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Bur n. 56 del 10 giugno 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA)

Nuovo statuto del Comune di San Martino di Lupari

Nuovo statuto del comune di San Martino di Lupari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 16 maggio 2016.

INDICE
Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Territorio e sede comunale
Art. 3 Stemma e gonfalone
Art. 4 Le finalità del Comune
Art. 5 L’attività amministrativa
Art. 6 Programmazione e Cooperazione
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8  Albo pretorio
 
Titolo II Partecipazione Popolare
CAPO I Istituti della partecipazione
Art. 9 Valorizzazione del libero associazionismo
Art. 10 Consultazione della popolazione del Comune
Art. 11 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
Art. 12 Volontariato
Art. 13 Referendum consultivo
Art. 14 Istanze, petizioni, proposte di cittadini singoli e associati
 
CAPO II Diritto di accesso e informazione
Art. 15 Pubblicità degli atti
Art. 16 Il diritto d’informazione e di accesso
Art. 17 Azione Popolare
 
Titolo III Organi di Governo del Comune  (Consiglio - Giunta - Sindaco)
CAPO I Consiglio Comunale
Art. 18  Elezione - Composizione  - Durata
Art. 19 Funzioni
Art. 20 Prima seduta del Consiglio
Art. 21 Sessione e Convocazione
Art. 22 Presidenza delle sedute consiliari
Art. 23 Consigliere Anziano
Art. 24 Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 25 Adunanze del Consiglio
Art. 26 Linee programmatiche dell’azione di Governo
Art. 27 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Art. 28 I Consiglieri Comunali
Art. 29 Doveri dei Consiglieri Comunali
Art. 30 Diritti dei Consiglieri Comunali
Art. 31 Sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali
Art. 32 Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo
 
CAPO II   Commissioni
Art. 33 Commissioni consiliari
Art. 34 Commissione per lo Statuto ed i relativi regolamenti
Art. 35 Commissioni di indagine
Art. 36 Commissioni Comunali
 
CAPO III  Sindaco e Giunta
Art. 37 Il Sindaco
Art. 38  Dimissioni del Sindaco
Art. 39  Vice Sindaco e funzioni sostitutive
Art. 40  Incaricati del Sindaco
Art. 41  Nomina della Giunta e durata in carica
Art. 42 La Giunta – Composizione e presidenza
Art. 43  Competenze della Giunta
Art. 44  Funzionamento della Giunta
Art. 45  Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 46 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
Art. 47 Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
 
Titolo  IV Servizi
Art. 48  Forma di gestione
Art. 49   Gestione in economia
Art. 50   Aziende speciali
Art. 51  Istituzioni
Art. 52 Concessione a terzi
 
Titolo  V Organizzazione degli uffici e personale
Art. 53 Principi e criteri direttivi
Art. 54 Organizzazione del personale
Art. 55 I Responsabili di Area
Art. 56 Segretario Comunale
Art. 57 Convenzione di Segreteria
Art. 58 Vice Segretario Comunale
Art. 59  Incarichi esterni
 
Titolo VI Forme di Associazione e di Cooperazione  Accordi di Programma
Art. 60 Principi di cooperazione
Art. 61 Convenzioni
Art. 62 Unioni
 
Titolo  VII Lo statuto e i regolamenti
Art. 63 Statuto
Art. 64   Regolamenti
 
Titolo VIII Disposizioni Finali
Art. 65 Disposizioni finali e transitorie
 
NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
 
Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 1 Il Comune
1.  Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3.  Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5.  Spettano in particolare al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità locale ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione e tutela del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
6.  Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
7. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
8.  La conoscenza dello statuto da parte  dei cittadini sarà assicurata dal Consiglio Comunale che promuoverà iniziative idonee.
 
Art. 2 Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle frazioni di Borghetto, Campretto, Campagnalta, Lovari, Monastiero, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Agli abitanti del capoluogo e delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti integrativi.
3. Il territorio del Comune si estende per kmq. 24,27 confinante con i Comuni di Castelfranco Veneto, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Tombolo, Galliera Veneta, Loria, Castello di Godego.
4.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo San Martino di Lupari.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 
Art. 3 Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune è rappresentato da (1) “campo di cielo alla quercia attraversata alla base dal lupo digrignante, movente dal cespuglio posto nel fianco sinistro dello scudo, e addestrata dal cacciatore vestito di pelli, nell’atto di colpire con la lancia posta in banda la bocca del lupo, il tutto al naturale, nodrito e movente dalla campagna di verde: all’orlo di rosso. Ornamenti esteriori da Comune”.
Il Gonfalone del Comune è costituito da (1) “drappo troncato di rosso e d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di San Martino di Lupari. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’argento”.
L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.
(1)     Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1984, n. 4018.
 
