Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 128 del 30 dicembre 2016


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DEI COLLI EUGANEI", BAONE (PADOVA)

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 21 dicembre 2015

Statuto dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei di Baone (prov. di Padova).

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1.         Il presente Statuto, già approvato dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni “COLLI EUGANEI”, costituita dai comuni aderenti di Arquà Petrarca, Baone e Cinto Euganeo, recepito dall'Organo assembleare dell'Unione con deliberazione n. 5 del 5 marzo 2007, viene qui modificato, ai fini del suo adeguamento alle vigenti disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2.         L’Unione dei Comuni “Colli Euganei è disciplinata dalle norme del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni e della vigente normativa regionale.

3.         Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento e disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente locale.

4.         L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono, pertanto essa confina a nord con i territori dei Comuni di Teolo e Galzignano Terme, a est con i territori dei Comuni di Battaglia Terme e Monselice, a sud con i territori dei Comuni di Monselice ed Este e ad ovest con i territori dei Comuni di Lozzo Atestino e Vo.

5.         L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.

Art. 2 - Finalità

1.         È compito dell’Unione consolidare la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2.         L’Unione di Comuni secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente Statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3.         L’Unione di Comuni con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4.         L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, provinciali, regionali, statali e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5.         L’ambito territoriale dell’Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall’art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7.4. 2014, n. 56.

6.         La popolazione di riferimento è determinata dalla somma del numero di abitanti dei singoli comuni associati rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 3 - Obiettivi prioritari

1.         Sono obiettivi prioritari dell’Unione dei Comuni “Colli Euganei”:

  1. Promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni e dell’area dei Colli Euganei, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;
  2. Favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
  3. Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;
  4. Esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
  5. Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
  6. Valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico - culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell’Unione;
  7. Mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
  8. Individuare forme stabili di collaborazione, con le altre Unioni o forme associative che potessero sorgere nelle aree finitime, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio dei Colli Euganei.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

1.         L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2.         In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa.

3.         Gli Organi dell’Unione hanno cura di provvedere che l’assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all’Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non vengano espressamente autorizzati in merito a tali obblighi che superano il decennio con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni costituiti.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

1.         La sede legale dell’Unione è situata nel territorio del Comune di Baone, presso il Municipio di Baone ed i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati nelle sedi dei comuni aderenti e anche in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale dell’Unione.

2.         L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3.         La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono vietati. Ne potrà essere consentito il loro utilizzo solo previa autorizzazione del Presidente dell’Unione con la quale si dovranno accertare le finalità e l’interesse per l’Unione.

Art. 6 - Durata

1.         L’Unione ha una durata a tempo indeterminato.

2.         Per il recesso e lo scioglimento si applicano i successivi articoli 8 e 9.

Art. 7 - Nuove adesioni

1.         Possono aderire all’Unione tutti i Comuni finitimi appartenenti all’area dei Colli Euganei nel rispetto della normativa vigente. L'adesione è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, da parte del Consiglio dell'Unione

2.         Le condizioni, per l'ammissione di nuove adesioni, sono:

  1. la richiesta di adesione deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della richiesta.
  2. il comune che aderisce all'Unione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio ed ad esso nuovo ente aderente attribuibile in quota parte, secondo la quantificazione redatta dal Servizio Finanziario dell'Unione a mezzo di determinazione. Sono possibili accordi in deroga al presente comma purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sulla base di una quota forfettaria d'ingresso, non rimborsabile, determinata dalla Giunta dell'Unione su proposta del Servizio finanziario.
  3. Entro 30 giorni dalla richiesta è convocato il Consiglio dell’Unione per deliberare sulla richiesta stessa.
  4. Entro i 45 giorni successivi alla adozione della delibera di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale dell'Ente richiedente, delibera l'accettazione delle norme statutarie, convenzionali e regolamentari dell’Unione, impegnandosi entro il termine dell'anno della richiesta al versamento della quota d'ingresso.

3.         Espletati gli adempimenti di cui ai commi precedenti il nuovo Ente costituito avrà gli stessi diritti e doveri degli altri Enti già costituiti in Unione.

4.         In caso di nuove adesioni, La Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.

Art. 8 - Recesso

1.Ogni Comune partecipante, può unilateralmente recedere dall’Unione, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2.         La deliberazione di recesso dall’Unione deve, una volta diventa esecutiva, essere comunicata nelle forme previste all’Unione, entro il mese di settembre.

