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Bur n. 52 del 26 maggio 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TREVISO)

Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 12 aprile 2017

Approvazione statuto comunale.

INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO – Principi fondamentali

Articolo 1 – Identificazione del Comune di Casale sul Sile
Articolo 2 – Finalità e obiettivi
Articolo 3 –  Criteri e metodi dell’azione comunale
Articolo 4 – Albo pretorio e informazione

TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO PRIMO – Partecipazione, informazione e accesso

Articolo 5 – La partecipazione popolare
Articolo 6 – Diritto di informazione
Articolo 7 – Diritto di accesso
Articolo 8 – Diritto di intervento nei procedimenti 

CAPO SECONDO – Associazioni e Partecipazione

Articolo 9 – Valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato
Articolo 10 – Gestione dei servizi in forma associata
Articolo 11 – Albo Comunale delle Associazioni

CAPO TERZO – Strumenti di partecipazione

Articolo 12 – Forme di partecipazione dei cittadini
Articolo 13 – Riunioni e assemblee dei cittadini
Articolo 14 – Consultazioni popolari
Articolo 15 – Istanze, petizioni e interrogazioni
Articolo 16 – Il Consiglio Comunale aperto
Articolo 17 – Diritto di iniziativa
Articolo 18 – Procedure per l’approvazione della proposta
Articolo 19 – Referendum
Articolo 20 – Procedura per l’indizione dei referendum ed effetti del referendum
Articolo 21 – Consulte di partecipazione popolare
Articolo 22 – Azione popolare
Articolo 23 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

TITOLO III – Il GOVERNO DEL COMUNE

CAPO PRIMO – Ordinamento istituzionale

Articolo 24 – Organi del Comune
Articolo 25 – Astensione obbligatoria

CAPO SECONDO – Il Consiglio Comunale

Articolo 26 – Composizione ed elezione
Articolo 27 – Durata in carica
Articolo 28 – Competenze del Consiglio Comunale
Articolo 29 – Funzionamento del Consiglio Comunale
Articolo 30 – Iniziativa delle proposte di deliberazione
Articolo 31 – Competenze, diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
Articolo 32 – Gruppi Consiliari
Articolo 33 – Commissione Consiliari Permanenti
Articolo 34 – Commissione speciali
Articolo 35 – Forme di garanzie delle minoranze

CAPO TERZO – Il Sindaco

Articolo 36 – Elezione e funzioni
Articolo 37 – Competenze del Sindaco
Articolo 38 – Attribuzioni organizzatorie
Articolo 39 – Il Vice Sindaco
Articolo 40 – Poteri di delega

CAPO QUARTO – La Giunta Comunale 

Articolo 41 – Composizione e nomina
Articolo 42 – Durata in carica
Articolo 43 – Competenze della Giunta Comunale
Articolo 44 – Funzionamento della Giunta Comunale
Articolo 45 – Mozione di sfiducia
Articolo 46 – Nomina e competenze degli Assessori
Articolo 47 – Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO IV – L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO PRIMO – Norme generali sull’ordinamento dell’Ente

Articolo 48 – Principi e criteri direttivi
Articolo 49 – Regolamento di organizzazione
Articolo 50 – Regolamento dei conflitti di competenza

CAPO SECONDO – Il Segretario Comunale 

Articolo 51 – Nomina
Articolo 52 – Competenze del Segretario Comunale 

CAPO TERZO – Gli Uffici comunali

Articolo 53 – Organizzazione degli uffici e del personale
Articolo 54 – Incarichi contrattuali

CAPO QUARTO – Servizi

Articolo 55 – Forme di gestione
Articolo 56 – Gestione in economia
Articolo 57 – Azienda speciale
Articolo 58 – Istituzione
Articolo 59 – Organo dell’istituzione
Articolo 60 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

CAPO QUINTO – Controllo interno

Articolo 61 – Principi e criteri
Articolo 62 – Revisori dei conti

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO PRIMO – Organizzazione territoriale

