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Bur n. 69 del 21 luglio 2017


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI VAL DI ZOLDO (BELLUNO)

Decreto del Responsabile n. 5 del 6 luglio 2017

Declassificazione e sdemanializzazione di porzioni di area pubblica ex sedime stradale in frazione Calchera - Comune di Val di Zoldo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

omissis

  • Visto che, con il tipo di frazionamento n. 2015/77524 del 10/12/2015, le porzioni di area pubblica interessate dalla sdemanializzazione e declassificazione hanno assunto l’esatta determinazione della superficie planimetrica e la seguente identificazione catastale NCT del Comune di Val di Zoldo sezione A fg 23 mappali n. 1028 di mq 33, n. 1029 di mq 58 e n. 1030 di mq 15 – qualita: relitto stradale;
  • Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 21/03/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per effetto della quale i beni in questione risultano classificati a beni del patrimonio disponibile;
  • Preso atto che le porzioni di area pubblica, ex sedime stradale, come individuate nei relativi atti tecnici ed amministrativi, non hanno più le caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità ed è privo dei requisiti tecnici di strada classificabile ai sensi dell’art.2, comma 5 del Nuovo Codice della Strada e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;

omissis

DECRETA

  1. CHE le porzioni di area pubblica, ex sedime stradale, poste in frazione Calchera, in Comune di Val di Zoldo (BL), identificate catastalmente NCT del Comune di Val di Zoldo, sezione A - Foglio 23, mappali n. 1028, di mq 33 - relitto stradale, n. 1029 di mq. 58 - relitto stradale e n. 1030 di mq 15 - relitto stradale, per le ragioni in premessa illustrate sono declassificate da demanio stradale a patrimonio disponibile del Comune di Val di Zoldo e sdemanializzate in quanto aree non più soggetta al pubblico transito;
  1. CHE ai sensi della L. R. n. 11 del 13.04.2001, art. 94, comma 2°, la disposizione di cui al precedente punto 1 costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici, ed eventuale ricorso avverso il presente atto potrà essere presentato al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
  1. CHE, ai sensi dell’art. 3, terzo-quinto comma del D.P.R. n. 495/92, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 610/96 e s.m. ed i., il presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. del Veneto;
  1. CHE il presente decreto sarà trasmesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell’Archivio Nazionale delle Strade di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della Strada e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Donata Scussel

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