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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 17 del 26 febbraio 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO NORD-ORIENTALE, PADOVA

Determinazione n. 494 del 16 febbraio 2016

Ordine di pagamento, mediante deposito alla cassa depositi e prestiti, dell'indennità determinate nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla società Snam rete gas spa per la realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Lunikgas di Verona DN 100 (4") - 75 bar".

La dirigente

Visti:

•  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina le competenze dirigenziali;
•  il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli 28 e 35 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
•  lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulla funzione dirigenziale;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 30 settembre 2010, successivamente modificato con i decreti n. 33 del 16 aprile 2012 e n. 85 del 27 novembre 2012, riguardanti l'individuazione dell'ing. Elisabetta Pellegrini quale dirigente a capo del settore programmazione e pianificazione territoriale, del settore sviluppo del territorio e del servizio programmazione, controllo e amministrazione, e richiamato l'articolo 31, comma 2, del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in materia di incarichi dirigenziali;

Richiamato altresì il decreto del Presidente n. 8 del 13 febbraio 2014 con cui sono stati rinnovati a tutti i dirigenti provinciali gli incarichi, con il medesimo contenuto di quelli precedenti, fino al 31 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e in particolare:

- l'articolo 20 sulla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- l'articolo 26 sul pagamento delle indennità;
- gli articoli 52 bis e seguenti sulle procedure espropriative per infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge Regione Veneto 11/2001, così come modificata dalla legge Regione Veneto n. 5 del 13 marzo 2009, che individua quale autorità espropriante la Provincia quando i gasdotti, non appartenenti alla rete nazionale, interessano il territorio di due o più comuni;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 4734 del 18 dicembre 2015, notificata alla signora Brutti Maria Angiola in data 22 dicembre 2015 con nota protocollo provinciale n. 110121, questa Provincia ha determinato e offerto l'indennità provvisoria di asservimento e dell'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di alcune aree interessate dai lavori in oggetto, per le quali non è stato raggiunto un accordo con il proprietario;

Dato atto che la signora Brutti Maria Angiola non ha comunicato di condividere l'indennità offerta;

Dato atto altresì che sarà chiesto alla commissione provinciale preposta la determinazione definitiva dell' indennità non condivisa;

Ritenuto di ordinare ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01 che la Snam rete gas spa, promotore e beneficiario dell'espropriazione effettui il deposito alla Cassa depositi e prestiti dell'indennità di asservimento non condivisa nelle more della determinazione dell'indennità definitiva;

Dato atto che l'ammontare complessivo dell'indennità relativa all'occupazione temporanea non è determinabile in quanto è strettamente legato alla durata effettiva dell'occupazione e potrà essere definito solo a seguito della conclusione dei lavori e conseguente restituzione delle aree occupate;

Dato atto che i terreni in parola non sono soggetti alla ritenuta fiscale del 20% prevista dall'art. 35 del DPR 327/01 in quanto trattasi di terreni in zona non soggetta a ritenuta, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Verona protocollo n. 336144/2015, pervenuto al protocollo provinciale n. 103049 del 26 novembre 2015, ed inoltre per i terreni da asservire trova applicazione la Circolare del Ministero delle Finanze del 24 luglio 1998 n. 194, che stabilisce che "non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite";

DETERMINA

1)  di ordinare a Snam rete gas spa il pagamento mediante deposito alla Cassa Depositi e Prestiti della sola indennità di asservimento determinata nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Lunikgas di Verona DN 100 (4") - 75 bar". ditta 1 Brutti Maria Angiola proprietaria per 1.000/1.000 Catasto terreni del Comune di Verona foglio 402 mapp.le 143 di mq 94.058 superficie da asservire mq 833 foglio 402 mapp.le 52 di mq 8.226 superficie da asservire mq 2.691 foglio 402 mapp.le 90 di mq 34.378 superficie da asservire mq 224 foglio 402 mapp.le 113 di mq 317 superficie da asservire mq 175 foglio 402 mapp.le 111 di mq 111 superficie da asservire mq 66 foglio 402 mapp.le 104 di mq 44 superficie da asservire mq 27 foglio 402 mapp.le 107 di mq 100 superficie da asservire mq 16 Totale indennità di asservimento euro 5.095,34 da corrispondere mediante deposito alla cassa depositi e prestiti

2)  di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di un suo estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e comunicazione a chi risulti titolare di diritti, se non è proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26 comma 8 DPR 327/01;

3)  di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento con le modalità precisate al punto 1 del dispositivo non appena verificatasi le condizioni di cui al precedente punto;

4)  di dare atto che il provvedimento di asservimento sarà emanato in seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti il deposito delle indennità di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo;

5)  di rimandare l'esatta determinazione dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, da calcolare al termine dei lavori tenuto conto dei mq di effettiva occupazione e dei tempi di esecuzione delle opere.

ing. Elisabetta Pellegrini

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