Articolo 63 – Organizzazione sovracomunale

CAPO SECONDO – Forme collaborative

Articolo 64 – Principio di cooperazione
Articolo 65 – Convenzioni
Articolo 66 – Consorzi
Articolo 67 – Unioni di Comuni
Articolo 68 – Conferenze di servizi e accordi di programma

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69 – Statuto
Articolo 70 – Regolamenti
Articolo 71 – Fonti di interpretazione e di applicazione
Articolo 72 – Entrata in vigore 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Identificazione del Comune di Casale sul Sile

1. Le popolazioni delle Comunità di Casale, Lughignano e Conscio e i territori in cui esse sono insediate costituiscono il Comune di Casale sul Sile che è un Ente autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi generali della Repubblica Italiana. 

2. In particolare, il territorio del Comune di Casale sul Sile comprende:

- il capoluogo: Casale sul Sile nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali; e
- le frazioni di: Lughignano e Conscio.

3. Simboli ufficiali del Comune sono lo stemma, il gonfalone e il bollo riconosciuti ai sensi di legge. Lo stemma è l'emblema del Comune e corrisponde alla seguente descrizione: di colore oro, una torre di cotto rotonda e finestrata con un giro di archetti e cuspidale. Il gonfalone, simbolo del Comune nelle manifestazioni ufficiali, è il drappo quadrangolare di colore oro che contiene lo stemma del Comune sopra descritto. Il bollo reca lo stemma del Comune e la sua denominazione serve ad identificare e a certificare l'autenticità degli atti.

4. Un apposito Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o associazioni e le relative modalità. 

Art. 2
Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Casale sul Sile cura unitariamente gli interessi della propria Comunità e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ponendo a base della sua azione i principi fondamentali di democrazia, libertà, tolleranza, eguaglianza e pari opportunità espressi nella Costituzione della Repubblica.

2. Il Comune di Casale sul Sile promuove, altresì, la solidarietà nella Comunità locale e valorizza le diverse culture che nella stessa convivono, pur tutelando le proprie radici storico-culturali e le tradizioni locali. 

3. Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Casale sul Sile ispira la propria azione e si propone di valorizzare anche i seguenti principi generali:

a) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie, delle unioni civilmente riconosciute e delle formazioni sociali,
b) tutela della maternità, della paternità, della infanzia e della terza età;
c) tutela della salute, della salubrità e sicurezza dell'ambiente e contrasto delle cause di inquinamento nell’interesse della collettività di oggi e delle generazioni future;
d) riconoscimento della differenza tra i sessi come un elemento di arricchimento e di crescita civile della società;
e) riconoscimento dell’arte e della cultura, in tutte le loro forme, come strumenti di crescita dell’individuo e della collettività;
f) riconoscimento di un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale basato sui principi dell’autonomia degli Enti locali, di cooperazione, equi-ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra i diversi livelli di governo;
g) attuazione del principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale nella propria organizzazione e dei principi di imparzialità, partecipazione, responsabilità, semplicità, trasparenza delle procedure ed efficienza dei servizi.

Art. 3
Criteri e metodi dell’azione comunale

Il Comune di Casale sul Sile, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

a. rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, istituendo nuove forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e garantire un’informazione completa e accessibile sull’attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui esso partecipa;
b. promuovere, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini, adeguando a tale norma i propri regolamenti e i comportamenti dei propri organi anche per l’accesso alle cariche elettive, nonché tendendo, per quanto possibile, al riequilibrio delle rappresentanze di genere;
c. attuare un efficiente servizio di assistenza sociale a difesa della qualità della vita, con speciale riguardo alle fasce della popolazione più svantaggiate e a rischio emarginazione, anche mediante forme di collaborazione e convenzionamento con istituzioni a ciò deputate;
d. promuovere una cultura della pace, tolleranza, integrazione e cooperazione, favorendo iniziative di accoglienza, sostegno, incontro e scambio con i cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture;
e. tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico presente nel proprio territorio, garantendone il pieno godimento da parte della collettività e promuovendone la valorizzazione turistica;
f. promuovere e tutelare il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, favorendo iniziative volte alla sua diffusione e conoscenza;
g. incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile, nonché promuovere iniziative educative anche per diffondere la cultura del rispetto e della difesa del bene comune;
h. promuovere e assicurare un equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali e in modo compatibile con la conservazione ambientale;
i. promuovere lo sviluppo dell’artigianato, dell'agricoltura, dei servizi, del turismo, del commercio e dell'attività industriale, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione;
j. garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici e adeguati servizi sociali.