3.         Il recesso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4.         In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e servizi già conferiti all'Unione; esso è obbligato a portare a conclusione tutti procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardino quel comune recedente. Il passaggio di competenze tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera di garantire la continuità amministrativa.

5.         Il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte dei Comuni, nel caso di recesso, torna nella dotazione organica del comune recedente. L'Unione può chiedere il mantenimento nella propria dotazione organica del personale interessato, previa deliberazione approvata all'unanimità da parte della Giunta dell'Unione.

6.         I Comuni che vorranno recedere dall’Unione hanno il diritto alla semplice restituzione dei beni originariamente conferiti o ad un equivalente rimborso in denaro calcolato sulla base dei criteri dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, del codice civile e dei principi contabili.

7.         Qualora, per effetto del recesso di un Comune, gli altri Comuni o l’Unione subisca un danno, questi ultimi potranno rivalersi nel confronti del Comune che recede secondo le norme civilistiche ed i principi contabili.

8.         La Giunta dell'Unione determinerà i criteri dettagliati in relazione al presente articolo.

9.         In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del successivo art. 9.

Art. 9 - Scioglimento

1.         L’avvio della procedura di scioglimento consensuale dell’Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dai Comuni aderenti all'Unione, con le procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nella quale si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'anno finanziario.

2.         Verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell’Unione, la Giunta dell'Unione nomina un Commissario liquidatore, il quale, nei 60 giorni successivi alla nomina, dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.

3.         Il piano di riparto garantisce l'equa suddivisione del patrimonio dell'Unione tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune o secondo criteri concordati.

4.         Il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte dei Comuni o comunque in servizio presso l'Unione, rientra ad ogni effetto nella dotazione organica del comune recedente, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. Il personale direttamente assunto dall'Unione a qualsiasi titolo in servizio presso la stessa viene altresì ricollocato all'interno della dotazione organica dei singoli comuni in base al piano di riparto o a specifiche intese tra gli enti. Le disposizioni valgono anche per il personale a tempo determinato fino allo spirare del termine previsto dal contratto. Il presente comma si applica anche per l'art. 8, relativamente al personale.

5.         La proposta di piano di liquidazione formata dal liquidatore dovrà essere approvata, anche con modifiche, da parte della Giunta dell'Unione.

6.         Le controversie che potessero insorgere in dipendenza dell’applicazione del presente articolo ed in generale per ogni aspetto oggetto di conflitto, saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, scelto di comune accordo o, in caso di mancato accordo entro il termine di 30 giorni, nominato dal Presidente della Regione.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 10 - COMPETENZE

1.         I Comuni aderenti all’Unione hanno conferito alla stessa la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla Legge 56 /14. Inoltre, può essere conferito all’Unione l’esercizio di ogni altra funzione o servizi amministrativi propri o ad essi delegati, ulteriori rispetto alle funzioni sottoelencate.

2.         È attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:

a)         organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b)        organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c)         catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d)        pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e)         attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f)         organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
g)        progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h)        edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i)         polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l-bis) servizi in materia statistica.

3.         Sono, inoltre, gestiti dall’Unione i seguenti servizi:

•          sistemi informativi, informatici e telematici;
•          Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) e comunicazione;
•          funzioni inerenti alla Committenza Unica (C.U.C.) e allo Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.);
•          servizio gestione Ufficio Tributi.

4.         Sono altresì, gestite ad ogni effetto dall'Unione tutte le funzioni elencate ai commi 110 e 111 dell'art.1, legge 7 aprile 2014, n. 56.

5.         Le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale e di cui all’art. 5, comma 1, L. 65/86, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia locale, si intendono riferite, al territorio dei Comuni in cui l’Unione esercita le funzioni stesse. Il Sindaco di ciascun Comune dell’Unione si avvale della Polizia Locale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 TUEL

6.         Il conferimento all’Unione della funzione della Protezione Civile, comporta in capo all’Unione la competenza dell’approvazione e dell’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della Legge 225/92, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15, comma 3, della predetta legge 225/92.

7.         L’Unione può stipulare con altri Enti locali, anche se non ad essa partecipanti, apposite Convenzioni o Protocolli d'intesa per svolgere e gestire servizi e attività.

