pubblici e componente della Struttura commissariale nell’ambito del SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE, la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per quanto attiene la valutazione delle istanze di contributo presentate secondo le modalità contenute nell’Ordinanza commissariale n. 8/2016 e s.m.i..

DATO ATTO CHE:

  • la concessione dei contributi in questione, ai sensi di quanto stabilito dalla Decisione UE che autorizza l’Aiuto di Stato n. SA.35413, come integrata dalla Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final del 26 ottobre 2016 – Aiuti di Stato SA.46610(2016/N) che ha disposto la proroga della durata del regime di Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) differendola dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2018, è disposta sulla base giuridica dei seguenti riferimenti normativi:

− l'art. 1, l'art. 3 (limitatamente alle attività economiche) e gli artt. 10, 11 e 11-bis del D.L. n. 74/2012 e s.m.i.;

− l'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012 e s m.i.;

− l'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

  • per quanto riguarda le strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, avendo la Decisione UE del 19 dicembre 2012 che autorizza l’Aiuto di Stato n. SA.35413 escluso i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, si richiama il regola­mento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplina la concessione di contributi in regime di «de minimis».

PRESO ATTO:

  • della nota prot. n. 181276 del 9 maggio 2017 con la quale l’ing. Stefano Talato – in qualità di incaricato della funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per quanto attiene la valutazione delle istanze di contributo presentate secondo le modalità contenute nell’Ordinanza commissariale n. 8/2016 e s.m.i., ha provveduto a trasmettere al Commissario delegato le risultanze istruttorie in merito alle istanze pervenute entro la scadenza.

CONSIDERATO CHE:

  • nella Relazione istruttoria è stata valutata, con riferimento a ciascuna istanza di contributo, l’ammissibilità della domanda di contributo presentata rispetto ai criteri di cui all’Ordinanza commissariale n. 8/2016, in relazione;
  • al possesso dei requisiti del beneficiario (artt. 3 e 4);
  • alla tipologia dell’intervento eseguito o da eseguire e alle spese sostenute o da sostenere (art. 5);
  • alla documentazione presentata (art. 7);
  • alla valutazione dei criteri di priorità indicati all’art. 8.

RICHIAMATO CHE:

  • il contributo è a fondo perduto e pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
  • sono escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulta inferiore a Euro 4.000,00. Tale limite non si applica per le imprese che operano nel settore agricolo;
  • il contributo concedibile non può, in ogni modo, essere superiore ad Euro 200.000,00 per beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili;
  • le spese tecniche sono considerate ammissibili nel limite massimo del 10% secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 10 dell’Ordinanza commissariale n. 8/2016 e s.m.i.;
  • il contributo di cui alla presente ordinanza è riconosciuto fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi ammissibili e gli indennizzi assicurativi e/o i contributi già corrisposti a vario titolo.

 

RICHIAMATA:

  • l’Ordinanza commissariale n. 1 del 30 giugno 2017 di approvazione dell’elenco degli interventi ammissibili e di quello degli interventi finanziati nei limiti delle risorse stanziate di Euro 1.815.000,00.

PRESO ATTO CHE:

  • secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 5 dell’Ordinanza commissariale n. 8/2016 e s.m.i. il Commissario delegato deve procedere all’approvazione dell’elenco degli interventi ritenuti non ammissibili, indicando per ciascuna esclusione specifica motivazione;
  • secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 dell’Ordinanza commissariale n. 1/2017 il Commissario delegato, in esito alle risultanze istruttorie del Responsabile del Procedimento, provvederà ad approvare con successivo provvedimento tale elenco.

RICHIAMATI ALTRESI’:

  • gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contribu­ti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

VISTO:

  • la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
  • il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
  • il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
  • il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  • il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
  • la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) come modificato dalla Decisione della Commissione Europea C(2014) 2356 final relativa all’Aiuto di Stato SA.36080 (2013/NN) e dalla Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final del 26 ottobre 2016 – Aiuti di Stato SA.46610(2016/N);
  • la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
  • il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
  • la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
  • il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
  • il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
  • l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
  • il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
  • il Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
  • la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  • la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  • la L. 28 dicembre 2015, n. 208;
  • D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21;
  • D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
  • le precedenti Ordinanze commissariali;
  • i Decreti commissariale n. 9/2016 e n. 13/2016

DISPONE

ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(APPROVAZIONE ELENCO DEGLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI)

  1. In esito alla valutazione eseguita dal Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dell’Ordinanza commissariale n. 8 del 12 settembre 2016 e s.m.i. e dall’art 2 dell’Ordinanza commissariale n. 1 del 30 giugno 2017, di approvare l’elenco degli interventi ritenuti non ammissibili per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna posizione, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3
(Ulteriori disposizioni)

  1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica del medesimo, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica.

ART. 4
(NORMA DI RINVIO)

  1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza e dalle Ordinanze commissariali  n. 8/2016 e s.m.i. e n. 1/2017, restano ferme le disposizioni di cui al D.L. n. 74/2012 e s.m.i..

ART. 5
(PUBBLICAZIONE)

  1. La presente ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

01_Ord_2_2017_Allegato_A_350299.pdf

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