Articolo 25
Azione referendaria
1. Sono ammessi i referendum consultivi ed abrogativi su questioni interessanti la collettività locale di competenza amministrativa del Comune. Non possono essere indetti referendum in materia di:
a. Atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
b. Personale del Comune;
c. Bilanci, tributi e finanza;
d. Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
e. Pareri richiesti da disposizioni di legge;
f. Tutela dei diritti delle minoranze;
g. Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e su materie già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio.
2. I referendum abrogativi possono essere indetti solo su atti normativi comunali.
3. La materia è regolata secondo quanto stabilito nel Regolamento degli istituti di partecipazione.
tributi locali, di tariffe e di bilancio, nonché su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e su materie già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio. I referendum abrogativi possono essere indetti solo su atti normativi comunali.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a. Il Consiglio comunale con una maggioranza di due terzi dei consiglieri;
b. Il 15% degli elettori, le cui firme devono essere autenticate nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.
5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Sull’ammissibilità della materia oggetto di referendum decide il Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Il referendum, che deve tenersi non prima di 60 giorni e non oltre 180 giorni, non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali amministrative.
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