Art. 4
Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità degli atti.

2. Nel rispetto di tali principi, è istituito l'Albo pretorio telematico nel quale sono pubblicati gli atti del Comune di Casale sul Sile che devono essere portati a conoscenza dei cittadini, affinché questi possano prenderne visione, fatta comunque salva la tutela della riservatezza degli interessati ai singoli provvedimenti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento.

 

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO

Art. 5
Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia.

2. Il Comune promuove la effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, sia singoli che associati, all'attività politica, amministrativa, culturale ed economico-sociale della Comunità, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine, il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo di tale attività.

Art. 6
Diritto di informazione

1. Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Il Comune riconosce che l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti è presupposto fondamentale per un’effettiva partecipazione popolare e, a tal fine, cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione di massa.

2. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dell’Amministrazione, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 7
Diritto di accesso

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.

2. L’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990, dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa Legge.

Art. 8
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo volto all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

2. L’avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o per regolamento hanno diritto di intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale.

3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

4. Per quanto qui non espressamente disposto e nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge, il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità del procedimento amministrativo individuandone i responsabili.

CAPO II - ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE

Art. 9
Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative senza fini di lucro attraverso:

a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
b) l'accesso alle strutture e servizi comunali e agli atti amministrativi;
c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari, il coinvolgimento in organismi di partecipazione o in Commissione comunali;
d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.

2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di finalità pubbliche e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità, di solidarietà e crescita civile.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari e tecnico-professionali potranno essere concessi alle associazioni che perseguono finalità considerate di rilevante interesse per la Comunità (quali quelle che operano nel settore sociale e sanitario, educativo, dell’ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero) e alle organizzazioni di volontariato, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito Regolamento.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 gg. dalla richiesta.

5. Il Consiglio Comunale, con apposito Regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture e ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri.

Art. 10
Gestione di servizi in forma associata

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali e ricreativi, case alloggio per anziani, colonie e soggiorni stagionali, mostre e simili a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 11
Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune provvede all’istituzione ed aggiornamento di un Albo comunale delle associazioni, che potrà essere suddiviso per materie d'intervento, comprendente gli organismi e/o enti aventi finalità morali nonché qualsiasi forma associativa operante sul territorio comunale, non avente scopo di lucro e dotata di un ordinamento interno, che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili.

2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al successivo comma 3.

3. Per l’iscrizione al suddetto Albo, le associazioni devono:

a) essere costituite con atto pubblico;
b) possedere uno Statuto improntato al principio di democraticità e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
c) presentare, all’inizio dell’anno sociale, il programma delle attività con l’indicazione della spesa e il resoconto dell’anno precedente.

4. A prescindere dai requisiti di cui sopra, possono iscriversi all’Albo gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative.

 

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12
Forme di partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e garantisce il confronto tra la Comunità locale e gli organi comunali attraverso le seguenti forme:

a) le assemblee cittadine, il dibattito pubblico o le consultazioni popolari preordinate a grandi progettualità e ad iniziative dell'Amministrazione comunale;
b) i laboratori di cittadinanza attiva, ciascuno competente per ambiti territoriali e/o per singole aree tematiche, con funzioni consultive e di elaborazione di proposte, anche deliberative, da sottoporre all'Amministrazione comunale. Possono organizzarsi in forma di forum tematici partecipati;
c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
d) la proposizione di referendum consultivi;
e) la costituzione di consulte.

