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Bur n. 45 del 13 maggio 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VENEZIA)

Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11 marzo 2016

Statuto comunale: approvazione modifiche.

Modifiche proposte

 

 

Articolo 23

Consultazioni

 

1.       La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi conoscitivi su specifici problemi locali utili alle scelte degli organi comunali.

2.       Essa si svolge secondo le modalità previste nel Regolamento degli Istituti di partecipazione. Il Sindaco indice la consultazione su proposta del consiglio comunale o della Giunta, secondo le modalità stabilite dai predetti organi. I risultati costituiscono argomento di punto all’ordine del giorno per la discussione del consiglio comunale

 che dovrà essere convocato entro i 30 giorni successivi.

 

Articolo 24

Istanze, petizioni e proposte

 

1.       I cittadini del Comune, singolarmente o in forma associata, possono è possibile rivolgere istanze, petizioni e proposte all’amministrazione comunale per quanto riguarda le materie di competenza locale.

2.       La materia è regolata secondo quanto stabilito nel Regolamento degli istituti di partecipazione. La petizione consiste   in una richiesta collettiva sottoscritta da almeno 30 cittadini per chiedere l’intervento su questioni di interesse della comunità. Delle petizioni viene informato il Consiglio comunale nella prima seduta, il quale decide se trasformarle in oggetto di discussione.

3.       La proposta, sottoscritta  da almeno 250 elettori, è un atto di iniziativa tendente ad evidenziare un problema per il quale viene indicato un intervento deliberativo. Le proposte saranno sottoposte, a seconda della competenza, alla Giunta o al consiglio comunale, che sarà convocato entro trenta giorni dalla data della presentazione.

 

 

Articolo 25

Azione referendaria

 

1.       Sono ammessi i referendum consultivi ed abrogativi su questioni interessanti la collettività locale di competenza amministrativa del Comune. Non possono essere indetti referendum in materia di:

a.      Atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;

b.     Personale del Comune;

c.      Bilanci, tributi e finanza;

d.     Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;

e.      Pareri richiesti da disposizioni di legge;

f.       Tutela dei diritti delle minoranze;

g.     Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e su materie già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

2.       I referendum abrogativi possono essere indetti solo su atti normativi comunali.

3.       La materia è regolata secondo quanto stabilito nel Regolamento degli istituti di partecipazione.

tributi locali, di tariffe e di bilancio, nonché su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e su materie già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio. I referendum abrogativi possono essere indetti solo su atti normativi comunali.

4.       Soggetti promotori del referendum possono essere:

a.       Il Consiglio comunale con una maggioranza di due terzi dei consiglieri;

b.       Il 15% degli elettori, le cui firme devono essere autenticate nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

5.       Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6.       Sull’ammissibilità della materia oggetto di referendum decide il Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

7.       Il referendum, che deve tenersi non prima di 60 giorni e non oltre 180 giorni, non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali amministrative.

 

 

Articolo 26

Effetti del referendum

 

1.       Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza assoluta.

2.       Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro un tempo massimo di trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

La Sindaca Silvia Conte

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