Art. 4 Le finalità del Comune
1.  Il Comune fonda la propria azione promuovendo il Bene Comune di tutta la Comunità attraverso i principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2.  Il Comune opera in particolare per l’attuazione di efficienti servizi di assistenza, recupero e inserimento degli individui socialmente più deboli.
3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo la sua centralità e la dignità da rispettare e promuovere attraverso le istituzioni e gli ambienti in cui avviene la crescita dell’individuo: crea i presupposti per l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale e culturale del Paese.
4.  Il Comune promuove e sostiene la valorizzazione della cultura e tradizione veneta.
5. Il Comune riconosce la famiglia come la comunità primaria in cui avvengono la crescita dell’individuo e la sua apertura sociale. A tale fine sosterrà ogni forma che si adopererà alla formazione, all’accompagnamento ed all’assistenza della famiglia. Inoltre il Comune avrà una particolare attenzione al problema abitativo riconoscendolo come uno dei bisogni primari dell’uomo.
6. Il Comune riconosce il lavoro come strumento essenziale per la crescita e realizzazione della persona, per la sua integrazione sociale, per lo sviluppo armonico della comunità. A tal fine promuove e sostiene le iniziative dei privati e delle istituzioni che promuovono la crescita dei lavoratori e degli imprenditori sia sul piano professionale che dei diritti e dei doveri.
7. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di cooperazione, di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
8.  Il Comune garantisce, in collaborazione con gli Enti territoriali competenti, il diritto alla salute, provvedendo con idonei strumenti a renderlo effettivo.
9. Il Comune, nel sostenere le capacità imprenditoriali e produttive locali verso un armonico sviluppo economico, adotta le misure necessarie a conservare, a recuperare e difendere l’ambiente, per la salvaguardia del suolo e del sottosuolo. Riconosce inoltre, come suo interesse primario la valorizzazione e l’utilizzo del paesaggio inteso come insieme integrato e complesso di risorse naturali e costruite.
10.  La corretta pianificazione e la programmazione delle risorse disponibili e/o necessarie, è obiettivo primario del Comune.
 
Art. 5 L’attività amministrativa
1.  L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2.  Al cittadino è garantita la partecipazione al procedimento amministrativo.
 
Art. 6 Programmazione e Cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Concorre alla determinazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi delle opportunità offerte da forme di associazione e di cooperazione previste dalla legge e presenti nel suo territorio e valutando le economie di gestione conseguibili.
 
Art. 7 Pari opportunità
1.  Il Comune garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
2.  Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
 
Art. 8  Albo pretorio
1. Il Comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione accessibile senza formalità, da destinare all’Albo Pretorio per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.
2.  In ambito frazionale potranno essere individuati spazi appositi da destinare alla pubblicazione di atti e avvisi di interesse generale della Comunità.
 
Titolo II Partecipazione Popolare
 
Capo I Istituti della partecipazione
Art. 9 Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione stessa, valorizza le libere forme associative e le agevola con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
2. La consultazione delle associazioni è promossa ed attuata dalla Giunta  o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari e su richiesta  delle stesse associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
3.  Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, del lavoro e dell’economia e quelle che si ispirano agli ideali  del volontariato e della cooperazione operanti nel territorio.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo  e delle peculiarità dell’associazionismo.
6. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, stabilisce che le libere associazioni siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
7. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi  della vita collettiva, ed in particolare nelle scelte di politica economica.
 
Art. 10 Consultazione della popolazione del Comune
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione avviene su iniziativa del Comune o su richiesta della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento; essa può riguardare l’intera popolazione del Comune, gli abitanti delle frazioni, oppure singole categorie e gruppi sociali.
3.  La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.
4.  Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
5. La consultazione, della popolazione del capoluogo e delle frazioni e delle associazioni e dei comitati, è obbligatoria ogni anno, prima che venga perfezionato lo schema di bilancio preventivo comunale.
 
Art. 11 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e/o riconosce la formazione di associazioni o di comitati, permanenti o temporanei, distinti per materie, per territorio, per aggregazione di interessi.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’Amministrazione che può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
3.  La formazione dei comitati avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.
 
Art. 12 Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.
2.  Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell’ente.
 