2. Le forme di attuazione del presente articolo dovranno essere disciplinate con apposito Regolamento.

Art. 13
Riunioni e assemblee di cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberta¿ ed autonomia, nonché costituire comitati spontanei, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. Il Comune può convocare assemblee di cittadini al fine di formare comitati o commissioni, per dibattere problemi o per sottoporre proposte, programmi, consuntivi o deliberazioni.

Art. 14
Consultazioni popolari

1. Gli organi comunali dispongono forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico (per esempio questionari conoscitivi o indagini demoscopiche), avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 15
Istanze, petizioni e interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale, nonché proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.

2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, da¿ una risposta entro 30 gg.

3. La petizione consiste in una richiesta volta a sollecitare l’intervento su questioni di interesse della Comunità. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 gg. dalla presentazione. Se detto termine non viene rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o avviando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale.

4. Non saranno ammesse istanze o petizioni nell'arco di 360 gg. sulle quali ci sia già stato pronunciamento espresso degli organi competenti.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui all'art. 11, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune in merito al settore interessato. 

6. Il Sindaco è tenuto a dare risposta scritta entro 60 gg. dal ricevimento dell'interrogazione.

Art. 16
Consiglio Comunale aperto

1. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.

2. Il Sindaco convoca la seduta aperta ai cittadini:

a) di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
b) su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco;
c) su richiesta di almeno 60 cittadini.

3. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere espresso da detti rappresentanti secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.

Art. 17
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di presentazione della proposta medesima.

3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi comunali e bilancio di previsione;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine;
d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

4. Le firme dei proponenti devono essere apposte in presenza di un funzionario delegato dal Sindaco nelle ore di apertura degli uffici.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco o alla Segreteria comunale collaborazione affinché il progetto o lo schema di deliberazione, siano conformi alle normative vigenti.

Art. 18
Procedura per l'approvazione della proposta

1. Un’apposita Commissione Comunale Speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato e, comunque, massimo entro 60 gg.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 gg. dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta viene iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 19
Referendum

1. Al fine di consentire manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale. 

2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

a) tributi locali, tariffe ed il bilancio;
b) materie già oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
c) designazioni e nomine;
d) piani urbanistici di iniziativa comunale;
e) opere pubbliche locali il cui iter procedurale abbia avuto inizio;

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) almeno il 40% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La data di svolgimento del referendum viene stabilita dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Le consultazioni referendarie non possono comunque avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto in materia elettorale.

6. Il Regolamento determina le norme per l’indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato.

Art. 20
Procedura per l'indizione dei referendum ed effetti del referendum

1. Entro il termine di 60 gg. dall'iniziativa referendaria promossa ai sensi del precedente art. 19, il Consiglio Comunale nomina una Commissione paritaria composta da 3 membri di maggioranza e 3 di minoranza, oltre al Sindaco e Segretario Comunale (che non hanno diritto di voto), la quale deve:

a) stabilire l'ammissibilità del tema referendario in riferimento all'attività amministrativa, salvo i casi di esclusione previsti dal comma 2 dell’art. 19 e di tutti quei casi che coinvolgono organi elettivi dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale e dello Stato;
b) valutare proposte dell'Amministrazione comunale intese ad accogliere i temi oggetto del referendum.

2. Trascorsi 30 gg. dalla nomina della suddetta Commissione, il referendum sarà automaticamente indetto con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di referendum, in quanto compatibili.

3. Il referendum è valido se il 50% più uno degli elettori esprime il proprio voto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se la risposta affermativa ottiene almeno il 50% più uno dei votanti. In caso contrario è dichiarato respinto e il quesito sottoposto al referendum non potrà più essere riproposto nell'arco dei 5 anni successivi.

4. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 21
Consulte di partecipazione popolare

1. Quale momento di partecipazione popolare si ritiene essenziale il ruolo del decentramento che viene assicurato attraverso la nomina di Consulte di partecipazione popolare a livello frazionale e/o capoluogo.

2. Le Consulte sono composte da membri nominati dal Consiglio Comunale, tra soggetti sia esterni che interni al Consiglio medesimo, in numero massimo di 5 per Consulta. 

3. Ciascuna Consulta è formata da 3 componenti di maggioranza e 2 di minoranza eletti con votazione a scrutinio segreto e con voto plurimo fino a 3 nominativi. Al suo interno la Consulta nomina il Presidente e il Segretario.

4. Le Consulte sono:

a) territoriali, composte da membri esterni al Consiglio Comunale, una per ciascuna frazione e capoluogo;
b) propositive, su determinate materie, composte da membri esterni ed interni al Consiglio Comunale.

5. Le Consulte decadono qualora il loro Presidente si dimetta dall’incarico con lettera inviata al Sindaco. La decadenza può essere pronunciata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Consulta.

6. Le sedute delle Consulte sono pubbliche. I cittadini che vi partecipano, nei limiti stabiliti dal Regolamento, hanno diritto di parola. In particolare, dovrà essere favorita la partecipazione dei cittadini impegnati nel settore sociale, nel settore del volontariato ed in ogni altra attività a carattere culturale, sportiva e ricreativa.

7. Le modalità, le funzioni ed ogni altro utile elemento atto ad assicurare l'efficiente attività delle Consulte verranno determinati nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per gli altri regolamenti, a maggioranza assoluta.

8. L'Amministrazione, nelle sue varie espressioni, è impegnata ad assicurare alle consulte il massimo sostegno, adeguate strutture e dignità politico-istituzionale.

Art. 22
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 23
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune favorisce l’educazione civica e la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita della Comunità comunale.

2. In particolare, il Comune di Casale sul Sile promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

 

TITOLO III - IL GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 24
Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è l’organo collegiale di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco, organo monocratico, è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentate del Comune; esercita inoltre la funzione di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco all’amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 25
Astensione obbligatoria

1. I membri degli organi collegiali del Comune e il Sindaco devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

 

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26
Composizione ed elezione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tutti i Consiglieri democraticamente eletti dalla popolazione di Casale sul Sile. Le norme specifiche relative alla composizione e all’elezione del Consiglio Comunale, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla rimozione dei Consiglieri, sono stabilite dalla legge sull’ordinamento degli Enti locali conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere.

2. I casi di decadenza dei Consiglieri Comunali per mancata partecipazione alle sedute e la relativa procedura, sono disciplinati dall’art. 31, comma 7, del presente Statuto.

Art. 27
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 28
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera Comunità locale ed esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e tutte le funzioni specificatamente demandate dalle leggi e dal presente Statuto. 

2. Il Consiglio Comunale ispira la sua azione ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

3. Il Consiglio Comunale verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che sono presentate, con apposito documento, dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. 

4. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale di cui al successivo articolo 29 del presente Statuto.

5. La verifica dell’attuazione delle linee programmatiche è effettuata in concomitanza con l’esame del bilancio consuntivo.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 29
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche di tale Regolamento.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinarie ed urgente, secondo le modalità e criteri fissati dal proprio Regolamento.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le deliberazioni avvengono con votazione palese, ad esclusione di quelle concernenti persone e salvo i casi previsti dalla legge. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i casi di sedute segrete e/o votazioni segrete.

4. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario Comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere di conformità ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri. Il Segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o a quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 30
Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco, a ciascun Consigliere e ai cittadini nei casi previsti dal presente Statuto.

2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari dell’iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito previsto dallo Statuto e dalla legge.

Art. 31
Competenze, diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto e al solo scopo di promuovere il benessere della suddetta Comunità.

