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Bur n. 43 del 05 maggio 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 27 marzo 2017

Modifiche apportate allo Statuto comunale.

Modifiche allo Statuto comunale

Art. 1 - Principi fondamentali 1. idem 2. idem 3. idem 4. idem 4 bis. idem 5. abrogato

Art. 2 - idem

Art. 3 - idem

Art. 4 - abrogato

Art. 5 - idem

Art. 6 - idem

Art. 6 bis - Pari Opportunità

1. Il Comune di Villorba assicura la pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Art. 6 ter - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le modalità di elezione, il funzionamento e le funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - idem

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - idem

Art. 9 - abrogato

Art. 10 - idem

Art. 11 - Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti

1. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, che vi possono prendere parte anche ove vengano rilevate cause ostative alla convalida, e successivamente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni. 3. idem 4. idem

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio 1. idem 2. idem 3. idem 4. idem 5. idem 6. idem 7. idem 8. idem 9. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio comunale ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, subentra il Consigliere Anziano. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione a tale carica, abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, sommate ai voti di lista, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. 10. idem

Art. 13 - idem

Art. 14 - abrogato

Art. 14 bis - Composizione dei Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1.Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il Sindaco.

2. Alla costituzione dei gruppi si provvede nella seduta di insediamento del Consiglio neo eletto.

3. Entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ogni Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale il Gruppo a cui appartiene.

4. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il gruppo consiliare che utilizza il medesimo contrassegno presentato alle elezioni amministrative, identificativo della lista nella quale sono stati eletti, oppure possono formare un gruppo unico costituito dalle liste collegate al medesimo candidato sindaco.

5. È consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo Consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.

6. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dopo l'inizio del mandato amministrativo devono indicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, entro tre giorni dalla delibera di surroga, il gruppo consiliare di appartenenza.

7. I Consiglieri che non dichiarano entro i suddetti termini la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il gruppo misto.

8. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente del Consiglio Comunale prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

9. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre (3), costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. Qualora, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, previa approvazione del gruppo stesso. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.

10. Ciascun gruppo consiliare, nell'ambito del gruppo costituito, designa il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Generale entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3.

11.Nelle more della designazione, i Capogruppo saranno individuati nei Consiglieri anziani eletti nell'ambito delle liste elettorali che hanno sostenuto lo stesso Sindaco e nell'ambito dei gruppi già costituiti.

12. I Capigruppo con il Sindaco e il Presidente del Consiglio costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Alla Conferenza dei Capigruppo possono partecipare anche gli Assessori all'uopo invitati dal Sindaco

CAPO 3 - LE COMMISSIONI

Art. 15 - idem Art. 16 - idem

Art. 17 - Commissioni di controllo e di garanzia

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. idem

Art. 18 - idem

CAPO 4 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - idem

Art. 20 - idem

Art. 21 - idem

CAPO 5 - IL SINDACO

Art. 22 - Competenze del Sindaco

1. idem

2. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Sindaco: -convoca e presiede la Giunta Comunale; -chiede al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; -risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e, in caso di richiesta, le inoltra al Presidente perché le inserisca all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale; -riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile; -riceve le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare; -indice i referendum comunali, salvo le competenze regolamentari della Giunta Comunale; -sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali; -acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, comunque funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni. -promuove, tramite il Segretario generale indagini conoscitive sull'intera attività del Comune. 3. idem 4. idem

Art. 23 - idem

Art. 24 - idem

TITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 - FUNZIONI GENERALI

Art. 25 - Il Segretario generale

1. idem 2. idem 3. idem 4. idem 5. idem 6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Art. 26 - abrogato

Art. 27 - idem

Art. 28 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

1. idem

2. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la traduzione, sul piano tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal Segretario Generale, ivi compresa l'adozione di: a) provvedimenti organizzativi atti a migliorare il funzionamento degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza e ogni altra azione atta a migliorare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; b) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco.

CAPO 2 - UFFICI

Art. 29 - idem

Art. 30 - Organizzazione del lavoro

1. Al fine di una organizzazione del lavoro efficace, efficiente e funzionale il Comune disciplina la propria attività mediante: a) programmi programmi e obiettivi strategici ed operativi; b)rilevazione, analisi e valutazione dei risultati del grado di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, adeguatezza della struttura organizzativa rispetto ai ruoli e alle competenze assegnate a ciascuna sua componente; c) idem d) idem e) idem

Art. 30 bis - Controlli interni

1. Il servizio dei controlli interni, la cui disciplina è demandata ad apposito Regolamento, ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità, l'efficienza, l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies.

CAPO 3 - SERVIZI

Art. 31 - idem

Art. 32 - idem

Art. 33 - idem

TITOLO 4 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 34 - idem

Art. 35 - idem

Art. 36 - abrogato

Art. 37 - idem

TITOLO 5 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 38 - idem

Art. 39 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato 1. idem 2. La Giunta comunale, anche al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti per il successivo bilancio di previsione, consulta le associazioni iscritte all'albo, informatico delle Associazioni, pubblicato sul sito web del Comune, ordinariamente, una volta all'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e, straordinariamente, a seconda delle necessità. 3. idem 4. idem

Art. 40 - abrogato

CAPO I bis - TRASPARENZA

Art. 40 bis - Modalità di divulgazione

1. Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.

