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Bur n. 52 del 26 maggio 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI DOLO (VENEZIA)

Imposizione di servitù di metanodotto e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001

SNAM RETE GAS SPA - "Allacciamento Comune di Dolo 2° presa" (Nuovo) DN 100 (4") DP 75 bar. Tratto in Comune di Dolo.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

•    Che nell’ambito del procedimento unico previsto dal combinato disposto degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001, il Consiglio comunale con delibera n. 57 del 28.11.2016 ha espresso parere favorevole, nonché dichiarata la conformità urbanistica, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità del progetto per la costruzione ed esercizio del metanodotto denominato Ravenna – Mestre variante DN 550 (22”) per il rifacimento dell’attraversamento ferrovia “Mestre – Adria” in Comune di Dolo (VE) e rifacimento allacciamento Comune di Dolo 2 presa DN 100 (4”), presentata dalla Società Snam Rete Gas, con nota datata 25.01.2016 e acquisita al prot. n. 2856 del 03.02.2016;

•    con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n. 99 del 30.01.2017 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del succitato metanodotto (acquisito al prot. n. 2856 del 03.02.2016);

DATO ATTO  che con nota in data 02.02.2017 prot. n. 170, trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, SNAM RETE GAS ha comunicato ai soggetti interessati dal procedimento di cui trattasi, quanto segue:

  •   che con il Provvedimento n° 99 del 30.01.2017 è stata autorizzata la realizzazione dell'opera per la costruzione e l'esercizio del Metanodotto sopra descritto in base progetto definitivo approvato, nonché dichiarata la compatibilità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti, dichiarata la pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
  •   le modalità per la presa visione della documentazione relativa al progetto definitivo approvato;

VISTA  la richiesta di Snam Rete Gas S.p.A. in data 01.03.2017 prot. SNAM 259 e relativi allegati, acquisita al prot. n. 5652 in data 01.03.2017, intesa ad ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, l’imposizione della servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per la costruzione dell’opera di cui trattasi, situate nel Comune di Dolo, per le quali la stessa Snam Rete Gas S.p.A. non è riuscita a raggiungere un’intesa bonaria con i soggetti proprietari;

PRESO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con la richiesta in data 01.03.2017 sopra menzionata, ha dichiarato che la costruzione del metanodotto in oggetto riveste carattere di particolare urgenza, in quanto:

  •   è assolutamente indispensabile, per il completamento dell’opera sopra menzionata, avere senza indugio a disposizione anche i terreni di seguito descritti allo scopo di eseguirvi i lavori per lo scavo, la posa, il rinterro, il collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio del tratto di metanodotto;
  •   la costruzione del metanodotto suddetto riveste carattere di particolare urgenza in quanto, per ragioni di natura tecnica, è necessario consentire che i lavori siano ultimati entro il mese di agosto 2017. Il mancato rispetto dei tempi di costruzione non permetterà di garantire la continuità della rete di trasporto del gas metano e di garantire la massima flessibilità;

VISTO  il piano particellare aggiornato e relativo ai beni siti nel Comune di Dolo trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A. in data 02.05.2017 ed acquisito al prot. comunale n° 10830, allegato alla sopra citata istanza, ove sono evidenziate le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea e le relative ditte intestatarie;

RITENUTA  in base a quanto dichiarato da Snam Rete Gas S.p.A., la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 22, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

VISTI

•   gli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/ 2001;
•   la D.G.R.V. n. 2607/7.08.2006, pubblicata nel B.U.R.Veneto n. 81 del 15.9.2006;
•   gli artt. 44 e 44-bis della L.R. 11/2001;
•   l’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

DECRETA

Art. 1         Sono disposti l’asservimento e l’occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Dolo (VE), così come individuati e intestati ai “Proprietari attuali” indicati negli elenchi dei proprietari da asservire/occupare temporaneamente e nelle relative planimetrie, allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale-Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271. 

Art. 2         La servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulle aree indicate negli elenchi sopra citati, e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da asservire", ed ha per oggetto:

-  lo scavo e la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
-  l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
-  l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 (tredicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione (come da piano particellare scala 1:2000 allegato), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
-  la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alla proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
-  l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
-  l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
-  l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
-  che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A., a chi di ragione;
-  la permanenza a carico dei proprietari, dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3          La Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di anni 2(due) a decorrere dalla data di immissione in possesso, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate negli elenchi sopra citati e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da occupare temporaneamente per l’esecuzione dei lavori".

Art. 4          Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione del presente Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5          Le indennità provvisorie per l’asservimento e l’occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l’occupazione degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori per un periodo massimo di 2 anni, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i. e sono riportate negli elenchi allegati al presente Decreto alle voci “Indennità di asservimento a corpo” e “Indennità di occupazione temporanea e danni a corpo”.

Art. 6          Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare a SNAM Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, a questa Amministrazione, l’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea proposta; in caso di accettazione SNAM Rete Gas S.p.A. provvederà al pagamento delle somme spettanti, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati.

Art. 7          Decorsi 30 giorni dall’immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio, questo Comune provvederà ad ordinare alla Snam Rete Gas S.p.A. con apposita ordinanza, di depositare le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova Servizio Deposito.

Entro lo stesso termine stabilito per l’accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

-  produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 22 del Testo Unico, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
-  non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8          La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall’asservimento e dall’occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno  7 giorni  prima della data fissata per l'immissione  in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9          La Snam Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l’Agenzia delle Entrate e alla successiva trascrizione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate - Servizio di pubblicità immobiliare.

Art. 10         Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 11         Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 12         Dell’emissione del presente atto si darà comunicazione alla Regione Veneto ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001.

Art. 13         In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

•     entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
•     in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni Ing. Francesco Dittadi

(seguono allegati)

Copia_di_Copia_di_Elenco_proprietari_dolo_345694.pdf

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