2. I Consiglieri Comunali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa deliberativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed eventuali ordini del giorno, osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, nel minor tempo possibile, dagli uffici del Comune, delle aziende o Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso e utili all'espletamento del proprio mandato. Esso è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Le forme e i modi per l'esercizio dei suddetti diritti sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo Regolamento stabilirà le forme e i tempi di acquisizione degli atti relativi agli argomenti posti in discussione nel Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri Comunali.

7. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte. I Consiglieri Comunali che, senza giustificazione, non intervengono a n. 3 sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune decorso il termine di 10 gg. dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, fermo restando il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire eventuali documenti probatori entro il termine sopra indicato.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo con le modalità stabilite dalla legge.

9. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere Comunale a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 32
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti a norma del Regolamento del Consiglio Comunale. Ciascun gruppo consiliare designa il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

2. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organismo interno del Consiglio, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale, unitamente alle attribuzioni ed al funzionamento degli organi del Consiglio Comunale.

3. Ai Capigruppo Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

4. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco e ad essa compete, tra l'altro, di esprimere parere su problemi relativi all'interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale, su eventuali conflitti di competenza tra gli organi istituzionali del Comune e di coadiuvare il Sindaco nei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 33
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni Permanenti per settori organici di materie le quali saranno costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere. 

2. Alle Commissioni Permanenti, organi del Consiglio a rilevanza interna, spettano funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune e non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce il numero delle Commissioni Permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Consiglio Comunale e le Commissioni potranno avvalersi anche di consulenze esterne, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 34
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire, di volta in volta, Commissioni Speciali temporanee per indagini, inchieste e studi e per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite Commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

3. Le deliberazioni che istituiscono le suddette Commissioni stabiliscono anche la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri di cui sono munite, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori, nonché l'eventuale possibilità di avvalersi di consulenza tecnica esterna.

Art. 35
Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire, al proprio interno, commissioni di controllo e di garanzia con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.

2. Alle minoranze è attribuita la presidenza delle suddette Commissioni. La nomina del relativo presidente avviene all’interno delle medesime Commissioni con procedura a votazione palese alla quale partecipano solo i Consiglieri di minoranza. La vicepresidenza spetta alla maggioranza. 

3. Le suddette Commissioni possono acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell’ente, i quali sono tenuti a collaborare.

 

CAPO III - IL SINDACO

Art. 36
Elezione e funzioni

1. Il Sindaco eletto sulla base del proprio programma politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera popolazione di Casale sul Sile. 

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

3. La legge disciplina l’elezione, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico, la durata e le cause di cessazione dalla carica del Sindaco.

4. Il Sindaco ha rappresentanza generale del Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Il Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune. 

Art. 37
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale, esercitando poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive, ed esercita altresì le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi e nei modi previsti dalla legge. 

2. Il Sindaco esercita le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni o deleghe statali e regionali attribuite al Comune. In particolare, il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta Comunale e dei singoli Assessori;
b) nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi come previsto all’articolo 41, i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
c) nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
d) sentita la Giunta Comunale, presenta, entro il termine di cui all’art. 28, al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) indice i referendum comunali;
h) adotta le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/00;
i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
j) sta in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione e promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
k) provvede all'osservanza dei regolamenti comunali e del presente Statuto;
l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
m) adempie alle altre attribuzioni conferitogli dal presente Statuto e dalle leggi;
n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 38
Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco altresì:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale;
b) convoca e presiede la Giunta Comunale;
c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
d) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale;
e) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 39
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e presentato, in uno con gli Assessori, al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 

2. Al Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, sia quale Capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di Governo. 

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l’ordine contenuto nell’elenco comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art. 40
Poteri di delega

1. Salve le ipotesi escluse dalla legge, il Sindaco può delegare, per iscritto, a singoli Assessori le attribuzioni di sua competenza. 

2. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune, e devono essere comunicate al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco può incaricare, con proprio atto scritto, un Consigliere affinché questi segua una o più determinate materie, rispondendo del suo operato al Sindaco e all'Assessore delegato.