Art. 13 Referendum consultivo
1.  In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di interesse per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.
3.  Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
-   tributi e tariffe;
-   provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Per un periodo di almeno 3 anni dallo svolgimento di un referendum,  non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
6. Il quesito referendario è deliberato o dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o richiesto da almeno  12 per cento degli elettori del Comune.
7.  Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. La proposta di referendum viene depositata presso la segreteria del Comune, apposito regolamento disciplinerà le modalità e la regolarità di raccolta delle firme e dello svolgimento del referendum.
9.  Il referendum dovrà essere svolto entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione d’indizione.
10. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.
11.Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
13. L’esito referendario non può impegnare direttamente l’amministrazione comunale, la quale ha comunque il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economiche-finanziarie in ordine alle eventuale adozione e revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell’amministrazione comunale.
 
Art. 14 Istanze, petizioni, proposte di cittadini singoli e associati
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici e o delle Commissioni competenti per materia.
3.  Il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro il termine di quaranta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
4. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta.
 
CAPO II Diritto di accesso e informazione
 
Art. 15 Pubblicità degli atti
1.  Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende dà esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
 
Art. 16 Il diritto d’informazione e di accesso
1.  Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli od associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso il Comune.
2.  Il regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.
3.  Il Comune garantisce il diritto all’informazione mediante adeguate forme di comunicazione istituzionale.
 
Art. 17 Azione Popolare
1.  Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all’ordinanza del giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.
 
Titolo III Organi di Governo del Comune  (Consiglio - Giunta - Sindaco)
 
CAPO I CONSIGLIO COMUNALE
 Art. 18  Elezione - Composizione  - Durata
1.  Le norme relative all’elezione, alla composizione, alla durata, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2.  Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino all’elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
 
Art. 19 Funzioni
1.  Il Consiglio Comunale:
a)  Rappresenta l’intera comunità;
b)  Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c) Determina l’indirizzo politico, sociale ed economico dell’attività amministrativa e ne controlla l’attuazione;
d) Ha autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento,
e) Opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f) Svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g)  Impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità;
h)  Ispira la propria azione al principio di solidarietà;
i)   Esercita l’autonomia finanziaria ed impositiva nonché la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
j)  Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti quando ciò sia ad esso espressamente demandato dalla legge o dagli ordinamenti degli stessi enti, aziende od istituzioni;
k)     Nomina, designa e revoca  i propri rappresentanti nelle Commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.
 
Art. 20 Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti con avvisi scritti. La seduta deve aver luogo entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2.  La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco ed è riservata:
a)  alla convalida degli eletti;
b)  al giuramento del Sindaco;
c)  alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e della nomina dell’assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice Sindaco;
d)  all’elezione della Commissione elettorale;
e)  alla eventuale trattazione di altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
3. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto ad eventuali surrogazioni.
 
Art. 21 Sessione e Convocazione
1.  Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e di urgenza.
2.  L’avviso, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri rispetto alla data stabilita per l’adunanza:
-   per le sessioni ordinarie almeno 5 giorni liberi prima della data di riunione
-   nei casi d’urgenza almeno 24 ore prima
Le sessioni d’urgenza possono aver luogo in qualsiasi periodo.
3. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’Albo Pretorio del Comune insieme all’ordine del giorno e deve essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
 
Art. 22 Presidenza delle sedute consiliari
1.  Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può eleggere fra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente ai quali spetta l’esercizio delle funzioni stabilite dalla Legge. In mancanza le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest’ultimo dal consigliere anziano.
2.  Le attribuzioni del presidente del Consiglio sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
 
Art. 23 Consigliere Anziano
1.  Il consigliere anziano è colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dal numero di voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri comunali. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.
 
Art. 24 Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta  dei componenti il Consiglio.
2. Il regolamento, tra l’altro, disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio nonchè per la presentazione e discussione delle proposte, stabilisce inoltre il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e determina ogni altro aspetto organizzativo e gestionale che interessa anche il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri; può altresì disciplinare i tempi massimi assegnati alla discussione di ogni singolo argomento posto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima per la seduta ordinaria e almeno 12 ore prima in caso di convocazione d’urgenza.
 
Art. 25 Adunanze del Consiglio
1.  Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento consiliare.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco; in seconda convocazione è richiesto l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
4. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
5. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o, nel caso di votazione segreta, non depositi la scheda nell’urna al momento del voto.
6.  Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.
7.  Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 4 e 5.
8.  Nel caso di votazione segreta le schede bianche  e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.
9.  Ai fini dell’esito della votazione le astensioni non sono considerate.
10.  Durante le sedute, per una migliore identificazione da parte del pubblico, nella sala delle adunanze consiliari potranno essere esposte bandiere e/o distintivi, di ciascuna parte politica, partiti e/o gruppi rappresentati nel consesso.
 