2. Le principali modalità previste sono: -la pubblicità legale degli atti, da effettuarsi tramite l'Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi di legge; -la pubblicità, trasparenza e diffusione di atti e informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in conformità e con le prescrizioni di cui alla normativa vigente; -il servizio per le relazioni con il pubblico (Sportello Unico Polifunzionale - S.U.P.) -l'avvio di procedimento amministrativo.

Art. 40 ter - Pubblicità degli Atti

1.Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente.

Art. 40 quater - Avvio dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi vengono istruiti e adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l'informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l'eventuale attivazione di procedure di conciliazione, o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.

3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

4. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi percoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

5. Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

6. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte, hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all'ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.

7. Il Responsabile che emette l'atto deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.

8. Si fa comunque espresso riferimento alla vigente normativa ed al regolamento sui procedimenti amministrativi e accesso agli atti comunali.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 41 - idem

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 42 - idem

Art. 43 - idem

Art. 44 - idem

Art. 45 - idem

Art. 46 - abrogato

Art. 47 - abrogato

Art. 48 - abrogato

Art. 49 - abrogato

Art. 50 - abrogato

Art. 51 - abrogato

Art. 52 - abrogato

TITOLO 6 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 53 - abrogato

Art. 54 - abrogato

Art. 55 - abrogato

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 55 bis - La programmazione è il processo di pianificazione ed organizzazione a medio termine verso il quale dirigere l'azione amministrativa delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali, di promozione e di sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. I contenuti della programmazione devono essere tali da essere coerenti con: -le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; -il programma di mandato; - gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario, nazionale e regionale.

Art. 55 ter - Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato e attribuite dalla Regione e dalla Provincia, in autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.

2. Adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego.

3. Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle proprie effettive capacità contributive.

4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività, e di investimenti, il Comune attiva le procedure previste dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunitari.

5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 55 quater - Sistema di bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario triennale, osservando i principi di veridicità, attendibilità e pareggio finanziario, nonché gli altri principi generali ed applicati, ai sensi di Legge.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, programmi e titoli che individuano la distribuzione delle risorse fra le diverse funzioni e ambiti operativi attribuiti all'Ente locale.

4. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.

5. Il Consiglio Comunale approva il Bilancio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Le variazioni di bilancio sono approvate con la maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle sedute di seconda convocazione è comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

7. Completa il sistema di programmazione:- il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, con il quale la Giunta definisce gli obiettivi di gestione ed assegna ai Dirigenti o ai Responsabili dei Servizi, secondo le competenze loro attribuite sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;- il rendiconto della Gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente e con il quale sono dimostrati i risultati della Gestione.

8. Il Rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e fornisce ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo è posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 55 sexies - Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 55 septies - Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1. L'ente locale adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente.

CAPO II - IL PATRIMONIO

Art. 55 octies - Conservazione e gestione dei beni comunali

1. Il Comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, le modalità per la consegna, l'utilizzazione e la conservazione dei beni del Comune.

3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Il responsabile della gestione dei beni, individuato in conformità alla struttura organizzativa dell'Ente, è tenuto a proporre ed adottare per quanto di competenza, ogni azione utile alla riscossione delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto del piano delle alienazioni, per gli immobili, e della Giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

CAPO III - APPALTI E CONTRATTI

Art. 55 novies - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 55 decies - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il collegio dura in carica tre anni. I revisori non sono revocabili, se non nei casi previsti dalla legge, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di sostituzione di un revisore, colui che subentra resta in carica fino alla scadenza del collegio.

4. I revisori dei conti accedono agli atti ed ai documenti contabili e finanziari del Comune. Partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale ed obbligatoriamente in occasione dell'esame degli atti di programmazione e del rendiconto di gestione.

5. Il collegio collabora con il Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. Tale relazione deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO 7 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 56 - Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi (regolamenti) del Comune. 2. idem

Art. 57 - Procedimento di formazione e modifica.

1. abrogato

1 bis. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono approvati e modificati dal Consiglio Comunale, in prima votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed in seconda votazione, nella medesima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula.

2. Le proposte di regolamento o loro modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, oppure dalla Giunta, nei casi specifici previsti dalla legge, sono depositate, prima della loro approvazione, per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data adeguata pubblicità. In eccezionali e motivati casi di urgenza, il periodo di deposito può essere ridotto a sette giorni. 3. idem 4. idem

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - abrogato

Art. 59 - Approvazione dello Statuto - Pubblicazione ed Entrata in vigore

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.: "La revisione o l'abrogazione dello Statuto, è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni dalla prima; la revisione o abrogazione si riterrà approvata se ottiene per due sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati".

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da proposta di deliberazione di approvazione di nuovo Statuto in sostituzione di quello abrogato.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione on line e pubblicato all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, anche tramite mezzi informatici.

6. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore sino alla loro revisione.

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