8.         A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi sui servizi che vengono dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento, prelievo.

Art. 11 - Esercizio delle funzioni

1.         L'esercizio delle funzioni e servizi trasferiti comporta la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

2.         L'Unione subentra nella gestione di tutte le funzioni trasferite, già esercitate dai Comuni.

3.         Il trasferimento di eventuali altre competenze, funzioni e servizi e competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante deliberazione di recepimento da parte dell'Unione.

4.         Con detta deliberazione, anche se eventuali disposizioni transitorie od interlocutorie fossero contenute negli atti deliberativi comunali, verranno chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee e necessarie ad evitare che, nella successione della titolarità delle competenze, possano determinarsi situazioni di pregiudizio nella continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

5.         Il trasferimento delle competenze ha come presupposto necessario l’acquisizione di tutti gli elementi tecnico-economici e la valutazione positiva dei Responsabili di Settore.

6.         Con il trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare unico di tutte le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio, e pertanto all’Unione competeranno le relative tasse, tariffe, contributi, censi, canoni e livelli sui servizi direttamente gestiti, comprese le competenze relative alla loro determinazione, accertamento, prelievo e contenzioso.

Art. 12 - Ulteriori conferimenti di competenze di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe - Controversie

1.         Previa convenzione, le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe vengono delegate al personale dell'Unione stessa per l'esercizio di tali funzioni all'interno del territorio dei comuni., ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000.

2.         Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi gestiti, è risolto con le modalità stabilite dal comma 6 del precedente art. 9.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell’Unione

Art. 13 - Organi

1.         Sono organi di governo dell’Unione: il Presidente, il Consiglio e la Giunta.

2.         Gli organi dell’Unione sono composti, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, se non stabilito direttamente dalla legge.

3.         Il Consiglio e la Giunta dell’Unione durano in carica 5 anni. Qualora uno dei rappresentanti dei Comuni perdesse, per un motivo qualsiasi, lo status di amministratore in carica presso il Comune di riferimento, ciò comporterà la sua sostituzione con variazione della compagine, senza rinnovo dell’intero organo.

4.         Il Presidente e il Vicepresidente possono essere nominati esclusivamente tra chi ricopra la carica di Sindaco nei Comuni dell’Unione.

5.         Agli organi dell’Unione si applicano le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità, inconferibilità e responsabilità, stabilite dalla legge per gli organi degli enti locali.

6.         Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell’Unione, i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni associati all’Unione che:

-          siano dipendenti di uno dei Comuni associati all’Unione o dell’Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
-          si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 63 del TUEL nei confronti dell’Unione, salvo che per fatto connesso con l’esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.

7.         Quando si verifica una condizione di incompatibilità, il Consiglio dell’Unione provvede ai sensi dell’art. 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell’Unione, il Presidente decade dalla carica.

8.         La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l’immediata decadenza dalla carica nell’Unione.

9.         Gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico trasmesso a ciascun componente, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli organi. Di ogni convocazione si dà notizia anche ai Comuni associati.

CAPO II - Consiglio dell’Unione

Art. 14 - Composizione del Consiglio

1.         Il Consiglio dell’Unione è composto:

-          dai sindaci dei comuni aderenti;
-          da tre rappresentanti per ogni comune aderente, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare.

2.         I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto dai rispettivi Consigli Comunali tra i propri componenti. Si applicano le disposizione in materia di ineleggibilità, inconferibilità,incompatibilità previste dal TUEL e dalla Legge 39/2014.

3.         Entro 45 giorni dalla data di insediamento, ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di spettanza; si intende in ogni caso eletto il più votato dei consiglieri di minoranza anche se uno o più consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti.

3.         Decorso il termine di 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio comunale, se un Comune non ha provveduto all’elezione dei propri rappresentanti e fino all’elezione medesima,sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione, il Sindaco, il Consigliere di maggioranza e il Consigliere di minoranza che, nelle elezioni amministrative, hanno ottenuto più voti.

4.         L’elezione dei rappresentanti di ciascun Comune membro dell’Unione nel Consiglio della stessa, è effettuata garantendo, ove possibile, la presenza di entrambe i sessi tra i Consiglieri, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del TUEL.

