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Bur n. 54 del 01 giugno 2017


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA "ALTO ASTICO", ARSIERO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio dell'Unione Montana Alto Astico n. 3 del 27 aprile 2017

Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione Montana Alto Astico, adottate con delibera di Consiglio n. 22 del 28 dicembre 2016

Art.4
(Scopi e funzioni)

1. L’Unione Montana persegue i seguenti scopi:

…(omissis)

l) sostenere la specificità dei Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte e Valdastico, confinanti con la Provincia Autonoma di Trento, beneficiari delle provvidenze economiche annuali di cui alla Legge 191/2009, art. 2 comma 117 e seguenti, per meglio perseguire gli obiettivi di perequazione, valorizzazione e sviluppo socio economico del territorio mediante il finanziamento di progetti pluriennali di investimento, anche di area vasta, aperti alla leale collaborazione con i Comuni di seconda fascia dell’Unione Montana, Arsiero, Cogollo del Cengio, Tonezza del Cimone e Velo d’Astico.

Art.6
(Organi)

…(omissis)

art. 3. abrogato

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio)

…(omissis)

13. Non possono essere approvati in seconda convocazione i bilanci preventivi.

Art.14
(Presidente)

…(omissis)

5. Il Presidente:

b) nomina gli Assessori tra i Consiglieri nel numero di tre per la composizione della Giunta;

c) nomina il Vicepresidente dell’Unione.

....

Art. 15
(La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati tra i componenti del Consiglio dell’Unione, nel numero di tre.

2. I Sindaci non Assessori possono partecipare alla Giunta senza diritto di voto, o delegare in propria vece un componente del Consiglio comunale.

Art. 16
(La Conferenza dei Sindaci)

1. E’ istituita presso l’Unione Montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo, composto dal Presidente dell’Unione Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione Montana ed esprime pareri obbligatori sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni. Le sedute sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. La convocazione può essere chiesta anche da tre Sindaci dei Comuni associati.

4. I pareri sono vincolanti e vengono espressi dai soli Sindaci dei Comuni che abbiano delegato o trasferito le relative funzioni.

5. I pareri sono resi col criterio del voto per teste.

6. Sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni, la Giunta si pronuncia conformemente ai pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

7. La Conferenza dei Sindaci può disciplinare il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

Art. 33
(Norma transitoria)

Le modifiche apportate all’art. 14 comma 5 lettere b) e c) sono applicabili a partire dal primo rinnovo utile degli organi dell’Unione montana.

Il Presidente Occhino Tiziana

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