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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 116 del 02 dicembre 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA

Occupazione di cantiere per pubblica utilità n. 86 del 11 novembre 2016

Autorità espropriante Veneto Acque S.p.A. Beneficiaria dell'espropriazione Regione del Veneto - Acquisizione di immobili necessari all'esecuzione dei lavori nell'ambito della realizzazione del "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto- Schema acquedottistico del Veneto centrale" - Progetto "Derivazione dalle falde del Medio Brenta". - Occupazione temporanea non preordinata agli espropri - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - Art. 49. - Occupazione temporanea nel Comune di Carmignano di Brenta (PD).

Veneto Acque S.p.A., con sede in Venezia – Mestre Via Torino, 180 P.IVA 03285150284 – C.FISC. 03875491007, è concessionaria della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere indicate nello Schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre 2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 01.06.05, rep. N. 90392 notaio Candiani Venezia aggiornata con D.G.R. 851 del 03/04/2007 e successiva D.G.R 1031 del 23/03/2010; in particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la “concessionaria Veneto Acque S.p.A. è autorizzata a procedere in nome e per conto del concedente, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti.

Il concessionario è delegato ad emanare il decreto di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio e/o asservimento e di compiere tutte le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente” adempimenti ai fini dei quali Veneto Acque deve seguire le norme vigenti in materia, preferendo, d’intesa con la concedente Regione Veneto, i provvedimenti che consentono di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili;

L’approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

Le opere previste nei fondi di proprietà Acquarius S.r.l. oggetto di occupazione d’urgenza finalizzata all’occupazione temporanea di cantiere sono strettamente necessarie e indispensabili all’utilizzazione delle opere dello stralcio funzionale denominato “Pozzi, rilevati, protezioni arginali e condotte di interconnessione”, in avanzato stato di realizzazione con ultimazione prevista entro il giorno 14.06.2017;

La natura dell’opera acquedottistica è diretta al soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni del basso Veneto (Polesine) allo stato servite da acque superficiali attinte fiume di qualità scadente;

I proprietari risultano a conoscenza dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo;

Acquarius S.r.l., successivamente alle osservazioni al progetto definitivo ed alla luce del Decreto della Giunta Regionale Veneto n. 1974 del 2.10.2012, richiamato in premessa, si è opposta alle attività di indagine di verifica ambientale preordinate alla progettazione esecutiva con note del 9, 11 e 15 luglio 2015 e del 28 e 31 agosto 2015, che non hanno avuto esito i ripetuti tentativi di raggiungere un accordo con Acquarius S.r.l. sia sull’esecuzione di indagini preliminari sia con riguardo alla cessione bonaria dei beni interessati dall’opera acquedottistica.

DECRETA

Art. 1

E’ disposta, a favore della Regione del Veneto con sede a Dorsoduro 3901 Venezia, l’occupazione d’urgenza finalizzata all’occupazione di cantiere, degli immobili identificati al N.C.U. Comune di Carmignano di Brenta (PD) Fg. 10 mappali 8, 234,422,418,236,235,148 e al N.C.U. Fg. 10 mappale 566 sub. 3 B.C.N.C.

Art. 2

Per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e il ripristino dei luoghi – durata dell’occupazione – verrà corrisposto al proprietario, a titolo di indennità di occupazione, l’ammontare risultante dal prodotto di 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio della stessa area per il numero di anni per i quali si prevede l’occupazione stessa. Per ogni mese o frazione di mese viene riconosciuta una indennità pari ad 1/12 di quella annua. Detta determinazione è conforme all’art. 50 del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

È fatto obbligo al beneficiario dell’occupazione, comunicare tempestivamente all’ufficio che ha emesso il presente atto, il termine finale dell’occupazione, che comunque dovrà avvenire entro il termine fissato all’Art.1 del presente decreto, provvedendo alla restituzione dei fondi nella consistenza e natura originarie.

Art. 4

Omissis

Art. 5

Omissis

Art. 6

Omissis

Art. 7

Contro il presente decreto di occupazione temporanea è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Art. 8

Omissis

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alberto Vielmo

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