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Bur n. 58 del 17 giugno 2016


Materia: Statuti

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio n. 13 del 13 aprile 2016 "Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese: modifiche".

Pubblicazione per estratto dello statuto (modifiche approvate in grassetto).

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

…Omissis…”

Art. 12: Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Art. 13: Competenze del Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese

…Omissis…”

ART. 17 BIS: La Presidenza del Consiglio dell’Unione

…Omissis…”

ART.19: Gruppi di Lavoro

…Omissis…”

Art .6 Scioglimento

…Omissis…” Il Presidente pro tempore provvederà “…Omissis…”.

…Omissis…” attribuito alle dotazione organiche dei comuni partecipanti, con priorità di assegnazione, nel caso di personale trasferito, al comune di provenienza.

…Omissis…” il Presidente liquidatore all’assegnazione delle dotazioni organiche in seno ai singoli comuni, in proporzione al numero di abitanti di ciascun comune.

Art. 7 Recesso

…Omissis…” non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese.…Omissis…”

Art. 17 Il Consiglio dell’Unione

Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e da 33 consiglieri, eletti in numero di tre “…Omissis…” .

 “…Omissis…” delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

…Omissis…” di almeno un terzo dei consiglieri componenti il Consiglio (quorum costitutivo) senza computare a tal fine il Presidente dell’Unione e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). 

Alle sedute di Consiglio possono partecipare, con funzioni di relazione e diritto d’intervento, i Sindaci componenti la Giunta dell’Unione.

ART. 17 BIS La Presidenza del Consiglio dell’Unione

Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i propri componenti, escludendo il Presidente della Federazione.

 Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il Vice–Presidente è eletto con le medesime modalità del Presidente.

In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal Vice – Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua unità istituzionale. Non è strumento di attuazione di un indirizzo politico. Ha funzione neutrale, finalizzata al corretto funzionamento dell’istituzione consigliare.

Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni e coordina i rapporti del Consiglio con il Presidente della Federazione. È garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Dirige i dibattiti del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti.

Assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l’espulsione dall’aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano il Presidente della Federazione o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La durata delle cariche di Presidente e di Vice–Presidente del Consiglio è legata al mandato del consigliere in seno al Consiglio della Federazione, salvo specifica ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente o Vice–Presidente. Le dimissioni operano dalla data di acquisizione della relativa comunicazione al protocollo della Federazione.

Il Presidente o il Vice–Presidente cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla Legge o al Regolamento. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.

In sede di prima applicazione, il Presidente ed il Vice–Presidente sono eletti nella prima seduta utile dall’entrata in vigore del presente articolo.

Art. 18 Competenze del Consiglio

Afferiscono alla competenza del Consiglio dell’Unione:“…Omissis…”

…Omissis…” rimesse dalla Giunta  e dai gruppi di lavoro eventualmente istituiti per la risoluzione  “…Omissis…” 

Art.19 Gruppi di Lavoro

Il Consiglio istituisce i Gruppi di Lavoro, la cui natura differisce da quella delle commissioni consiliari di cui all’art. 38 c. 6 TUEL, finalizzati all’approfondimento di temi complessi riguardanti il territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

I gruppi di lavoro sono composti da consiglieri dell’unione e presieduti da un coordinatore, nominato con decreto del presidente del consiglio su indicazione dei componenti del gruppo di lavoro medesimo.

Con delibera del Consiglio dell’unione sono individuati i gruppi di lavoro, le competenze di ciascuno di essi ed il numero dei relativi componenti.

Art. 20 Norma di Rinvio

Trovano applicazione all’Unione dei Comuni i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni con particolare riguardo allo status degli amministratori, in quanto compatibili e non derogati da specifiche norme di Legge. Per quanto attiene “…Omissis…”

Art. 21 Principi della Partecipazione

…Omissis…”  formazione delle scelte .“…Omissis…” L’Unione riconosce il diritto “…Omissis…”

Art. 23 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Il Presidente della Federazione “…Omissis…”  nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

All'unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

I responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere assunti con contratto a tempo determinato nel rispetto delle norme di legge.

Le loro funzioni sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 Art. 24 Direzione dell’Organizzazione

…Omissis…”   al Decreto Legislativo 267/2000 “…Omissis…”

 Art. 28 Bilancio e Programmazione Finanziaria

…Omissis…”   contabilità disciplina  le “…Omissis…”

 Art. 30 Revisione Economica e Finanziaria

 “…Omissis…” effetti del D.  Lgs. 267/2000 “…Omissis…”

"..Omissis..." contabilità disciplina  “…Omissis…”

Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese

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