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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI VICENZA (VICENZA)
Decreto n. 35 del 22 dicembre 2016
Snam rete gas s.p.a.- "Varianti in comune di Vicenza del metanodotto Cremona - Mestre dn 400 (16") e dn 150 (6") dp 12 bar". Decreto di imposizione di servitù ex art.52-octies e art. 22 del d.p.r. 327/2001 (testo unico espropri). Istante: società Snam rete gas s.p.a.. Ditte varie.
IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 1557 del 25.07.2016 … - OMISSIS -; Considerato che, … - OMISSIS -; Considerato che: … - OMISSIS -; Dato atto che: … - OMISSIS -; Accertato che … - OMISSIS -; Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009; Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, in favore di Snam Rete Gas S.p.A, con sede in San Donato Milanese, 20097 (MI) – Piazza Santa Barbara, n. 7, - ed uffici in Camisano Vicentino (VI) – “Progetto Nord Orientale” – Via Malspinoso, 7 – reinv.nor@pec.snamretegas.it – C.F. e P.I. 10238291008 - beneficiaria dell’asservimento ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/2001.
Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto in colore rosso, e l’individuazione delle aree in occupazione temporanea in colore verde, necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori;
2. L’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi per reti tecnologiche;
3. Saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonchè eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;
4. E’ prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
5. Di stabilire che la servitù avrà i seguenti contenuti:
6. Per l’asservimento e l’occupazione temporanea di dette aree è stata determinata l’indennità in via di urgenza in virtù di quanto previsto dall’art.22 del DPR 327/2001, ricorrendone i presupposti come nelle premesse e conformemente a quanto previsto dall’art.44 e all’art. 52-octies del Testo Unico, D.P.R. n. 327/2001, nella misura stabilita nel piano particellare allegato alla nota del 29/07/2016; indennizzo da corrispondere agli aventi diritto, a termini di legge ovvero da depositare c/o la Cassa Depositi e Prestiti qualora ne ricorrano i presupposti;
7. Il presente decreto dispone la costituzione della servitù di metanodotto a favore della su menzionata Soc. Snam Rete Gas S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall’art.24 comma 1 del DPR 327/01, a cura della Soc. Snam Rete Gas S.p.A. quale beneficiaria della procedura di asservimento coattivo oggetto del decreto stesso;
8. Il presente decreto, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme previste per gli atti civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione in possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del citato DRP 327/2001; l’avviso di esecuzione della presente decreto, mediante l’immissione in possesso, deve pervenire, ai proprietari interessati, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’esecuzione stessa;
9. La Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere, senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione, trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nonché al suo invio entro cinque giorni, per la pubblicazione in G.U. della Repubblica o nel Bollettino Uff. della Regione Veneto; adempiute le suddette formalità tutti i diritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
10. Il Comune in qualità di autorità espropriante, procederà ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i Registri Immobiliari per la conseguente annotazione;
11. Entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, la ditta proprietaria dei terreni asserviti e/o occupati è invitata a comunicare all’autorità espropriante se condivide l’indennità provvisoria comunicata e indicata nell’allegato. In caso di accettazione da parte dei soggetti interessati, sarà disposto il pagamento delle somme riportate nel prospetto allegato, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati;
12. In caso di non accettazione la ditta proprietaria potrà designare un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura di cui all’art.21 e seguenti del DPR 327/01 e s.m.i. e se non condivide la relazione finale può proporre opposizione alla stima. In assenza di istanza del proprietario, il Comune quale autorità espropriante, chiederà la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del DPR 327/01; il verificarsi delle condizioni di cui sopra implicheranno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria determinata con il presente atto.
13. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate ai proprietari dalla Società Snam Rete Gas.
14. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.
Vicenza li, 22/12/2016
Il Direttore Settore Patrimonio ed Espropri FAUSTO ZAVAGNIN
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