Decreto del Responsabile dell'area tecnica n. 6 del 21 maggio 2016
Declassificazione aree pubbliche di via Natta e via Galilei.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla disciplina per la classificazione o la declassificazione delle strade;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.9.1996, n. 810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;
Visto il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l’art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la deliberazione 3.8.2001, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;
Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 31.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di alienare le seguenti aree:
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N.C.T. - Comune di Brendola - Foglio 1 – Mappale n. 618 classificata quale “area a parcheggio” in un tratto laterale di Via G. Galilei, per una superficie di mq. 277, adiacente ai mappali n. 203, 188, 619, dello stesso Foglio;
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N.C.T. - Comune di Brendola - Foglio 8 – Mappale n. 875 classificata quale “area industriale” centrale rispetto a Via G. Natta, per una superficie di mq. 6553, adiacente ai mappali n. 876,877,878,619, dello stesso Foglio;
Dato atto che per procedere all’alienazione dell’area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione;
Preso atto che l’area di cui trattasi, per la sua posizione e conformazione, non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde agli scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore;
Richiamate le determinazioni del Responsabile Area Tecnica n. 198 del 14.04.2016 e n. 214 del 20.04.2016;
Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione delle aree pubbliche sopra evidenziate;
DECRETA
Le aree di seguito indicate sono declassificate ad aree non più soggetta a pubblico transito e sono, quindi, sdemanializzate:
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N.C.T. - Comune di Brendola - Foglio 1 – Mappale n. 618 classificata quale “area a parcheggio” in un tratto laterale di Via G. Galilei, per una superficie di mq. 277, adiacente ai mappali n. 203, 188, 619, dello stesso Foglio;
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N.C.T. - Comune di Brendola - Foglio 8 – Mappale n. 875 classificata quale “area industriale” centrale rispetto a Via G. Natta, per una superficie di mq. 6553, adiacente ai mappali n. 876, 877, 878, 619, dello stesso Foglio;
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ing. Alberto Rancan