Art. 26 Linee programmatiche dell’azione di Governo
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato presso l’ufficio di segreteria almeno venti giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai Capigruppo consiliari a cura del Segretario Comunale.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare altresì l’attuazione di tali linee. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
 
Art. 27 Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio Comunale definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale neo eletto non adotti gli indirizzi relativi alle nomine, si intendono tacitamente confermati gli indirizzi già assunti.
3. Per la nomina e la designazione sarà garantita la presenza di ambo i sessi.
4. Tutti i nominati o designati decadono con la decadenza del Sindaco che ha provveduto alla loro nomina o designazione.
 
Art. 28 I Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità, senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. L’entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.
 
Art. 29 Doveri dei Consiglieri Comunali
1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale nel rispetto della legge e del presente statuto.
2.  I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.
3.  I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari ordinarie consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4.  Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al precedente comma, il Sindaco, d’ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o di qualsiasi elettore del Comune, avvia entro 15 giorni la procedura per la decadenza. A tal fine, rivolge invito al Consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta, nei trenta giorni successivi, all’esame del Consiglio Comunale, il quale, ove non accolga le giustificazioni prodotte o nel caso di inerzia del Consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
5. La deliberazione con la quale viene esaminato e, se del caso, dichiarata la decadenza, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Alla discussione e votazione può partecipare il Consigliere della cui decadenza si deve deliberare.
6.  I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio, nei casi determinati dalla Legge.
7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
 
Art. 30 Diritti dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali:
a) Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
b) Possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c)  Esercitano l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla Legge;
d)  Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del mandato;
e)  Hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
f)   Hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle commissioni.
2.  Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il Comune richiederà all’amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.
 
Art. 31 Sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali
1. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
2. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal precedente art. 29, comma3. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
3.  Alla surroga del Consigliere deceduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
 
Art. 32 Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo
1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare e designano un capogruppo. Qualora una lista, alle elezioni, abbia ottenuto, l’elezione di un solo consigliere comunale, a quest’ultimo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
a) Per la lista di maggioranza nel consigliere comunale non componente la Giunta Comunale che abbia riportato la più alta cifra individuale;
b) Per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.
3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 
CAPO II   COMMISSIONI
Art. 33 Commissioni consiliari
1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive costituite con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3.Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
 
Art. 34 Commissione per lo Statuto ed i relativi regolamenti
1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare per l’aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti comunali, cui fa riferimento il presente Statuto, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici competenti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio.
2.  Sono esclusi dalle competenze della Commissione i regolamenti obbligatori per legge.
3.  Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Comunale o funzionario da lui delegato secondo quanto stabilito dall’apposito Regolamento.
 
Art. 35 Commissioni di indagine
1.Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al precedente comma secondo criteri di rappresentanza proporzionale, determina i poteri alle stesse attribuiti ed assegna gli strumenti per operare fissando altresì i termini per la conclusione dei lavori.
 
Art. 36 Commissioni Comunali
1. Oltre alle commissioni di cui ai precedenti articoli, possono essere nominate commissioni comunali, composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni e le norme relative alla nomina ed al funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.
3.Le commissione possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.
 
CAPO III  SINDACO E GIUNTA
Art. 37 Il Sindaco
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e, se non nominato un Presidente, il Consiglio Comunale , esercita funzioni di soprintendenza e di amministrazione attiva.
2. Il Sindaco rappresenta il Governo nelle materie per le quali svolge funzioni di Ufficiale di Governo.
3. Le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Espleta tutti i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio.
 
Art. 38  Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario ai sensi di legge. 
 
Art. 39  Vice Sindaco e funzioni sostitutive
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio della funzione, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vice Sindaco, spetta all’Assessore più anziano di età svolgere le funzioni di capo dell’Amministrazione e di Ufficiale di governo.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
 
Art. 40  Incaricati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3.Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Gli incarichi e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, contenere l’accettazione dell’incaricato e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri ai quali attribuire determinate funzioni.
 