5. Il Sindaco può delegare altresì al Vice Sindaco, ad un Assessore o ad un Consigliere le funzioni di Ufficiale di Governo.

 

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41
Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra i generi, garantendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento [con arrotondamento aritmetico], ed è presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco stesso, che la presiede, e da un numero di Assessori entro la misura massima consentita dalla legge. 

Art. 42
Durata in carica

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

3. La Giunta Comunale decade altresì con le dimissioni del Sindaco, producendosi in tal caso gli effetti previsti dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta del Sindaco e della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina comunque la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 43
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora col Sindaco all'amministrazione del Comune e all'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. 

2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare, la Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 

5. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale viene data comunicazione a mezzo posta elettronica ai Consiglieri Comunali, contestualmente all’inizio della pubblicazione all’Albo.

Art. 44
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unita¿ dell’indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono essere convocati, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta Comunale.

Art. 45
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle norme vigenti.

4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto, previa diffida.

5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

6. La seduta è pubblica e il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione; gli Assessori esterni hanno solamente diritto di parola.

Art. 46
Nomina e competenze degli Assessori

1. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco, di norma, tra i Consiglieri Comunali. Possono, tuttavia essere nominati alcuni Assessori tra cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza concorrere a formare il numero legale e senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. Le cause di incompatibilità o di ineleggibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge. Non possono far parte contemporaneamente della stessa Giunta Comunale parenti entro il terzo grado, conviventi more uxorio, affini di primo grado, adottanti e adottati.

4. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta Comunale.

5. Gli Assessori sono altresì preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale in base alle attribuzioni stabilite dal Sindaco. In particolare, in relazione ai contenuti del documento programmatico del Sindaco, con delega dello stesso, ad ogni Assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 5, possono essere modificate dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale.

7. Gli Assessori presentano, su richiesta del Sindaco, alla Giunta Comunale una relazione sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.

8. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Art. 47
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta protocollate. Le dimissioni comportano con effetto immediato l’astensione dalla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale.

3. La revoca di uno o più Assessori è effettuata dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale unitamente al nominativo del nuovo Assessore. 

4. Gli Assessori decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo. 

5. Per la rimozione dei singoli Assessori si rinvia alle norme di legge che disciplinano i casi da esse previsti per i Consiglieri Comunali. 

6. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 

TITOLO IV - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 48
Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l’autonomia, la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza ed economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il contemperamento dell’utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

2. I criteri e i moduli organizzativi adottati sono altresì improntati al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.

3. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti/obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun componente dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 49
Regolamenti di organizzazione

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con uno o più regolamenti, adottati in conformità alla legge ed allo Statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano: la dotazione organica, l’assetto delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto all’autonomia regolamentare dell’Ente.

Art. 50
Regolamento dei conflitti di competenze

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento dal Segretario Comunale.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario, esso viene risolto dalla Giunta.

3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza fra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra gli organi elettivi monocratici sono risolti dalla Giunta Comunale;

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

 

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51
Nomina e ruolo

1. Il Comune è dotato di un Segretario Comunale, funzionario statale, che viene nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, scegliendolo nell’apposito Albo con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Segretario Comunale è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi del Comune. 

3. Il Segretario Comunale esercita l’attività gestionale dell'Ente avvalendosi degli uffici del Comune e in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, rispettando il principio di distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa e i criteri dettati nel presente Statuto.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Art. 52
Competenze del Segretario Comunale

1. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti, nonché svolge i compiti attribuitigli dal Sindaco. 

2. Il Segretario Comunale in particolare:

a) adotta atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica;
b) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta Comunale, a quelle esterne;
c) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
d) esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi;
e) esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, come meglio esplicitato nel Regolamento Comunale servizi ed uffici;
f) partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge;
g) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
h) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
i) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
j) rilascia documenti ai Consiglieri Comunali richiesti per l'esercizio del loro mandato ed ai cittadini nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

 

CAPO II - GLI UFFICI COMUNALI

Art. 53
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici del Comune di Casale sul Sile sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa.

2. Gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità, responsabilità, correttezza, cortesia e disponibilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica 

3. Il dimensionamento della struttura è fissato dalla pianta organica del personale.

4. Il sistema organizzativo, inteso come unità integrata all'interno della quale si compongono ed armonizzano fini diversi, è articolato nell'apposito Regolamento organico del personale attraverso l'individuazione di aree di attività, intendendosi, per tali, attività e funzioni tra loro compatibili ed integrabili in una o più materie omogenee, tra loro assimilabili.

Art. 54
Incarichi contrattuali

1. La copertura dei posti di responsabili di settori/servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, oppure, eccezionalmente e con delibera motivata dalla Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

2. Per il conseguimento di obiettivi determinati e mediante convenzioni a termine, il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere il ricorso collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

CAPO III - SERVIZI

Art. 55
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni e servizi, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. In particolare 1. I servizi pubblici possono essere gestiti:

a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di istituzione;
d) a mezzo di società a capitale interamente pubblico;
e) a mezzo altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 56
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 57
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i.

2. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 

3. Gli amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Presidente e i singoli amministratori possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente allo loro sostituzione.

4. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

6. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge 120/2011.

Art. 58
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale e che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione medesima e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Il Regolamento può altresì prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. 

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. 

Art. 59
Organi dell’Istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. 

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento.

4. Il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinati dal Regolamento. 

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

6. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 60
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa, con gli altri Comuni e le Province, forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

 

CAPO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 61
Principi e criteri

1. I controlli interni sono esercitati in conformità alla normativa vigente in materia. 

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica/finanziaria dell'Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 62
Revisione dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge. In particolare, per il Revisore dei Conti valgono, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, le cause di ineleggibilità e incompatibilità fissate dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.

2. Per la revoca e per la decadenza dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

 

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 63
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

 

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

Art. 64
Principio di cooperazione

1. L' attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Per i fini di cui sopra, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzione, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 65
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 66
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra Enti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, ovvero per economia di spesa qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili secondo quanto prescritto dall’art. 31, comma 3, del D. Lgs. nr. 267/00, e prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

3. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67
Unioni di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 68
Conferenze di servizi ed accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento.

3. Qualora l'assenso da rendere da parte del Comune costituisca competenza del Consiglio, il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Servizi previo mandato vincolante dell'organo comunale competente ed esprime con riserva la posizione del Comune.

4. Qualora durante lo svolgimento della conferenza venga proposta al voto una soluzione contraria o comunque non conforme o non prevista dal mandato vincolante del Consiglio, il Sindaco esprime voto contrario o non esprime alcun voto e chiede il rinvio della decisione ad una ulteriore convocazione della Conferenza; in quest'ultimo caso il Sindaco convoca preventivamente il Consiglio per aggiornarlo sulla soluzione proposta ed ottenere un nuovo parere ed un nuovo mandato vincolante.

5. Successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, l'accordo di programma eventualmente raggiunto, perché abbia efficacia, viene ratificato dal Consiglio e/o dalla Giunta.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di Conferenze di Servizi convocate da altro soggetto pubblico, compatibilmente con tempi e procedure specifiche.

7. E' comunque garantita la partecipazione popolare sull'oggetto dell'accordo di programma con le forme e le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69
Statuto

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg. e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Queste disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie. 

4. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000. 

5. E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno il 20 per cento dei cittadini, per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per le proposte di iniziativa popolare.

6. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. 

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.

3. I regolamenti, salvo diversamente previsto, entrano in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 71
Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Segretario Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

Art. 72
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pubblicato all’Albo pretorio telematico dell’Ente per 30 gg. consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. 

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio telematico dell’Ente, come stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

3. L’entrata in vigore del presente Statuto determina l’abrogazione integrale dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 68/1991, n.76/1991, n.79/1991 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 101/1992.

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