5.         In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Commissario governativo nominato ai sensi dell’art. 141 del TUEL, sostituisce negli organi dell’Unione, il Sindaco e i Consiglieri del Comune commissariato fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

6.         Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, compreso il Presidente, salvo disposizioni di legge.

7.         Il Consiglio dell’Unione disciplina con proprio regolamento lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle eventuali commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

8.         Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei componenti il Consiglio dell’Unione, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio

1.         Le sedute del Consiglio dell’Unione sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2.         Al Consiglio possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, anche gli assessori dei Comuni costituiti in Unione.

3.         Il Consiglio si riunisce e delibera validamente con l'intervento della metà più uno - compreso il Presidente - dei componenti stabiliti dal presente Statuto, salvo le maggioranze qualificate stabilite dalla legge.

4.         Nelle sedute di seconda convocazione, che dovranno aver luogo in altro giorno rispetto alla prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti del consesso, purché espressione dei Comuni aderenti.

5.         Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

6.         Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

7.         Il Consiglio disciplina con proprio regolamento lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle eventuali commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

8.         Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei componenti del Consiglio dell’Unione, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio

1.         Le sessioni del Consiglio dell’Unione si distinguono in:

ordinarie: per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo: le convocazioni debbono avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione;

straordinarie: in tutti gli altri casi: le convocazioni debbono avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione;

d’urgenza: quando la deliberazione è ritenuta indifferibile: le convocazioni debbono avvenire almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

2.         Per il computo dei giorni si osservano le disposizioni contenute nell’art. 155 del codice di procedura civile.

3.         La convocazione del Consiglio, successiva alla prima, è disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi.

4.         Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, qualora lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti od il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno la proposta delle questioni richieste.

5.         Gli avvisi di convocazione vanno trasmessi utilizzando l’impiego di moderne tecnologie riconosciute valide ai fini della certezza delle comunicazioni, secondo le disposizioni del Regolamento.

6.         Nel caso di impossibilità di trasmissione telematica sicura, vanno notificati a cura del servizio notificazioni/Polizia Locale dell’Unione o a mezzo dei messi, anche straordinari, od in caso di impossibilità mediante fonogramma od in alternativa mediante il servizio postale.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio dell’Unione

1.         I Comuni costituiti, nel termine stabilito al precedente art. 14, c.3, o dall’invito rivolto dagli Organi dell’Unione, comunicano all’Unione stessa il nominativo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.

2.         La prima seduta del Consiglio dell’Unione dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco del Comune con la maggiore consistenza demografica, e deve avvenire nel termine di 10 (dieci) giorni dalla acquisizione al protocollo dell’Unione di tutti gli atti deliberativi relativi alla nomina dei rappresentanti di tutti gli Enti costituiti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

3.         Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal Sindaco che ha diramato la convocazione o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Sindaco del Comune che nella graduatoria di maggiore consistenza demografica occupa il posto immediatamente successivo.

4.         Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede all’esame della condizione degli eletti ed alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

5.         Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti tra i componenti del Consiglio, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei componenti il consesso, entrando in carica immediatamente dopo la loro nomina.

6.         Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

7.         Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di modifica dello Statuto a seguito di entrata in Unione di altro Comune.

Art. 18 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio dell’Unione:

  1. rappresenta il Consiglio dell’Unione;
  2. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio dell’Unione, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  3. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario-Direttore;
  6. insedia le eventuali commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  7. assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli componenti sulle questioni sottoposte al Coniglio dell’Unione;
  8. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Art. 19 - competenze del Consiglio

1.         Il Consiglio dell’Unione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre ad altri atti riferiti alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2.         Il Consiglio dell’Unione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi se non quelli espressamente previsti dalla legge.

3.         Il documento programmatico presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.

4.         Il Presidente dell’Unione e il Consiglio di Amministrazione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione gli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 20 - Diritti e doveri dei Componenti del Consiglio

1.         I componenti del Consiglio esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità dell’Unione, senza limitazioni o condizionamenti se non quelli imposti dalla legge, rappresentando gli interessi e le aspettative dell’intera comunità dell’Unione.

2.         Essi hanno il più ampio diritto di iniziative e di decisione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.

3.         Il Regolamento di funzionamento degli organi disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio della funzione consiliare.

Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei Componenti del Consiglio

1.         Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, negli stessi termini e modalità previste dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

2.         Le dimissioni dalla carica di componente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.         La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano, appena divenute efficaci, la decadenza dalla carica di componente del Consiglio.

