Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 12 del 12 febbraio 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 83 del 18 gennaio 2016

Autorità espropriante Veneto Acque S.p.A. - Beneficiaria dell'espropriazione Regione del Veneto Occupazione temporanea di immobili necessari all'esecuzione dei lavori nell'ambito della realizzazione del "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto- Schema acquedottistico del Veneto centrale" - Progetto "Derivazione dalle falde del Medio Brenta". Occupazione temporanea non preordinata agli espropri - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - Art. 49 Occupazione temporanea nei Comuni di Cittadella e Carmignano di Brenta (PD).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che Veneto Acque S.p.A., con sede in Venezia - Mestre Via Torino, 180 P.IVA 03285150284 - C.FISC. 03875491007, è concessionaria della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere indicate nello Schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre 2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 01.06.05, rep. N. 90392 notaio Candiani Venezia aggiornata con D.G.R. 851 del 03/04/2007 e successiva D.G.R 1031 del 23/03/2010; in particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la "concessionaria Veneto Acque S.p.A. è autorizzata a procedere in nome e per conto del concedente, all'acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti.

Il concessionario è delegato ad emanare il decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio e/o asservimento e di compiere tutte le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente" adempimenti ai fini dei quali Veneto Acque deve seguire le norme vigenti in materia, preferendo, d'intesa con la concedente Regione Veneto, i provvedimenti che consentono di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili;

Visto il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n° 1974 del 02 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il progetto definitivo "Derivazione dalle falde del Medio Brenta" relativo alla realizzazione di un campo pozzi e serbatoio di accumulo per il prelievo idrico, dichiarandone contestualmente la pubblica utilità;

Accertato che l'efficacia della Pubblica Utilità decorre dalla data 02/10/2012, data di approvazione del progetto definitivo. con validità fino al 01/10/2017 e che, in allegato a detto progetto, è stato predisposto l'elenco degli immobili da occupare temporaneamente.

Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione temporanea di immobili, non soggetti al procedimento espropriativo come previsto dal primo comma dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, necessari per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto;

Constatato che, al fine della determinazione dell'indennità di occupazione le aree sono classificabili come non edificabili ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. Visto l'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA

Art.1 La Veneto Acque S.p.A, promotore dell'occupazione, è autorizzata ad occupare temporaneamente gli immobili, individuati nella planimetria (allegato "A") e come descritti nell'allegato "B" Elenco ditte" che è parte integrante del presente decreto, per il periodo, necessario alla realizzazione del lavori, che non può protrarsi oltre il termine massimo di anni cinque dalla data di efficacia della pubblica utilità. Per l'occupazione dei medesimi beni, siti nei Comuni di Cittadella e Carmignano di Brenta (PD) è stata determinata l'indennità di occupazione da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto così come descritto nell'allegato "B" Elenco ditte facente parte integrante del presente atto.

Art. 2 Per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e il ripristino dei luoghi - durata dell'occupazione - verrà corrisposto al proprietario, a titolo di indennità di occupazione, l'ammontare risultante dal prodotto di 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio della stessa area per il numero di anni per i quali si prevede l'occupazione stessa. Per ogni mese o frazione di mese viene riconosciuta una indennità pari ad 1/12 di quella annua. Detta determinazione è conforme all'art. 50 del D.P.R. 327/2001.

Art. 3 È fatto obbligo al beneficiario dell'occupazione, comunicare tempestivamente all'ufficio che ha emesso il presente atto, il termine finale dell'occupazione, che comunque dovrà avvenire entro il termine fissato all'Art.1 del presente decreto, provvedendo alla restituzione dei fondi nella consistenza e natura originarie.

Art. 4 È fatto salvo il diritto dei proprietari di ottenere il risarcimento per i possibili maggiori danni per eventuali usi del fondo stesso diversi da quello indicato in questo decreto.

Art. 5 Se manca l'accordo sull'indennità, i proprietari o chiunque abbia interesse, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla competente commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 6 Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'occupazione, sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto da effettuarsi con la redazione del verbale di immissione nel possesso e dello stato di consistenza dei luoghi. Il presente decreto dovrà essere eseguito entro mesi tre decorrenti dalla data del presente atto. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del promotore dell'occupazione. Potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 Contro il presente decreto di occupazione temporanea è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alberto Vielmo

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_316922.pdf
ALLEGATO_B_316922.pdf

Torna indietro