Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI VICENZA (VICENZA)

Decreto n. 35 del 22 dicembre 2016

Snam rete gas s.p.a.- "Varianti in comune di Vicenza del metanodotto Cremona - Mestre dn 400 (16") e dn 150 (6") dp 12 bar". Decreto di imposizione di servitù ex art.52-octies e art. 22 del d.p.r. 327/2001 (testo unico espropri). Istante: società Snam rete gas s.p.a.. Ditte varie.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1557 del 25.07.2016 … - OMISSIS -;
Considerato che, … - OMISSIS -;
Considerato che:  … - OMISSIS -;
Dato atto che:  … - OMISSIS -;
Accertato che … - OMISSIS -;
Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009; Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1.   Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, in favore di Snam Rete Gas S.p.A, con sede in San Donato Milanese, 20097 (MI) – Piazza Santa Barbara, n. 7, - ed uffici in Camisano Vicentino (VI) – “Progetto Nord Orientale” – Via Malspinoso, 7 – reinv.nor@pec.snamretegas.it – C.F. e P.I. 10238291008 - beneficiaria dell’asservimento ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/2001.

Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto in colore rosso, e l’individuazione delle aree in occupazione temporanea in colore verde, necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori;

2.   L’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi per reti tecnologiche;

3.   Saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonchè eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;

4.   E’ prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

5.   Di stabilire che la servitù avrà i seguenti contenuti:

  • l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6,00 (sei) dall'asse della tubazione DN 400 (16”) DP 12 bar e DN 150 (6”) 12 bar, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo massimo di  anni 2 (due) l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nella planimetria allegata, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
  • l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto, sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata nel piano particellare che è parte integrante del presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
  •  restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

6.   Per l’asservimento e l’occupazione temporanea di dette aree è stata determinata l’indennità in via di urgenza in virtù di quanto previsto dall’art.22 del DPR 327/2001, ricorrendone i presupposti come nelle premesse e conformemente a quanto previsto dall’art.44 e all’art. 52-octies del Testo Unico, D.P.R. n. 327/2001, nella misura stabilita nel piano particellare allegato alla nota del 29/07/2016; indennizzo da corrispondere agli aventi diritto, a termini di legge ovvero da depositare c/o la Cassa Depositi e Prestiti qualora ne ricorrano i presupposti;

7.   Il presente decreto dispone la costituzione della servitù di metanodotto a favore della su menzionata Soc. Snam Rete Gas S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall’art.24 comma 1 del DPR 327/01, a cura della Soc. Snam Rete Gas S.p.A. quale beneficiaria della procedura di asservimento coattivo oggetto del decreto stesso;

8.   Il presente decreto, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme previste per gli atti civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione in possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del citato DRP 327/2001; l’avviso di esecuzione della presente decreto, mediante l’immissione in possesso, deve pervenire, ai proprietari interessati, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’esecuzione stessa;

9.   La Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere, senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione, trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nonché al suo invio entro cinque giorni, per la pubblicazione in G.U. della Repubblica o nel Bollettino Uff. della Regione Veneto; adempiute le suddette formalità tutti i diritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;

10.   Il Comune in qualità di autorità espropriante, procederà ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i Registri Immobiliari per la conseguente annotazione;

11.   Entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, la ditta proprietaria dei terreni  asserviti e/o occupati è invitata a comunicare all’autorità espropriante se condivide l’indennità provvisoria comunicata e indicata nell’allegato. In caso di accettazione da parte dei soggetti interessati, sarà disposto il pagamento delle somme riportate nel prospetto allegato, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati;

12.   In caso di non accettazione la ditta proprietaria potrà designare un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura di cui all’art.21 e seguenti del DPR 327/01 e s.m.i. e se non condivide la relazione finale può proporre opposizione alla stima. In assenza di istanza del proprietario, il Comune quale autorità espropriante, chiederà la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del DPR 327/01; il verificarsi delle condizioni di cui sopra implicheranno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria determinata con il presente atto.

13.   Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate ai proprietari dalla Società Snam Rete Gas.

14.   Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Vicenza li, 22/12/2016

Il Direttore Settore Patrimonio ed Espropri FAUSTO ZAVAGNIN

Partdecr_35_2016_rid2_336569_336569.pdf

Torna indietro