4.         Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro 20 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo componente del Consiglio dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Organo dell’Unione.

5.         Qualunque componente degli organi dell’Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

CAPO III - LA GIUNTA dell'UNIONE

Art. 22 - Composizione

1.         La Giunta dell'Unione, organo esecutivo dell'ente, è composto dai Sindaci, o loro delegati, componenti dell'organo esecutivo dei Comuni costituiti nell’Unione.

2.         La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione, essa è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e votanti (quorum funzionale).

3.         Nella prima riunione, anche dopo l’entrata di un nuovo Comune, la Giunta procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente e stabilisce l’ordine di turnazione. L’ordine di turnazione potrà essere variato con successivo atto della Giunta stessa e va comunicato al Consiglio.

Art. 23 - Il Presidente dell’Unione

1.         Il Presidente della Giunta è il Presidente dell’Unione, legale rappresentante dell'ente ed è scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti all’Unione.

2.         Svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell’Unione.

3.         Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

4.         Svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall’art. 2 della L. 65/86 nel territorio dei Comuni costituiti in Unione.

5.         Il Presidente rappresenta l’Unione in giudizio,con facoltà di delega al Responsabile competente per materia.

Art. 24 - Il Vice Presidente dell’Unione

1.         Il Vice Presidente della Giunta e dell’Unione sostituisce, quale sindaco di un comune aderente, il Presidente dell’Unione in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione di Sindaco del Comune di appartenenza, disposta ai sensi di legge.

2.         In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate da altro sindaco.

Art. 25 - Gli Assessori

1.         I Consiglieri componenti della Giunta hanno rilevanza esterna all’Unione, collegialmente quali assessori membri della Giunta dell’Unione ed individualmente per incarichi speciali loro conferiti dalla Giunta medesima o dal Presidente.

2.         I Consiglieri, compreso il Presidente, non possono prendere parte a nessuna fase dei provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge od i loro parenti ed affini entro il IV° grado civile.

3.         I trattamenti economici da praticare al Presidente ed ai componenti della Giunta sono disciplinati dalla legge.

4.         Il trattamento economico, da praticare al Presidente ed ai componenti della Giunta in caso di missione per conto dell’Unione, viene stabilito con apposito regolamento, in applicazione di norme di legge.

5.         Con specifico regolamento vengono anche definite le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge per la partecipazione alle attività dell’Unione.

6.         Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

7.         Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26 - Competenze della Giunta

1.         La Giunta, organo esecutivo dell'Unione svolge i compiti ad essa demandati dalla legge, attua l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, nel rispetto degli atti fondamentali o degli indirizzi eventualmente formulati dal Consiglio delle attribuzioni del Segretario - Direttore Generale conseguenti alla sua responsabilità gestionale.

2.         In particolare, la Giunta provvede a:

  1. proporre, con proprio atto deliberativo, lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto di gestione, i piani e i programmi;
  2. proporre i regolamenti dell’Unione;
  3. approvare, su direttive del Consiglio, l’organigramma funzionale dell’Unione e provvede alla determinazione e alle revisioni delta struttura organizzativa, nonché i regolamenti sul personale;
  4. informa almeno periodicamente il Consiglio sull’andamento delta gestione;
  5. designa il Segretario - Direttore Generale;
  6. autorizza il Presidente dell’Unione a stare in giudizio e a transare;
  7. adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.
  8.  
  1. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 27 - Status e deleghe agli assessori

2.         Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell’ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell’Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

3.         La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

4.         Le delibere della Giunta dell’Unione sono valide se alla seduta partecipano almeno i 2/3 dei componenti e se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5.         Per quanto non previsto dal presente Statuto, agli organi dell’Unione ed ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 - Principi generali

1.         Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

2.         Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, l’Unione provvede di norma mediante gruppi di lavoro e tavoli di confronto: i Responsabili apicali di Area relazionano su richiesta della Giunta dell’Unione lo stato di attuazione dei programmi.

3.         L’organizzazione degli Uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell’interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell’utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell’azione amministrativa.

4.         L’organizzazione dell’Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.

5.         L’ordinamento degli Uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

6.         L’Unione dispone dei Uffici propri e può avvalersi degli Uffici dei Comuni partecipanti.

7.         L’azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

8.         A tale fine l’Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art. 29 - Principi in materia di gestione del personale

1.         L’Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.

2.         L’Unione, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, può avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.