Art. 41  Nomina della Giunta e durata in carica
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui individua la figura del Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
-  essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
-  non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
4. La Giunta rimane altresì in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
 
Art. 42 La Giunta – Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori fino al numero massimo previsto per legge. La composizione numerica è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina.
2. Possono far parte della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e in numero non superiore alla composizione numerica stabilita dal Sindaco. L’Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto, ma con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di competenza. L’assessore esterno non può svolgere la funzione di Vice Sindaco o di assessore anziano.
 
Art. 43  Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, in capo al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario, al Direttore generale se nominato, o ai responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. E’ di competenza della Giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L’autorizzazione al Sindaco a promuovere e resistere, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, è di competenza della Giunta.
5. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
6. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
 
Art. 44  Funzionamento della Giunta
1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Le adunanze della Giunta sono validamente costituite ove siano presenti la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni di Giunta sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
4. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta  e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo.
5.Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
 
Art. 45  Cessazione dalla carica di Assessore
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, rimozione.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci dal momento della loro presentazione.
3.  Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio. I nuovi assessori entrano in carica dopo l’accettazione della nomina.
 
Art. 46 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3.La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segretaria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5.  Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
 
Art.  47 Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2.  Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado compreso. 
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste anche nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
6.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.
 
Titolo  IV Servizi
Art. 48  Forma di gestione
1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
2.  Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
3. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti.
4.  Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
 
Art. 49   Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati con apposite norme di natura regolamentare.
 
Art. 50   Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2.  Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
 
Art. 51  Istituzioni
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste  per le aziende speciali.
4.Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.  L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
 
Art. 52 Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2.  La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.
 
Titolo  V Organizzazione degli uffici e personale
Art. 53 Principi e criteri direttivi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2.Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei servizi.
4.I Responsabili dei servizi comunali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
 
Art. 54 Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 
Art. 55 I Responsabili di Area
1.  I responsabili di area sono i soggetti preposti alla direzione dei settori o delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili di area assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, la gestione ottimale delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili di Area al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità. Ai responsabili di area il Sindaco potrà delegare proprie competenze.
 
Art. 56 Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area e ne coordina l’attività.
4. Il Segretario inoltre:
a)  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c)  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
d)  Presiede, di norma, su incarico del Sindaco le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni di vertice degli organi burocratici;
e)  Indice e presiede la conferenza dei responsabili di area, ai fini dell’esame dei problemi organizzativi del Comune e della funzionalità degli Uffici e Servizi.
 
Art. 57 Convenzione di Segreteria
1. Il Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 può stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, una convenzione per l’ufficio di segreteria.
2. La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di Segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni.
3.  Nella convenzione in particolare devono essere stabilite:
a)  Le modalità di espletamento del servizio;
b)  Il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
c)  La ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
d) La durata della convenzione;
e)  La possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.
 
Art. 58 Vice Segretario Comunale
1. Nell’ordinamento degli uffici e dei servizi e nella relativa dotazione organica può essere previsto il Vice Segretario.
2.Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.
 
Art. 59  Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili di area, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento può altresì prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
 
Titolo VI Forme di Associazione e di Cooperazione  Accordi di Programma
Art. 60 Principi di cooperazione
1. Il Comune per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione.
2.  A tal fine l’attività del Comune viene organizzata attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.
 
Art. 61 Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e / o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.  La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
 
Art. 62 Unioni
1. Per la gestione di una pluralità di funzioni di competenza il Comune può aderire ad Unioni di Comuni.
2. Nel caso sussistano le condizioni e per le finalità previste dalla legge, la decisione è assunta dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Il Consiglio provvede ad approvare il relativo statuto e ad effettuare la nomina dei rappresentanti del Comune in seno all’Unione medesima.
 
Titolo  VII Lo statuto e i regolamenti
Art. 63 Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale  con la maggioranza richiesta dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. La stessa maggioranza è richiesta anche in caso di modifiche e abrogazione totale o parziale dello Statuto. In caso di abrogazione totale dello Statuto la relativa proposta di deliberazione deve essere accompagnata da quella di approvazione del  nuovo Statuto. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
3.      La legge enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi abroga le norme statutarie incompatibili.
 
Art. 64   Regolamenti
1. I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza nel rispetto delle norme generali e delle altre disposizioni normative emanante da soggetti aventi una concorrente competenza in materia.
2. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
3. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all’albo pretorio.
 
Titolo VIII Disposizioni Finali
Art. 65 Disposizioni finali e transitorie
1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla Legge per l’approvazione dello Statuto.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo decorre dall’entrata in vigore del nuovo Statuto.
3. I vigenti Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, sino alla loro revisione. 

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