3.         Il personale dipendente è inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4.         L’Unione ha una sua Dotazione Organica. Al personale dell’Unione sia esso assunto, trasferito, in comando, in convenzione, si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

5.         Nel caso di scioglimento dell’Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell’Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni all’Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto di vincoli di legge e di bilancio vigenti per gli enti locali.

Art. 30 - Principi di collaborazione e partecipazione

1.         L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l’organizzazione dei Comuni.

2.         L’Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali, unificandoli in unici strumenti per tutta l'Unione, omogeneizzando i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa.

4.         Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell’Unione, nonché, via PEC, le Deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta ed ogni altro atto di interesse per le amministrazioni. Le Determinazioni dei Responsabili vanno pubblicate altresì in apposita sezione del sito istituzionale.

5.         Entro il 31/12 di ciascun anno, il Presidente dell’Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni associati, circa la situazione complessiva dell’Unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 31 - Segretario - Direttore generale dell’Unione

1.         L’Unione dei Comuni si dota di un proprio Segretario - Direttore Generale, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 5-ter del TUEL.

2.         La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta, decorsi i quali il segretario - direttore titolare è confermato.

3.         Il Segretario-Direttore svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità all’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4.         Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell’Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.

5.         Il Segretario - Direttore svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell’Unione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.d) del TUEL.

6.         La durata dell’incarico di Segretario - Direttore non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.

7.         Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

8.         Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti - responsabili apicali e ne coordina l’attività.

9.         Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del segretario-direttore dell’Ente.

10.       Al Segretario - Direttore compete l’attribuzione di specifico compenso determinato nell’atto di nomina.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 - Principi della partecipazione

1.         L’Unione di Comuni dei Colli Euganei garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

2.         L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione.

3.         L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 33 -Interventi nel procedimento amministrativo

1.         I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2.         La rappresentanza degli interessi da. tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3.         Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4.         Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5.         Gli aventi diritto, entro il termine fissato nella comunicazione personale, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6.         Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini, fissati dall'apposito regolamento, deve pronunciarsi. sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7.         Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8.         Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza e fiscalità dell’Unione

1.         L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2.         Con apposito regolamento di contabilità, adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte Seconda, articoli da 149 a 269 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare dell’art 152 del citato decreto, sono disciplinate le modalità organizzative ed operative del servizio finanziario dell’Unione.

3.         La proposta di bilancio di previsione, corredata da tutta la documentazione prescritta, viene approvata dalla Giunta e trasmessa ai comuni aderenti in tempo utile in maniera che ciascuno di essi possa conoscere la programmazione generale dell'Unione e le poste in bilancio predisposte.

4.         Entro il 31 dicembre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. L’Unione delibera il Bilancio di previsione con i termini e le modalità previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

5.         Il bilancio è corredato dai documenti stabiliti dalla legge e preceduto dal Documento Unico di Programmazione, ove sono specificati gli obiettivi strategici: programmi, progetti ed interventi, con evidenziazione in maniera distinta della spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

6.         Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

7.         Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

8.         I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

9.         La Giunta entro i termini di legge di ciascun anno presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

10.       L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 35 - Patrimonio, fiscalità e criterio di riparto dei costi di esercizio

1.         Il Patrimonio dell’Unione è costituito da:

a)         capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all’Unione all’atto dell’adesione o successivamente;
b)        beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall’Unione.

2.         I Comuni sono tenuti a versare all’Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell’Unione per la gestione corrente e per gli investimenti. In particolare i costi dell’Unione sono anticipati da ciascun Comune durante 1’esercizio per garantirne il corretto funzionamento finanziario e conguagliati a fine esercizio in sede di rendicontazione.

3.         I costi sono ripartiti tra i Comuni sulla base del numero di abitanti degli stessi rilevati alla fine dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta.

4.         All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati secondo i criteri della copertura integrate di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi all’ammortamento ed agli accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili e comunque tali da assicurare il pareggio complessivo del bilancio, tenuto conto di tutti i ricavi compresi i trasferimenti.

5.         All’Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

6.         L’Unione può erogare trasferimenti a favore del singoli Comuni aderenti, anche con particolare riferimento alla riscossione del tributi ed alla lotta contro l’evasione.

7.         Ciascun Comune, per l’espletamento delle attività amministrative attribuite all’Unione, mette gratuitamente a disposizione della stessa i propri Uffici.

8.         Per quanto riguarda i beni di proprietà dei singoli enti, che vengono posti in uso all’Unione verranno disciplinati da apposita convenzione.

9.         Non disponendo l’Unione di un patrimonio proprio, ogni Comune partecipante cederà ad essa l’uso gratuito dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell’Unione stessa. La cessione dei beni mobili avverrà con atto formale del Responsabile del Servizio competente, quella dei beni immobili avverrà con Deliberazione dei rispettivi Consigli, dei Comuni e dell’Unione. I beni acquistati direttamente dall’Unione, verranno inventariati quali beni dell’Unione e ripartiti tra i Comuni partecipanti in sede di scioglimento.

Art. 36 - Revisione economica e finanziaria

1.         Ai sensi di legge, l’Unione si dota di un Organo di Revisione economica e finanziaria che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell’Unione e dei Comuni partecipanti.

2.         Ai sensi dell’art 234 del TUEL, l’Unione esercitando tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, ai sensi della legge 56/2014, nomina un unico revisore per l'Unione stessa e per i Comuni aderenti.

3.         L’Unione mette a disposizione dell’Organo di revisione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria

1.         Il servizio di Tesoreria dell’Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

2.         I rapporti dell’Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita Convenzione.

TITOLO VII - CONTROLLI INTERNI

Art. 38 - Tipologia dei controlli interni

1.         L’Unione, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa ad essa riconosciuta, con apposito regolamento individua strumenti e metodologie adeguati per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, così come previsto dall’art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2.         L’organizzazione dei controlli interni, che potrà avvenire anche mediante l’istituzione di uffici unici con altri enti locali, potrà essere effettuata anche in deroga ai principi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I -Norme Transitorie

Art. 39 - Atti regolamentari

1.         Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l’Unione.

2.         I Regolamenti adottati dagli Organi dell’Unione sono soggetti a doppia pubblicazione ed entrano secondo le vigenti disposizioni.

Art. 40 - Sede legale dell’Unione

1.         La sede legale dell’Unione è costituita presso il Comune di Baone - Palazzo Municipale - Piazza 25 aprile, 1.

2.         I singoli settori - servizi e uffici dell’Unione possono essere dislocati presso le sedi comunali, all’uopo messe a disposizione.

CAPO II - Norme finali

Art. 41 - Inefficacia delle disposizioni e norme regolamentari comunali incompatibili

1.         Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dei terzi, l’inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell’Unione nella specifica materia.

2.         Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell’Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

3.         In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell’Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall’Unione.

Art. 42 - Proposte di modifica dello Statuto

1.         Le proposte di modifica del presente Statuto, sono deliberate dal Consiglio dell'Unione ed inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la presa d'atto.

2.         L'adesione di nuovo comune all'Unione è subordinata alla modifica dello Statuto.

Art. 43 - Consigli Comunali

1.         Il Presidente dell’Unione può autonomamente convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all’Unione, per riferire dell’attività svolta dall’Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

2.         Il Sindaco di ciascun comune aderente può richiedere la convocazione del Presidente dell’Unione, del Segretario -Direttore o loro delegati, anche a livello di staff tecnico - amministrativo, per riferire in sede di consiglio comunale sull’attività dell’Unione o per particolari problemi.

Art. 44 - Nuove adesioni all’Unione

1.         Qualora si verifichi una adesione di uno o più comuni, le cariche di presidente e vicepresidente del Consiglio decadono e si procede secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 17 e 41 del presente statuto.

2.         I consiglieri comunali già facenti parte del Consiglio rimangono confermati in carica e con i nuovi consiglieri eletti dal comune aderente si procede alle votazioni del Presidente e Vicepresidente.

Art. 45 - Santo Patrono

1.         Viene scelta la ricorrenza di sant'Antonio di Padova, il 13 giugno, quale festa del santo patrono, per quanto di competenza dell'Unione.

Art. 46 - Norma finale

1.         Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti locali.

2.         Copia del presente Statuto è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e permanentemente all’Albo on line dell'Unione e dei Comuni costituiti in Unione, nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmessa al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3.         Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line dell’Unione.

Torna indietro